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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI IE presidente
Biagio Politano consigliere
NA IA CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1532 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto un'opposizione a precetto e vertente
TRA
), difesa dall'avvocato Alessia EL Parte_1 P.IVA_1
Parte appellante
e
Controparte_1
( ), difesa dall'avvocato Piergiovanni Leporace
[...] P.IVA_2
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza impugnata:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione attiva di in riferimento al rapporto ed all'obbligazione di Controparte_2
pagamento dedotta in giudizio;
- nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che la CP_3
è rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con
[...]
l'accordo transattivo n. 274 del 30.11.2012, nonché l'intervenuta risoluzione del citato accordo, accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
per l'ammontare indicato nell'atto di precetto opposto e, per
[...]
l'effetto, respingere la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, con conseguente conferma dell'efficacia dell'atto di precetto opposto;
- sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato riconoscimento della pretesa creditoria in punto agli interessi moratori, accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata in danno della per gli Controparte_3
importi dovuti a titolo di spese di lite come liquidate nei singoli decreti ingiuntivi, oltre spese vive ed imposta di registro di ciascun titolo. In via istruttoria si chiede disporsi CTU contabile. Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessia
EL, difensore antistatario.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, per le ragioni
2 espresse, dichiarare inammissibile ovvero rigettare con ogni legittima statuizione l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Cosenza n. 1545/2022 pubblicata in data 08/09/2022, confermandone il contenuto e le statuizioni e condannando parte appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2020 la ha proposto Controparte_3
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale la le ha intimato, in forza dei DD.II. n. 23/2011, n. Controparte_2
1380/2010, n. 1434/2010 e n. 121/2011, il pagamento dell'importo complessivo di €. 233.219,91, oltre interessi successivi, spese di registrazione, successive ed occorrende.
A sostegno della opposizione ha eccepito segnatamente:
i) il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
ii) l'insussistenza del credito per avvenuto pagamento della sorte capitale portata dai D.I. sopra individuati sulla scorta di accordo transattivo intercorso tra la e la Regione Calabria;
Controparte_4
iii) la nullità del precetto per indeterminatezza ed indeterminabilità del credito.
Ha invocato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la revoca del precetto opposto o, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo precettato sulla scorta di invocanda ctu.
Vinte le spese di lite.
3 Ha resistito la società convenuta, che ha contestato i motivi di opposizione evidenziando, quanto al difetto di legittimazione attiva, di essersi resa cessionaria dei crediti portati dai DD.II. n. 23/2011, n.
1380/2010, n. 1434/2010 e n. 121/2011 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art 58 del D. Lgs.
n. 385/1993 e che di detta cessione sia stato dato avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 130/1990 e dell'art. 58, comma
2 del D. Lgs n. 385/1993, mediante pubblicazione in data 11.12.2019 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che comunicazione alla stessa mediante lettera inviata a mezzo PEC in data Controparte_1
03.04.2019.
Ha evidenziato altresì che, nella specie, non ricorressero in alcun modo nemmeno i presupposti normativi per il valido esercizio del rifiuto della cessione, trattandosi di crediti inerenti prestazioni tutte ormai ampiamente acquisite dalla P.A. a fronte di contratti non più in corso e peraltro consacrati in titoli definitivi.
In ordine all'eccezione di estinzione dell'obbligazione azionata in executivis in virtù dell'accordo transattivo n. 274 del 30.11.2012, intercorso tra la e la Regione Calabria, quale soggetto delegato Controparte_5
dall , in forza del quale la Controparte_1 CP_6
liq. avrebbe accettato di ricevere l'importo ivi indicato all'articolo
[...]
4 il suddetto negozio, lo stesso non fosse in alcun modo opponibile alla
[...]
posto che non solo l Parte_2 Controparte_1
aveva provveduto solo parzialmente al versamento di quanto dovuto in forza del ridetto atto transattivo, ma tale pagamento era altresì avvenuto ben oltre il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione dell'accordo, così come previsto dal citato articolo 3 a); che, stante l'inadempimento della P.A. debitrice, fosse sorto il diritto della Società creditrice di procedere ad esecuzione forzata per recuperare le somme ad essa ancora dovute, così come contabilizzate nell'atto di precetto opposto;
che la clausola di cui all'art. 3 C) dell'accordo transattivo, la quale stabilisce che “in caso di ritardato pagamento rispetto alla data sopra indicata e con decorrenza dal termine della stessa, sull'ammontare degli importi dovuti, si applicheranno gli interessi ex art. 1284 c.c., senza diritto, in capo alla parte privata, alla risoluzione per inadempimento o qualsiasi altra forma di risoluzione contrattuale, con piena persistenza della validità ed efficacia del presente atto transattivo” fosse da considerarsi in ogni caso nulla, inefficace ed non operativa, in quanto vessatoria nella parte in cui esclude totalmente il diritto del contraente a risolvere l'accordo anche in caso di inadempimento, e come tale soggetta ad approvazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., tuttavia inesistente nel caso di specie.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto, previo accertamento dell'inadempimento dell Controparte_3
rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo n. 274 del
30.11.2012 nonché declaratoria di intervenuta risoluzione del citato accordo.
Vinte le spese di lite, in favore del procuratore antistatario.
5 Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla base di una delibazione sommaria, tipica del momento e di una prognosi favorevole della certezza del credito azionato, la causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente all'udienza cartolare del 9 giugno 2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, invero depositati solo da parte opposta.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1545, resa l'8 settembre
2022, a definizione del giudizio n. 5273/2019 R.G.A.C., aveva accolto l'opposizione e revocato il precetto opposto, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla società.
Secondo il tribunale, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare che il credito azionato rientri nell'operazione di cessione in blocco, salvo riconoscimento esplicito o implicito del debitore, che nel caso di specie non era avvenuto.
Il giudice di primo grado aveva osservato che la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, se non individua il contenuto del contratto, non costituisce prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in questione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie;
nel caso di specie, la società opposta non aveva depositato, nei termini previsti, né l'atto di cessione né i titoli esecutivi richiamati nel precetto, impedendo in tal modo di verificare la legittimità della pretesa.
L'elenco di fatture allegato alla lettera con cui la società opposta aveva comunicato all'opponente l'avvenuta cessione non è stato ritenuto dal
6 tribunale idoneo a dimostrare che i crediti azionati fossero effettivamente ricompresi nell'operazione di cessione.
In relazione alla domanda relativa a interessi e spese, assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, il giudice di primo grado aveva precisato che comunque non era stata fornita alcuna prova sui presupposti necessari per il calcolo, rendendo pertanto superflua ogni ulteriore valutazione sia sull'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dall'opponente, sia sulla domanda di risoluzione dell'accordo transattivo proposta dall'opposta.
L'opposta è stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
La parte appellante in epigrafe, opposta nel giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il tribunale: 1) ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva (primo motivo d'appello); 2) ha ritenuto che i titoli esecutivi legittimanti la pretesa di pagamento non erano stati depositati tempestivamente in giudizio e che non era stata fornita la prova che la cessione intercorsa tra la CP_2
e la avesse a oggetto i crediti di cui
[...] Controparte_7
ai decreti ingiuntivi richiamati nell'atto di precetto, né il dies a quo di decorrenza degli interessi (secondo motivo d'appello); 3) non si è pronunciato sulle ulteriori ragioni creditorie, differenti dalla richiesta degli interessi moratori (terzo motivo d'appello).
Si è costituita l'appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e argomentando per la sua infondatezza nel merito.
7 All'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti già depositato gli atti difensivi di cui alla predetta norma successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità del gravame per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare, essendo agevole cogliere dalla lettura dell'atto introduttivo le censure mosse alla pronuncia impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Col primo motivo d'appello, la ha dedotto Controparte_2
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta non provata la sua legittimazione attiva, essendo state adempiute, al contrario, tutte le formalità previste dalla legge.
In particolare la società appellante ha affermato di aver acquisito il credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado), e successivamente notificato l'avvenuta cessione al debitore mediante posta elettronica certificata (doc. n. 3), e che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, oltre al riferimento al contratto di cessione, sarebbe stata analiticamente individuata anche la categoria dei rapporti oggetto di cessione in blocco, identificabili come crediti derivanti da contratti di fornitura di servizi sanitari;
la sua legittimazione sarebbe ulteriormente confermata dalla comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore, contenente l'elenco dettagliato dei crediti ceduti (numero fatture, data di emissione e relativi importi), che, insieme all'avviso pubblicato, avrebbe
8 consentito al debitore di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione e il nuovo titolare degli stessi.
L'errore in cui sarebbe incorso il tribunale consisterebbe nell'aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società valutando esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza considerare la comunicazione inviata tramite p.e.c. al debitore con l'elenco analitico dei crediti ceduti e il contratto di cessione, prodotto in giudizio con le note di trattazione scritta per l'udienza del 31 marzo 2022.
L'appellante segnala, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di considerare l'esistenza di un giudicato interno tra le stesse parti, formatosi con la sentenza n. 175/2020 del Giudice di Pace di Cosenza (doc. n. 04 al fascicolo di parte appellante nel giudizio di primo grado), con cui era già stata riconosciuta la legittimazione attiva della società relativamente a crediti fondati su presupposti identici.
Il motivo è infondato.
Con argomentazione condivisibile, il tribunale ha escluso la legittimazione attiva dell'appellante, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio a dimostrare, con certezza, che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione.
La Corte di cassazione ha affermato sull'argomento; “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
9 allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Dal quadro probatorio in atti emergono i seguenti elementi documentali: a) l'avviso ex art. 58 T.U.B. è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, b) la società appellante ha depositato un documento nominato
“contratto di cessione” successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., producendo il documento a corredo delle note scritte per l'udienza del 31 marzo 2022, unitamente alla comunicazione stragiudiziale dell'avvenuta cessione, e a un elenco di fatture che il tribunale ha ritenuto non idonee a identificare se i crediti ceduti riguardassero effettivamente le somme portate dai decreti ingiuntivi posti alla base del precetto opposto;
c) soltanto in grado d'appello la società ha CP_2
prodotto tali decreti ingiuntivi, nei quali sono indicate le fatture poste a loro fondamento.
Precisato che la prova della legittimazione ad agire può essere fornita anche in grado di appello, in quanto attiene a una condizione dell'azione e non all'oggetto del contendere (Cass., sez. II, ordinanza n. 25087 del 18 settembre 2024 -> che richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17062 del 26 giugno 2019: “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.”), la corte condivide la valutazione effettuata dal tribunale, in ordine alla mancanza della prova della legittimazione attiva dell'appellante.
10 L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, privo di indicazioni specifiche sul contratto e sui crediti ceduti, non consente di acclarare con certezza che il credito azionato rientri tra quelli oggetto della cessione.
Neppure il documento nominato “contratto di cessione” e allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.3.2022 è idoneo a integrare la prova della legittimazione, in quanto dallo stesso non emerge che i crediti oggetto di causa siano stati ceduti ed è in gran parte reso illeggibile (vedasi documento allegato al fascicolo dell'opposta in primo grado).
Per quanto concerne la p.e.c. prodotta unitamente al documento nominato “contratto di cessione”, inoltre, - premesso che si tratta di una dichiarazione unilaterale che non può assurgere al rango di prova certa dell'inclusione di specifici crediti all'interno di una cessione in blocco - il mero elenco di fatture non è idoneo, in assenza di ulteriori elementi, a ricondurre le stesse ai crediti oggetto del precetto.
Sebbene in astratto la legittimazione possa essere dimostrata in grado di appello e la produzione documentale allegata alle note per l'udienza del
31.3.2022 possa essere ritenuta ammissibile per i principi prima espressi, dal quadro probatorio in atti la corte ritiene che non emerga la valida prova della legittimazione dell'appellante, inidonea essendo la documentazione prodotta, attese le sue caratteristiche prima descritte.
