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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14 dicembre 2022 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carlo Piazza, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Gallarate,
Viale Carlo Noè n.43/A, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vigo elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Treviglio, Via F.lli Galliari n. 7, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 28 OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER : Parte_1 nel merito in via principale: preso atto della sentenza non definitiva n. 4071/2024 pubblicata il 12.04.2024 con la quale il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1
, stabilire le seguenti condizioni di divorzio: CP_1
- disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei minori e ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso l'abitazione del padre;
- disporre che i minori saranno domiciliati presso entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
- disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
- disporre l'assegnazione della casa familiare in favore del IG. ovvero, stante la richiesta, secondo Parte_1 legge, di frequentazione dei genitori da parte dei minori equilibrata e continuativa, nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra , CP_1 valutare il costo della locazione per un appartamento di caratteristiche simili e disporre in favore del IG. Pt_1 una riduzione pari al 50% di tale cifra nel calcolo dell'eventuale assegno di mantenimento per i figli minori che lo stesso dovesse essere obbligato a versare;
- disporre che durante il periodo scolastico e staranno con ciascun genitore a settimane Per_1 Per_2 alterne con trasferimento da un'abitazione all'altra il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dei minori dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica); - In subordine in punto frequentazione:
- solo nella denegata ipotesi in cui non venissero disposte le frequentazioni a settimane alternate, durante il periodo scolastico a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore); i giorni da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui i figli non avranno trascorso il fine settimana;
i giorni da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui i figli non trascorreranno il fine settimana;
pagina 2 di 28 - durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore la metà dell'intero periodo in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi di anno in anno, talché il Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
- le festività pasquali verranno trascorse da e per l'intero periodo, ad anni alterni, un anno Per_1 Per_2 con il padre e l'altro anno con la madre;
- le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico saranno trascorse con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, ivi compresi i relativi “ponti” e vacanze scolastiche correlate;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni dispari e della madre in quelli pari. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui verranno trascorse le vacanze;
- a tutela degli interessi di e sarà garantito il contatto telefonico libero tra il genitore non Per_1 Per_2 presente e i figli;
- in caso di malattia dei minori, i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati previo accordo tra gli stessi;
- nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, senza che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza;
- ciascun genitore comunicherà all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
- autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
- disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
- disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza degli stessi presso di sé;
- in via subordinata: nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fissare tale contributo nella misura massima di Euro
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV c.c.,
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra , CP_1 disporre a carico della stessa l'obbligo di corrispondere al IG. , a titolo di concorso al mantenimento dei Pt_1 figli, un assegno perequativo nella misura che verrà ritenuta di congrua, rivalutabili annualmente secondo
ISTAT;
- in ogni caso, disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo della Corte d'Appello pagina 3 di 28 di Milano del Novembre 2017. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate. I pagamenti verranno effettuati direttamente al destinatario che emetterà fatture separate a ciascun genitore;
- disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori. - rigettare ogni diversa domanda o istanza svolta da controparte siccome infondata in fatto
e diritto;
in particolare nulla disporre in merito all'eventuale assegno divorzile che dovesse essere richiesto dalla resistente, non sussistendone i presupposti in fatto e diritto.
Con vittoria spese e competenze di causa.
- In via istruttoria:
A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., finora non ammessi, con i testi ivi indicati, che di seguito si ripropongono integralmente:
1) Vero che attualmente la presenza dei minori con ciascun genitore è paritetica?
2) Vero che nei giorni in cui i minori sono affidati alla custodia della madre gli stessi permangono con la nonna materna?
3) Vero che il IG. si occupa di accompagnare e riprendere i figli dai corsi scolastici ed extra scolatici Pt_1 anche nei giorni in cui e sono affidati alla custodia della madre? Per_1 Per_2
4) Vero che negli ultimi due anni i minori hanno trascorso con la madre quattro giorni di vacanza?
5) Vero che negli ultimi due anni la IG.ra ha trascorso le proprie vacanze nei periodi di permanenza CP_1 dei figli con il IG. ? Pt_1
6) Vero che negli ultimi due anni in occasione dei periodi delle vacanze scolastiche estive di spettanza della IG.ra le parti applicavano il calendario delle frequentazioni ordinarie? CP_1
7) Vero che nei giorni di passaggio dei minori da un genitore all'altro il IG. si occupa dei trasferimenti? Pt_1
8) Vero che per l'anno scolastico 2024-2025 per gli impegni lavorativi della IG.ra il IG. dovrà CP_1 Pt_1 accompagnare tutte le mattine i figli a scuola anche nei giorni di competenza della madre?
