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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3026/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del Giudice monocratico dr.ssa Laura Cantore, la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3026/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione giusta mandato in atti,
- Opponente -
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Chieffi, Controparte_1 giusta mandato in atti, - Opposta -
NONCHE' CONTRO
CONCORDATO PREVENTIVO “ , in persona del Parte_1 liquidatore giudiziale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, come da procura in calce all'atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. -Interventore-
* * * * *
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Trani, il chiedeva Controparte_1 Pt_ di ingiungere a “Cover Engineering” in liquidazione, la somma di € 285.214,29 oltre interessi dalla data prevista per il pagamento (31.12.2015) sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi relativi alla procedura monitoria, a titolo di conguaglio del costo delle aree assegnate - tra gli altri - all'opponente per la realizzazione del PEEP del Comune di all'interno della maglia 167 del PRG, assumendo che alla CP_1 opponente era stato assegnato in particolare il lotto n. 16 per la costruzione di alloggi in regime di edilizia convenzionata. Indi veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 686/2017 del 29.3.2017.
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 15.5.2017, la spiegava Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
b) in subordine, dichiarare comunque nullo per insussistenza dei presupposti di legge l'epigrafato decreto ingiuntivo, ovvero annullarlo e/o revocarlo;
c) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
1 A fondamento della propria domanda, la deduceva che con contratto Parte_1 preliminare del 27.9.2007 il Comune di , la stessa opponente e le signore e CP_1 CP_2 CP_3 proprietarie del lotto 16 del PEEP, stabilivano che l'ente comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge n 865/1971 prometteva di cedere alla che accettava, il lotto n. 16 del piano di Parte_1 edilizia economica e popolare per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica di tipo convenzionata, costituita da alloggi ed eventuali locali non destinati alla residenza entro la volumetria massima di mc 7.676, 76.
Le parti contraenti stabilivano che la cessione definitiva dell'area sarebbe stata effettuata con rogito notarile, dopo l'effettiva acquisizione del suolo da parte del mediante la procedura espropriativa prevista dal CP_1
D.P.R. n. 327/2001, e che il corrispettivo per la cessione in proprietà del lotto ammontava ad € 564.201,47 (€
36,23 al metro cubo per complessivi €. 278.129,01, quale costo di acquisizione delle aree da parte del CP_1 ai sensi dell'art. 37 DPR n. 327/2001; € 21,05 al metro cubo per complessivi € 161.595,80, quale costo per le opere di urbanizzazione primaria;
€ 13,87 al metro cubo per complessivi €. 106.476,66, quale costo per le opere di urbanizzazione secondaria).
Nello stesso contratto l'impresa aggiudicataria si impegnava al pagamento, quale corrispettivo per la cessione della proprietà, della somma di €. 278.129,01, salvo conguaglio, mentre le signore accettavano CP_3
l'indennità di espropriazione, impegnandosi a cedere al Comune di i beni oggetto della procedura CP_1 ablativa e a cedere alla il credito rinveniente dalla cessione volontaria dei suoli in favore Parte_1 dell'Amministrazione comunale e sino alla misura di € 278.129,01.
Deduceva ancora che la cessione in proprietà del suolo a favore dell'impresa assegnataria era assoggettata alla formula <> e che il corrispettivo ai sensi dell'art 35 della L. 865/1971 prevedeva pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento>>.
In seguito all'emissione del decreto di esproprio definitivo e al versamento dell'indennità di esproprio, corrisposta dal alle sig.re e da queste ultime cedute all'impresa che, a sua volta, rimetteva il CP_1 CP_3 credito all'Ente comunale, l'Amministrazione opposta stipulava con la il contratto di Parte_1 cessione a titolo di proprietà, a rogito del notaio dr. , per un corrispettivo a titolo di costo di Persona_1 acquisizione area pari a € 278.129,01.
Con Delibera della G.C.n 52 del 18.03.2016 veniva approvata la relazione della ripartizione tecnica del
9.02.2016 contenente la ricognizione finale della situazione economica dei conguagli da incassare per la assegnazione dei suoli nella zona 167 contenente anche il credito di euro 285.214,29.
Deduceva, in particolare, che il credito pecuniario delle signore accettato nella misura di euro CP_3
278.129,01, veniva ceduto alla che a sua volta lo rimetteva all'ente locale quale Parte_1 corrispettivo della cessione della proprietà acquisizione dell'area da parte del e corrispettivo dovuto dall'impresa assegnataria>>. Controparte_1
Deduceva sostanzialmente che gli accordi preliminari prima e quelli definitivi poi si sarebbero assestati anche in relazione ai terzi espropriati sull'importo di euro 278.129,01.
2 Evidenziava che la richiesta del provvedimento monitorio da parte del comune era fondata su una convenzione urbanistica stipulata tra le parti ex art 27. Co. 8 della L. 865/'71 (<< contestualmente all'atto di concessione ho all'atto di cessione della proprietà dell'area tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti
a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza>>) rientrante tra gli accordi sostitutivi ex art 11 L 241/'90 con conseguente giurisdizione, a suo dire, del G.A.
Nel merito contestava l'avversa pretesa e comunque la sua certezza, liquidità ed esigibilità e, in ogni caso,
l'inesattezza dei conteggi..
Su tali premesse concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto con il favore delle spese di lite.
In data 12.7.2017 Concordato Preventivo “ ” si costituiva in giudizio, Pt_1 Parte_1 depositando il proprio atto di intervento adesivo dipendente per sostenere le ragioni di parte opponente a sostegno dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/9/2017, si costituiva il Controparte_1 rilevando, in primo luogo, l'insussistenza del difetto di giurisdizione eccepito dalla società opponente;
nel merito, contestava le argomentazioni poste a fondamento della opposizione, evidenziando che il credito vantato fosse liquido e supportato da prova scritta, costituita, in particolare, dagli atti della procedura innanzi richiamata e che non erano mai stati contestati e impugnati dalla società debitrice nei termini e modi previsti dalla legge.
Su tali premesse, il chiedeva al Tribunale: “in via preliminare, 1) rigettare l'eccezione di Controparte_1 incompetenza giurisdizionale e, di conseguenza, confermare la competenza del Giudice ordinario;
2) ordinare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 686/2017 poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione. 3) Nel merito, rigettare
l'opposizione della società , perché destituita di ogni fondamento in Parte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 686/2017 in ogni sua parte;
4) rigettare l'atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto;
5) condannare, conseguentemente, l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
In ordine alla asserita carenza di giurisdizione invocava il disposto dell'art 53 co. 2 del d.p.r. 327/2001 con conseguente giurisdizione del G.O. in materia di corresponsione delle indennità in conseguenza della adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Deduceva poi che gli atti e provvedimenti di che trattasi non sono mai stati impugnati e che, in ogni caso, il chiaro tenore dell'art 35 della L. 865/'71 legittima ampiamente la richiesta di ulteriori somme.
Con provvedimento del 2.11.2017, successivo all'udienza di prima comparizione del 18.10.2017, il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava i termini ex art. 183, VI co. cpc, su richiesta delle parti.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, potendo la risoluzione della stessa rendere eventualmente superflua la prosecuzione del giudizio.