Né la corte potrebbe verificare la sussistenza della legittimazione sulla scorta dei decreti ingiuntivi prodotti per la prima volta in sede d'impugnazione, la produzione dei quali - attenendo essi al merito della causa ed essendo i relativi crediti oggetto di questioni controverse tra le parti
- non possono essere sottratti alle preclusioni processuali di cui all'art. 345
c.p.c., non avendo la parte non solo non dimostrato, ma neppure dedotto di
11 non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Né può ritenersi fondata la difesa inerente al dedotto giudicato interno che si sarebbe formato sulla legittimazione ad agire con la sentenza n.
175/2020 del Giudice di pace di Cosenza, relativa a crediti fondati su presupposti identici, non trattandosi dei medesimi crediti oggetto del presente giudizio.
Dalle considerazioni suesposte, assorbiti il secondo e il terzo motivo d'impugnazione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento (da €
52.001,00 a € 260.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
12 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA IA CH SI IE
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 a), da intendersi comprensivo di ogni causale di credito, ivi compresi interessi, rivalutazione e/o maggior danno e spese legali, ha eccepito: che dalla disamina dell'accordo transattivo ex adverso richiamato non fosse dato desumere che lo stesso ricomprendesse anche i D.I. n. 23/2011, n.
1380/2010, n. 1434/2010 e n. 121/2011, non rinvenendosi tali titoli nell'elenco allegato alla scrittura privata;
che, anche a voler ritenere valido
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
SI IE presidente
Biagio Politano consigliere
NA IA CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1532 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente a oggetto un'opposizione a precetto e vertente
TRA
), difesa dall'avvocato Alessia EL Parte_1 P.IVA_1
Parte appellante
e
Controparte_1
( ), difesa dall'avvocato Piergiovanni Leporace
[...] P.IVA_2
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame ed in riforma della sentenza impugnata:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimazione attiva di in riferimento al rapporto ed all'obbligazione di Controparte_2
pagamento dedotta in giudizio;
- nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che la CP_3
è rimasta inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con
[...]
l'accordo transattivo n. 274 del 30.11.2012, nonché l'intervenuta risoluzione del citato accordo, accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti della Controparte_1
per l'ammontare indicato nell'atto di precetto opposto e, per
[...]
l'effetto, respingere la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, con conseguente conferma dell'efficacia dell'atto di precetto opposto;
- sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi di mancato riconoscimento della pretesa creditoria in punto agli interessi moratori, accertare e dichiarare il diritto di di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata in danno della per gli Controparte_3
importi dovuti a titolo di spese di lite come liquidate nei singoli decreti ingiuntivi, oltre spese vive ed imposta di registro di ciascun titolo. In via istruttoria si chiede disporsi CTU contabile. Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessia
EL, difensore antistatario.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa, per le ragioni
2 espresse, dichiarare inammissibile ovvero rigettare con ogni legittima statuizione l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Cosenza n. 1545/2022 pubblicata in data 08/09/2022, confermandone il contenuto e le statuizioni e condannando parte appellante alla refusione delle spese e competenze del giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.10.2020 la ha proposto Controparte_3
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto con il quale la le ha intimato, in forza dei DD.II. n. 23/2011, n. Controparte_2
1380/2010, n. 1434/2010 e n. 121/2011, il pagamento dell'importo complessivo di €. 233.219,91, oltre interessi successivi, spese di registrazione, successive ed occorrende.
A sostegno della opposizione ha eccepito segnatamente:
i) il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_2
ii) l'insussistenza del credito per avvenuto pagamento della sorte capitale portata dai D.I. sopra individuati sulla scorta di accordo transattivo intercorso tra la e la Regione Calabria;
Controparte_4
iii) la nullità del precetto per indeterminatezza ed indeterminabilità del credito.
Ha invocato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la revoca del precetto opposto o, in via subordinata, la rideterminazione dell'importo precettato sulla scorta di invocanda ctu.
