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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2024, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
N.10966/2020 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza ,
riservata all'udienza del 10/11/2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10966/2020R.G.
tra
C.F.: , residente in [...]al Parte_1 C.F._1
Corso Chiaiano n. 59, ed elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Maria della
Libera n. 34/42, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
Attore
e
società con sede in Milano alla Via Scarsellini, 14 C.A.P. Controparte_1
P.IVA_ P.IVA , in persona del procuratore speciale, Società con P.IVA_2 unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del
[...]
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del
09/10/1990 e con Provv. Isvap n. 2282 del 25/05/2004 – Iscrizione all'albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005, in persona del procuratore speciale Dott. CP_3
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di
[...]
citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al C.F._3
Viale Augusto 162 ; Convenuta
nonchè
n persona del legale rapp pt Controparte_4
Convenuto contumace oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
- 2 - MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
giudice nei confronti della e della , al Controparte_5 Controparte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni e lesioni subite il giorno
25/5/2018, alle ore 17,00 circa, in Barra (NA), alla Via delle Repubbliche
Marinare, nei pressi del civico n. 214, ove l' stava attraversando Pt_1
regolarmente la suddetta strada, servendosi delle apposite strisce per l'attraversamento pedonale, allorquando l'autovettura FIAT Panda tg.
FK893WL, di proprietà della condotta da Controparte_4 CP_6
ed assicurata per la presso la non
[...] CP_7 Controparte_1
avvedendosi del pedone in fase di attraversamento lo investiva al lato sinistro del corpo;
a causa dell'impatto,. rovinava Parte_1
violentemente al suolo sul lato destro e subiva lesioni;
nel corso del processo in contumacia della s.r.l., si è costituita la contestando la Controparte_1
domanda in fatto e diritto quindi, espletata l'istruttoria, è stata disposta
C.T.U. medica del 12/10/2023 a firma del dott. . Persona_1
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attore ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla CP_1
a mezzo PEC del 24/1/2019 con cui ha descritto compiutamente il
[...]
sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
- 3 - L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum
formale e sostanziale mentre la contestazione da parte della società, della conformità delle copie degli atti agli originali è del tutto generica e non circostanziata ( cfr in tema sent Cass n.27633/2018, n. 16557/2019 ); nel merito la titolarità attiva e passiva sono comprovate dalle prove testimoniali,
dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del veicolo FIAT Panda tg.
FK893WL ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in ordine alla dinamica del sinistro, nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a
risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n. 4551/2017, sent. Cass.
n.14064/2010).
Nel caso in esame, con riferimento alla dinamica del sinistro, il teste attoreo
, escusso all'udienza del 3/3/2023, così si è espresso: “Ero in Testimone_1
Napoli via Delle Repubbliche Marinare per un incontro di lavoro alle ore 17
circa All'epoca ero imbianchino Non ho mai testimoniato e per questo ricordo
in modo chiaro l'episodio che mi ha colpito Ero andato al bar e uscendo mi
- 4 - stavo recando verso i miei amici di fronte Stavo attraversando sulle strisce
pedonali e davanti a me , circa 3 0 4 metro avanti vi era un ragazzo che stava
attraverso sempre sulle strisce. Ho visto arrivare dalla nostra sinistra a forte
velocità una Panda Fiat grigia e mi sono fermato mentre il ragazzo ha
continuato a camminare anche se ho cercato di avvisarlo che stava
sopraggiungendo l'auto che evidentemente non ha visto il ragazzo e pur
frenando all'ultimo, lo ha colpito al lato sinistro con il lato guida e il ragazzo è
caduto sulla destra. Il ragazzo che guidava l'auto si è subito fermato e siamo
andati a soccorrere il giovane che aveva il labbro superiore rotto e usciva
sangue E' sopraggiunta altra gente e il conducente della Panda ha portato il
giovane in ospedale e ho dato a lui il mio numero di telefono . Non ricordo il
nome del giovane leso”.
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attrice nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche del teste della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare, se si considera che anche le contestazioni sollevate dalla società in ordine alla dinamica sono alquanto generiche;
se è vero poi che emerge una forte sinistrosità del convenuto contumace, è anche vero che tale elemento di per sé solo non può inficiare la precisa, circostanziata prova testimoniale, tanto più che la sinistrosità è
CP_ anche giustificata dal tipo di attività commerciale della e cioè
distribuzione ,vendita , commercio di autoveicoli e ogni altro mezzo di trasporto;
non solo, ma il nesso causale tra la dinamica descritta dall'istante e le lesioni subite è stato verificato sia in sede di P.S. che di accertamenti
- 5 - tecnici di parte e d'ufficio, e confermato dall'ausiliario del giudice alla pag 8
della relazione in modo preciso e condivisibile.
Poiché l' stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce Pt_1
pedonali e nulla può esserle imputato ex art 1227 cc , e comunque non è
emerso il contrario, per tali motivi i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del
- 6 - danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent.
Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass.
n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo
aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale,
deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore
del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus”
con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di
relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che
oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla
luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati
dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124)
- 7 - - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può
connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni
diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso
con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) ,
che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce
duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico -
inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica
incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico
relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste
proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della
persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed
autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo
diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova
formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel
testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce
duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del
"danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano
pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
- 8 - permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non
costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno
biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che
non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed
estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di
invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad
esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la
disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di
tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto
di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza
interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa
della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto,
senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno
- 9 - biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale,
come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata,
rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita
- 10 - quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione
Org allegata (referto , certificati medici) e dalla relazione del C.T.U. da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 20% (“
rottura parziale degli incisivi centrale superiori, ricostruiti mediante
incapsulamento; una areola biancastra a carico della mucosa gengivale del
labbro superiore al di sotto del frenulo;
una lesione inserzionale del tendine
del muscolo sovra-spinoso alla spalla destra;
i postumi anatomici di una
frattura parcellare della regione mediale della troclea omerale al gomito
destro, con parestesie alla mano destra nel territorio topografico del nervo
ulnare; una lassità antero-mediale di grado lieve a carico del ginocchio destro
e una lesione del menisco mediale) e in cui l'ausiliario ha anche esaustivamente risposto , alla pag 19 e ss a cui si rinvia, alle critiche mosse dal C.T.P. di parte convenuta;
non solo, ma con riferimento frattura degli incisivi centrali che la compagnia ritiene preesistenti al sinistro per cui è
causa per il fatto che nel 2012, le indicate fratture sono documentate nel referto di P.S;quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che tale voce debba
- 11 - essere riconosciuta in più rispetto a quella base , alla luce delle dichiarazioni dell'altra teste , escussa il 20/9/2022: “ Sono la moglie, Testimone_2
separata di nel 208 ero ancora sposata con lui Il 24 Parte_1
maggio 2018 avevo partorito ed ero in ospedale al cardarelli La sera del
giorno dopo non venne in ospedale e mi chiamò mia madre per Parte_1
dirmi che mio marito aveva avuto un incidente Il giorno dopo venne da me e
aveva la parte inferiore del viso con lividi, aveva due denti spezzati, il labbro
spaccato e il braccio fasciato Mi disse che era stato investito da un'auto e nei
giorni successivi ha fatto delle cure riabilitative ed ora sta meglio ma fa fatica
ad alzare pesi, a camminare troppo e ha dolori alla gamba e braccio destro.
Rispetto a prima dell'incidente non corre più, non gioca più a calcio con i figli
Preciso che abbiamo tre figli uno di 10, di 8 e 4 anni A causa dell'incidente si è
rovinata anche la nostra relazione, non voleva uscire più, non voleva andare
alle feste , ha un carattere più chiuso e problemi anche nell'intimità nostra”.
In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2021 ( cfr in tema sent Cass n.
8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte
dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto
concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”)
va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di € 77.567,00 (20% di danno permanente €4.457,90 a punto compreso l'aumento per danno morale/sofferenza e/o esistenziale,
- 12 - 0,870 quale demoltiplicatore attesa l'età, 27 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione ), a titolo di invalidità
temporanea totale (15gg) €1.500,00 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 75%, 30 gg al 50% 20 gg al 25%) €4.250,00 per un totale di
€83.317,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di
debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una
mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite
costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito,
purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato,
di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla
data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto
che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di
non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro
nel periodo considerato”) .
- 13 - Le spese mediche sono state documentalmente comprovate nei limiti di
€432,37 e tale somma va riconosciuta oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Infine va riconosciuta, sempre a carico dei convenuti in solido tra loro, la somma di € 1.000,00 per l'incapsulamento dei due incisivi superiori, da ripetere ogni 10 anni per quattro volte, per un ammontare complessivo di
€4.000,00 come rilevato dal C.T.U., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo trattandosi di spesa futura non ancora sopportata dall' . Pt_1
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Le spese di .C.T.U. come già liquidate in decreto e quelle di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e le ultime vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta , valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00 ridotto stante la non difficoltà
delle questioni affrontate,
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede :
- 14 - Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e , accertata l'esclusiva responsabilità della ella causazione del sinistro de quo, Controparte_5
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di Parte_1
, di €83.317,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo nonché
[...]
di €432,37 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo, nonché di
€4.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di .C.T.U. come già liquidate in decreto e della altre spese processuali che si liquidano in
€9.200,00 per compenso ed €550,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli 13/2/2024 IL G.U.