3 Con sentenza non definitiva n. 2561/2019, pubb. il 29.11.2019, il Tribunale adito rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto infondata, rimettendo la causa sul ruolo per il suo prosieguo, disponendo con separata ordinanza CTU, finalizzata a determinare e quantificare, sulla base dei documenti in atti e ritualmente acquisiti al processo, l'esatto ammontare della somma dovuta a titolo di conguaglio definitivo per assegnazione dei suoli PEEP dalla società . Parte_1 Parte_1
Depositata la relazione da parte del nominato ctu, ritenuto istruito il giudizio e maturo per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.12.2022 veniva formulata dal tribunale la seguente proposta ex art. 185 bis cpc: “pagamento da parte della opponente della sola sorte capitale di € 285.214,29. Spese di lite (relative alla fase monitoria e
a quella di opposizione) e di ctu compensate tra le parti”.
Attesa la mancata adesione alla detta proposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
§§§§§
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente occorre evidenziare che la ammissione a concordato preventivo della società opponente non impedisce al Tribunale di pronunziarsi sulla richiesta creditoria nei suoi confronti tanto incidendo, eventualmente, sulla fase esecutiva.
Ciò detto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del
03/02/2006 (Rv. 586808 - 01).
Anche il suddetto principio è ormai univoco e costante in dottrina e giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, Sent.,
13/06/2013, n. 14910; Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791) e da ultimo è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3908, pubblicata in data 29.02.2016, con la precisazione che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione”.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. tra le altre Cass. n.
5186/2003); di conseguenza il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle contestazioni di parte opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la eventuale nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre
Cass. n. 7188/2003).
4 A tale principio occorre aggiungere che: <in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove
l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare
l' inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito
a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura)>> (Cass Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).
Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie la parte opposta ha prodotto la documentazione su cui si fonda la pretesa fatta valere in sede monitoria, dall'esame della quale è possibile ricostruire la vicenda intercorsa tra le parti in causa.
Orbene, oggetto della controversia è il pagamento del prezzo definitivamente determinato per la cessione delle aree insistenti nella zona del P.E.E.P. del Comune di , poiché, a seguito di una diversa quantificazione CP_1 del prezzo delle aree espropriate, il odierno opposto, ha ritenuto che al caso in esame si dovesse CP_1 applicare il disposto dell'art. 35 L. 865/1971 e ha ritenuto che la società opponente, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare la differenza tra quanto pattuito e quanto invece risultava a seguito del nuovo prezzo delle aree espropriate.
La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata, individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione, come già stabilito anche in questa sede, giusta sentenza non definitiva n.
2561/2019, pubb. il 29.11.2019.
Orbene, dagli atti e documenti prodotti emerge che con deliberazione n. 52 del 26.07.2000 e n. 125 del
21.12.2000 il Consiglio Comunale di approvava il Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEF) CP_1
e venivano avviate le procedure espropriative dei suoli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 30.12.2005 venivano assegnati alle cooperative edilizie ed alle imprese edili i suoli per la realizzazione del nuovo PEEP del Comune di all'interno della CP_1 maglia 167 di PRG ed in particolare veniva assegnato alla società odierna opponente, Parte_1 il lotto n. 16 per la costruzione di alloggi in regime di edilizia convenzionata.
La predetta deliberazione consiliare stabiliva che il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento erano quelli determinati negli atti di adozione ed approvazione del PEEP, di cui alle deliberazioni consiliari n. 52 e n. 125 del 2000, assoggettate alla formula del “salvo conguaglio”.
5 I corrispettivi della concessione dei suoli in diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, prevedevano, inoltre, il pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento.
Orbene, la società opponente sottoscriveva in data 27.09.2007 scrittura privata n. 116, denominata
“convenzione preliminare per interventi di edilizia residenziale convenzionata da parte di imprese edilizie con assegnazione dell'area ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865”, versata nel fascicolo dell'opponente, ove leggesi all'art. 2 quanto segue “…l'impresa assegnataria dichiara di essere consapevole ed espressamente accetta che il costo dell'area e quello delle urbanizzazioni sono state quantificate a titolo di acconto e che le stesse potranno subire variazioni in aumento sia in relazione all'ammontare definitivo dell'indennità di esproprio sia al costo effettivo delle opere di urbanizzazione, e seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi delle opere…” .
In data 15.12.2009 sempre la società opponente sottoscriveva atto a rogito del Notaio dott. Consiglio di Per_1 cessione di diritti immobiliari, versato pure nel fascicolo dell'opponente, ove espressamente accettava che i costi delle aree potevano essere soggetti a variazione in relazione all'ammontare definitivo delle indennità di espropriazione e si dichiarava “…obbligata per effetto della disposizione contenuta nell'art. 35 della legge
n. 865 del 1971 e della deliberazione consiliare di assegnazione del lotto innanzi richiamata, alla copertura delle spese di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione…” (vedi pag. 5, art. 6, dell'atto di cessione).
Alla luce di tali incontestate dichiarazioni e previsioni – peraltro contenute in un rogito notarile – non è revocabile in dubbio che la società opponente non solo è stata posta nelle condizioni di conoscere che il prezzo di cessione potesse subire variazioni, anche in aumento, ma si era espressamente obbligata verso il a CP_1 pagare il maggior costo che il avrebbe potuto sopportare a titolo di indennità di esproprio e di opere CP_1 di urbanizzazione, con la conseguenza che l'an della pretesa azionata in sede monitoria deve ritenersi pacifica in quanto documentalmente provata.
Occorre ulteriormente evidenziare sul punto che, pur essendo sostanzialmente il prezzo della cessione che ci occupa indeterminato, lo stesso però era assolutamente determinabile alla luce dei criteri di rinvio, esplicitamente indicati nella ridetta convenzione, dei quali entrambe le parti contraenti erano a conoscenza e tenuto altresì conto del fatto che, non appena i conteggi definitivi sono stati effettuati, l'ente opposto si è tempestivamente adoperato adottando tutti gli atti amministrativi necessari al fine di recuperare la differenza, ritualmente comunicati all'opponente.
Orbene, in tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 della legge n. 865/1971 prevede che il prezzo di cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari debba assicurare al Comune il perfetto pareggio economico per tutte le spese sostenute, prevedendo che in tale costo debba comprendersi anche il pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento.
La giurisprudenza ha affermato che ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971, i corrispettivi delle aree Peep concesse o cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal per CP_1
l'acquisizione delle stesse mediante esproprio, e questa norma ha natura inderogabile, per cui integra il
6 contenuto della convenzione, anche se la stessa non ha espressamente previsto l'eventuale conguaglio (Tar
Emilia Romagna, sezione II, n. 909/2014; Consiglio di Stato, sezione V, n. 1863/2012).
In forza, pertanto, del principio del pareggio economico imposto dalla normativa in materia di cessione di aree espropriate, il è legittimato a richiedere ai cessionari il “conguaglio” emergente alla conclusione delle CP_1 operazioni di espropriazione, risultando tale attività dovuta e vincolata e non discrezionale.
Con riferimento al quantum richiesto in sede monitoria, va evidenziato che dagli atti risulta che lo stesso sia stato calcolato dal opposto sulla base del criterio espresso dalla Corte di Appello di Bari, in seguito CP_1 alla opposizione di alcuni proprietari dei suoli avverso la quantificazione della precedente indennità di esproprio, che ha indicato come mediamente congruo un valore venale dei suoli pari ad € 160,00/mq.
