TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott. Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
- Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 21.3.2025 sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2990/2022 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1
difeso dagli avv.ti Maurizio Montecucco e Emanuela Siffredi domicilio eletto: Genova Torre San Camillo via XII Ottobre 2/92 presso il difensore
E
Controparte_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Claudia Dasso
Domicilio eletto: Genova via SS GI e Filippo 35 presso il difensore
1 Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il ricorrente come da note scritte depositate il 12.12.2024
- La resistente come da note scritte depositate il 13.12.2024
- Il Pubblico Ministero: come da parere in data 17.1.2023
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche il ricorrente, il Parte_1 padre o il marito ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio concordatario con in Parte_2 data 2.6.2012
- Che dall'unione sono nati i figli GI e Per_1
- Che i coniugi si sono separati con sentenza n. 1608/2021 del Tribunale di Genova ( sentenza parziale di stato n. 2271/2020 )
- Che, al termine di un aspro contenzioso, evidenziate anche in sede di ctu le condotte alienanti della madre, la sentenza ha comunque recepito le conclusioni comuni delle parti: affidamento dei figli ai servizi sociali, collocazione prevalente dei figli alla madre con conseguente regolamentazione delle frequentazioni col padre, assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 400, 00 mensili;
assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio di euro 1500, 00 mensili;
ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
- Che non sussisterebbero i presupposti per la liquidazione di assegno divorzile in favore della moglie, laddove richiesto, attesi gli elevati redditi e disponibilità della donna ed in considerazione del fatto che in costanza di matrimonio entrambi i genitori hanno sempre svolto attività lavorativa e, dunque, l'assegno non spetterebbe neppure sotto il profilo compensativo – perequativo. Anche in considerazione del fatto che la casa coniugale, immobile di particolare pregio, assegnata alla moglie,
2 è di esclusiva proprietà del ricorrente, che provvede integralmente al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto, pari ad euro 1080, 00 al mese.
- Che, inoltre, rispetto alla data della sentenza di separazione, in conseguenza dell'emergenza pandemica, i propri redditi avrebbero subito una riduzione e ciò giustificherebbe una riduzione della misura del contributo ordinario e della percentuale di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
- Che in costanza di matrimonio i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale alimentandolo con beni di esclusiva proprietà del ricorrente ( nello specifico un immobile a Genova ed un secondo immobile a Antagnod ).
Su tali presupposti chiedeva:
- La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Il mantenimento dell'affidamento dei figli ai servizi sociali
- Confermare le condizioni di collocazione e frequentazioni stabilite in sede di separazione meglio dettagliando le modalità di gestione dei figli e, in particolare, disponendo che debba essere il genitore del pernotto precedente ad accompagnare i figli alle attività.
- Dichiarare non dovuta la liquidazione di assegno divorzile in favore della moglie
- Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre la somma mensile di 1000, 00 euro per ciascun figlio ripartendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
- Disporre lo scioglimento del fondo patrimoniale o, in via subordinata, autorizzare la dismissione dell'immobile di Antagnod o, in via ancora subordinata, affidare l'amministrazione del fondo in modo esclusivo al ricorrente.
Con vittoria delle spese
( da ora anche la resistente, la moglie o la madre ) si Parte_2 costituiva mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- contestava specificamente che il marito dovesse ancora pagare la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, estinto nel 2016
- contestava specificamente di avere posto in essere condotte per alienare i figli dal padre allegando anzi di avere sempre incoraggiato le
3 frequentazioni
- allegava, specificamente dettagliando, le gravi problematiche di salute di entrambi i figli
- allegava che le indennità percepite in relazione a dette problematiche erano bonificate su conto cointestato di cui il padre impedirebbe l'utilizzo impedendo il ricorso alla sanità privata
- contestava la gestione dei figli in maniera paritaria precisando, anzi, che le frequentazioni avverrebbero in conformità a quanto stabilito in sede di separazione e di essere gravata da costi di baby sitter per la gestione dei figli
- allegava che il marito, medico chirurgo con studi a Genova e Alessandria e attivo in varie cliniche private, fin dal periodo della convivenza matrimoniale percepiva redditi non dichiarati per almeno 70.000, 00 euro l'anno
- contestava di percepire redditi da proprietà immobiliari;
ella in realtà sarebbe stata mera intestataria dei beni di effettiva proprietà dei genitori cui, nell'anno 2022, ha provveduto a concedere usufrutto vitalizio.
