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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3172/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA GAE AULENTI 1 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. PEDRAZZOLI ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ TE
) (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.it VIGEZZI Controparte_2 P.IVA_1
DONATO GIUSEPPE e SFORZINI VALERIA ed elettivamente domiciliata in VIALE PIO II, 3
20153 MILANO presso l'Avvocatura aziendale pagina 1 di 10 APPELLATA
Nonché
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), CP_5 C.F._4
(C.F. ), Controparte_6 C.F._5
(C.F. ), Controparte_7 C.F._6
(C.F. ), Parte_2 C.F._7
(C.F. ), Parte_3 C.F._8
(C.F. CP_8 C.F._9
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di
Milano: nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8741/2024 pubblicata il 08/10/2024 RG n. 2059/2022
Repert. n. 7968/2024 del 08/10/2024, accogliere le conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale di
Milano nel procedimento rubricato con R.G. n. 2059/2022 con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 14 maggio 2024. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare per testi. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”
Per l TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
pagina 2 di 10 - dichiarare l'appello in oggetto inammissibile e comunque infondato e per l'effetto rigettarlo, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano Controparte_3 CP_8
e l'azienda Parte_1 Parte_3 TE
chiedendo di accertare e dichiarare la falsità dei seguenti testamenti olografi attribuiti alla
[...] sig.ra - il primo datato 29 aprile 2015 e pubblicato il 3 dicembre 2019, in favore Persona_1 dell'azienda ospedaliera di Milano quale erede universale, con legato immobiliare in favore CP_2 della sig.ra e il secondo, datato 19 ottobre 2017 e pubblicato in data 12 dicembre Parte_3
2019, a favore del sig. (fratello della de cuius) quale erede universale, con Parte_1 legato immobiliare alla sig.ra , perché entrambi non autografi e conseguentemente Parte_3 dichiarare la qualità di eredi legittimi ab intestato della sig.ra e del sig. Controparte_3
. CP_8
si costituiva in giudizio contestando le avverse domande. Parte_1
L si costituiva in Controparte_9 giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare la genuinità del testamento olografo della signora datato 29 aprile 2015 e la falsità del secondo testamento olografo Persona_1 attribuito alla signora datato 19 ottobre 2017 e pubblicato in data 12 dicembre Persona_1
2019.
Il Giudice istruttore, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_4
, , , e , espletava CTU
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 Controparte_4 grafologica e, all'esito, pronunciava sentenza con la quale così statuiva:
• accerta l'olografia della scheda testamentaria confezionata da il 29 aprile Persona_1
2015 (pubblicata il 3 dicembre 2019);
• dichiara la nullità della scheda olografa apparentemente redatta da il 19 Persona_1 ottobre 2017 (pubblicata il 12 dicembre 2019) per difetto di autografia;
• dichiara la erede testamentaria di TE [...]
; Persona_1
pagina 3 di 10 • dichiara legataria dell'immobile sito in Volturara Appula (FG), via Largo Parte_3
Palazzo 16;
• condanna al pagamento della somma di: − € 180.000,00 a tiolo di prezzo Parte_1 dell'immobile ereditario venduto oltre interessi legali dal 19 novembre 2020; − € 108.860,49 quale giacenza del libretto di deposito oltre interessi legali dal 12 marzo 2020; • rigetta ogni altra domanda
o eccezione;
• condanna e , da un lato, che Controparte_3 CP_8 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...] TE
, liquidate in € 3.000,00 anticipazioni non imponibili, € 22.457,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
• condanna e , da un lato, che Controparte_3 CP_8 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da e liquidate in € 4.358,00 per
[...] Parte_3 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
• dichiara irripetibili le spese di lite in confronto delle parti rimaste contumaci
• pone definitivamente la metà delle spese di C.T.U. a carico e Controparte_3 [...]
, e la residua metà a carico di ”. CP_8 Parte_1
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Parte_1
l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
L si è costituita in Controparte_9 giudizio instando per la conferma della sentenza impugnata.