Dagli atti prodotti emerge che la Giunta del con delibera n. 310 del 20.11.2015 ha stabilito Controparte_1 che l'indennità di esproprio era appunto da calcolare sul valore medio di € 160,00/mq, per cui conseguentemente la ripartizione tecnica del ha effettuato un calcolo analitico della Controparte_1 maggior spesa per l'acquisizione dei suoli, distribuendo la somma accertata tra i beneficiari.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la predetta delibera di giunta sia stata, oltre che pubblicata sull'albo pretorio, circostanza questa dichiarata e rimasta non contestata, anche comunicata direttamente all'opponente, che non ha inteso impugnarla nei termini di legge, circostanza questa non in discussione, per cui in forza dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la stessa ha prodotto i suoi effetti (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line della Pubblica Amministrazione e, nel caso di specie, dopo lo spirare di tale termine decorrente dalla sicura e piena conoscenza dell'atto da parte del singolo privato nella cui sfera giuridica incide, come da lettere raccomandate versate in atti).
Sulla correttezza del calcolo operato dal comune opposto, è stata disposta CTU, alle cui conclusioni il
Tribunale intende aderire, essendo risultato l'elaborato peritale corretto, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.
Il CTU ha concluso per la correttezza dell'operato del opposto, evidenziando quanto segue: “Lo studio CP_1 degli atti e dei documenti pubblici versati in atti e custoditi presso l'U.t. di mi consente di riepilogare CP_1 la vicenda del lotto 16 della nei termini seguenti: l'impresa di costruzioni ha Pt_1 Parte_1 partecipato (istanza presentata il 20.07.05) al bando comunale del 2005 per l'assegnazione dei suoli inclusi nella nuova zona PEEP 167 cittadina, destinata all'edilizia economica popolare e convenzionata;
in vista ed in funzione della partecipazione al bando, la aveva preliminarmente stipulato il 13.07.05 Parte_1 un contratto preliminare di permuta con le germane e proprietarie di 7 particelle CP_2 CP_3 catastali del fg. 11, estese complessivamente 8.823 mq catastali e ricadenti nel piano di zona PEEP - 167; al bando per l'assegnazione dei suoli hanno partecipato complessivamente 19 cooperative e 7 imprese costruttrici;
alla impresa è stato assegnato dal Comune di (deliberazione di C.C. Parte_1 CP_1
n. 109 del 30.12.2005) il suolo denominato “lotto edificabile n. 16”, esteso 2.193,00 mq catastali…capace di sviluppare una cubatura di 7.676,76 mc…; il corrispettivo stabilito per la cessione in proprietà del lotto è stato calcolato dal Comune di ed è stato pacificamente accettato dalla in CP_1 Parte_1
546.201,47 €. L'importo di 546.201,47 € è in verità la somma di tre addendi e più precisamente: 278.129,01
7 € (pari al costo di acquisizione delle aree, calcolato come 36,23 €/mc x 7.676,76 mc) + 161.595,80 € (pari al costo delle opere di urbanizzazione primarie da realizzare a cura del calcolato come 21,05 €/mc x CP_1
7.676,76 mc) + 106.476,66 € (pari al costo delle opere di urbanizzazione secondarie da realizzare a cura del
calcolato come 13,87 €/mc x 7.676,76 mc). L'importo di 546.201,47 € è stato calcolato dagli uffici CP_1 finanziari e tecnici del in base alle risultanze riportate nella relazione finanziaria allegata Controparte_1 al PEEP, approvato con le deliberazioni consiliari n. 52 e 125 del 2000. Relativamente alla tempistica degli accadimenti riferisco che il suolo delle germane è stato occupato dal Comune di mediante CP_3 CP_1 decreto di urgenza il 28.09.2007 ed è stato consegnato alla il 15.12.2009. La Cover ha Parte_1 provveduto a presentare un progetto di costruzione di due edifici contigui nel 2008 e la pratica edilizia è stata registrata dal Comune di con il n. 20 - 08. Successivamente in data 28.11.2011 è stata approntata e CP_1 presentata dalla una variante architettonica…Volendo ripercorrere l'iter estimativo del Parte_1 lotto n. 16, occorre rifarsi ai dati di partenza dell'intera vicenda. Risulta utile alla comprensione della vicenda lo studio del provvedimento comunale (Determinazione Dirigenziale) n. 257 del 27.11.14. Il documento di tipo riepilogativo riporta in un elenco tutti i sedici contenziosi davanti alla Corte Territoriale di Bari, relativamente alla quantificazione delle indennità di esproprio dei suoli ricompresi nella zona PEEP 167 verso Molfetta di
Bisceglie. E' possibile pertanto evincere quanto contabilizzato dagli uffici finanziari comunali competenti come “importi a debito” per la locale A.C. In forza delle sentenze della Corte di Appello, emesse negli anni
'13 e '14, il è stato condannato a versare ben 6.230.491,17 € in più in favore dei Controparte_1 proprietari dei suoli espropriati. Sostanzialmente l'esproprio generalizzato dei 98.475 mq del nuovo piano di zona PEEP - 167 è costato al Comune di 6.230.491,17 € in più rispetto a quanto preventivato / CP_1 programmato. In altri termini i suoli espropriati inizialmente a 56,81 €/mq sono di fatto costati al Comune di
mediamente 160,00 €/mq, con un incremento del + 281,64 %. Il tutto si può facilmente evincere CP_1 dalla lettura di una qualsivoglia sentenza della C.d.A. di Bari, a cui i proprietari espropriati si sono rivolti nel 2009 per la determinazione del giusto ristoro…Ricordo che il parametro estimativo “56,81 €/mq”, adottato inizialmente dal Comune di era rispettoso dell'art. 5 bis della L. 359/92, allora vigente. CP_1
In seguito alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 5 bis della L. n. 359 / 92 da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n. 348/2007) la normativa italiana sugli espropri delle aree edificabili è radicalmente cambiata. Il T.U. sugli espropri (D.p.r. n. 327/2001) è stato conseguentemente modificato dalla Legge
Finanziaria 2008, che ha recepito la sentenza citata. Conseguentemente in quegli anni è cambiato radicalmente l'art. 37 del T.U. L'indennità da erogare in caso di esproprio di un'area edificabile non è più calcolabile con “il criterio della semisomma ridotta del 40 % del valore venale e della rendita dominicale”.
Dal 2007- '08 in poi l'indennità da riconoscere ai proprietari è nient'altro che il valore venale del suolo edificatorio espropriato. Ricordo altresì che la Legge Finanziaria 2008 ha aggiunto anche la maggiorazione del 10% in favore dell'espropriato, ogniqualvolta al proprietario sia offerta un'indennità provvisoria più bassa degli 8/10 di quella determinata in via definitiva. Il cambiamento del quadro normativo di quegli anni ha portato alla rideterminazione delle indennità di esproprio per tutti i suoli del fg. catastale n. 11 del Comune di ricompresi nel piano di zona PEEP - 167. Di fatto le espropriazioni per pubblica utilità delle aree CP_1
8 ricadenti nella zona PEEP - 167 verso Molfetta del Comune di sono costate mediamente il triplo, CP_1 rispetto a quanto inizialmente preventivato dalla locale A.C. nel 2007. Il contenzioso che ci occupa è scaturito proprio dalla triplicazione del costo dell'espropriazione generalizzata dei 98.475 mq del piano PEEP.