- Rivendicava il diritto alla percezione dell'assegno divorzile sotto il profilo compensativo – perequativo allegando in particolare quanto segue:
“…ha conseguito il diploma di laurea in Scienze Internazionali e diplomatiche presso l'Università di Genova…è stata assunta presso l'ufficio gare d'appalto della multinazionale Esaote spa con un ruolo di responsabilità…in occasione del fidanzamento con il dott. è stata costretta a lasciare il lavoro che la Pt_1 appassionava molto e che le olte gratificazioni, non solo economiche, per formare una famiglia con il ricorrente. Quest'ultimo ha fortemente e insistentemente caldeggiato la sig.ra ad accettare l'opportunità Controparte_1 di lavorare presso la Banca CA. como e entrambi Per_1 con gravi problemi di salute, il dott. im all'attuale Parte_1 esponente di ridurre l'orario lavorativo per occuparsi dei figli e permettere quindi al ricorrente di lavorare molto di più e ottenere un guadagno molto maggiore oltre a poter crescere professionalmente. E' evidente quindi che la signora Parte_2 ha fortemente e grandemente collaborato al menage
[...] occupandosi dei figli con gravi problemi di salute, consentendo al dott. di incrementare la sua attività libero professionale senza Parte_1 incombenze familiari “.
- Allegava che l'assegno unico relativo ai figli sarebbe percepito al 50% da entrambi i coniugi
- Evidenziava il venir meno dei presupposti per l'affidamento dei figli ai servizi che la ctu della causa di separazione aveva raccomandato per un periodo di due anni
4 - Eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande relative allo scioglimento del fondo patrimoniale.
Su tali presupposti chiedeva:
- La declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio
- L'affidamento condiviso dei figli con prevalente collocazione presso la madre e assegnazione alla donna della casa coniugale
- La conferma delle modalità di frequentazione col padre stabilite in sede di separazione
- La liquidazione di un assegno divorzile a proprio favore di euro 1000, 00 mensili
- La liquidazione di un contributo di mantenimento in favore dei figli pari ad euro 2000, 00 per ciascun figlio
- La ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 90% a carico del padre e del 10% a carico della madre
- Disporre l'integrale percezione da parte della madre dell'assegno unico relativo ai figli
- Determinare specificatamente l'utilizzo dell'indennità di accompagnamento di e dell'indennità di frequenza di Persona_2 nonché indicare l'utilizzazione della giacenza dei conti Persona_3 di GI e ai soli fini di terapia e cura legate alla patologia di Per_1
GI e . Per_1
- Dichiarare inammissibili e comunque infondate le domande in punto di fondo patrimoniale
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione dei coniugi per la fase presidenziale il padre dichiarava che i propri redditi si erano ridotti dagli euro 6000, 00 mensili dell'anno d'imposta 2019 agli euro 4100, 00 mensili dell'anno d'imposta 2021 e imputava la riduzione all'impegno riconducibile alla gestione dei figli: “
…devo chiedere alle strutture convenzionate dove opero ( Milano e UI Terme ) e ai colleghi del team medico che opera con me, orari compatibili con detti impegni e non sempre ciò è possibile, con conseguente slittamento di alcuni interventi chirurgici, diminuzione degli interventi stessi e conseguentemente del guadagno “. Dichiarava che il mutuo relativo alla casa coniugale non era stato estinto ma ristrutturato e congiunto a quello stipulato per l'acquisto della casa in montagna e che attualmente la rata mensile complessiva con scadenza al 2031 è pari ad euro 1180; dichiarava altresì di pagare circa 800, 00 euro al mese per la rata di leasing contratto per lo studio medico di Genova.
5 La uanto alla propria attività professionale dichiarava quanto segue: Pt_2
“ lavoro in banca part time a 25 ore settimanali dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per 5 giorni alla settimana, ho iniziato questo orario dal 2017 dopo essere rientrata al lavoro dopo l'allattamento del secondo figlio. In passato lavoravo a tempo pieno. Lavoro in banca dal 2011 già da prima del matrimonio, prima del matrimonio lavoravo in una azienda con la qualifica di impiegata”.