, , , , CP_8 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , sono rimasti contumaci. Controparte_7 Parte_2 Parte_3
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio,
pagina 4 di 10 così come composto per la detta udienza del 24 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva ravvisato l'autenticità del testamento olografo redatto da in data 29 aprile 2015 e aveva Persona_1 invece dichiarato la falsità della scheda testamentaria redatta il 19 ottobre 2017.
Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU senza confrontarsi con le critiche puntuali e circostanziate mosse dal consulente di parte, Dott. Per_2
Evidenzia infatti che il consulente tecnico di parte aveva svolto rilievi articolati e tecnicamente fondati,
“contestando specifici aspetti metodologici e logici della perizia svolta dalla CTU. Questi rilievi, che riguardano la corretta interpretazione dei segni grafici e la loro attribuzione a fattori fisiologici dell'invecchiamento, sono stati ignorati nella sentenza senza una confutazione puntuale e circostanziata. La mancata valutazione analitica delle critiche avanzate dal consulente di parte rappresenta, dunque, un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., tale da giustificare la riforma della decisione” (così pag. 22 atto d'appello).
In particolare lamenta che è mancata nella consulenza tecnica d'ufficio una valutazione complessiva e approfondita delle specificità della scrittura in età avanzata, in quanto gli elementi grafici che, secondo il CTU, costituivano indice di un potenziale falso per imitazione, potrebbero in alternativa essere ricondotti a caratteristiche comunemente presenti nella scrittura di persone anziane;
sicché, in definitiva, gli elementi evidenziati dal CTU, lungi dall'essere un indicatore di falsificazione, rappresentano piuttosto una conseguenza diretta del decadimento fisiologico dell'individuo.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve rilevarsi che la pronuncia di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha accertato l'autenticità del primo testamento olografo, redatto da in data 29 Persona_1 aprile 2015 in favore di . Parte_5
Le doglianze di parte appellante si appuntano esclusivamente avverso la statuizione, che ha ravvisato la falsità del secondo testamento, redatto in data 19 ottobre 2017. pagina 5 di 10 A tale riguardo si osserva quanto segue.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver attentamente ispezionato il manoscritto e il supporto cartaceo con microscopi digitali, ha riscontrato la presenza di “ripassi di lettera o porzioni di lettera che producono nel medesimo elemento una duplicazione dei tracciati di alcuni grafemi”, “ritocchi alle lettere in stampatello della parola “TESTAMENTO”, “numerose interruzioni tra una lettera e l'altra nonchè interruzioni intergrafemiche con conseguenti giustapposizioni, riprese, saldature, collages realizzate anche con precisione”, evidenziando così, attraverso un inter argomentativo immune da vizi logici o tecnici, che “le caratteristiche rilevate sono in contrapposizione con i segni espressivi dell'immediatezza di un gesto scrittorio”.
Procedendo poi all'esame dello stile grafico e dell'inclinazione delle lettere, ha riscontrato la presenza di “una evidente ricerca di collegamento, non però come conseguenza di un continuum di movimento, ma attuata per mezzo di giustapposizioni, riprese, saldature e collages mascherati, effettuati cioè con una certa precisione”.
In particolare, “i tratti, così separati tra uno stacco di penna e l'altro, derivano da brevi gesti atti a disegnare la forma senza quindi sottendere un continuum di movimento neppure a livello ideale”; mentre “il movimento è molto lento e controllato. E' privo di segni di velocità se non in alcune finali che appaiono svincolarsi dall'andamento generale”; “la fluidità è assente nel generale contesto testamentario ma si può rilevare solo a livello di alcuni ovali e delle “i” che sono eseguiti con maggiore abilità grafomotoria, presente anche in parti di alcune parole eseguite con facilità ed accuratezza entro un movimento elementare”; “la pressione è uniforme non rilevandosi gli affievolimenti della immediatezza sui punti iniziali o finali dei tracciati, ma, al contrario, incrementi innaturali sui tratti ascendenti”; “gli stacchi di penna, la dimensione grande e gonfia, le finali brevi,
l'appoggio elevato ed uniforme, unitamente all'assenza di segni di velocità, rendono evidente la condizione di staticità del tracciato ove l'appoggio elevato, unitamente alle ondulazioni anche nei tratti in discesa (laddove naturalmente dovrebbe prevalere la scorrevolezza), segnalano un importante sforzo grafomotorio”.