- 15 -
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza ,
riservata all'udienza del 10/11/2023 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10966/2020R.G.
tra
C.F.: , residente in [...]al Parte_1 C.F._1
Corso Chiaiano n. 59, ed elett.te domiciliato in Napoli alla Via S. Maria della
Libera n. 34/42, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Siciliano, C.F.:
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
Attore
e
società con sede in Milano alla Via Scarsellini, 14 C.A.P. Controparte_1
P.IVA_ P.IVA , in persona del procuratore speciale, Società con P.IVA_2 unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del
[...]
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del
09/10/1990 e con Provv. Isvap n. 2282 del 25/05/2004 – Iscrizione all'albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005, in persona del procuratore speciale Dott. CP_3
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di
[...]
citazione notificato dall'Avv. Francesco Napolitano, del foro di Napoli, C.F.
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al C.F._3
Viale Augusto 162 ; Convenuta
nonchè
n persona del legale rapp pt Controparte_4
Convenuto contumace oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
- 2 - MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Parte_1
giudice nei confronti della e della , al Controparte_5 Controparte_1
fine di ottenere il risarcimento dei danni e lesioni subite il giorno
25/5/2018, alle ore 17,00 circa, in Barra (NA), alla Via delle Repubbliche
Marinare, nei pressi del civico n. 214, ove l' stava attraversando Pt_1
regolarmente la suddetta strada, servendosi delle apposite strisce per l'attraversamento pedonale, allorquando l'autovettura FIAT Panda tg.
FK893WL, di proprietà della condotta da Controparte_4 CP_6
ed assicurata per la presso la non
[...] CP_7 Controparte_1
avvedendosi del pedone in fase di attraversamento lo investiva al lato sinistro del corpo;
a causa dell'impatto,. rovinava Parte_1
violentemente al suolo sul lato destro e subiva lesioni;
nel corso del processo in contumacia della s.r.l., si è costituita la contestando la Controparte_1
domanda in fatto e diritto quindi, espletata l'istruttoria, è stata disposta
C.T.U. medica del 12/10/2023 a firma del dott. . Persona_1
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attore ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla CP_1
a mezzo PEC del 24/1/2019 con cui ha descritto compiutamente il
[...]
sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
- 3 - L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum
formale e sostanziale mentre la contestazione da parte della società, della conformità delle copie degli atti agli originali è del tutto generica e non circostanziata ( cfr in tema sent Cass n.27633/2018, n. 16557/2019 ); nel merito la titolarità attiva e passiva sono comprovate dalle prove testimoniali,
dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del veicolo FIAT Panda tg.
FK893WL ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in ordine alla dinamica del sinistro, nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a
risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n. 4551/2017, sent. Cass.
n.14064/2010).
Nel caso in esame, con riferimento alla dinamica del sinistro, il teste attoreo
, escusso all'udienza del 3/3/2023, così si è espresso: “Ero in Testimone_1
Napoli via Delle Repubbliche Marinare per un incontro di lavoro alle ore 17
circa All'epoca ero imbianchino Non ho mai testimoniato e per questo ricordo
in modo chiaro l'episodio che mi ha colpito Ero andato al bar e uscendo mi
- 4 - stavo recando verso i miei amici di fronte Stavo attraversando sulle strisce
pedonali e davanti a me , circa 3 0 4 metro avanti vi era un ragazzo che stava
attraverso sempre sulle strisce. Ho visto arrivare dalla nostra sinistra a forte
velocità una Panda Fiat grigia e mi sono fermato mentre il ragazzo ha
continuato a camminare anche se ho cercato di avvisarlo che stava
sopraggiungendo l'auto che evidentemente non ha visto il ragazzo e pur
frenando all'ultimo, lo ha colpito al lato sinistro con il lato guida e il ragazzo è
caduto sulla destra. Il ragazzo che guidava l'auto si è subito fermato e siamo
andati a soccorrere il giovane che aveva il labbro superiore rotto e usciva
sangue E' sopraggiunta altra gente e il conducente della Panda ha portato il
giovane in ospedale e ho dato a lui il mio numero di telefono . Non ricordo il
nome del giovane leso”.
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attrice nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche del teste della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare, se si considera che anche le contestazioni sollevate dalla società in ordine alla dinamica sono alquanto generiche;
se è vero poi che emerge una forte sinistrosità del convenuto contumace, è anche vero che tale elemento di per sé solo non può inficiare la precisa, circostanziata prova testimoniale, tanto più che la sinistrosità è
CP_ anche giustificata dal tipo di attività commerciale della e cioè
distribuzione ,vendita , commercio di autoveicoli e ogni altro mezzo di trasporto;
non solo, ma il nesso causale tra la dinamica descritta dall'istante e le lesioni subite è stato verificato sia in sede di P.S. che di accertamenti
- 5 - tecnici di parte e d'ufficio, e confermato dall'ausiliario del giudice alla pag 8
della relazione in modo preciso e condivisibile.
Poiché l' stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce Pt_1
pedonali e nulla può esserle imputato ex art 1227 cc , e comunque non è
emerso il contrario, per tali motivi i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del
- 6 - danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent.
Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass.
n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo
aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale,
deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore
del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus”
con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di
relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che
oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla
luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del
recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati
dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124)
- 7 - - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può
connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni
diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso
con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) ,
che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce
duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico -
inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica
incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico
relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste
proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della
persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed
autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla
sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo
diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova
formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel
testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce
duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del
"danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano
pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
- 8 - permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali,
indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non
costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno
biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che
non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed
estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di
invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad
esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la
disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di
tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto
di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art 138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza
interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa
della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto,
senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno
- 9 - biologico , ogni altro “vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale,
come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata,
rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita
- 10 - quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione
Org allegata (referto , certificati medici) e dalla relazione del C.T.U. da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 20% (“
rottura parziale degli incisivi centrale superiori, ricostruiti mediante
incapsulamento; una areola biancastra a carico della mucosa gengivale del
labbro superiore al di sotto del frenulo;
una lesione inserzionale del tendine
del muscolo sovra-spinoso alla spalla destra;
i postumi anatomici di una
frattura parcellare della regione mediale della troclea omerale al gomito
destro, con parestesie alla mano destra nel territorio topografico del nervo
ulnare; una lassità antero-mediale di grado lieve a carico del ginocchio destro
e una lesione del menisco mediale) e in cui l'ausiliario ha anche esaustivamente risposto , alla pag 19 e ss a cui si rinvia, alle critiche mosse dal C.T.P. di parte convenuta;
non solo, ma con riferimento frattura degli incisivi centrali che la compagnia ritiene preesistenti al sinistro per cui è
causa per il fatto che nel 2012, le indicate fratture sono documentate nel referto di P.S;quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che tale voce debba
- 11 - essere riconosciuta in più rispetto a quella base , alla luce delle dichiarazioni dell'altra teste , escussa il 20/9/2022: “ Sono la moglie, Testimone_2
separata di nel 208 ero ancora sposata con lui Il 24 Parte_1
maggio 2018 avevo partorito ed ero in ospedale al cardarelli La sera del
giorno dopo non venne in ospedale e mi chiamò mia madre per Parte_1
dirmi che mio marito aveva avuto un incidente Il giorno dopo venne da me e
aveva la parte inferiore del viso con lividi, aveva due denti spezzati, il labbro
spaccato e il braccio fasciato Mi disse che era stato investito da un'auto e nei
giorni successivi ha fatto delle cure riabilitative ed ora sta meglio ma fa fatica
ad alzare pesi, a camminare troppo e ha dolori alla gamba e braccio destro.
Rispetto a prima dell'incidente non corre più, non gioca più a calcio con i figli
Preciso che abbiamo tre figli uno di 10, di 8 e 4 anni A causa dell'incidente si è
rovinata anche la nostra relazione, non voleva uscire più, non voleva andare
alle feste , ha un carattere più chiuso e problemi anche nell'intimità nostra”.
In definitiva sulla base delle Tabelle di Milano 2021 ( cfr in tema sent Cass n.
8532/2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte
dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto
concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”)
va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di € 77.567,00 (20% di danno permanente €4.457,90 a punto compreso l'aumento per danno morale/sofferenza e/o esistenziale,
- 12 - 0,870 quale demoltiplicatore attesa l'età, 27 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione ), a titolo di invalidità
temporanea totale (15gg) €1.500,00 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 75%, 30 gg al 50% 20 gg al 25%) €4.250,00 per un totale di
€83.317,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di
debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una
mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite
costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito,
purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato,
di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente
rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla
data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto
che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e
che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di
non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro
nel periodo considerato”) .
- 13 - Le spese mediche sono state documentalmente comprovate nei limiti di
€432,37 e tale somma va riconosciuta oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo.
Infine va riconosciuta, sempre a carico dei convenuti in solido tra loro, la somma di € 1.000,00 per l'incapsulamento dei due incisivi superiori, da ripetere ogni 10 anni per quattro volte, per un ammontare complessivo di
€4.000,00 come rilevato dal C.T.U., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo trattandosi di spesa futura non ancora sopportata dall' . Pt_1
Nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Le spese di .C.T.U. come già liquidate in decreto e quelle di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e le ultime vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta , valore medio dello scaglione fino ad €260.000,00 ridotto stante la non difficoltà
delle questioni affrontate,
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così
provvede :
- 14 - Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e , accertata l'esclusiva responsabilità della ella causazione del sinistro de quo, Controparte_5
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di Parte_1
, di €83.317,00 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo nonché
[...]
di €432,37 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo, nonché di
€4.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di .C.T.U. come già liquidate in decreto e della altre spese processuali che si liquidano in
€9.200,00 per compenso ed €550,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Napoli 13/2/2024 IL G.U.
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