9) Vero che il IG. accompagna e riprende il figlio alla scuola di tennis nei giorni di venerdì e Pt_1 Per_2 sabato anche nei periodi in cui la IG.ra ha la custodia del bambino? CP_1
10) Vero che il corso di tennis frequentato da è stato pagato dal IG. , come da documento che si Per_2 Pt_1 mostra al teste (allegato n. 2).
11) Vero che nei mesi di giugno e luglio 2024 ha frequentato il campus di tennis per cinque settimane, Per_2 venendo accompagnato e ripreso per tutto il periodo dal padre?
12) Vero che negli accompagnamenti e riprese di dai corsi di tennis il IG. sì è coadiuvato e Per_2 Pt_1 alternato con il IG. papà di un amichetto di ? Persona_3 Per_2
pagina 4 di 28 13) Vero che viene accompagnata al corso di pattinaggio il lunedì dal papà della sua amica;
il Per_1 mercoledì viene accompagnata e ripresa dal corso dal IG. e ciò avviene anche nei giorni di spettanza Pt_1 della IG.ra ? CP_1
14) Vero che nel mese di settembre 2024 ha iniziato a frequentare a scuola un corso di matematica Per_2 pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, al quale viene accompagnato e ripreso tutti i giorni dal padre, salvo una volta in cui è stato accompagnato dalla madre?
15) Vero che nel corso del 2023-2024 e , su 14 appuntamenti con il dentista sono stati Per_1 Per_2 accompagnati per 13 volte dal padre e una volta dalla madre in data 12.02.2024?
16) Vero che la IG.ra ha una relazione sentimentale con il IG. il quale frequenta i CP_1 Persona_4 minori e ? Per_1 Per_2
17) Vero che nei periodi in cui i figli sono affidati alla custodia della madre quest'ultima utilizza la carta di credito di fornita alla minore dal padre? Per_1
Si indicano come testimoni: - IG. , Via Giacomo Matteotti n. 3, Busnago (MB); Il tutto Persona_3 limitatamente ai capitoli non ancora ammessi e ai testi non ancora escussi.
B) disporsi CTU psicodiagnostica al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica dei minori, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
*****
C) disporre CTU contabile, con estensione ai familiari e al compagno IG. volta a ricostruire Persona_4
l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della SI.ra , sia sul patrimonio intestato CP_1 direttamente che indirettamente, per il tramite di quote societarie, e comunque nella disponibilità della stessa, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità, estendendo l'indagine nonché chiedere al
Nucleo della Guardia di Finanza territorialmente competente che vengano disposte indagini volte ad accertare
l'esistenza di conti correnti, proprietà immobiliari, polizze, conti-titoli, autovetture e quant'altro utile a delineare concretamente la capacità contributiva ed economica della SI.ra ; CP_1
*****
D) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione/produzione da parte della IG.ra degli estratti CP_1 conti bancari relativi ai conti correnti intestati e/o cointestati alla IG.ra . relativi agli ultimi cinque CP_1 anni nonché gli estratti conto sempre relativi agli ultimi cinque anni delle carte di credito intestate o cointestate
pagina 5 di 28 alla stessa, nonché conti titoli e qualunque rapporto di credito in essere presso istituti di credito (mutui, fideiussioni, garanzie etc.);
*****
E) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione/produzione da parte della IG.ra dei cedolini paga CP_1 relativi alla nuova occupazione professionale presso Max&CO.
CONCLUSIONI PER DD ER:
1.affidare i minorenni e ad entrambi i genitori, con residenza, domicilio e Persona_5 Per_2 collocamento prevalente (ed in ogni caso residenza anagrafica e domicilio) presso la madre in Grezzago – via
De Gasperi n.
6. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente quando ciascun genitore avrà con sé i figli;
le decisioni di maggior rilievo dovranno essere assunte in accordo tra i genitori stessi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
2.i figli frequenteranno il padre secondo il calendario attualmente in uso: fine settimana alternati: dal giovedì all'uscita da scuola, o dalle 9.30 in caso non vi siano lezioni scolastiche, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre entro le 9.30 se non vi sia scuola, quando il fine settimana sia di competenza paterna;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina quando il fine settimana a venire sia di competenza della madre Con i medesimi orari indicati per il fine settimana anche in caso di sospensione delle lezioni scolastiche. Vacanze natalizie: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 29 dicembre compreso con un genitore;
dal 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Vacanze pasquali: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche fino a Pasqua compresa con un genitore;
da Pasquetta alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Ponti ed altre festività scolastiche:ad anni alterni. Vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, da comunicare reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno;
3.l'abitazione familiare sita in Grezzago, via De Gasperi n. 6, verrà assegnata in uso alla IGnora che CP_1 vi abiterà coi figli fino alla loro indipendenza economica;
4. le parti provvederanno per metà ciascuno al pagamento delle rate di entrambi i mutui gravanti sugli immobili di loro comproprietà, siti in Grezzago: uno in via De Gasperi n. 6 (ex abitazione familiare) e l'altro in via
Puglia n.1;
5. attesa la rilevante differenza di reddito tra le parti, porsi a carico del IG. l'obbligo di Parte_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla IGnora ,a mezzo bonifico bancario, la somma CP_1 di €. 2.000,00, in ragione di €.1.000,00 per ciascun figlio, quale contributo al loro mantenimento. Ovvero la somma maggiore o minore che il Collegio riterrà di giustizia, comunque non inferiore agli attuali €. 1.800,00 di cui €. 900 per ciascun figlio;
pagina 6 di 28
6.porsi a carico dei genitori l'onere di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli e non coperte dall'assegno periodico, come indicate nel protocollo adottato da Codesto
Tribunale e già noto alle parti, che si intende qui interamente riportato;
7.assegno universale, ove di spettanza, per l'intero a favore della IGnora;
CP_1
8.autorizzare i genitori a richiedere il rilascio/rinnovo della carta d'identità con validità per l'espatrio e del passaporto, per sé e/o per i minori;
in subordine: ove le risultanze del giudizio ne fondassero la necessità/opportunità nell'interesse dei minori, affidarsi gli stessi in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei in Grezzago - via De
Gasperi n. 6, determinando i tempi di permanenza presso il padre .
In ogni caso: con vittoria di spese di giudizio, anche relativamente al procedimento 47212/2022 - Sub.1 conclusosi col rigetto della domanda formulata da , come da ordinanza 8 ottobre 2024. In via istruttoria: Pt_1
* Ammettersi prove per testi come già richieste e formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 com. VI cpc.e che si riportano:
a) vero che da fine 2023 ho lasciato l'abitazione che occupavo in Treviglio dal mese di luglio 2023
b) vero che abito in Toscana ad AL (LU) – dove mi sono trasferito per necessità professionali
Testimone: – – AL (LU). Persona_4 Testimone_1
c) vero che il IG. si rivolge ai propri figli definendo la loro madre, “succhia cazzi” e “ruba soldi”, come Pt_1
i ragazzi hanno avuto modo di riferire anche in mia presenza. Testimone: – AL (LU) d) Persona_4 vero che abitavo in Grezzago – via Puglia – nell'appartamento che mia figlia e suo marito CP_1
avevano acquistato per me, affinché abitando vicino a loro potessi occuparmi quotidianamente dei Parte_1 loro figli.
e) vero che fino a prima della separazione, mia figlia ed il marito lavoravano entrambi nel campo della moda, partivano al mattino presto e rientravano la sera tardi e talvolta effettuavano trasferte di più giorni e a volte settimanali, in LI ed anche all'estero, ed ero io ad occuparmi della loro casa e dei figli.
f) vero che dopo la separazione mi sono trasferita ad abitare con mia figlia lasciando l'appartamento di CP_1 via Puglia al IG. Teste: in Grezzago – via De Gasperi n.
6. Pt_1 Testimone_2
g) vero che il IG. parlando della suocera coi figli e la definisce “l'inutile persona”, Pt_1 Per_1 Per_2 come i ragazzi hanno riferito anche in mia presenza – AL - (LU) * Disporsi ove ritenuta Persona_4 opportuna CTU psicodiagnostica con particolare riferimento al IG. , valutando l'incidenza delle sue Pt_1 condotte sugli equilibri psico fisici dei minori e sul rapporto genitoriale.
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pagina 7 di 28 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronuncia sullo status e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 dicembre 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Grezzago (MI) in data 14 febbraio 2009 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Grezzago al N. 1 dell'anno 2009 - Parte I ) con , dalla cui unione CP_1 sono nati i figli (in data 29 ottobre 2008) e (in data 19 marzo 2011), dalla quale si era Per_1 Per_2 separato con sentenza n. 6144/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 29 giugno 2022 e pubblicata in data 13 luglio 2022, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre C.T.U. psicodiagnostica al fine di acclarare l'attuale status di salute psicofisico dei minori, affidamento condiviso dei minori con residenza anagrafica presso di se', o comunque presso il genitore ritenuto maggiormente idoneo all'esito della eventuale C.T.U; assegnazione della casa familiare a se', ovvero, in caso di tempi di frequentazione secondo un modello bigenitoriale che preveda la presenza paritetica dei minori presso ciascun genitore che il Tribunale nulla disponga in ordine alla casa familiare ed, in ulteriore subordine, in caso di assegnazione della casa familiare alla SI.ra una riduzione pari al 50% dell'eventuale assegno di CP_1 mantenimento per i figli minori;
tempi di frequentazione con i minori secondo le modalità meglio indicate in atti;
in merito agli aspetti economici disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso di sé.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status; CP_1 chiedeva, altresì, affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento e residenza anagrafica presso di se' ed assegnazione della casa coniugale;
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto per tutte le decisioni di maggior importanza;
in merito agli aspetti economici disporre che il SI. versasse la somma di euro 2.000 o comunque somma Pt_1 non inferiore ad euro 1.800 quale contribuzione al mantenimento dei figli minori più spese extra;
obbligo del IG. al pagamento della metà dei due mutui gravanti sia sull'abitazione familiare che su altro immobile di Pt_1 cui entrambi risultano essere in comproprietà al 50%; chiedeva, infine, il riconoscimento, nell'ipotesi in cui la stessa rimanesse priva di attività lavorativa, del versamento da parte del IG. di Euro 500,00 mensili, a Pt_1 titolo di mantenimento, ovvero quel che sarà ritenuto di giustizia.