Vinte le spese di lite.
3 Ha resistito la società convenuta, che ha contestato i motivi di opposizione evidenziando, quanto al difetto di legittimazione attiva, di essersi resa cessionaria dei crediti portati dai DD.II. n. 23/2011, n.
1380/2010, n. 1434/2010 e n. 121/2011 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art 58 del D. Lgs.
n. 385/1993 e che di detta cessione sia stato dato avviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 comma 1 della Legge 130/1990 e dell'art. 58, comma
2 del D. Lgs n. 385/1993, mediante pubblicazione in data 11.12.2019 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che comunicazione alla stessa mediante lettera inviata a mezzo PEC in data Controparte_1
03.04.2019.
Ha evidenziato altresì che, nella specie, non ricorressero in alcun modo nemmeno i presupposti normativi per il valido esercizio del rifiuto della cessione, trattandosi di crediti inerenti prestazioni tutte ormai ampiamente acquisite dalla P.A. a fronte di contratti non più in corso e peraltro consacrati in titoli definitivi.
In ordine all'eccezione di estinzione dell'obbligazione azionata in executivis in virtù dell'accordo transattivo n. 274 del 30.11.2012, intercorso tra la e la Regione Calabria, quale soggetto delegato Controparte_5
dall , in forza del quale la Controparte_1 CP_6
liq. avrebbe accettato di ricevere l'importo ivi indicato all'articolo
[...]
4 il suddetto negozio, lo stesso non fosse in alcun modo opponibile alla
[...]
posto che non solo l Parte_2 Controparte_1
aveva provveduto solo parzialmente al versamento di quanto dovuto in forza del ridetto atto transattivo, ma tale pagamento era altresì avvenuto ben oltre il termine di giorni 60 dalla sottoscrizione dell'accordo, così come previsto dal citato articolo 3 a); che, stante l'inadempimento della P.A. debitrice, fosse sorto il diritto della Società creditrice di procedere ad esecuzione forzata per recuperare le somme ad essa ancora dovute, così come contabilizzate nell'atto di precetto opposto;
che la clausola di cui all'art. 3 C) dell'accordo transattivo, la quale stabilisce che “in caso di ritardato pagamento rispetto alla data sopra indicata e con decorrenza dal termine della stessa, sull'ammontare degli importi dovuti, si applicheranno gli interessi ex art. 1284 c.c., senza diritto, in capo alla parte privata, alla risoluzione per inadempimento o qualsiasi altra forma di risoluzione contrattuale, con piena persistenza della validità ed efficacia del presente atto transattivo” fosse da considerarsi in ogni caso nulla, inefficace ed non operativa, in quanto vessatoria nella parte in cui esclude totalmente il diritto del contraente a risolvere l'accordo anche in caso di inadempimento, e come tale soggetta ad approvazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., tuttavia inesistente nel caso di specie.
Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto opposto, previo accertamento dell'inadempimento dell Controparte_3
rispetto alle obbligazioni assunte con l'accordo transattivo n. 274 del
30.11.2012 nonché declaratoria di intervenuta risoluzione del citato accordo.
Vinte le spese di lite, in favore del procuratore antistatario.
5 Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sulla base di una delibazione sommaria, tipica del momento e di una prognosi favorevole della certezza del credito azionato, la causa, istruita in via meramente documentale, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente all'udienza cartolare del 9 giugno 2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, invero depositati solo da parte opposta.”
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1545, resa l'8 settembre
2022, a definizione del giudizio n. 5273/2019 R.G.A.C., aveva accolto l'opposizione e revocato il precetto opposto, ritenendo non provata la titolarità del credito in capo alla società.
Secondo il tribunale, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 ha l'onere di dimostrare che il credito azionato rientri nell'operazione di cessione in blocco, salvo riconoscimento esplicito o implicito del debitore, che nel caso di specie non era avvenuto.