Passando ai dati della questione che ci occupa, ricordo che la , in quanto assegnataria Parte_1 nell'ambito del piano PEEP, ha sottoscritto la Convenzione Preliminare n. 116 del 27.09.2007, registrata a
Trani il 18.10.2017 al n. 3621/2, serie 3, insieme alle germane ed allo stesso In CP_3 Controparte_1 origine il suolo di proprietà delle germane, e , si estendeva per 8.823 mq e ricadeva CP_4 CP_3 appieno nel piano di zona…. In dettaglio le particelle catastali del fg. 11 che si appartenevano alle sigg.re
oggetto del contratto preliminare di permuta del 13.07.2005 (fascicolo avv. Paccione - documento n. CP_3
8), risultavano allibrate ai mappali 424, 379, 654, 1174, nonché ai mappali 656, 657 e 655, per una consistenza complessiva di 8.823,00 mq. Piano urbanistico della zona in esame ha previsto 158.232,28 mc di nuovi volumi insediabili. I progettisti del piano comunale, arch. e arch. hanno utilizzato per Per_2 Per_3 il dimensionamento dello strumento urbanistico un indice di fabbricabilità territoriale (Ift) di 1,6326 mc/mq
e, al netto delle urbanizzazioni, in pratica un indice di fabbricabilità fondiaria Iff=3,5 mc/mq. La
[...]
, in qualità di parte cessionaria, ha versato il 9.04.2009 alla tesoreria comunale 278.129,01 € per Parte_1 la quota afferente l'incidenza dell'espropriazione delle aree, mediante due rate da 139.064,50 €. In quanto parte cessionaria la si è obbligata altresì a pagare la quota afferente il costo delle Parte_1 urbanizzazioni primarie e secondarie (268.072,46 €) nei termini previsti dalla convenzione preliminare n. 116
(scrittura privata) del 27.09.2007 e cioè prima del rilascio del permesso di costruire in quattro rate semestrali costanti e salvo diversi accordi da stipularsi col Comune. Infine è certo che le originarie proprietarie dei terreni, sigg.re e , hanno accettato l'indennità di espropriazione offerta dal Comune CP_4 CP_3 di . Tra la , il Comune di e le germane stato stipulato un contratto
CP_1 Parte_1 CP_1 CP_3 trilaterale di diritto pubblico, con cui è stata realizzata con una partita di giro il perfetto pareggio tra costo di acquisizione dell'area da parte del e il corrispettivo dovuto dall'impresa assegnataria a
CP_1 quantificare ora il conguaglio richiesto dal alla ed oggetto precipuo del presente
CP_1 Parte_1 C contenzioso, osservo che il Comune ha provveduto a ripartire in maniera proporzionale alle
CP_1 cubature assegnate a ciascun soggetto attuatore la somma eccedente, già indicata in precedenza
(6.230.491,17 €). Sicchè alla (soggetto assegnatario di un lotto edificatorio) è stato Parte_1 richiesto inizialmente di versare un conguaglio di 302.277,05 €. L'anno seguente, grazie alla decisione CP_ politica della G.M. del 20.11.15 (n. 310), l' ha modificato/ribassato gli importi ed ha chiesto agli assegnatari la somma complessiva di 5.878.795,99 €, avendo rinunciato ad includere gli onorari dei vari legali incaricati della difesa del davanti alla Corte di Appello. Così facendo, il Controparte_1 CP_1 ha semplicemente operato il seguente calcolo proporzionale per la ripartizione a ciascun assegnatario:
7.676,76:x =158.232,28:5.878.795,99 da cui x = (7.676,76 x 5.878.795,99)/158.232,28 = 285.214,29 €.
L'intera somma di 5.878.795,99 € è stata in pratica “spalmata” su tutti gli assegnatari del piano PEEP - 167. CP_ Alla l' i , ricordo, ha richiesto il versamento a saldo di Parte_1 CP_1
285.214,29 €, a titolo di conguaglio dell'indennità espropriativa. Attesto pertanto l'esattezza matematica del
9 calcolo del conguaglio eseguito dal Comune di , oggetto di causa in risposta al quesito del CP_1 magistrato…”.
Alla luce delle superiori considerazioni è di tutta evidenza che il ha assolto all'onere di dimostrare il CP_1 proprio credito attraverso la documentazione in atti, per cui conclusivamente l'opposizione è infondata e va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla richiesta di <> della sentenza non definitiva pronunziata in punto di eccezione di carenza di giurisdizione occorre evidenziare che trattasi di profilo non di pertinenza del tribunale adito.
L'art. 340 c.p.c. dispone che contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [123bis, 129 disp. att.]. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
Le alternative concesse alle parti sono proporre appello immediato contro la sentenza non definitiva o differire l'impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per appellarle congiuntamente.
La riserva, che va fatta entro i termini previsti per la proposizione dell'appello (artt. 325 e 327), implica una scelta irreversibile, perché una volta che sia avanzata, alla parte sarà preclusa la proponibilità dell'appello immediato.
La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.
Sono sentenze non definitive le decisioni che rigettano le eccezioni pregiudiziali di rito (questioni di giurisdizione e di competenza prima della riforma del 2009) e preliminari di merito (art. 279, 2° co., n. 4) in quanto non ostacolano la prosecuzione del giudizio.
La giurisprudenza conferma la prevalenza del criterio formale (omessa separazione delle cause, omessa statuizione sulle spese) per l'identificazione delle sentenze non definitive, a presidio della garanzia di certezza e della tutela dell'affidamento che la presenza di indici di carattere formale ingenera nelle parti (ex plurimis
Cass. Civ. sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242).
Nella specie il Tribunale, all'esito della emanazione della sentenza non definitiva suddetta (pubblicata in data
29.11.2019) ha rimesso in istruttoria la causa fissando l'udienza dell'11.12.2019 e l'opponente ha notificato riserva di appello in data 1.09.2020.
Venendo al profilo delle spese il Tribunale reputa di compensarle integralmente sia in ragione del fatto che per quanto chiaramente emerso dal verbale di udienza del 5.07.2023 la mancata accettazione della proposta formulata dal tribunale è riconducibile ad entrambe le parti (<Entrambi i procuratori danno atto che per motivi non dipendenti dalla volontà delle proprie assistite la proposta formulata dal giudice non è stata ancora presa in considerazione dalle stesse, a causa dello scioglimento dell'amministrazione comunale appena ricostituita e della sottoposizione a concordato preventivo della Cover E. s.r.l..>>) dichiarazioni non smentite
10 da atti successivi e sia in ragione della considerazione che benchè la richiesta di conguaglio debba ritenersi legittima alla luce delle superiori argomentazioni è pur vero che si è tradotta in una richiesta quasi pari al doppio di quanto inizialmente previsto pur essendo chiaro che trattavasi di <>.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto cedono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (profilo interno) ed in solido tra loro (profilo esterno)
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Laura
Cantore, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- spese integralmente compensate;
- le spese di CTU, già liquidate con separato decreto cedono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (profilo interno) ed in solido tra loro (profilo esterno)
Assorbito ogni altro profilo.
Trani, lì 16.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Laura Cantore
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI nella persona del Giudice monocratico dr.ssa Laura Cantore, la quale ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3026/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione giusta mandato in atti,
- Opponente -
C O N T R O
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Chieffi, Controparte_1 giusta mandato in atti, - Opposta -
NONCHE' CONTRO
CONCORDATO PREVENTIVO “ , in persona del Parte_1 liquidatore giudiziale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Paccione, come da procura in calce all'atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. -Interventore-
* * * * *
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al Tribunale di Trani, il chiedeva Controparte_1 Pt_ di ingiungere a “Cover Engineering” in liquidazione, la somma di € 285.214,29 oltre interessi dalla data prevista per il pagamento (31.12.2015) sino all'effettivo soddisfo, nonché spese e compensi relativi alla procedura monitoria, a titolo di conguaglio del costo delle aree assegnate - tra gli altri - all'opponente per la realizzazione del PEEP del Comune di all'interno della maglia 167 del PRG, assumendo che alla CP_1 opponente era stato assegnato in particolare il lotto n. 16 per la costruzione di alloggi in regime di edilizia convenzionata. Indi veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 686/2017 del 29.3.2017.