All'udienza presidenziale del 16 maggio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE le parti e i loro difensori;
pagina 8 di 28 RILEVATO che, all'esito di un giudizio complesso, è stata recentemente pronunciata sentenza del Tribunale di
Milano n. 6144/2022 del 29 giugno/13 luglio 2022 con cui è stata dichiara la separazione dei coniugi
, respinta la domanda di addebito della separazione, avanzata da , dichiarata Parte_2 CP_1 la separazione addebitabile alla moglie , disposto quindi l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1
, nata il [...] e , nato il [...], con residenza presso la madre, ai Persona_5 Persona_6 sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c.; disposto un calendario standard per gli incontri tra il padre e i figli anche con riferimento ai periodi di vacanza;
confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Grezzago a verificare il rispetto di quanto indicato nella sentenza, di monitorare il percorso di supporto psicologico dei genitori, della situazione di coppia genitoriale e della situazione psicofisica dei minori;
assegnata inoltre la casa famigliare, sita in Grezzago in via De Gasperi n.6, in comproprietà tra i coniugi, a mentre CP_1
restava a vivere nell'altro immobile in comproprietà dei coniugi con due mutui gravanti sui due Parte_1 immobili pagate al 50% dai due coniugi e posto, infine, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli, versando alla madre € 1.800 (€ 900 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e infine respinta la domanda di mantenimento avanzata da;
RILEVATO come, pur CP_1 essendo emerso il persistere di una situazione di ancora conflittualità tra le parti che fanno fatica ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse dei figli e a separare il piano della coniugalità da quello genitorialità muovendosi ancora accuse reciproche, possa in essere in questa fase stante anche la piena convergenza delle domande in punto di responsabilità genitoriale, confermato l'affido condivido dei figli ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, pur dovendo essere - anzi ancora di più – le parti supportate e aiutate, dovendosi altresì mantenere, come già disposto nella recente sentenza di separazione, il collocamento prevalente presso la madre, rimanendo una figura importante e protettiva di riferimento, non essendo peraltro emersi né provati elementi per un cambio di collocamento che potrebbe invece essere destabilizzante per i minori, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli approfondimenti che verranno disposti di seguito, riservandosi anche l'ascolto dei minori nel prosieguo, auspicando comunque che le parti possano impegnarsi ancora più seriamente per superare quelle criticità che già erano state evidenziate e che permangono alla base della loro genitorialità e che minano la serenità di un progetto comune e condiviso foriero di pregiudizialità per i minori e tale da rischiare di compromettere il sano e sereno percorso evolutivo dei minori stessi;
OSSERVATO conseguentemente che, in questa fase, vada confermata l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale di Grezzano via De Gaspari, in comproprietà (come peraltro anche l'altra casa dove si è trasferito da tempo a vivere il padre), ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, presso cui da tempo sono pagina 9 di 28 rimasti a vivere con la madre, seguendo anche le condivisibili motivazioni in sentenza richiamando i noti principi giurisprudenziali anche in presenza di una convivenza more uxorio (Cass. 11.11.2021 n- 33610), pure ammessa dalla stessa ricorrente sebbene poi abbia dichiarato in udienza che il compagno abbia intenzione di andar via da tale casa, pur dovendo essere tale assegnazione valorizzata ai fini del contributo al mantenimento;
OSSERVATO, pertanto, che l'attuale situazione ancora critica tra le parti con contrapposte domande in punto di collocamento con una condizione dei figli che va attentamente seguita e monitorata, impone di dare immediato e ancora più stringente mandato ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Grezzago di mantenere in carico la situazione del nucleo familiare e dei minori, mantenendo una stretta e attenta vigilanza anche sul rispetto del calendario nonché a questo punto con incarico di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, di preservare la figura dell'altro e di poter mantenere un canale di comunicazione sereno e collaborativo con l'assunzione di decisioni tempestive e condivise nell'interesse dei minori, la situazione attuale dei minori, la qualità della relazione tra i medesimi e ciascun genitore, predisponendo altresì tutti gli interventi di supporto alla genitorialità ritenuti opportuni in favore di entrambi i genitori e in favore della minore come in dispositivo meglio indicato;
OSSERVATO, inoltre, quanto al contributo per il mantenimento indiretto per entrambi i figli, che si richiamano