Il giudice di primo grado aveva osservato che la sola pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, se non individua il contenuto del contratto, non costituisce prova sufficiente dell'avvenuta cessione del credito in questione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito sulla base delle risultanze probatorie;
nel caso di specie, la società opposta non aveva depositato, nei termini previsti, né l'atto di cessione né i titoli esecutivi richiamati nel precetto, impedendo in tal modo di verificare la legittimità della pretesa.
L'elenco di fatture allegato alla lettera con cui la società opposta aveva comunicato all'opponente l'avvenuta cessione non è stato ritenuto dal
6 tribunale idoneo a dimostrare che i crediti azionati fossero effettivamente ricompresi nell'operazione di cessione.
In relazione alla domanda relativa a interessi e spese, assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, il giudice di primo grado aveva precisato che comunque non era stata fornita alcuna prova sui presupposti necessari per il calcolo, rendendo pertanto superflua ogni ulteriore valutazione sia sull'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dall'opponente, sia sulla domanda di risoluzione dell'accordo transattivo proposta dall'opposta.
L'opposta è stata condannata alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
La parte appellante in epigrafe, opposta nel giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il tribunale: 1) ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, dichiarando il proprio difetto di legittimazione passiva (primo motivo d'appello); 2) ha ritenuto che i titoli esecutivi legittimanti la pretesa di pagamento non erano stati depositati tempestivamente in giudizio e che non era stata fornita la prova che la cessione intercorsa tra la CP_2
e la avesse a oggetto i crediti di cui
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ai decreti ingiuntivi richiamati nell'atto di precetto, né il dies a quo di decorrenza degli interessi (secondo motivo d'appello); 3) non si è pronunciato sulle ulteriori ragioni creditorie, differenti dalla richiesta degli interessi moratori (terzo motivo d'appello).
Si è costituita l'appellata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e argomentando per la sua infondatezza nel merito.
7 All'udienza del 10 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendo le parti già depositato gli atti difensivi di cui alla predetta norma successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità del gravame per mancata specifica indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare, essendo agevole cogliere dalla lettura dell'atto introduttivo le censure mosse alla pronuncia impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Col primo motivo d'appello, la ha dedotto Controparte_2
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata ritenuta non provata la sua legittimazione attiva, essendo state adempiute, al contrario, tutte le formalità previste dalla legge.
In particolare la società appellante ha affermato di aver acquisito il credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (doc. n. 2 allegato al fascicolo di primo grado), e successivamente notificato l'avvenuta cessione al debitore mediante posta elettronica certificata (doc. n. 3), e che nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, oltre al riferimento al contratto di cessione, sarebbe stata analiticamente individuata anche la categoria dei rapporti oggetto di cessione in blocco, identificabili come crediti derivanti da contratti di fornitura di servizi sanitari;
la sua legittimazione sarebbe ulteriormente confermata dalla comunicazione dell'avvenuta cessione al debitore, contenente l'elenco dettagliato dei crediti ceduti (numero fatture, data di emissione e relativi importi), che, insieme all'avviso pubblicato, avrebbe
8 consentito al debitore di individuare con certezza i crediti oggetto di cessione e il nuovo titolare degli stessi.
L'errore in cui sarebbe incorso il tribunale consisterebbe nell'aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva della società valutando esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza considerare la comunicazione inviata tramite p.e.c. al debitore con l'elenco analitico dei crediti ceduti e il contratto di cessione, prodotto in giudizio con le note di trattazione scritta per l'udienza del 31 marzo 2022.
L'appellante segnala, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di considerare l'esistenza di un giudicato interno tra le stesse parti, formatosi con la sentenza n. 175/2020 del Giudice di Pace di Cosenza (doc. n. 04 al fascicolo di parte appellante nel giudizio di primo grado), con cui era già stata riconosciuta la legittimazione attiva della società relativamente a crediti fondati su presupposti identici.
Il motivo è infondato.
Con argomentazione condivisibile, il tribunale ha escluso la legittimazione attiva dell'appellante, rilevando l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio a dimostrare, con certezza, che il credito azionato rientrasse tra quelli oggetto della cessione.
