Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 26/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 52/2025 V.G. posta in decisione il 06/03/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, residente in [...] (avv. Deanna C.F._1
Bertazzoli)
e
, nato ad [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] (avv. Sabrina C.F._2
Manenti)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
08/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario il 29.01.1978 in Lugo
(RA), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 10, Parte II, serie
preso atto che l'udienza del 06/03/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Lugo (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“3) autorizzare i coniugi a vivere separati, i quali si impegnano a non intromettersi in alcun modo nella vita privata dell'altro con l'obbligo di portarsi reciproco rispetto;
4) L'abitazione coniugale, sita in Lugo (RA), Via Circondario Ponente n. 88 con annesso garage sito in Lugo (RA) Vicolo Pauroso n. 9, restano nella disponibilità del IG. Parte_2
che accetta di acquistare la relativa quota pari al 50% di pertinenza della IG.ra
[...]
, con la corresponsione a quest'ultima della somma di € 76.500,00 Parte_1
(eurosettantaseimilacinquecento). Detta somma viene corrisposta alla IG.ra Parte_1
quanto ad € 19.000,00 a titolo di caparra alla sottoscrizione del presente atto mediante
[...] bonifico bancario, la cui ricevuta con l'identificativo del versamento dovrà essere esibita al momento della sottoscrizione della presente, mentre il saldo prezzo pari a € 57.500,00 verrà corrisposto all'atto della stipula notarile;
in caso di inadempimento di una delle parti si applicherà l'art. 1385 c.c.. La stipula notarile dovrà avvenire entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione della sentenza di omologa della separazione, salvo eventuali slittamenti richiesti dal Notaio rogante e le relative spese sono a carico del IG. , il Parte_2 quale, agli effetti fiscali, richiede le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n.
74, ancora applicabili, come da circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 Febbraio
2014. 5) Il IG. pertanto continuerà ad abitare nella casa familiare, mentre la IG.ra Parte_2
trasferirà altrove la propria residenza entro e non oltre il 15.02.2024, portando con Parte_1
sé i suoi beni ed effetti personali;
6) Il mobilio, l'arredo e le suppellettili della casa coniugale restano a corredo della stessa e nella disponibilità del IG. , che per detto mobilio corrisponde alla IG.ra Parte_2
€ 1.000,00 sempre alla sottoscrizione della presente separazione, mediante altro Parte_1
bonifico;
7) Entrambi i ricorrenti riconoscono e si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente e, quindi, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso al loro mantenimento né a titolo di alimenti;
8) I coniugi dichiarano di avere già diviso il conto corrente ad entrambi cointestato dividendo tra loro gli importi in esso contenuti, fatto salvo un conguaglio di € 2.500,00, che il IG. corrisponde alla IG.ra con bonifico alla sottoscrizione della presente. I Parte_2 Parte_1
ricorrenti quindi danno atto che al momento ognuno di loro è intestato in uno o più di uno conti correnti personali e ciascuno di essi dichiara di non avere diritto alle somme facenti capo ai conti correnti dell'altro coniuge;
9) I coniugi precisano che l'autovettura Lancia Musa Trg. EM273PV di proprietà del IG.
ma in uso alla IG.ra rimane nella disponibilità Parte_2 Parte_1 esclusiva di quest'ultima, la quale pagherà il relativo passaggio di proprietà in suo favore e per il quale il IG. si rende disponibile alla firma o ad ogni altro incombente su Parte_2 semplice richiesta, mentre l'autovettura Ford Focus Trg. CG250YA di proprietà della IG.ra
, ma in uso al IG. rimane nella disponibilità esclusiva Parte_1 Parte_2 di quest'ultimo, previo pagamento del relativo passaggio di proprietà in suo favore a carico della IG.ra e per il quale la IG.ra si rende disponibile anche alla firma Parte_1 Parte_1
o ad ogni altro incombente che si rendesse necessario. Entrambi i passaggi di proprietà dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15.01.2025 a carico della IG.ra senza Parte_1
corresponsione di somme per eventuali differenze di valore tra i due veicoli.