i dati ampiamente riportati e indicati nella sentenza (pronunciata meno di un anno fa) che davano conto anche dei cambi di sede e di attività, evidenziando più nello specifico come il ricorrente continui a lavorare come dipendente di titolare del marchio GG;
dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta aver CP_2 percepito dal 730/22 per gli anni di imposta 2021 un reddito annuo complessivo di € 122.912 pari ad un reddito netto mensile di € 6565 circa (sostanzialmente in linea con i dati degli anni precedenti indicati in sentenza e nello stesso ricorso: 730 2020 reddito di € 128.0000 pari ad un reddito netto mensile € 6572; 730/21 reddito di
€ 128.840 pari ad un reddito netto mensile di € 6632); dal CU 2023 risulta un reddito di € 152.413 in deciso aumento rispetto alle precedenti dichiarazioni;
lo stesso ha ammesso in udienza di ricevere uno stipendio mensile netto di circa € 6.000; vive sempre nell'altra casa in comproprietà con la moglie in Grezzago via Puglia gravata da un mutuo di euro 380 € cui per alcuni mesi, da settembre 2021 a marzo 2022, non ha provveduto a pagarne il 50% così come del 50% della rata di mutuo di 871 € gravante sull'altra casa in comproprietà di via
De Gasperi (asserendo di aver ritenuto di detrarre un importo a titolo di indennità di occupazione per la convivenza del compagno della moglie), riferendo di avere ripreso a pagare per intero la sola quota del muto gravante sulla casa di via Puglia, ma di non pagare più quello sulla casa ex coniugale. Quanto alla IGnora
già in sentenza si dava atto che era stata licenziata dalla , avendo allora percepito CP_1 Parte_3 una somma lorda di € 78.000 a titolo di conciliazione (pari a € 57.2369 e per alcuni mesi avendo percepito solo
l'indennità Naspi con un calo di reddito percepito considerevole); dal marzo 2022 ha aperto un'attività pagina 10 di 28 commerciale in Treviglio bar caffetteria “ ” , dove ha riferito che prima vi lavorava a titolo di Parte_4 collaboratore con partita Iva anche il proprio compagno con fatture forfettarie ogni tre mesi per € 500,00, lavorando invece il medesimo attualmente preso la Sephora con uno stipendio di € 1.000; ha riferito che la ditta individuale non sta dando i redditi sperati presentando un fatturato basso (nell'ordine di € 26.245) che le consente appena di vivere (con una somma mensile di circa € 1500) e che ha intenzione di cedere, avendo già dato incarico ad un mediatore;
ha allegato modello Disclosure vecchio datato 23.03.2020 dove venivano riportati redditi per il 2017 di € 62.095 di cui € 5.500 componenti variabili;
per il 2018 di € 59151 di cui €
4.165 di componenti variabili;
per il 2019 di € 79.376 di cui € 10.000 componenti variabili;
sono prodotti
730/2020 da cui risulta un reddito di € 78.408 pari ad un reddito netto di circa € 4333; 730/21 da cui risulta un reddito annuo di € 60.078 pari ad un reddito netto di circa € 3445; dal CU 2022 un reddito annuo di € 14.110 per 336 giorni;
mancano dichiarazioni più recenti e modello Disclosure aggiornato;
provvede a pagare al momento l'intero mutuo della casa ex coniugale di € 871 non provvedendo il marito a pagarne la quota di spettanza, mentre il marito provvede a pagare per intero la rata di mutuo della casa di via Puglia in Grezzago abitata dallo stesso;
i figli frequentano scuole private con costi divisi al 50% (€ 303 al mese per;
€ 250 Per_2 per e € 100 per il doppio diploma); Per_1
RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto dichiarato e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva situazione economica, lavorativa e abitativa delle parti, con anche un aumento dei redditi del IG. e con Pt_1 oneri di mutuo cui entrambi dovrebbero provvedere per il 50% ciascuno sulla base dei principi contrattuali, avendo ammesso il ricorrente che ha invece smesso di pagare la quota del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa ex coniugale abitata dalla moglie, di importo maggiore rispetto a quella della rata di mutuo dell'altra casa in comproprietà, considerate le eIGenze dei minori, i tempi di frequentazione e l'assegnazione della casa alla IGnora, pur vivendo però il padre in altra abitazione se pur più piccola ma anche essa in comproprietà, in questa fase vada confermato quanto disposto in sentenza senza che ci sia spazio né per una riduzione come chiesta dal ricorrente né per un aumento né tantomeno per un assegno per la moglie se pur chiesto solo in via eventuale e futura ove dovesse perdere attività lavorativa;
PQM
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
1) CONFERMA integralmente le statuizioni della separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
6144/2022 del 29 giugno/13 luglio 2022, sia in punto di affido condiviso dei minori, loro collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale di Grezzano via De Gasperi n. 6 alla medesima assegnata, sia in punto di frequentazione e periodi di vacanze che di contributi economici per i figli, con il rigetto di assegno di mantenimento per la moglie;