Quanto ai vari emolumenti relativi ai figli dichiarava di percepire l'importo di euro 145, 00 a titolo di assegno unico ( corrispondente al 50% ) e aggiungeva che GI riceve una indennità di frequenza di euro 300, 00 mensili e una indennità di accompagnamento di euro 520, 00 mensili: “ per Per_1
dei figli abbiamo aperto un conto corrente intestato a loro con le nostre firme su cui vengono versate le somme corrisposte, somme che poi utilizziamo per le attività e le terapie di cui necessitano “.
Con ordinanza 13.1.2023 il Presidente così disponeva in via temporanea e urgente:
- Conferma delle disposizioni in punto di affidamento, collocazione, frequentazione e assegnazione casa coniugale stabilite in sede di separazione
- Regolamentazione di alcuni aspetti specifici relativi alla gestione dei figli
- Riduzione della misura dell'assegno di mantenimento dei figli ad euro 1100, 00 per figlio
- Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
In sede di reclamo la Corte di Appello con ordinanza in data 19.4.2023 elevava ad euro 1200, 00 a figlio la misura del contributo ordinario e stabiliva che il padre provvedesse alle spese straordinarie relative ai figli nella misura dell'80%.
In sede di memoria integrativa il ricorrente, contestato specificamente di percepire redditi non dichiarati, confermava le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, senza però reiterare le domande in punto di scioglimento del fondo patrimoniale da ritenersi pertanto non proposte nell'ambito del giudizio di merito.
In sede di memoria integrativa la resistente confermava integralmente le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione depositata in previsione della fase presidenziale.
6 In sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc il difensore del ricorrente allegava l'acquisto da parte della in data 29.3.2022, della Pt_2 nuda proprietà di appartamento sito a Genova via Montani 32/16; confermava le conclusioni di cui alla memoria integrativa.
In sede di prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc il difensore della resistente confermava le originarie conclusioni, già peraltro ribadite in sede di memoria integrativa.
La causa veniva istruita mediante accertamenti di polizia tributaria e assunzione di informazioni dai servizi sociali affidatari.
Le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 12.12.2024: mentre il ricorrente confermava le conclusioni da ultimo rassegnate in sede di prima memorie ex art. 183 comma sesto cpc, la resistente, fermo il resto, elevava ad euro 2500, 00 la misura del contributo richiesto per il mantenimento ordinario di ciascun figlio e ad euro 1500, 00 la misura dell'assegno divorzile.
La causa era quindi rimessa in decisione
Ciò premesso,
O S S E R V A
ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Genova nella procedura di separazione personale giudiziale, definita in punto di stato con la sentenza parziale n. 2271 / 20 del Tribunale di Genova ( e per i residui aspetti con sentenza n. 1608/2021 del Tribunale di Genova ), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla
7 separazione e della elevata conflittualità tra i coniugi evidenziatasi anche in sede processuale.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pure a fronte della elevatissima conflittualità esistente tra le parti, deve osservarsi che la stessa è sostanzialmente circoscritta alle questioni di natura economica;
sostanzialmente identiche sono infatti le conclusioni in punto di collocazione, frequentazioni, assegnazione della casa coniugale;
sussiste la differenza tra quanto richiesto in punto di affidamento da parte del padre e quanto richiesto da parte della madre: la conferma dell'affidamento ai servizi l'uno, l'affidamento condiviso l'altra. Trattasi però di una differenza più di forma che di sostanza atteso che entrambe le parti, anche negli atti conclusivi, così come nel corpo di tutti i precedenti scritti difensivi, non dedicano che fugaci accenni a tali aspetti.
Quanto all'affidamento occorre partire dalla costatazione che la forma condivisa è quella che il giudice deve valutare come prioritaria in quanto giustamente ritenuta dal legislatore come quella maggiormente corrispondente, in assenza di concreti elementi di segno contrario, alla tutela dell'interesse dei figli ( art. 337 ter comma secondo c.c. ).