La Corte di cassazione ha affermato sull'argomento; “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente
9 allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Dal quadro probatorio in atti emergono i seguenti elementi documentali: a) l'avviso ex art. 58 T.U.B. è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, b) la società appellante ha depositato un documento nominato
“contratto di cessione” successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., producendo il documento a corredo delle note scritte per l'udienza del 31 marzo 2022, unitamente alla comunicazione stragiudiziale dell'avvenuta cessione, e a un elenco di fatture che il tribunale ha ritenuto non idonee a identificare se i crediti ceduti riguardassero effettivamente le somme portate dai decreti ingiuntivi posti alla base del precetto opposto;
c) soltanto in grado d'appello la società ha CP_2
prodotto tali decreti ingiuntivi, nei quali sono indicate le fatture poste a loro fondamento.
Precisato che la prova della legittimazione ad agire può essere fornita anche in grado di appello, in quanto attiene a una condizione dell'azione e non all'oggetto del contendere (Cass., sez. II, ordinanza n. 25087 del 18 settembre 2024 -> che richiamata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17062 del 26 giugno 2019: “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.”), la corte condivide la valutazione effettuata dal tribunale, in ordine alla mancanza della prova della legittimazione attiva dell'appellante.
10 L'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, privo di indicazioni specifiche sul contratto e sui crediti ceduti, non consente di acclarare con certezza che il credito azionato rientri tra quelli oggetto della cessione.
Neppure il documento nominato “contratto di cessione” e allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.3.2022 è idoneo a integrare la prova della legittimazione, in quanto dallo stesso non emerge che i crediti oggetto di causa siano stati ceduti ed è in gran parte reso illeggibile (vedasi documento allegato al fascicolo dell'opposta in primo grado).
Per quanto concerne la p.e.c. prodotta unitamente al documento nominato “contratto di cessione”, inoltre, - premesso che si tratta di una dichiarazione unilaterale che non può assurgere al rango di prova certa dell'inclusione di specifici crediti all'interno di una cessione in blocco - il mero elenco di fatture non è idoneo, in assenza di ulteriori elementi, a ricondurre le stesse ai crediti oggetto del precetto.
Sebbene in astratto la legittimazione possa essere dimostrata in grado di appello e la produzione documentale allegata alle note per l'udienza del
31.3.2022 possa essere ritenuta ammissibile per i principi prima espressi, dal quadro probatorio in atti la corte ritiene che non emerga la valida prova della legittimazione dell'appellante, inidonea essendo la documentazione prodotta, attese le sue caratteristiche prima descritte.
Né la corte potrebbe verificare la sussistenza della legittimazione sulla scorta dei decreti ingiuntivi prodotti per la prima volta in sede d'impugnazione, la produzione dei quali - attenendo essi al merito della causa ed essendo i relativi crediti oggetto di questioni controverse tra le parti
- non possono essere sottratti alle preclusioni processuali di cui all'art. 345
c.p.c., non avendo la parte non solo non dimostrato, ma neppure dedotto di
11 non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Né può ritenersi fondata la difesa inerente al dedotto giudicato interno che si sarebbe formato sulla legittimazione ad agire con la sentenza n.
175/2020 del Giudice di pace di Cosenza, relativa a crediti fondati su presupposti identici, non trattandosi dei medesimi crediti oggetto del presente giudizio.
Dalle considerazioni suesposte, assorbiti il secondo e il terzo motivo d'impugnazione, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento (da €
52.001,00 a € 260.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
12 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
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3 a), da intendersi comprensivo di ogni causale di credito, ivi compresi interessi, rivalutazione e/o maggior danno e spese legali, ha eccepito: che dalla disamina dell'accordo transattivo ex adverso richiamato non fosse dato desumere che lo stesso ricomprendesse anche i D.I. n. 23/2011, n.
1380/2010, n. 1434/2010 e n. 121/2011, non rinvenendosi tali titoli nell'elenco allegato alla scrittura privata;
che, anche a voler ritenere valido