I complessivi elementi qui evidenziati, hanno così indotto il CTU a dubitare della genuinità del movimento.
Comparando poi la scheda testamentaria con testi scritti, di sicura provenienza della de cuius, il CTU ha riscontrato notevoli “differenze di natura sostanziale, non solo nei particolari ma anche a livello pagina 6 di 10 generale e l'assenza delle forme costanti che caratterizzano la scrittura della sig.ra ”, Pt_1 pervenendo così alla conclusione – attraverso l'accurato esame del grafismo che caratterizza la scheda testamentaria e le scritture di comparazione - che il secondo testamento non sia stato vergato dalla signora Pt_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi dato adeguate e condivisibili risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante, evidenziando in particolare quanto segue.
In particolare, ha osservato che i segni grafici che, secondo il consulente tecnico di parte, sarebbero imputandoli a manifestazioni del grafismo di un soggetto anziano, “non sono di per se' ed univocamente segni dell'invecchiamento ma possono essere espressioni di un gesto non spontaneo oppure trattenuto ovvero eseguito con sforzo. Per questo motivo la loro valutazione deve essere letta alla luce delle altre caratteristiche emergenti dai tracciati in verifica ed alla luce delle specifiche qualità di questi segni nel caso in esame”. E infatti, le caratteristiche grafiche del testo in verifica, attentamente esaminate dal CTU, confrontate con le scritture di comparazione, hanno consentito di affermare – come innanzi evidenziato – che la scheda testamentaria non è genuina.
Quanto alla supposta “progressiva involuzione grafica per il decorso di due anni tra il primo testamento”, il CTU ha congruamente replicato che “una rilevante intensità di disturbi del gesto scrittorio non implica automaticamente la corrispondenza in via peggiorativa con il grafismo del primo testamento ma può essere semplicemente espressione di un altro soggetto scrivente”.
In particolare, il CTU ha osservato che:
“ - la riduzione di inchiostrazione non è graduale, quindi non è legata alla penna ma alla condizione fisica del supporto ove è collocato il foglio;
-prima e dopo l'episodio di mancamento dell'inchiostro i tracciati risultano ben inchiostrati e senza ingorghi;
-l'ingrandimento mette in luce che gli annerimenti non si trovano sul tracciato ma vicino ad esso. Tale dato implica che non si tratta di “fangosità” causata da una maggiore fuoriuscita dell'inchiostro ma di un ritorno da parte dello scrivente su quel punto del tracciato;
-i segni, scambiati dal collega come fuoriuscite eccessive dell'inchiostro, sono eseguiti con precisione assumendo forma anche di piccolissimi impercettibili segmenti eseguiti con sicurezza;
pagina 7 di 10 -la precisione dello scrivente si evince non solo in questo frangente ma anche nel ripasso come mostrano gli ingrandimenti del solco eseguiti sfruttando la reazione dell'illuminazione con
l'infrarosso. Ripropongono infatti, senza indugio, il medesimo tracciato, seppure discostandosi talvolta dal primo meno colorito”.
Tali argomenti, complessivamente esaminati, hanno quindi consentito al CTU di escludere recisamente che l'esecuzione del testo sia espressione di un movimento mal gestito di una persona anziana, in quanto tali aspetti “sottendono un gesto preciso ed abile per “aggiustare” l'improvviso fenomeno di mancata fuoriuscita dell'inchiostro nella sfera sulla punta della penna”.
Quanto all'accuratezza nel comportamento compilatorio che sarebbe, secondo la tesi del consulente tecnico di parte, compensativo della lentezza del movimento, il CTU ha correttamente evidenziato che i tracciati del secondo testamento “non sono accurati ma precisi. La precisione esecutiva, si inquadra nell'ambito di un gesto scrittorio stabile e non incerto o mal governato come quello che descrive il collega. Il caso in esame non si configura con un tracciato accurato. Prova ne sono le immagini che vengono proposte ove non c'è attenzione per il risultato formale”.