Nel caso di specie entrambi i genitori sono pienamente capaci di esercitare la responsabilità genitoriale e l'affidamento ai servizi era stato disposto in sede di separazione esclusivamente per la loro estrema conflittualità; tale conflittualità, però, a prescindere da questioni di strategia processuale e dai veleni in questa sede gettati reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra, sembra essere prevalentemente circoscritta alle questioni di natura economica. Tanto è vero che i servizi affidatari, già con la relazione datata 26.1.2024, segnalavano che “ la conflittualità tra i genitori è diminuita in modo significativo ed è aumentata la comunicazione tra loro anche senza il tramite dell'assistente sociale “ e riferivano di ritenere non più necessario il mantenimento dell'affidamento ai servizi il cui intervento, per quanto trapela dagli atti, sembra essere stato sempre piuttosto discreto.
Ritiene pertanto il Collegio che siano maturi i tempi perché i figli possano essere affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori.
Quanto alla collocazione e alle frequentazioni devono essere confermate, così come richiesto da entrambe le parti e sperimentato senza sostanziale soluzione di continuità fin dal giorno successivo all'interruzione della convivenza, le condizioni di cui alla sentenza di separazione;
alla prevalente collocazione presso la madre, cui consegue ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione alla donna della casa coniugale.
8 Ai fini di decidere in merito alle questioni di natura economica, che sono l'unico effettivo motivo di contrasto tra le parti, occorre procedere alla ricostruzione, per quanto possibile, delle rispettive condizioni economico patrimoniali.
: Parte_1 dall'ultima dichiarazione dei redditi disponibile ( anno 2024 relativa all'esercizio 2023 ) risultano quanto segue:
- Compensi da attività professionale: euro 172.375, 00
- Reddito complessivo euro 106.049, 00
- Reddito imponibile euro 74.582, 00
- Imposta netta euro 21.886, 00
- Addizionale Irpef euro 1498, 00
- Imposta comunale euro 817, 00
Il reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità è pari ad euro 4.198, 00
Il reddito imponibile è stato determinato, tra l'altro, detraendo dal reddito complessivo l'importo di euro 4800, 00 corrispondente all'importo annuale complessivo dell'assegno di mantenimento corrisposto a favore del coniuge.
Il reddito dichiarato relativo all'esercizio 2023 è inferiore a quello relativo all'esercizio 2022:
- Compensi attività professionale euro 191.188, 00
- Reddito imponibile euro 157.436, 00
- Imposta netta euro 58.167, 00
- Addizionale regionale Irpef euro 3431, 00
- Imposta comunale euro 1811, 00
Il reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità è pari ad euro 7.835, 00
Il reddito dell'esercizio 2023 è però superiore rispetto a quello dell'esercizio 2021:
- Compensi per attività professionale euro 100.881, 00
- Reddito imponibile euro 64.988, 00
- Imposta netta euro 18.717, 00
9 - Addizionale regionale Irpef euro 1275, 00
- Imposta comunale euro 520, 00
Il reddito mensile netto spalmato su dodici mensilità è pari ad euro 3706, 00
Il reddito dichiarato dell'esercizio 2023 è poi sostanzialmente identico a quello del 2020:
- Compensi per attività professionale euro 110.149, 00
- Reddito imponibile euro 79.909, 00
- Imposta netta euro 24.411, 00
- Addizionale regionale irpef euro 1622, 00
- Imposta comunale euro 639, 00
Il reddito mensile netto spalmato su dodici mensilità è pari ad euro 4.436, 00
Stando al tenore delle dichiarazioni, dunque, il reddito netto del del Pt_1
2023 ha subito un significativo decremento rispetto all'anno 2022 ma è sostanzialmente corrispondente a quello degli esercizi 2021 e 2020.
La circostanza è rilevante perché è proprio nell'anno 2021, quando dunque il ricorrente percepiva un reddito dichiarato leggermente inferiore all'ultimo risultante, che egli aveva accettato, rassegnando conclusioni congiunte nell'ambito del giudizio di separazione, di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di euro 400, 00 mensile nonché un ulteriore assegno mensile di euro 3000, 00 per il mantenimento dei due figli, gravandosi altresì dell'80% delle spese straordinarie relative ai minori. Tanto più in considerazione del rateo mensile di mutuo pari ad euro 1081, 00.
E' evidente che l'impegno che il si è assunto in sede di separazione, Pt_1 pari a euro 3400, 00 mensili oltre l'80% delle spese straordinarie, non fosse compatibile con un reddito dichiarato mensile di euro 3706, 00 e ciò consente ragionevolmente di presumere che egli facesse affidamento sulla percezione di ulteriori significativi redditi non dichiarati.
D'altra parte la difesa della moglie ha prodotto ben due relazioni di investigatori privati, relative agli anni 2021 e 2023, utilizzabili come prova atipica di natura indiziaria ( cfr. Cass. Civ. 4038/2024 ) che documentano il continuo flusso di pazienti in orario di ricevimento e, in un caso, la proposta all'investigatore, fintosi paziente, di pagare la visita euro 80, 00, anziché euro 150, 00, senza il rilascio di fattura.
Va anche sottolineato come i redditi anteriori alla separazione del Pt_1 fossero assai più elevati: dalla dichiarazione relativa all'esercizio 2018 risultano, infatti, compensi per attività professionali per euro 265.868, 00 ed
10 un reddito netto mensile spalmato su dodici mensilità pari ad euro 10.848, 00. L'anno 2018 è l'anno in cui inizia la causa di separazione;
dall'anno successivo i redditi cominciano a calare drasticamente ( nel 2019 i compensi derivanti dall'attività professionale saranno pari ad euro 169.246, 00 dato in linea con quello del 2023 ).
La difesa del giustifica la riduzione dei redditi del professionista Pt_1 dapprima col calo di lavoro dovuto all'emergenza pandemica e quindi con la riduzione dell'attività lavorativa resasi necessaria per assistere i figli successivamente alla separazione.
In realtà, però, il calo significativo inizia con l'anno 2019 il primo anno successivo alla instaurazione della causa di separazione, prima dunque dell'esplosione della pandemia, mentre l'impegno per l'assistenza ai figli disabili, tanto più in considerazione delle sue competenze in materia sanitaria, non si vede perché debba essere aumentato con la separazione.
L'improvviso decremento dei redditi dichiarati in concomitanza con la causa di separazione, le risultanze delle investigazioni private disposte dalla moglie ( significativa la proposta fatta dal all'investigatrice fintasi paziente di Pt_1 un pagamento in misura ridotta se non fosse stata richiesta la fattura ), la corrispondenza tra gli ultimi redditi disponibili e quelli del 2021 quando Pt_1 concordò le condizioni economiche della separazione, condizioni insostenibili sulla base dei redditi dichiarati, rendono evidente la non corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi effettivi del ricorrente. E' possibile che durante l'emergenza pandemica l'attività lavorativa del abbia subito una Pt_1 contrazione ( ormai superata ) e che in parte l'attività sia stata rallentata per il sostegno materiale ai figli, nondimeno nel 2021 quando entrambe le circostanze allegate erano già presenti, egli si è impegnato ad un esborso mensile in favore della moglie e dei figli, non sostenibile con i redditi dichiarati. Ne consegue che, sebbene non sia possibile quantificare i redditi effettivi del è invece possibile affermare la capacità del ricorrente a Pt_1 sostenere i contributi concordati in sede di separazione, in virtù di un reddito effettivamente percepito sensibilmente superiore a quello dichiarato.
: Controparte_1
dal 730 2024 relativo all'esercizio 2023 risulta un reddito imponibile di euro 26.547, 00 ( il reddito dall'attività lavorativa è pari ad euro 25.989, 00 ) da cui vanno detratti euro 833, 00 a titolo di imposta netta, euro 348, 00 a titolo di addizionale regionale Irpef ed euro 265, 00 a titolo di imposta comunale;
per un reddito mensile netto spalmato su dodici mensilità di euro 2091, 00. Beneficiando dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, la on sopporta oneri di locazione. CP_1
Va anche detto che i redditi della sono potenzialmente assai CP_1
11 superiori ove si consideri che la donna in data 28.3.2022, in sostanziale concomitanza con l'introduzione del giudizio di divorzio, ha ritenuto di costituire a favore dei propri genitori usufrutto su cinque appartamenti di sua proprietà. Poco importa sapere, ai nostri fini, se tale manovra, come appare verosimile, sia stata o meno finalizzata a peggiorare la propria condizione economica in funzione del giudizio di divorzio;
certo è che chi rinuncia a entrate così significative, sicuramente può permetterselo e, in ogni caso, non può pretendere che il peso della propria rinuncia sia da altri sostenuto.