10) Le tasse, le utenze e le spese relative alla casa familiare maturate fino al 31.12.2024 andranno suddivise tra i coniugi in parti uguali, mentre dal 1 Gennaio 2025 graveranno esclusivamente a carico del IG. Le utenze e la tari sono tutte intestate alla sig.ra Parte_2
e i coniugi si adopereranno per effettuare la voltura in favore del sig. il Parte_1 Parte_2
quale se ne accollerà le relative spese, entro e non oltre il 31 gennaio 2025, fatta eccezione per l'utenza telefonica che deve disdettare entro la medesima data la IG.ra Parte_1
11) Il IG. è altresì intestato nell'immobile uso laboratorio artigianale Parte_2
sito in Lugo (RA) Via Macello Vecchio n. 35 censito al N.C.E.U. del Comune di Lugo al Foglio
n. 103, Mappale n. 765, Sub. 24, Piano T., Cat. C/3, Cl. 3, Mq 120, Rendita € 477,21 che rientra comunque nella comunione dei beni e quindi al 50% in proprietà della IG.ra Parte_1
.
[...]
12) I coniugi concordano di mettere in vendita sin da subito con apposito cartello l'immobile di cui al punto 11) senza avvalersi di una agenzia immobiliare al prezzo di € 92.500,00, pertanto ad un valore pari o superiore al predetto prezzo, le parti sono vincolate alla vendita, fatta eccezione che lo voglia acquistare uno dei due coniugi al prezzo inferiore concordato tra gli stessi di € 82.500,00. Se entro il 15 marzo 2025 non è stato venduto a terzi il detto immobile al prezzo di cui sopra o non è stato esercitato il diritto di acquisto da parte di uno dei coniugi nel medesimo termine del 15 marzo 2025, i coniugi concordano di vendere l'immobile avvalendosi di un'agenzia immobiliare individuata in S.I.R. Case sita in Lugo Piazza Baracca
n. 15 che dovrà essere incaricata da entrambi entro e non oltre il 20 Marzo 2025. In tale ultimo caso le parti concordano sin da ora che l'immobile dovrà essere messo in vendita all'importo individuato dall'agenzia secondo i parametri del corrente valore di mercato, ma in ogni caso non inferiore ad € 90.000,00, pertanto, ad un valore pari o superiore al predetto valore di €
90.000,00 le parti sono vincolate alla vendita.
Se entro il 30.11.2025 l'agenzia non ha reperito alcun acquirente, ciascun coniuge sarà libero di acquistare il detto immobile uso laboratorio al prezzo inferiore concordato tra gli stessi coniugi di € 82.500,00 con stipula da effettuarsi entro il 31.12.2025, salvo slittamenti richiesti dal Notaio rogante. Se entro il 31.12.2025 nessuno dei due coniugi avrà manifestato la volontà di acquistare il predetto immobile, ciascuno di essi sarà libero di intraprendere qualunque azione giudiziale e non, volta alla divisione dell'immobile.
13) L'immobile uso laboratorio utilizzato in passato dal IG. per la sua attività ed Parte_2
ancora contenente tutta la strumentazione appartenente allo stesso, dovrà essere da quest'ultimo liberato da persone e cose entro il 15 Marzo 2025, pertanto, fino a detta data o a data antecedente nell'eventualità in cui il liberasse l'immobile prima, le utenze Parte_2
saranno accollate al IG. così come restano a carico dello stesso tutte Parte_2 Parte_2
le tasse e le spese condominiali fino a detta data. Le utenze acqua, gas, e luce dovranno essere disdettate dal sig. entro la medesima data del 15 marzo 2025, con divieto di Parte_2 utilizzazione dell'immobile da parte di entrambi dopo detta data. Le tasse e le spese condominiali successive al 15 marzo 2025 e fino alla vendita dell'immobile verranno suddivise equamente fra le parti.
14) Le parti danno atto di avere definito ogni ulteriore rapporto economico, pertanto, con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito, dichiarano che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per qualsivoglia altro titolo o ragione;
15) Spese legali compensate.”
Così deciso il 19.03.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi