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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2001/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Luciano Marianna E Antonella Casiraghi
Ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. MURRU GIOVANNI LUCA P.IVA_2 resistenti
Oggetto: agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.23 riferiva che con contratto Parte_1 di agenzia commerciale senza rappresentanza veniva incaricato a decorrere dal 01 settembre 2018 di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita di macchine movimento terra e accessori, nonché contratti di assistenza e manutenzione alle stesse. Il ricorrente non specificava con chi avesse concluso il contratto, ma ha prodotto il doc. 2 riguardante un contratto, privo di data, con , per cui si suppone che abbia CP_1 inteso riferirsi alla stessa come mandante;
pagina 1 di 6 che l'incarico era esteso all'intero territorio nazionale e senza diritto di esclusiva;
che pur essendo il contratto di agenzia a tempo determinato con scadenza al
31/08/2021, le parti convenivano in data 19 febbraio 2020 di formalizzare un nuovo contratto di agenzia che avesse come casa mandante società CP_1 non solo avente il medesimo oggetto sociale ma anche riconducibile al medesimo soggetto rappresentante ed amministratore unico: il sig. Pt_2
;
[...] che la sola differenza degna di nota tra i primi due contratti risiedeva nella zona di vendita affidata al ricorrente, ridotta al solo territorio di Monza e
Brianza;
che un terzo contratto di agenzia veniva stipulato tra lui e con CP_1 decorrenza dal 21 settembre 2021 a tempo indeterminato, del tutto identico a quello precedente quanto all'oggetto, differente solo per la zona, nuovamente ampliata al territorio nazionale italiano;
che tutti e tre i contratti erano molto simili;
che infatti egli si era obbligato a promuovere la vendita di macchinari nuovi ed usati, concessionari e non della e della senza CP_1 Controparte_1 il diritto di esclusiva, pur con una riduzione del territorio nel secondo contratto, poi nuovamente ampliata in occasione della sottoscrizione del terzo contratto di agenzia;
che quindi doveva ritenersi che il rapporto fosse unico;
che egli, grazie alle sue conoscenze sul territorio nazionale e in particolare su quello di Monza, della Brianza e del comasco, aveva sviluppato una fitta rete di vendita a tutto vantaggio di entrambe le società mandanti;
che le due società non potevano vantare veri e propri clienti direzionali;
che aveva contribuito a far lievitare esponenzialmente il fatturato di entrambe le società resistenti, apportando una clientela del tutto nuova;
che , in data 25 febbraio 2022 la in persona del sig. CP_1 Pt_2
comunicava la propria volontà di “risolvere” il contratto a far data
[...] dal 31 maggio 2022; che sia la che la omettevano il pagamento sia Controparte_1 CP_1 dell'indennità suppletiva di clientela che dell'indennità meritocratica;
pagina 2 di 6 che aveva chiesto di poter visionare, assieme ad un professionista incaricato,
i libri contabili di entrambe le case mandanti;
che contestualmente aveva manifestato l'intenzione di far valere i propri diritti anche al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 1751 co. 5 c.c. che le mandanti ottemperavano solo in parte al proprio obbligo di esibizione
;
Posto quanto sopra il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento dei diritti, tutti, vantati dal ricorrente,
condannare (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede Parte_2 in Giussano (MB) via Pizzo Scalino nr. 2/L; al pagamento delle seguenti somme o di quelle maggiori o minori meglio riconosciute in corso di causa:
euro 1.504,89 a titolo di indennità suppletiva di clientela con riferimento a Controparte_1
euro 9.022,83 a titolo di indennità meritocratica con riferimento a
[...]
CP_1
Ovvero i maggiori importi determinati a seguito dell'ottemperanza all'ordine di esibizione e della CTU
condannare (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , con sede in Giussano (MB) Parte_2 via Pizzo Scalino nr. 2/L al pagamento delle seguenti somme o di quelle maggiori o minori meglio riconosciute in corso di causa:
euro 974,78 a titolo di indennità suppletiva di clientela con riferimento a CP_1
euro 12.229,18 a titolo di indennità meritocratica con riferimento a
CP_1
Ovvero i maggiori importi determinati a seguito dell'ottemperanza all'ordine di esibizione e della CTU pagina 3 di 6 Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfettario del 15 % previsto dalla L.P.F.
Si costituivano le resistenti eccependo la indeterminatezza del ricorso, e, nel merito, chiedendo il rigetto del medesimo
Preliminarmente si osserva che la narrativa del ricorrente è in forte contrasto con i documenti dallo stesso prodotti.
Invero , il non ha chiarito con chi avesse stipulato il primo Parte_1 contratto, ma avendo prodotto il doc. 2, riguardante un contratto con
[...]