Va aggiunto che, secondo le allegazioni della ricorrente, tali appartamenti, già in precedenza alla costituzione dell'usufrutto, sarebbero stati di fatto sfruttati dai genitori della Se ciò anche corrispondesse al vero, però, niente CP_1 verrebbe a mutare nella sostanza trattandosi comunque di una concessione della figlia ai genitori che non può essere utilizzata per gravare un terzo del peso corrispondente.
In ogni caso, la ha attribuito a sé stessa in sede di dichiarazioni CP_1 fiscali i redditi tratti da tali immobili sui quali ha corrisposto l'importo della cedolare secca. E si tratta di redditi di tutto rispetto ove si pensi che con riferimento all'esercizio 2021 tali redditi ammontano ad euro 19.901, 00 sui quali è stata corrisposta la cedolare secca del 19% e che nel 2020 ammontano ad euro 16.380, 00 sui quali è stata corrisposta la cedolare secca del 19%.
Così ricostruita la condizione reddituale e patrimoniale delle parti occorre verificare se la abbia diritto alla corresponsione dell' assegno CP_1 divorzile.
A tal fine si deve osservare che, secondo giurisprudenza tendenzialmente consolidatasi a partire da Cass. Civ. SS UU n. 18287/2018, l'assegno divorzile assolve, in linea col dettato di cui all'art. 5 comma sesto L. 898/1970, funzioni ad un tempo assistenziale e compensativo perequativo.
Sotto il profilo compensativo perequativo, in particolare, la liquidazione si fonda sul presupposto che “ …lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive “ ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26520/2024 ).
Ora sotto il profilo assistenziale non vi è dubbio che la che non CP_1 sopporta oneri di locazione, abbia la possibilità di vivere, più che dignitosamente, con il proprio stipendio, anche prescindere alla rinuncia alla percezione dei canoni di locazione relativi ai cinque appartamenti di cui è nuda proprietaria.
12 Con riferimento alla componente compensativo perequativo va osservato che, come dalle stesse allegazioni della resistente di cui al ricorso introduttivo, il rapporto di lavoro con CA era già in essere alla data del matrimonio. Non vi è pertanto ragionevole motivo per affermare che il matrimonio in sé abbia precluso possibilità di carriera alla al difuori CP_1 del circuito bancario;
dopo la nascita dei figli, però, è indubbio che la CP_1 tanto più in considerazione delle loro difficili ed ampiamente documentate loro condizioni di salute, abbia dovuto dedicarsi in prevalenza alla loro cura, ricorrendo all'orario di lavoro a tempo parziale e così rinunciando, non solo a percepire redditi maggiori, ma verosimilmente anche a prospettive di carriera in ambito bancario, consentendo peraltro al marito di dedicare appieno le proprie energie lavorative allo svolgimento dell'attività professionale. E ciò è stato previsto anche in sede di separazione, ancora vigenti gli obblighi reciproci nascenti dal matrimonio, quando le parti, prevedendo la prevalente collocazione dei figli presso la madre, hanno di fatto confermato la prevalente dedizione del marito al lavoro e della moglie alla cura dei figli.
Peraltro laddove si tenga conto della breve durata del matrimonio, del fatto che il marito contribuisce al benessere economico della moglie anche mettendole a disposizione la casa coniugale di sua esclusiva proprietà ( cfr. Cass. Civ. n. 25420 / 2015 ), del fatto che la moglie in costanza di matrimonio ha beneficiato direttamente dei proventi dell'attività professionale del marito e comunque non ha mai smesso di lavorare, e tenuto conto dei redditi di cui la donna ha rinunciato concedendo a terzi usufrutto sugli immobili di proprietà, si stima equo contenere la misura dell'assegno divorzile in euro 200, 00 mensili.