Anche il ripasso di alcuni tratti non può essere dovuto all'imperfetto funzionamento della penna a sfera, in quanto il testo “è stato realizzato con una penna che non presenta particolari difetti di scorrimento”.
Con riferimento poi alla circostanza, sostenuta dal CTP, che il primo e il secondo testamento sarebbero stati redatti con la stessa penna a sfera, il CTU ha congruamente osservato che tale dato non può essere tecnicamente accertato, sicché l'affermazione del consulente tecnico di parte è puramente teorica e basata sul presupposto, indimostrato, che l'autore dei due testamenti sia la stessa persona.
Per quanto riguarda, inoltre, le differenze nel movimento grafico tra i due testamenti, il CTU ha evidenziato, attraverso congrui e condivisibili argomenti, che solo per il secondo testamento “si constata una pendenza verso destra che fotografa una naturale tendenza in contrasto con quanto si evince dai tracciati autografi ove gli assi oscillano conservando specifiche relazioni come quelle tra i primi due grafemi della parola “ ”. Qui i prolungamenti assiali si intersecano o si rovesciano ma Per_1 non sono mai parallelamente inclinati a destra. Tale condizione, invece, si verifica solo nel testamento Per perché dovuta ad un diverso tipo di movimento sfuggito al controllo del falsario.
Inoltre, l'affermazione svolta dal consulente tecnico di parte, secondo cui il secondo testamento sarebbe espressione di un quadro grafomotorio peggiorativo rispetto a quello del primo testamento, non ha trovato alcun riscontro obiettivo. pagina 8 di 10 Quanto alle coincidenze riscontrate nei due testamenti in verifica, il CTU ha congruamente osservato che le due schede testamentarie “sono tra loro corrispondenti per le parole, del tutto uguali ad eccezione dell'erede, e la distribuzione spaziale;
non si limitano a contenere la stessa forma generale ma presentano coincidenze anche a livello di caratteristiche nelle singole componenti grafemiche.
Divergono invece la complessiva maggiore rotondità degli elementi e curvilineità dei tratti di collegamento e si osservano molteplici differenze a livello dei particolari minori e dei dettagli meno visibili sia di natura formale che di movimento, tratto e pressione. Tali circostanze rendono chiaro che uno dei due testamenti abbia costituito il modello per l'altro” ed ha quindi avanzato l'ipotesi che il secondo testamento sia stato redatto attraverso il meccanismo del ripasso per trasparenza.
Tale ipotesi, pur essendo senz'altro plausibile, non è dirimente al fine di accertare la falsità del secondo Per testamento, in quanto – come congruamente osservato dal CTU – “la prova che (testamento con data 2017) non sia stato vergato dalla sig.ra deriva dall'esame comparativo tra Pt_1 caratteristiche grafomotorie” innanzi evidenziate; sicché “l'argomento circa la sovrapponibilità dei due testi costituisce una spiegazione plausibile di come sia stato costruito il documento in verifica. Non Per è pertanto un argomento a sostegno della falsità di che, si ripete, è falso a prescindere, essendo sufficienti e rilevanti le differenze emerse in capo alla personalità grafica della sig.ra ”. Pt_1
Le considerazioni che precedono evidenziano, pertanto, che l'elaborato peritale, condotto con metodo scientifico e accuratezza di analisi, si sottrae alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte;
sicché merita senz'altro conferma la pronuncia di primo grado che, condividendo le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, ha dichiarato la nullità della scheda testamentaria redatta il 19 ottobre 2017 per difetto di autografia.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività professionale in concreto profusa, secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza n. 8741/2024 pubblicata l'08/10/2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'
[...]
, che liquida in euro 10.590,00 per TE compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente rel.