Con atto di citazione in opposizione, notificato il 15.5.2017, la spiegava Parte_1 opposizione avverso il suddetto decreto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
b) in subordine, dichiarare comunque nullo per insussistenza dei presupposti di legge l'epigrafato decreto ingiuntivo, ovvero annullarlo e/o revocarlo;
c) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
1 A fondamento della propria domanda, la deduceva che con contratto Parte_1 preliminare del 27.9.2007 il Comune di , la stessa opponente e le signore e CP_1 CP_2 CP_3 proprietarie del lotto 16 del PEEP, stabilivano che l'ente comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della legge n 865/1971 prometteva di cedere alla che accettava, il lotto n. 16 del piano di Parte_1 edilizia economica e popolare per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica di tipo convenzionata, costituita da alloggi ed eventuali locali non destinati alla residenza entro la volumetria massima di mc 7.676, 76.
Le parti contraenti stabilivano che la cessione definitiva dell'area sarebbe stata effettuata con rogito notarile, dopo l'effettiva acquisizione del suolo da parte del mediante la procedura espropriativa prevista dal CP_1
D.P.R. n. 327/2001, e che il corrispettivo per la cessione in proprietà del lotto ammontava ad € 564.201,47 (€
36,23 al metro cubo per complessivi €. 278.129,01, quale costo di acquisizione delle aree da parte del CP_1 ai sensi dell'art. 37 DPR n. 327/2001; € 21,05 al metro cubo per complessivi € 161.595,80, quale costo per le opere di urbanizzazione primaria;
€ 13,87 al metro cubo per complessivi €. 106.476,66, quale costo per le opere di urbanizzazione secondaria).
Nello stesso contratto l'impresa aggiudicataria si impegnava al pagamento, quale corrispettivo per la cessione della proprietà, della somma di €. 278.129,01, salvo conguaglio, mentre le signore accettavano CP_3
l'indennità di espropriazione, impegnandosi a cedere al Comune di i beni oggetto della procedura CP_1 ablativa e a cedere alla il credito rinveniente dalla cessione volontaria dei suoli in favore Parte_1 dell'Amministrazione comunale e sino alla misura di € 278.129,01.
Deduceva ancora che la cessione in proprietà del suolo a favore dell'impresa assegnataria era assoggettata alla formula <> e che il corrispettivo ai sensi dell'art 35 della L. 865/1971 prevedeva pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento>>.
In seguito all'emissione del decreto di esproprio definitivo e al versamento dell'indennità di esproprio, corrisposta dal alle sig.re e da queste ultime cedute all'impresa che, a sua volta, rimetteva il CP_1 CP_3 credito all'Ente comunale, l'Amministrazione opposta stipulava con la il contratto di Parte_1 cessione a titolo di proprietà, a rogito del notaio dr. , per un corrispettivo a titolo di costo di Persona_1 acquisizione area pari a € 278.129,01.
Con Delibera della G.C.n 52 del 18.03.2016 veniva approvata la relazione della ripartizione tecnica del
9.02.2016 contenente la ricognizione finale della situazione economica dei conguagli da incassare per la assegnazione dei suoli nella zona 167 contenente anche il credito di euro 285.214,29.
Deduceva, in particolare, che il credito pecuniario delle signore accettato nella misura di euro CP_3
278.129,01, veniva ceduto alla che a sua volta lo rimetteva all'ente locale quale Parte_1 corrispettivo della cessione della proprietà acquisizione dell'area da parte del e corrispettivo dovuto dall'impresa assegnataria>>. Controparte_1
Deduceva sostanzialmente che gli accordi preliminari prima e quelli definitivi poi si sarebbero assestati anche in relazione ai terzi espropriati sull'importo di euro 278.129,01.
2 Evidenziava che la richiesta del provvedimento monitorio da parte del comune era fondata su una convenzione urbanistica stipulata tra le parti ex art 27. Co. 8 della L. 865/'71 (<< contestualmente all'atto di concessione ho all'atto di cessione della proprietà dell'area tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti
a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza>>) rientrante tra gli accordi sostitutivi ex art 11 L 241/'90 con conseguente giurisdizione, a suo dire, del G.A.
Nel merito contestava l'avversa pretesa e comunque la sua certezza, liquidità ed esigibilità e, in ogni caso,
l'inesattezza dei conteggi..
Su tali premesse concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto con il favore delle spese di lite.
In data 12.7.2017 Concordato Preventivo “ ” si costituiva in giudizio, Pt_1 Parte_1 depositando il proprio atto di intervento adesivo dipendente per sostenere le ragioni di parte opponente a sostegno dell'opposizione.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13/9/2017, si costituiva il Controparte_1 rilevando, in primo luogo, l'insussistenza del difetto di giurisdizione eccepito dalla società opponente;
nel merito, contestava le argomentazioni poste a fondamento della opposizione, evidenziando che il credito vantato fosse liquido e supportato da prova scritta, costituita, in particolare, dagli atti della procedura innanzi richiamata e che non erano mai stati contestati e impugnati dalla società debitrice nei termini e modi previsti dalla legge.
Su tali premesse, il chiedeva al Tribunale: “in via preliminare, 1) rigettare l'eccezione di Controparte_1 incompetenza giurisdizionale e, di conseguenza, confermare la competenza del Giudice ordinario;
2) ordinare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 686/2017 poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione. 3) Nel merito, rigettare
l'opposizione della società , perché destituita di ogni fondamento in Parte_1 fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 686/2017 in ogni sua parte;
4) rigettare l'atto di intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c. perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto;
5) condannare, conseguentemente, l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
In ordine alla asserita carenza di giurisdizione invocava il disposto dell'art 53 co. 2 del d.p.r. 327/2001 con conseguente giurisdizione del G.O. in materia di corresponsione delle indennità in conseguenza della adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
Deduceva poi che gli atti e provvedimenti di che trattasi non sono mai stati impugnati e che, in ogni caso, il chiaro tenore dell'art 35 della L. 865/'71 legittima ampiamente la richiesta di ulteriori somme.
Con provvedimento del 2.11.2017, successivo all'udienza di prima comparizione del 18.10.2017, il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava i termini ex art. 183, VI co. cpc, su richiesta delle parti.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, potendo la risoluzione della stessa rendere eventualmente superflua la prosecuzione del giudizio.
3 Con sentenza non definitiva n. 2561/2019, pubb. il 29.11.2019, il Tribunale adito rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto infondata, rimettendo la causa sul ruolo per il suo prosieguo, disponendo con separata ordinanza CTU, finalizzata a determinare e quantificare, sulla base dei documenti in atti e ritualmente acquisiti al processo, l'esatto ammontare della somma dovuta a titolo di conguaglio definitivo per assegnazione dei suoli PEEP dalla società . Parte_1 Parte_1
Depositata la relazione da parte del nominato ctu, ritenuto istruito il giudizio e maturo per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.12.2022 veniva formulata dal tribunale la seguente proposta ex art. 185 bis cpc: “pagamento da parte della opponente della sola sorte capitale di € 285.214,29. Spese di lite (relative alla fase monitoria e
a quella di opposizione) e di ctu compensate tra le parti”.