pagina 11 di 28 2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Grezzago (in relazione al luogo di residenza dei minori), di mantenere un'efficiente e stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare in collaborazione con i
Servizi Specialistici dell'ASST ognuno per quanto di rispettiva competenza:
- di vigilare sul rispetto del calendario attualmente vigente verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente – ove necessario - a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi di entrambi i minori, compatibilmente alle loro eIGenze e ai bisogni, tenuto conto della situazione psicofisica dei minori medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e neuropsichiatrico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni cvon il mantenimento della presa in carico presso l'Uonpia, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere decisioni condivise /o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime;
- di avviare con urgenza un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico che consenta di accertare l'attuale situazione psicofisica dei minori, la qualità della relazione degli stessi con i genitori e le effettive capacità genitoriali di entrambi i genitori, al fine di fornire tutti gli elementi utili al Tribunale per accertare se il vigente regime di affidamento e di collocamento (anche tenuto conto della diversa domanda del padre) sia effettivamente il più idoneo e rispondente all'interesse dei medesimi ovvero se debbono esser apportate delle modifiche e in generale se siano necessari o opportuni interventi da attuare a tutela dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
- di trasmettere ognuno per quanto di rispettiva competenza una relazione entro e non oltre il 5 OTTOBRE
2023.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza per il 26 ottobre 2023, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte.
Nelle more, in data 19 settembre 2023 veniva aperto il sub-procedimento n. 47212-1/2022 su ricorso presentato dal IGnor nei confronti della ex moglie ex art. 709 ultimo comma c.p.c. con cui lo stesso richiedeva Pt_1 modificarsi i provvedimenti provvisori vigenti chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale detenuta dalla IG.ra solo formalmente nei periodi in cui ha la custodia dei figli, permanendo per il CP_1 resto del tempo nella nuova abitazione condotta in locazione dal IG. compagna della medesima, come Per_4 pacificamente dichiarato dalla IG. all'udienza del 16 maggio 2023. CP_1
Concessi i termini per l'instaurazione del contraddittorio, la si costituiva nel sub procedimento e CP_1 chiedeva il rigetto delle domande formulate dal Pt_1 pagina 12 di 28 Il Giudice con provvedimento del 14 dicembre 2023 sia nel procedimento principale che nel sub-procedimento, preso atto delle note depositate delle parti con cui, dando atto di aver individuato il Co.Ge, chiedevano congiuntamente un rinvio dell'udienza per entrambi i procedimenti, differiva per i medesimi incombenti l'udienza in precedenza fissata , sia nel procedimento principale che nel subprocedimento, sostituendola anche essa ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 4 aprile 2024.
Con provvedimento in atti del 4 aprile 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, pur dando atto dell'interruzione del percorso presso il (di cui depositavano relazione), avendo chiesto Pt_5 entrambe con nota congiunta la pronuncia di sentenza parziale sullo status, la concessione altresì dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. con decorrenza in data successiva al 31 maggio 2024, al fine di potere coltivare ipotesi di accordo e di rinviare la decisione sull'istanza ex art. 709 ult. comma c.p.c. alla fissanda udienza in prosecuzione nel procedimento principale, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. Si riserva quindi di riferire in camera di conIGlio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (con la decorrenza richiesta dalle parti per gli auspicabili tentativi di trovare una soluzione concordata) e la discussione dell'istanza di modifica ex art. 709 ult comma c.p.c. nel subprocedimento.
In data 11 aprile 2024, veniva pronunciata sentenza N. 4071/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 12 aprile 2024. Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data il
Collegio disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nell'attività loro delegata, assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la decisione sulle istanze istruttorie e sul subprocedimento alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
In data 29 agosto 2024 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servi Sociali di Grezzago.