, deve presumersi che abbia inteso riferirsi alla stessa come CP_1 mandante;
Il ricorrente ha proseguito poi affermando che il secondo contratto di agenzia era stato concluso il 19.2.20 con , tuttavia lo stesso non CP_1 ha prodotto alcun contratto concluso con tale società.
Piuttosto lo stesso ha prodotto un contratto concluso in tale data con
[...]
( doc. 3), tra l'altro avente oggetto l'intero territorio nazionale e CP_1 non solo la zona di Monza come affermato in narrativa con riferimento al secondo contratto.
Infine il ricorrente ha allegato che il terzo contratto era stato concluso parimenti con , ma non ha prodotto detto contratto, ma piuttosto un CP_1 altro contratto concluso con ( doc. 6 ) in data imprecisata. CP_1
La resistente si è costituita eccependo la indeterminatezza del ricorso , rilevando come i distinti rapporti tra le parti e durati anni, siano stati sovrapposti in modo suggestivo dalla difesa del ricorrente rendendo confusi e incomprensibili i presupposti della sua azione e le richieste conclusive.
L'eccezione è fondata.
Invero , stando alla prospettazione del ricorso, il aveva concluso Parte_1 un primo contratto con , mentre gli altri due erano stati CP_1 conclusi con CP_1
Il ricorrente faceva quindi intendere che la preponente dei contratti fosse diversa e aggiungeva a tale proposito che tuttavia era uguale l'oggetto sociale delle due società , che era identico anche l'amministratore unico e che anche l'oggetto dell'incarico era lo stesso, per cui il rapporto era
“inscindibile”. pagina 4 di 6 Tuttavia la prospettazione attorea non trovava alcuna corrispondenza con i documenti prodotti, dai quali emergeva che il rapporto era intercorso solo con
, mentre non veniva prodotto alcun contratto concluso con CP_1
CP_1
Non solo, ma il ricorrente allegava che la gli aveva comunicato il CP_1 recesso, ma lo stesso produceva lettera di recesso inviatagli da
[...]
, mentre non veniva prodotta alcuna comunicazione di recesso da CP_1 parte di CP_1
Da ciò discende che il ricorso è inammissibile per totale indeterminatezza, data dall'insanabile contrasto tra la narrativa e i documenti. Non solo, ma tali incongruenze si riflettono anche sulla ammissibilità delle domande proposte.
Infatti non si vede come il ricorrente potesse avanzare le domande, che invece ha avanzato, di pagamento delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto nei confronti di quando non ha assolutamente CP_1 provato ( con la produzione della lettera di recesso pertinente detta società), che la stessa gli avesse comunicato il recesso, né che fosse sua controparte contrattuale.
Né si vede come potesse avanzare le medesime domande contro
[...]
, quado lo stesso, non ha mai affermato che questa fosse receduta. CP_1
Infatti, alla pag. 3 del ricorso, ha allegato che solo era receduta dal CP_1 contratto e comunque nella narrativa ha affermato che gli ultimi due contratti erano intervenuti solo con CP_1
Ovviamente è privo di rilievo il fatto che le convenute, nel costituirsi , abbiano chiarito le reali vicende, mediante documentazione dalla quale risulta che in realtà sono intervenuti due distinti rapporti, uno con
[...]
e uno con regolati ciascuno da tre diversi contratti CP_1 CP_1 succedutisi nel tempo.
Infatti le resistenti hanno comunque insistito nelle conclusioni in principalità per l'eccezione di indeterminatezza del ricorso. Parimenti è irrilevante che la difesa del ricorrente, alla prima udienza, si sia giustificata dichiarando che non si era accorta di non avere prodotto i contratti relativi a né di avere omesso di produrre la lettera di CP_1 risoluzione di questa, in quanto la inammissibilità del ricorso discende non solo dal contrasto tra narrativa e documenti prodotti ( contrasto cui peraltro non era possibile porre rimedio dopo la prima udienza, stanti le decadenze pagina 5 di 6 verificatesi in rito), ma anche dal contrasto tra le allegazioni del ricorrente e le domande da questo proposte.
Va ribadito infatti che il ricorrente da un lato in narrativa affermava che solo il primo contratto vedeva come preponente , mentre dal CP_1 secondo contratto la preponente era divenuta , d'altro lato chiedeva CP_1 che entrambe le società fossero condannate al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto, e non , come sarebbe stato logico, solo CP_1 considerato tra l'altro che affermava che solo questa era receduta dal rapporto.
Posto quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
Il tribunale decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e spese generali;
3) Riserva la motivazione in 15 giorni
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2001/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti Luciano Marianna E Antonella Casiraghi
Ricorrente contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. MURRU GIOVANNI LUCA P.IVA_2 resistenti
Oggetto: agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.11.23 riferiva che con contratto Parte_1 di agenzia commerciale senza rappresentanza veniva incaricato a decorrere dal 01 settembre 2018 di promuovere stabilmente la conclusione di contratti di vendita di macchine movimento terra e accessori, nonché contratti di assistenza e manutenzione alle stesse. Il ricorrente non specificava con chi avesse concluso il contratto, ma ha prodotto il doc. 2 riguardante un contratto, privo di data, con , per cui si suppone che abbia CP_1 inteso riferirsi alla stessa come mandante;
pagina 1 di 6 che l'incarico era esteso all'intero territorio nazionale e senza diritto di esclusiva;
che pur essendo il contratto di agenzia a tempo determinato con scadenza al
31/08/2021, le parti convenivano in data 19 febbraio 2020 di formalizzare un nuovo contratto di agenzia che avesse come casa mandante società CP_1 non solo avente il medesimo oggetto sociale ma anche riconducibile al medesimo soggetto rappresentante ed amministratore unico: il sig. Pt_2
;
[...] che la sola differenza degna di nota tra i primi due contratti risiedeva nella zona di vendita affidata al ricorrente, ridotta al solo territorio di Monza e
Brianza;
che un terzo contratto di agenzia veniva stipulato tra lui e con CP_1 decorrenza dal 21 settembre 2021 a tempo indeterminato, del tutto identico a quello precedente quanto all'oggetto, differente solo per la zona, nuovamente ampliata al territorio nazionale italiano;
che tutti e tre i contratti erano molto simili;
che infatti egli si era obbligato a promuovere la vendita di macchinari nuovi ed usati, concessionari e non della e della senza CP_1 Controparte_1 il diritto di esclusiva, pur con una riduzione del territorio nel secondo contratto, poi nuovamente ampliata in occasione della sottoscrizione del terzo contratto di agenzia;
che quindi doveva ritenersi che il rapporto fosse unico;
che egli, grazie alle sue conoscenze sul territorio nazionale e in particolare su quello di Monza, della Brianza e del comasco, aveva sviluppato una fitta rete di vendita a tutto vantaggio di entrambe le società mandanti;
che le due società non potevano vantare veri e propri clienti direzionali;
che aveva contribuito a far lievitare esponenzialmente il fatturato di entrambe le società resistenti, apportando una clientela del tutto nuova;
che , in data 25 febbraio 2022 la in persona del sig. CP_1 Pt_2
comunicava la propria volontà di “risolvere” il contratto a far data
[...] dal 31 maggio 2022; che sia la che la omettevano il pagamento sia Controparte_1 CP_1 dell'indennità suppletiva di clientela che dell'indennità meritocratica;
pagina 2 di 6 che aveva chiesto di poter visionare, assieme ad un professionista incaricato,
i libri contabili di entrambe le case mandanti;
che contestualmente aveva manifestato l'intenzione di far valere i propri diritti anche al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 1751 co. 5 c.c. che le mandanti ottemperavano solo in parte al proprio obbligo di esibizione
;
Posto quanto sopra il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni:
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento dei diritti, tutti, vantati dal ricorrente,
condannare (P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede Parte_2 in Giussano (MB) via Pizzo Scalino nr. 2/L; al pagamento delle seguenti somme o di quelle maggiori o minori meglio riconosciute in corso di causa:
euro 1.504,89 a titolo di indennità suppletiva di clientela con riferimento a Controparte_1
euro 9.022,83 a titolo di indennità meritocratica con riferimento a
[...]
CP_1
Ovvero i maggiori importi determinati a seguito dell'ottemperanza all'ordine di esibizione e della CTU
condannare (P.I. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore sig. , con sede in Giussano (MB) Parte_2 via Pizzo Scalino nr. 2/L al pagamento delle seguenti somme o di quelle maggiori o minori meglio riconosciute in corso di causa:
euro 974,78 a titolo di indennità suppletiva di clientela con riferimento a CP_1
euro 12.229,18 a titolo di indennità meritocratica con riferimento a
CP_1
Ovvero i maggiori importi determinati a seguito dell'ottemperanza all'ordine di esibizione e della CTU pagina 3 di 6 Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, ivi compreso il rimborso forfettario del 15 % previsto dalla L.P.F.
Si costituivano le resistenti eccependo la indeterminatezza del ricorso, e, nel merito, chiedendo il rigetto del medesimo
Preliminarmente si osserva che la narrativa del ricorrente è in forte contrasto con i documenti dallo stesso prodotti.
Invero , il non ha chiarito con chi avesse stipulato il primo Parte_1 contratto, ma avendo prodotto il doc. 2, riguardante un contratto con
[...]