Attesa la mancata adesione alla detta proposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni
§§§§§
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Preliminarmente occorre evidenziare che la ammissione a concordato preventivo della società opponente non impedisce al Tribunale di pronunziarsi sulla richiesta creditoria nei suoi confronti tanto incidendo, eventualmente, sulla fase esecutiva.
Ciò detto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del
03/02/2006 (Rv. 586808 - 01).
Anche il suddetto principio è ormai univoco e costante in dottrina e giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, Sent.,
13/06/2013, n. 14910; Cass. civ. Sez. III, 23/08/2011, n. 17478; Cass. civ. Sez. III, 28/08/2009, n. 18791) e da ultimo è stato ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3908, pubblicata in data 29.02.2016, con la precisazione che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione”.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. tra le altre Cass. n.
5186/2003); di conseguenza il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle contestazioni di parte opponente ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la eventuale nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre
Cass. n. 7188/2003).
4 A tale principio occorre aggiungere che: <in tema di prova dell' inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ove
l'acquirente di un software applicativo, in mancanza del risultato stabilito dal contratto abbia agito in giudizio per la sua risoluzione, una volta provato il contratto costitutivo della sua pretesa, possa limitarsi ad allegare
l' inadempimento o l'inesatto adempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione, vale a dire l'idoneità del sistema fornito
a conseguire i risultati richiesti dall'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura)>> (Cass Sez. 2, Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01).
Ciò premesso, occorre evidenziare che nel caso di specie la parte opposta ha prodotto la documentazione su cui si fonda la pretesa fatta valere in sede monitoria, dall'esame della quale è possibile ricostruire la vicenda intercorsa tra le parti in causa.
Orbene, oggetto della controversia è il pagamento del prezzo definitivamente determinato per la cessione delle aree insistenti nella zona del P.E.E.P. del Comune di , poiché, a seguito di una diversa quantificazione CP_1 del prezzo delle aree espropriate, il odierno opposto, ha ritenuto che al caso in esame si dovesse CP_1 applicare il disposto dell'art. 35 L. 865/1971 e ha ritenuto che la società opponente, originaria assegnataria delle aree, dovesse pagare la differenza tra quanto pattuito e quanto invece risultava a seguito del nuovo prezzo delle aree espropriate.
La giurisprudenza della Cassazione è più volte intervenuta proprio con riferimento all'applicazione dell'art. 35 della legge citata, individuando il giudice ordinario quale giudice competente a conoscere delle questioni inerenti il prezzo di cessione, come già stabilito anche in questa sede, giusta sentenza non definitiva n.
2561/2019, pubb. il 29.11.2019.
Orbene, dagli atti e documenti prodotti emerge che con deliberazione n. 52 del 26.07.2000 e n. 125 del
21.12.2000 il Consiglio Comunale di approvava il Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEF) CP_1
e venivano avviate le procedure espropriative dei suoli.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 30.12.2005 venivano assegnati alle cooperative edilizie ed alle imprese edili i suoli per la realizzazione del nuovo PEEP del Comune di all'interno della CP_1 maglia 167 di PRG ed in particolare veniva assegnato alla società odierna opponente, Parte_1 il lotto n. 16 per la costruzione di alloggi in regime di edilizia convenzionata.
La predetta deliberazione consiliare stabiliva che il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento erano quelli determinati negli atti di adozione ed approvazione del PEEP, di cui alle deliberazioni consiliari n. 52 e n. 125 del 2000, assoggettate alla formula del “salvo conguaglio”.
5 I corrispettivi della concessione dei suoli in diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, prevedevano, inoltre, il pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento.
Orbene, la società opponente sottoscriveva in data 27.09.2007 scrittura privata n. 116, denominata
“convenzione preliminare per interventi di edilizia residenziale convenzionata da parte di imprese edilizie con assegnazione dell'area ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971 n. 865”, versata nel fascicolo dell'opponente, ove leggesi all'art. 2 quanto segue “…l'impresa assegnataria dichiara di essere consapevole ed espressamente accetta che il costo dell'area e quello delle urbanizzazioni sono state quantificate a titolo di acconto e che le stesse potranno subire variazioni in aumento sia in relazione all'ammontare definitivo dell'indennità di esproprio sia al costo effettivo delle opere di urbanizzazione, e seguito dell'approvazione dei progetti esecutivi delle opere…” .
In data 15.12.2009 sempre la società opponente sottoscriveva atto a rogito del Notaio dott. Consiglio di Per_1 cessione di diritti immobiliari, versato pure nel fascicolo dell'opponente, ove espressamente accettava che i costi delle aree potevano essere soggetti a variazione in relazione all'ammontare definitivo delle indennità di espropriazione e si dichiarava “…obbligata per effetto della disposizione contenuta nell'art. 35 della legge
n. 865 del 1971 e della deliberazione consiliare di assegnazione del lotto innanzi richiamata, alla copertura delle spese di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione…” (vedi pag. 5, art. 6, dell'atto di cessione).
Alla luce di tali incontestate dichiarazioni e previsioni – peraltro contenute in un rogito notarile – non è revocabile in dubbio che la società opponente non solo è stata posta nelle condizioni di conoscere che il prezzo di cessione potesse subire variazioni, anche in aumento, ma si era espressamente obbligata verso il a CP_1 pagare il maggior costo che il avrebbe potuto sopportare a titolo di indennità di esproprio e di opere CP_1 di urbanizzazione, con la conseguenza che l'an della pretesa azionata in sede monitoria deve ritenersi pacifica in quanto documentalmente provata.
Occorre ulteriormente evidenziare sul punto che, pur essendo sostanzialmente il prezzo della cessione che ci occupa indeterminato, lo stesso però era assolutamente determinabile alla luce dei criteri di rinvio, esplicitamente indicati nella ridetta convenzione, dei quali entrambe le parti contraenti erano a conoscenza e tenuto altresì conto del fatto che, non appena i conteggi definitivi sono stati effettuati, l'ente opposto si è tempestivamente adoperato adottando tutti gli atti amministrativi necessari al fine di recuperare la differenza, ritualmente comunicati all'opponente.
Orbene, in tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 35 della legge n. 865/1971 prevede che il prezzo di cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari debba assicurare al Comune il perfetto pareggio economico per tutte le spese sostenute, prevedendo che in tale costo debba comprendersi anche il pagamento del costo dell'acquisizione mediante espropriazione dei suoli necessari all'insediamento.
La giurisprudenza ha affermato che ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971, i corrispettivi delle aree Peep concesse o cedute in proprietà devono assicurare la copertura delle spese sostenute dal per CP_1
l'acquisizione delle stesse mediante esproprio, e questa norma ha natura inderogabile, per cui integra il
6 contenuto della convenzione, anche se la stessa non ha espressamente previsto l'eventuale conguaglio (Tar
Emilia Romagna, sezione II, n. 909/2014; Consiglio di Stato, sezione V, n. 1863/2012).
In forza, pertanto, del principio del pareggio economico imposto dalla normativa in materia di cessione di aree espropriate, il è legittimato a richiedere ai cessionari il “conguaglio” emergente alla conclusione delle CP_1 operazioni di espropriazione, risultando tale attività dovuta e vincolata e non discrezionale.