Dott. Maria Elena Catalano Consigliere
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3172/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA GAE AULENTI 1 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. PEDRAZZOLI ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(GIÀ TE
) (C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.it VIGEZZI Controparte_2 P.IVA_1
DONATO GIUSEPPE e SFORZINI VALERIA ed elettivamente domiciliata in VIALE PIO II, 3
20153 MILANO presso l'Avvocatura aziendale pagina 1 di 10 APPELLATA
Nonché
(C.F. ), Controparte_3 C.F._2
(C.F. ), Controparte_4 C.F._3
(C.F. ), CP_5 C.F._4
(C.F. ), Controparte_6 C.F._5
(C.F. ), Controparte_7 C.F._6
(C.F. ), Parte_2 C.F._7
(C.F. ), Parte_3 C.F._8
(C.F. CP_8 C.F._9
APPELLATI CONTUMACI
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di
Milano: nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 8741/2024 pubblicata il 08/10/2024 RG n. 2059/2022
Repert. n. 7968/2024 del 08/10/2024, accogliere le conclusioni rassegnate dinanzi al Tribunale di
Milano nel procedimento rubricato con R.G. n. 2059/2022 con il foglio di precisazione delle conclusioni di cui alle note scritte depositate in data 14 maggio 2024. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e provare per testi. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”
Per l TE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
pagina 2 di 10 - dichiarare l'appello in oggetto inammissibile e comunque infondato e per l'effetto rigettarlo, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese, diritti e onorari del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano Controparte_3 CP_8
e l'azienda Parte_1 Parte_3 TE
chiedendo di accertare e dichiarare la falsità dei seguenti testamenti olografi attribuiti alla
[...] sig.ra - il primo datato 29 aprile 2015 e pubblicato il 3 dicembre 2019, in favore Persona_1 dell'azienda ospedaliera di Milano quale erede universale, con legato immobiliare in favore CP_2 della sig.ra e il secondo, datato 19 ottobre 2017 e pubblicato in data 12 dicembre Parte_3
2019, a favore del sig. (fratello della de cuius) quale erede universale, con Parte_1 legato immobiliare alla sig.ra , perché entrambi non autografi e conseguentemente Parte_3 dichiarare la qualità di eredi legittimi ab intestato della sig.ra e del sig. Controparte_3
. CP_8
si costituiva in giudizio contestando le avverse domande. Parte_1
L si costituiva in Controparte_9 giudizio chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare la genuinità del testamento olografo della signora datato 29 aprile 2015 e la falsità del secondo testamento olografo Persona_1 attribuito alla signora datato 19 ottobre 2017 e pubblicato in data 12 dicembre Persona_1
2019.
Il Giudice istruttore, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Parte_4
, , , e , espletava CTU
[...] Controparte_6 Controparte_7 Parte_2 Controparte_4 grafologica e, all'esito, pronunciava sentenza con la quale così statuiva:
• accerta l'olografia della scheda testamentaria confezionata da il 29 aprile Persona_1
2015 (pubblicata il 3 dicembre 2019);
• dichiara la nullità della scheda olografa apparentemente redatta da il 19 Persona_1 ottobre 2017 (pubblicata il 12 dicembre 2019) per difetto di autografia;
• dichiara la erede testamentaria di TE [...]
; Persona_1
pagina 3 di 10 • dichiara legataria dell'immobile sito in Volturara Appula (FG), via Largo Parte_3
Palazzo 16;
• condanna al pagamento della somma di: − € 180.000,00 a tiolo di prezzo Parte_1 dell'immobile ereditario venduto oltre interessi legali dal 19 novembre 2020; − € 108.860,49 quale giacenza del libretto di deposito oltre interessi legali dal 12 marzo 2020; • rigetta ogni altra domanda
o eccezione;
• condanna e , da un lato, che Controparte_3 CP_8 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...] TE
, liquidate in € 3.000,00 anticipazioni non imponibili, € 22.457,00 per compensi, oltre spese
[...] generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
• condanna e , da un lato, che Controparte_3 CP_8 Parte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da e liquidate in € 4.358,00 per
[...] Parte_3 compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
• dichiara irripetibili le spese di lite in confronto delle parti rimaste contumaci
• pone definitivamente la metà delle spese di C.T.U. a carico e Controparte_3 [...]
, e la residua metà a carico di ”. CP_8 Parte_1
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo, in sua integrale riforma, Parte_1
l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
L si è costituita in Controparte_9 giudizio instando per la conferma della sentenza impugnata.