, deve presumersi che abbia inteso riferirsi alla stessa come CP_1 mandante;
Il ricorrente ha proseguito poi affermando che il secondo contratto di agenzia era stato concluso il 19.2.20 con , tuttavia lo stesso non CP_1 ha prodotto alcun contratto concluso con tale società.
Piuttosto lo stesso ha prodotto un contratto concluso in tale data con
[...]
( doc. 3), tra l'altro avente oggetto l'intero territorio nazionale e CP_1 non solo la zona di Monza come affermato in narrativa con riferimento al secondo contratto.
Infine il ricorrente ha allegato che il terzo contratto era stato concluso parimenti con , ma non ha prodotto detto contratto, ma piuttosto un CP_1 altro contratto concluso con ( doc. 6 ) in data imprecisata. CP_1
La resistente si è costituita eccependo la indeterminatezza del ricorso , rilevando come i distinti rapporti tra le parti e durati anni, siano stati sovrapposti in modo suggestivo dalla difesa del ricorrente rendendo confusi e incomprensibili i presupposti della sua azione e le richieste conclusive.
L'eccezione è fondata.
Invero , stando alla prospettazione del ricorso, il aveva concluso Parte_1 un primo contratto con , mentre gli altri due erano stati CP_1 conclusi con CP_1
Il ricorrente faceva quindi intendere che la preponente dei contratti fosse diversa e aggiungeva a tale proposito che tuttavia era uguale l'oggetto sociale delle due società , che era identico anche l'amministratore unico e che anche l'oggetto dell'incarico era lo stesso, per cui il rapporto era
“inscindibile”. pagina 4 di 6 Tuttavia la prospettazione attorea non trovava alcuna corrispondenza con i documenti prodotti, dai quali emergeva che il rapporto era intercorso solo con
, mentre non veniva prodotto alcun contratto concluso con CP_1
CP_1
Non solo, ma il ricorrente allegava che la gli aveva comunicato il CP_1 recesso, ma lo stesso produceva lettera di recesso inviatagli da
[...]
, mentre non veniva prodotta alcuna comunicazione di recesso da CP_1 parte di CP_1
Da ciò discende che il ricorso è inammissibile per totale indeterminatezza, data dall'insanabile contrasto tra la narrativa e i documenti. Non solo, ma tali incongruenze si riflettono anche sulla ammissibilità delle domande proposte.
Infatti non si vede come il ricorrente potesse avanzare le domande, che invece ha avanzato, di pagamento delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto nei confronti di quando non ha assolutamente CP_1 provato ( con la produzione della lettera di recesso pertinente detta società), che la stessa gli avesse comunicato il recesso, né che fosse sua controparte contrattuale.
Né si vede come potesse avanzare le medesime domande contro
[...]
, quado lo stesso, non ha mai affermato che questa fosse receduta. CP_1
Infatti, alla pag. 3 del ricorso, ha allegato che solo era receduta dal CP_1 contratto e comunque nella narrativa ha affermato che gli ultimi due contratti erano intervenuti solo con CP_1
Ovviamente è privo di rilievo il fatto che le convenute, nel costituirsi , abbiano chiarito le reali vicende, mediante documentazione dalla quale risulta che in realtà sono intervenuti due distinti rapporti, uno con
[...]
e uno con regolati ciascuno da tre diversi contratti CP_1 CP_1 succedutisi nel tempo.
Infatti le resistenti hanno comunque insistito nelle conclusioni in principalità per l'eccezione di indeterminatezza del ricorso. Parimenti è irrilevante che la difesa del ricorrente, alla prima udienza, si sia giustificata dichiarando che non si era accorta di non avere prodotto i contratti relativi a né di avere omesso di produrre la lettera di CP_1 risoluzione di questa, in quanto la inammissibilità del ricorso discende non solo dal contrasto tra narrativa e documenti prodotti ( contrasto cui peraltro non era possibile porre rimedio dopo la prima udienza, stanti le decadenze pagina 5 di 6 verificatesi in rito), ma anche dal contrasto tra le allegazioni del ricorrente e le domande da questo proposte.
Va ribadito infatti che il ricorrente da un lato in narrativa affermava che solo il primo contratto vedeva come preponente , mentre dal CP_1 secondo contratto la preponente era divenuta , d'altro lato chiedeva CP_1 che entrambe le società fossero condannate al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto, e non , come sarebbe stato logico, solo CP_1 considerato tra l'altro che affermava che solo questa era receduta dal rapporto.
Posto quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente
P.Q.M.
Il tribunale decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle resistenti che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e spese generali;
3) Riserva la motivazione in 15 giorni
Monza, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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