Con riferimento al quantum richiesto in sede monitoria, va evidenziato che dagli atti risulta che lo stesso sia stato calcolato dal opposto sulla base del criterio espresso dalla Corte di Appello di Bari, in seguito CP_1 alla opposizione di alcuni proprietari dei suoli avverso la quantificazione della precedente indennità di esproprio, che ha indicato come mediamente congruo un valore venale dei suoli pari ad € 160,00/mq.
Dagli atti prodotti emerge che la Giunta del con delibera n. 310 del 20.11.2015 ha stabilito Controparte_1 che l'indennità di esproprio era appunto da calcolare sul valore medio di € 160,00/mq, per cui conseguentemente la ripartizione tecnica del ha effettuato un calcolo analitico della Controparte_1 maggior spesa per l'acquisizione dei suoli, distribuendo la somma accertata tra i beneficiari.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la predetta delibera di giunta sia stata, oltre che pubblicata sull'albo pretorio, circostanza questa dichiarata e rimasta non contestata, anche comunicata direttamente all'opponente, che non ha inteso impugnarla nei termini di legge, circostanza questa non in discussione, per cui in forza dell'art. 134 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la stessa ha prodotto i suoi effetti (dopo il decimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line della Pubblica Amministrazione e, nel caso di specie, dopo lo spirare di tale termine decorrente dalla sicura e piena conoscenza dell'atto da parte del singolo privato nella cui sfera giuridica incide, come da lettere raccomandate versate in atti).
Sulla correttezza del calcolo operato dal comune opposto, è stata disposta CTU, alle cui conclusioni il
Tribunale intende aderire, essendo risultato l'elaborato peritale corretto, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.
Il CTU ha concluso per la correttezza dell'operato del opposto, evidenziando quanto segue: “Lo studio CP_1 degli atti e dei documenti pubblici versati in atti e custoditi presso l'U.t. di mi consente di riepilogare CP_1 la vicenda del lotto 16 della nei termini seguenti: l'impresa di costruzioni ha Pt_1 Parte_1 partecipato (istanza presentata il 20.07.05) al bando comunale del 2005 per l'assegnazione dei suoli inclusi nella nuova zona PEEP 167 cittadina, destinata all'edilizia economica popolare e convenzionata;
in vista ed in funzione della partecipazione al bando, la aveva preliminarmente stipulato il 13.07.05 Parte_1 un contratto preliminare di permuta con le germane e proprietarie di 7 particelle CP_2 CP_3 catastali del fg. 11, estese complessivamente 8.823 mq catastali e ricadenti nel piano di zona PEEP - 167; al bando per l'assegnazione dei suoli hanno partecipato complessivamente 19 cooperative e 7 imprese costruttrici;
alla impresa è stato assegnato dal Comune di (deliberazione di C.C. Parte_1 CP_1
n. 109 del 30.12.2005) il suolo denominato “lotto edificabile n. 16”, esteso 2.193,00 mq catastali…capace di sviluppare una cubatura di 7.676,76 mc…; il corrispettivo stabilito per la cessione in proprietà del lotto è stato calcolato dal Comune di ed è stato pacificamente accettato dalla in CP_1 Parte_1
546.201,47 €. L'importo di 546.201,47 € è in verità la somma di tre addendi e più precisamente: 278.129,01
7 € (pari al costo di acquisizione delle aree, calcolato come 36,23 €/mc x 7.676,76 mc) + 161.595,80 € (pari al costo delle opere di urbanizzazione primarie da realizzare a cura del calcolato come 21,05 €/mc x CP_1
7.676,76 mc) + 106.476,66 € (pari al costo delle opere di urbanizzazione secondarie da realizzare a cura del
calcolato come 13,87 €/mc x 7.676,76 mc). L'importo di 546.201,47 € è stato calcolato dagli uffici CP_1 finanziari e tecnici del in base alle risultanze riportate nella relazione finanziaria allegata Controparte_1 al PEEP, approvato con le deliberazioni consiliari n. 52 e 125 del 2000. Relativamente alla tempistica degli accadimenti riferisco che il suolo delle germane è stato occupato dal Comune di mediante CP_3 CP_1 decreto di urgenza il 28.09.2007 ed è stato consegnato alla il 15.12.2009. La Cover ha Parte_1 provveduto a presentare un progetto di costruzione di due edifici contigui nel 2008 e la pratica edilizia è stata registrata dal Comune di con il n. 20 - 08. Successivamente in data 28.11.2011 è stata approntata e CP_1 presentata dalla una variante architettonica…Volendo ripercorrere l'iter estimativo del Parte_1 lotto n. 16, occorre rifarsi ai dati di partenza dell'intera vicenda. Risulta utile alla comprensione della vicenda lo studio del provvedimento comunale (Determinazione Dirigenziale) n. 257 del 27.11.14. Il documento di tipo riepilogativo riporta in un elenco tutti i sedici contenziosi davanti alla Corte Territoriale di Bari, relativamente alla quantificazione delle indennità di esproprio dei suoli ricompresi nella zona PEEP 167 verso Molfetta di
Bisceglie. E' possibile pertanto evincere quanto contabilizzato dagli uffici finanziari comunali competenti come “importi a debito” per la locale A.C. In forza delle sentenze della Corte di Appello, emesse negli anni
'13 e '14, il è stato condannato a versare ben 6.230.491,17 € in più in favore dei Controparte_1 proprietari dei suoli espropriati. Sostanzialmente l'esproprio generalizzato dei 98.475 mq del nuovo piano di zona PEEP - 167 è costato al Comune di 6.230.491,17 € in più rispetto a quanto preventivato / CP_1 programmato. In altri termini i suoli espropriati inizialmente a 56,81 €/mq sono di fatto costati al Comune di
mediamente 160,00 €/mq, con un incremento del + 281,64 %. Il tutto si può facilmente evincere CP_1 dalla lettura di una qualsivoglia sentenza della C.d.A. di Bari, a cui i proprietari espropriati si sono rivolti nel 2009 per la determinazione del giusto ristoro…Ricordo che il parametro estimativo “56,81 €/mq”, adottato inizialmente dal Comune di era rispettoso dell'art. 5 bis della L. 359/92, allora vigente. CP_1
In seguito alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 5 bis della L. n. 359 / 92 da parte della Corte
Costituzionale (sentenza n. 348/2007) la normativa italiana sugli espropri delle aree edificabili è radicalmente cambiata. Il T.U. sugli espropri (D.p.r. n. 327/2001) è stato conseguentemente modificato dalla Legge
Finanziaria 2008, che ha recepito la sentenza citata. Conseguentemente in quegli anni è cambiato radicalmente l'art. 37 del T.U. L'indennità da erogare in caso di esproprio di un'area edificabile non è più calcolabile con “il criterio della semisomma ridotta del 40 % del valore venale e della rendita dominicale”.
Dal 2007- '08 in poi l'indennità da riconoscere ai proprietari è nient'altro che il valore venale del suolo edificatorio espropriato. Ricordo altresì che la Legge Finanziaria 2008 ha aggiunto anche la maggiorazione del 10% in favore dell'espropriato, ogniqualvolta al proprietario sia offerta un'indennità provvisoria più bassa degli 8/10 di quella determinata in via definitiva. Il cambiamento del quadro normativo di quegli anni ha portato alla rideterminazione delle indennità di esproprio per tutti i suoli del fg. catastale n. 11 del Comune di ricompresi nel piano di zona PEEP - 167. Di fatto le espropriazioni per pubblica utilità delle aree CP_1
8 ricadenti nella zona PEEP - 167 verso Molfetta del Comune di sono costate mediamente il triplo, CP_1 rispetto a quanto inizialmente preventivato dalla locale A.C. nel 2007. Il contenzioso che ci occupa è scaturito proprio dalla triplicazione del costo dell'espropriazione generalizzata dei 98.475 mq del piano PEEP.