, , , , CP_8 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, , sono rimasti contumaci. Controparte_7 Parte_2 Parte_3
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 24 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio,
pagina 4 di 10 così come composto per la detta udienza del 24 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato motivo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che aveva ravvisato l'autenticità del testamento olografo redatto da in data 29 aprile 2015 e aveva Persona_1 invece dichiarato la falsità della scheda testamentaria redatta il 19 ottobre 2017.
Lamenta l'appellante che il primo Giudice ha aderito acriticamente alle conclusioni del CTU senza confrontarsi con le critiche puntuali e circostanziate mosse dal consulente di parte, Dott. Per_2
Evidenzia infatti che il consulente tecnico di parte aveva svolto rilievi articolati e tecnicamente fondati,
“contestando specifici aspetti metodologici e logici della perizia svolta dalla CTU. Questi rilievi, che riguardano la corretta interpretazione dei segni grafici e la loro attribuzione a fattori fisiologici dell'invecchiamento, sono stati ignorati nella sentenza senza una confutazione puntuale e circostanziata. La mancata valutazione analitica delle critiche avanzate dal consulente di parte rappresenta, dunque, un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., tale da giustificare la riforma della decisione” (così pag. 22 atto d'appello).
In particolare lamenta che è mancata nella consulenza tecnica d'ufficio una valutazione complessiva e approfondita delle specificità della scrittura in età avanzata, in quanto gli elementi grafici che, secondo il CTU, costituivano indice di un potenziale falso per imitazione, potrebbero in alternativa essere ricondotti a caratteristiche comunemente presenti nella scrittura di persone anziane;
sicché, in definitiva, gli elementi evidenziati dal CTU, lungi dall'essere un indicatore di falsificazione, rappresentano piuttosto una conseguenza diretta del decadimento fisiologico dell'individuo.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Preliminarmente deve rilevarsi che la pronuncia di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha accertato l'autenticità del primo testamento olografo, redatto da in data 29 Persona_1 aprile 2015 in favore di . Parte_5
Le doglianze di parte appellante si appuntano esclusivamente avverso la statuizione, che ha ravvisato la falsità del secondo testamento, redatto in data 19 ottobre 2017. pagina 5 di 10 A tale riguardo si osserva quanto segue.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver attentamente ispezionato il manoscritto e il supporto cartaceo con microscopi digitali, ha riscontrato la presenza di “ripassi di lettera o porzioni di lettera che producono nel medesimo elemento una duplicazione dei tracciati di alcuni grafemi”, “ritocchi alle lettere in stampatello della parola “TESTAMENTO”, “numerose interruzioni tra una lettera e l'altra nonchè interruzioni intergrafemiche con conseguenti giustapposizioni, riprese, saldature, collages realizzate anche con precisione”, evidenziando così, attraverso un inter argomentativo immune da vizi logici o tecnici, che “le caratteristiche rilevate sono in contrapposizione con i segni espressivi dell'immediatezza di un gesto scrittorio”.
Procedendo poi all'esame dello stile grafico e dell'inclinazione delle lettere, ha riscontrato la presenza di “una evidente ricerca di collegamento, non però come conseguenza di un continuum di movimento, ma attuata per mezzo di giustapposizioni, riprese, saldature e collages mascherati, effettuati cioè con una certa precisione”.
In particolare, “i tratti, così separati tra uno stacco di penna e l'altro, derivano da brevi gesti atti a disegnare la forma senza quindi sottendere un continuum di movimento neppure a livello ideale”; mentre “il movimento è molto lento e controllato. E' privo di segni di velocità se non in alcune finali che appaiono svincolarsi dall'andamento generale”; “la fluidità è assente nel generale contesto testamentario ma si può rilevare solo a livello di alcuni ovali e delle “i” che sono eseguiti con maggiore abilità grafomotoria, presente anche in parti di alcune parole eseguite con facilità ed accuratezza entro un movimento elementare”; “la pressione è uniforme non rilevandosi gli affievolimenti della immediatezza sui punti iniziali o finali dei tracciati, ma, al contrario, incrementi innaturali sui tratti ascendenti”; “gli stacchi di penna, la dimensione grande e gonfia, le finali brevi,
l'appoggio elevato ed uniforme, unitamente all'assenza di segni di velocità, rendono evidente la condizione di staticità del tracciato ove l'appoggio elevato, unitamente alle ondulazioni anche nei tratti in discesa (laddove naturalmente dovrebbe prevalere la scorrevolezza), segnalano un importante sforzo grafomotorio”.