Con provvedimento del 8 aprile 2024 il G.I. adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“ VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento principale e nel subprocedimento ex art. 709 ult. comma
c.p.c. indicati in epigrafe;
LETTA la memoria di replica della difesa in ordine alla richiesta revoca dell'assegnazione della casa CP_1 familiare;
LETTE altresì le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
LETTE le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
LETTE l'ultima relazione dei Servizi incaricati del del 28.08.2024; a scioglimento della Parte_6 riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
NEL SUBPROCEDIMENTO
pagina 13 di 28 Rilevato che la difesa ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale in comproprietà con Pt_1 la moglie sul presupposto che quest'ultima vi abiti soltanto nei giorni in cui ha la custodia dei figli, mentre per il resto permanga nella nuova abitazione condotta dal compagno;
Osservato che la difesa ha confermato di abitare nella casa ex coniugale dove segue i minori nella CP_1 gestione quotidiana, pur ammettendo di avere un compagno che vive in una casa in locazione, dapprima a
Trevglio, da ultimo in Toscana, che frequenta però solo nei tempi in cui i figli sono dal padre;
Rilevato come il provvedimento di assegnazione della casa familiare ad un genitore risponda all'eIGenza di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano;
Osservato pertanto come la circostanza posta alla base dell'istanza di modifica ex art. 709 ult. comma c.p.c. non possa costituire di per sé motivo di revoca dell'assegnazione della casa alla madre atteso che i figli vivono in tale abitazione, essendo irrilevante dove la madre trascorra i giorni in cui non i figli stanno dal padre, rispondendo il provvedimento ex art. 337 sexies c.c. agli interessi dei figli in concreto soddisfatti,
Ritenuto conseguentemente che tale istanza vada respinta in assenza di una sopravvenienza allegata rilevante, fatta salva ogni determinazione in sede decisoria.
Osservato che le spese verranno liquidate in sede di procedimento principale.
NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE
Ritenuto preliminarmente di dover disporre l'ascolto dei minori (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 il 19.03. 2011), fissando udienza per tale incombente;
Rilevata, altresì, l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
Ritenuto che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte attrice nella rispettiva Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli formulati genericamente, in parte irrilevanti e inconferenti, in parte valutativi e in parte anche superate da quanto già in atti e acquisito;
Ritenuto che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte convenuta nella CP_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli in parte formulati genericamente e irrilevanti;
Ritenuto che l'istanza avanzate da parte attrice di CTU psicologica appaia inutile, superflua, Parte_1 genericamente formulata oltre che superata dagli accertamenti acquisiti agli atti;
Ritenuto che anche le ulteriori istanze avanzate da parte attrice di CTU contabile ed ex art. Parte_1
210 c.p.c. per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui di seguito disposto dal Tribunale. pagina 14 di 28 OSSERVATO che deve essere infatti ordinato ad entrambe le parti di aggiornare il Modello di disclosure (ora
Modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti, da scaricare dal sito del Tribunale), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito, buste paga cedolini etc. del 2024 nonchè tutta la documentazione anche bancaria ivi indicata e meglio specificata in dispositivo;
Osservato che deve essere dato nuovo incarico ai Servizi già incaricati di prosecuzione negli accertamenti delegati, e quindi fissata già sin d'ora successiva udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
PQM
1) RESPINGE la domanda ex art. 709, ult.comma c.p.c. avanzata da nel subprocedimento, per Parte_1 quanto in motivazione;
2) SPESE al definitivo.
3) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione e conseguentemente le prove contrarie;
3) NON AMMETTE le ulteriori richieste delle parti per come indicato in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 15 GENNAIO 2025, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito ancora non in atti degli ultimi tre anni con altresì buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2024 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, in LI o all'estero, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di comodato o compravendita relativi ad immobili (in LI o all'estero,) intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Grezzago continuino nell'attività già compiutamente delegata con provvedimenti in atti e anche con ordinanza presidenziale del 16 maggio 2023 qui confermata, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive nell'interesse dei figli con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 27 dicembre 2024; pagina 15 di 28 6) DISPONE l'ascolto giudiziale dei minori (nata il [...]) e (nato il 19.03. 2011) Per_1 Per_2 fissando per tale incombente l'udienza del 29 gennaio 2025 ore 15,00.
7) FISSA sin d'ora per la precisazione delle conclusioni l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 20 FEBBRAIO 2025.
In data 24.12.2024 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati.
All'udienza del 28 gennaio 2025 si procedeva all'ascolto dei minori;
all'esito il G.I. procedeva a risentire le parti anche per verificare la possibilità di addivenire a soluzioni condivise;
riscontratane l'impossibilità ostandovi principalmente motivazioni economiche legate alle case in comproprietà, confermava il termine già assegnato per il deposito di note scritte conclusive con la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 20 febbraio 2025, il G.I., lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di conIGlio.
La causa è stata discussa nella camera di conIGlio del 28 maggio 2025.
.
Il materiale probatorio
Il materiale probatorio agli atti è più che idoneo ad assumere una motivata decisione su tutte le domande oggetto del giudizio, condividendo e confermando il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra integralmente riportata che avevo rigettato con motivazioni che qui si richiamano le istanze istruttorie avanzate dalle parti e che le medesime hanno reiterato anche con le rispettive conclusioni.