Passando ai dati della questione che ci occupa, ricordo che la , in quanto assegnataria Parte_1 nell'ambito del piano PEEP, ha sottoscritto la Convenzione Preliminare n. 116 del 27.09.2007, registrata a
Trani il 18.10.2017 al n. 3621/2, serie 3, insieme alle germane ed allo stesso In CP_3 Controparte_1 origine il suolo di proprietà delle germane, e , si estendeva per 8.823 mq e ricadeva CP_4 CP_3 appieno nel piano di zona…. In dettaglio le particelle catastali del fg. 11 che si appartenevano alle sigg.re
oggetto del contratto preliminare di permuta del 13.07.2005 (fascicolo avv. Paccione - documento n. CP_3
8), risultavano allibrate ai mappali 424, 379, 654, 1174, nonché ai mappali 656, 657 e 655, per una consistenza complessiva di 8.823,00 mq. Piano urbanistico della zona in esame ha previsto 158.232,28 mc di nuovi volumi insediabili. I progettisti del piano comunale, arch. e arch. hanno utilizzato per Per_2 Per_3 il dimensionamento dello strumento urbanistico un indice di fabbricabilità territoriale (Ift) di 1,6326 mc/mq
e, al netto delle urbanizzazioni, in pratica un indice di fabbricabilità fondiaria Iff=3,5 mc/mq. La
[...]
, in qualità di parte cessionaria, ha versato il 9.04.2009 alla tesoreria comunale 278.129,01 € per Parte_1 la quota afferente l'incidenza dell'espropriazione delle aree, mediante due rate da 139.064,50 €. In quanto parte cessionaria la si è obbligata altresì a pagare la quota afferente il costo delle Parte_1 urbanizzazioni primarie e secondarie (268.072,46 €) nei termini previsti dalla convenzione preliminare n. 116
(scrittura privata) del 27.09.2007 e cioè prima del rilascio del permesso di costruire in quattro rate semestrali costanti e salvo diversi accordi da stipularsi col Comune. Infine è certo che le originarie proprietarie dei terreni, sigg.re e , hanno accettato l'indennità di espropriazione offerta dal Comune CP_4 CP_3 di . Tra la , il Comune di e le germane stato stipulato un contratto
CP_1 Parte_1 CP_1 CP_3 trilaterale di diritto pubblico, con cui è stata realizzata con una partita di giro il perfetto pareggio tra costo di acquisizione dell'area da parte del e il corrispettivo dovuto dall'impresa assegnataria a
CP_1 quantificare ora il conguaglio richiesto dal alla ed oggetto precipuo del presente
CP_1 Parte_1 C contenzioso, osservo che il Comune ha provveduto a ripartire in maniera proporzionale alle
CP_1 cubature assegnate a ciascun soggetto attuatore la somma eccedente, già indicata in precedenza
(6.230.491,17 €). Sicchè alla (soggetto assegnatario di un lotto edificatorio) è stato Parte_1 richiesto inizialmente di versare un conguaglio di 302.277,05 €. L'anno seguente, grazie alla decisione CP_ politica della G.M. del 20.11.15 (n. 310), l' ha modificato/ribassato gli importi ed ha chiesto agli assegnatari la somma complessiva di 5.878.795,99 €, avendo rinunciato ad includere gli onorari dei vari legali incaricati della difesa del davanti alla Corte di Appello. Così facendo, il Controparte_1 CP_1 ha semplicemente operato il seguente calcolo proporzionale per la ripartizione a ciascun assegnatario:
7.676,76:x =158.232,28:5.878.795,99 da cui x = (7.676,76 x 5.878.795,99)/158.232,28 = 285.214,29 €.
L'intera somma di 5.878.795,99 € è stata in pratica “spalmata” su tutti gli assegnatari del piano PEEP - 167. CP_ Alla l' i , ricordo, ha richiesto il versamento a saldo di Parte_1 CP_1
285.214,29 €, a titolo di conguaglio dell'indennità espropriativa. Attesto pertanto l'esattezza matematica del
9 calcolo del conguaglio eseguito dal Comune di , oggetto di causa in risposta al quesito del CP_1 magistrato…”.
Alla luce delle superiori considerazioni è di tutta evidenza che il ha assolto all'onere di dimostrare il CP_1 proprio credito attraverso la documentazione in atti, per cui conclusivamente l'opposizione è infondata e va rigettata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla richiesta di <> della sentenza non definitiva pronunziata in punto di eccezione di carenza di giurisdizione occorre evidenziare che trattasi di profilo non di pertinenza del tribunale adito.
L'art. 340 c.p.c. dispone che contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [123bis, 129 disp. att.]. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.
Le alternative concesse alle parti sono proporre appello immediato contro la sentenza non definitiva o differire l'impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per appellarle congiuntamente.
La riserva, che va fatta entro i termini previsti per la proposizione dell'appello (artt. 325 e 327), implica una scelta irreversibile, perché una volta che sia avanzata, alla parte sarà preclusa la proponibilità dell'appello immediato.
La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.
Sono sentenze non definitive le decisioni che rigettano le eccezioni pregiudiziali di rito (questioni di giurisdizione e di competenza prima della riforma del 2009) e preliminari di merito (art. 279, 2° co., n. 4) in quanto non ostacolano la prosecuzione del giudizio.
La giurisprudenza conferma la prevalenza del criterio formale (omessa separazione delle cause, omessa statuizione sulle spese) per l'identificazione delle sentenze non definitive, a presidio della garanzia di certezza e della tutela dell'affidamento che la presenza di indici di carattere formale ingenera nelle parti (ex plurimis
Cass. Civ. sez. un., 19 aprile 2021, n. 10242).
Nella specie il Tribunale, all'esito della emanazione della sentenza non definitiva suddetta (pubblicata in data
29.11.2019) ha rimesso in istruttoria la causa fissando l'udienza dell'11.12.2019 e l'opponente ha notificato riserva di appello in data 1.09.2020.
Venendo al profilo delle spese il Tribunale reputa di compensarle integralmente sia in ragione del fatto che per quanto chiaramente emerso dal verbale di udienza del 5.07.2023 la mancata accettazione della proposta formulata dal tribunale è riconducibile ad entrambe le parti (<Entrambi i procuratori danno atto che per motivi non dipendenti dalla volontà delle proprie assistite la proposta formulata dal giudice non è stata ancora presa in considerazione dalle stesse, a causa dello scioglimento dell'amministrazione comunale appena ricostituita e della sottoposizione a concordato preventivo della Cover E. s.r.l..>>) dichiarazioni non smentite
10 da atti successivi e sia in ragione della considerazione che benchè la richiesta di conguaglio debba ritenersi legittima alla luce delle superiori argomentazioni è pur vero che si è tradotta in una richiesta quasi pari al doppio di quanto inizialmente previsto pur essendo chiaro che trattavasi di <>.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto cedono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (profilo interno) ed in solido tra loro (profilo esterno)
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Laura
Cantore, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- spese integralmente compensate;
- le spese di CTU, già liquidate con separato decreto cedono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna (profilo interno) ed in solido tra loro (profilo esterno)
Assorbito ogni altro profilo.
Trani, lì 16.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Laura Cantore
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