I complessivi elementi qui evidenziati, hanno così indotto il CTU a dubitare della genuinità del movimento.
Comparando poi la scheda testamentaria con testi scritti, di sicura provenienza della de cuius, il CTU ha riscontrato notevoli “differenze di natura sostanziale, non solo nei particolari ma anche a livello pagina 6 di 10 generale e l'assenza delle forme costanti che caratterizzano la scrittura della sig.ra ”, Pt_1 pervenendo così alla conclusione – attraverso l'accurato esame del grafismo che caratterizza la scheda testamentaria e le scritture di comparazione - che il secondo testamento non sia stato vergato dalla signora Pt_1
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi dato adeguate e condivisibili risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante, evidenziando in particolare quanto segue.
In particolare, ha osservato che i segni grafici che, secondo il consulente tecnico di parte, sarebbero imputandoli a manifestazioni del grafismo di un soggetto anziano, “non sono di per se' ed univocamente segni dell'invecchiamento ma possono essere espressioni di un gesto non spontaneo oppure trattenuto ovvero eseguito con sforzo. Per questo motivo la loro valutazione deve essere letta alla luce delle altre caratteristiche emergenti dai tracciati in verifica ed alla luce delle specifiche qualità di questi segni nel caso in esame”. E infatti, le caratteristiche grafiche del testo in verifica, attentamente esaminate dal CTU, confrontate con le scritture di comparazione, hanno consentito di affermare – come innanzi evidenziato – che la scheda testamentaria non è genuina.
Quanto alla supposta “progressiva involuzione grafica per il decorso di due anni tra il primo testamento”, il CTU ha congruamente replicato che “una rilevante intensità di disturbi del gesto scrittorio non implica automaticamente la corrispondenza in via peggiorativa con il grafismo del primo testamento ma può essere semplicemente espressione di un altro soggetto scrivente”.
In particolare, il CTU ha osservato che:
“ - la riduzione di inchiostrazione non è graduale, quindi non è legata alla penna ma alla condizione fisica del supporto ove è collocato il foglio;
-prima e dopo l'episodio di mancamento dell'inchiostro i tracciati risultano ben inchiostrati e senza ingorghi;
-l'ingrandimento mette in luce che gli annerimenti non si trovano sul tracciato ma vicino ad esso. Tale dato implica che non si tratta di “fangosità” causata da una maggiore fuoriuscita dell'inchiostro ma di un ritorno da parte dello scrivente su quel punto del tracciato;
-i segni, scambiati dal collega come fuoriuscite eccessive dell'inchiostro, sono eseguiti con precisione assumendo forma anche di piccolissimi impercettibili segmenti eseguiti con sicurezza;
pagina 7 di 10 -la precisione dello scrivente si evince non solo in questo frangente ma anche nel ripasso come mostrano gli ingrandimenti del solco eseguiti sfruttando la reazione dell'illuminazione con
l'infrarosso. Ripropongono infatti, senza indugio, il medesimo tracciato, seppure discostandosi talvolta dal primo meno colorito”.
Tali argomenti, complessivamente esaminati, hanno quindi consentito al CTU di escludere recisamente che l'esecuzione del testo sia espressione di un movimento mal gestito di una persona anziana, in quanto tali aspetti “sottendono un gesto preciso ed abile per “aggiustare” l'improvviso fenomeno di mancata fuoriuscita dell'inchiostro nella sfera sulla punta della penna”.