Quanto alla misura del contributo al mantenimento ordinario dei figli va osservato che esso deve consentire agli stessi di conservare per quanto possibile il tenore di vita antecedente alla fine del matrimonio, ancorchè gli stessi vengano collocati presso il genitore economicamente più debole, tenore di vita che nel caso di specie era indubbiamente elevato. I figli delle parti poi, in considerazione delle gravi loro condizioni di salute, richiedono cure ed attenzioni costanti e particolari, da cui derivano spese cospicue, non tutte straordinarie e non tutte rimborsabili dall'altro genitore che non le consenta, tra cui le spese per baby sitter, ausilio indispensabile perché la moglie possa fruire di tempo libero o dedicarsi all'attività lavorativa. Naturalmente, si deve però tenere conto del fatto che proprio in considerazione delle condizioni sanitarie dei figli, i genitori fruiscono di contribuzioni pubbliche, talchè si stima equo stabilire a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di euro 1200, 00 per ciascun figlio, così come già stabilito dalla Corte di Appello adita in sede di reclamo.
Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie ritiene il Collegio che, in considerazione dei redditi effettivi e potenziali della madre, che peraltro in
13 quanto assegnataria della casa coniugale non deve sopportare oneri di locazione, la misura più equa sia la seguente: 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
Come già ampiamente argomentato, infatti, le disposizioni economiche oggi adottate sono ampiamente alla portata del marito che, infatti, in data 2021 aveva concordato, in presenza di redditi dichiarati inferiori agli attuali, condizioni economiche ancora più gravose.
La madre ha chiesto l'attribuzione per intero dell'assegno unico attualmente percepito dai genitori, come per legge, nella misura del 50% ciascuno. Sebbene il giudice di legittimità con sentenza n. 4672/2025 abbia riconosciuto che il giudice di merito possa ripartire diversamente la misura dell'assegno, consentendone la percezione per intero al genitore collocatario anche in ipotesi di affidamento condiviso, nel caso di specie le misure del contributo di mantenimento in favore dei figli, sopra indicate, sono state determinate in considerazione della ripartizione al 50% tra i genitori della misura dell'assegno unico. Non vi è pertanto motivo per prevederne la integrale percezione da parte della madre.
A seguito della rinuncia da parte del ricorrente alle domande relative allo scioglimento del fondo patrimoniale, domande invero non riproposte nell'ambito del giudizio di merito, niente altro deve essere deciso.
In considerazione della prevalente soccombenza ( il marito perde in punto di affidamento, assegno divorzile ), deve essere condannato a rifondere Pt_1 alla la metà delle spese legali, previa compensazione della residua CP_1 metà. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Pieve Ligure il 2.6.2012 ( trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Pieve Ligure al n. 3 parte II serie A anno 2012 )
( nato a [...] il [...] ) e ( Parte_3 Persona_2 nato a [...] il [...] ) in forma condivisa a entrambi i genitori.
DISPONE la prevalente collocazione dei figli GI e presso Per_1
l'abitazione della madre dove assumeranno la residenza.
ASSEGNA la casa coniugale sita a Genova Viale Quartara 41/7 alla madre
CONFERMA le modalità di frequentazione col genitore non collocatario stabilite in sede di separazione ( sentenza n. 1608/2021 del Tribunale di
14 Genova ) disponendo che i figli in occasione dei giorni festivi non domenicali si alterneranno di anno in anno con ciascuno dei genitori.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di assegno divorzile, entro il giorno cinque di ogni mese, la CP_1 somma di euro 200, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
decorrenza data sentenza.
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli GI e , CP_1 Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 2400, 00 ( euro 1200, 00 per ciascun figlio ) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
DISPONE che le spese straordinarie relative ai figli, individuate e regolamentate a norma di quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016, siano poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%.
RIGETTA la domanda di attribuzione per intero alla moglie dell'assegno unico
CONDANNA a rifondere a la metà Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente procedimento, previa compensazione della residua metà, che liquida per l'intero in euro 8000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa ( da rifondere quindi euro 4000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva – se dovuta – cpa ).
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pieve Ligure per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 28.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
15