Quanto all'accuratezza nel comportamento compilatorio che sarebbe, secondo la tesi del consulente tecnico di parte, compensativo della lentezza del movimento, il CTU ha correttamente evidenziato che i tracciati del secondo testamento “non sono accurati ma precisi. La precisione esecutiva, si inquadra nell'ambito di un gesto scrittorio stabile e non incerto o mal governato come quello che descrive il collega. Il caso in esame non si configura con un tracciato accurato. Prova ne sono le immagini che vengono proposte ove non c'è attenzione per il risultato formale”.
Anche il ripasso di alcuni tratti non può essere dovuto all'imperfetto funzionamento della penna a sfera, in quanto il testo “è stato realizzato con una penna che non presenta particolari difetti di scorrimento”.
Con riferimento poi alla circostanza, sostenuta dal CTP, che il primo e il secondo testamento sarebbero stati redatti con la stessa penna a sfera, il CTU ha congruamente osservato che tale dato non può essere tecnicamente accertato, sicché l'affermazione del consulente tecnico di parte è puramente teorica e basata sul presupposto, indimostrato, che l'autore dei due testamenti sia la stessa persona.
Per quanto riguarda, inoltre, le differenze nel movimento grafico tra i due testamenti, il CTU ha evidenziato, attraverso congrui e condivisibili argomenti, che solo per il secondo testamento “si constata una pendenza verso destra che fotografa una naturale tendenza in contrasto con quanto si evince dai tracciati autografi ove gli assi oscillano conservando specifiche relazioni come quelle tra i primi due grafemi della parola “ ”. Qui i prolungamenti assiali si intersecano o si rovesciano ma Per_1 non sono mai parallelamente inclinati a destra. Tale condizione, invece, si verifica solo nel testamento Per perché dovuta ad un diverso tipo di movimento sfuggito al controllo del falsario.
Inoltre, l'affermazione svolta dal consulente tecnico di parte, secondo cui il secondo testamento sarebbe espressione di un quadro grafomotorio peggiorativo rispetto a quello del primo testamento, non ha trovato alcun riscontro obiettivo. pagina 8 di 10 Quanto alle coincidenze riscontrate nei due testamenti in verifica, il CTU ha congruamente osservato che le due schede testamentarie “sono tra loro corrispondenti per le parole, del tutto uguali ad eccezione dell'erede, e la distribuzione spaziale;
non si limitano a contenere la stessa forma generale ma presentano coincidenze anche a livello di caratteristiche nelle singole componenti grafemiche.
Divergono invece la complessiva maggiore rotondità degli elementi e curvilineità dei tratti di collegamento e si osservano molteplici differenze a livello dei particolari minori e dei dettagli meno visibili sia di natura formale che di movimento, tratto e pressione. Tali circostanze rendono chiaro che uno dei due testamenti abbia costituito il modello per l'altro” ed ha quindi avanzato l'ipotesi che il secondo testamento sia stato redatto attraverso il meccanismo del ripasso per trasparenza.
Tale ipotesi, pur essendo senz'altro plausibile, non è dirimente al fine di accertare la falsità del secondo Per testamento, in quanto – come congruamente osservato dal CTU – “la prova che (testamento con data 2017) non sia stato vergato dalla sig.ra deriva dall'esame comparativo tra Pt_1 caratteristiche grafomotorie” innanzi evidenziate; sicché “l'argomento circa la sovrapponibilità dei due testi costituisce una spiegazione plausibile di come sia stato costruito il documento in verifica. Non Per è pertanto un argomento a sostegno della falsità di che, si ripete, è falso a prescindere, essendo sufficienti e rilevanti le differenze emerse in capo alla personalità grafica della sig.ra ”. Pt_1
Le considerazioni che precedono evidenziano, pertanto, che l'elaborato peritale, condotto con metodo scientifico e accuratezza di analisi, si sottrae alle critiche mosse dal consulente tecnico di parte;
sicché merita senz'altro conferma la pronuncia di primo grado che, condividendo le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, ha dichiarato la nullità della scheda testamentaria redatta il 19 ottobre 2017 per difetto di autografia.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività professionale in concreto profusa, secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012. pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza n. 8741/2024 pubblicata l'08/10/2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'
[...]
, che liquida in euro 10.590,00 per TE compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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