Ciò posto e relativamente alla responsabilità genitoriale sui minori e la documentazione agli Per_1 Per_2 atti, le verbalizzazioni delle parti nonché le ampie risultanze acquisite dai Servizi Sociali incaricati con le risultanze degli interventi dai medesimi attivati, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse dei minori che peraltro, sono stati anche sentite dal Tribunale con l'adozione di tutte le cautele a accortezze del caso e hanno così potuto manifestare il loro punto di vista offrendo così ulteriori spunto ed elementi di valutazione da inserirsi nel complesso delle ampie risultanze già acquisite.
Si confermano quindi in tale sede le valutazioni del G.I. che il Collegio condivide e fa propria circa la totale superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori come richiesti dalle parti anche tramite CTU psicodiagnostica davvero del tutto irrilevanti alla luce del chiaro quadro emerso tanto più considerato che le parti, pur in un quadro di accesa conflittualità, hanno comunque alla fine richiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei minori, quantomeno in principalità parte resistente.
Relativamente, invece, alle questioni economiche ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio dalle parti e anche da ultimo integrata costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e pagina 16 di 28 che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali ai fini delle statuizioni relative al contributo al mantenimento dei figli minori.
Va, in ogni caso, richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e senza necessità alcuna che venga dato corsi agli ulteriori accertamenti istruttori che il resistente ha reiterato anche in sede di note conclusive con la richiesta di
CTU contabile del tutto superflua e irrilevante a fronte del materiale probatorio in atti già più che adeguatamente rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle parti e che devono pertanto essere rigettati.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 11 aprile 2024 sentenza N. 4071/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 12 aprile 2024.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (in data 29 ottobre 2008) e (in data 19 marzo 2011). Per_1 Per_2
Ritiene il Collegio, all'esito del procedimento e valutati tutti gli elementi emersi, di poter confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori come anche da concordi richieste dei medesimi.
Non sono infatti emerse franchi elementi di criticità o di pregiudizio per i minori tali da dover portare oggi a derogare al regime genitoriale normalmente previsto dal legislatore.
Anche i Servizi Sociali, sotto questo punto di vista, hanno evidenziato che i genitori, durante tutto l'arco della presa in carico, pur nella disfunzionalità che certamente ancora connota la loro relazione, hanno però partecipato costruttivamente alla presa in carico e sono stati in grado di focalizzare le loro attenzioni intorno ai figli e ad investire le loro energie, con modalità disgiunte, per garantire ai medesimi una soddisfacente gestione organizzativa, scolastica e di socializzazione ( v. relazione Servizi Sociali – del 24.12.2024). Parte_6
Perdura tuttavia un clima di rilevante conflittualittà e animosità tra questi genitori che ancora oggi pregiudica la reciproca collaborazione e possibilità di una serena comunicazione tra i medesimi.
pagina 17 di 28 La relazione genitoriale, difatti, per come fotografata anche dai Servizi Sociali con le ultime relazioni di aggiornamento, continua a presentare elementi di forte criticità e con una ancora ed evidente difficoltà dei genitori ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse dei figli e a separare il piano della conflittualità individuale da quello della genitorialità.
A pesare sono infatti ancora le vecchie ostilità separative non elaborate nonché le vicende economiche tuttora irrisolte relative alla gestione del patrimonio immobiliare comune che da sempre rappresenta il principale motivo di conflitto tra le parti.
Tali dinamiche familiari innescano tutt'oggi modalità relazionali alquanto disfunzionali che incidono sulla possibilità di una collaborazione genitoriale fluida e sul mantenimento di un una comunicazione diretta e libera da tensioni e dalle reciproche recriminazioni.
Certamente sotto questo punto di vita non ha aiutato la prematura interruzione del percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa che le parti avevano positivamente decido di avviare e che è stato Per_7 prematuramente interrotto dopo soli pochi mesi. (v. relazione parziale del Co.ge. del 27.03.2024).
Quanto a e , sia pure con le diverse peculiarità sufficientemente consapevoli della situazione Per_1 Per_2 familiare e della conflittualità che caratterizza i rapporti tra i loro genitori e, pur certamente affaticati e stanchi dal clima familiare, hanno però dimostrato di possedere adeguate risorse personali e una maturità coerente con l'età. Sotto questo profilo non vengono, infatti, segnalate neanche dai Servizi Sociali particolari preoccupazioni sulle condizioni dei minori che, anzi, anche nel corso della loro audizione, hanno comunque rappresentato di essere entrambi impegnati nei rispettivi percorsi di vita. frequenta il liceo delle scienze umane con una Per_1 buona media, pratica pattinaggio artistico e vorrebbe anche iscriversi a palestra, invece frequenta la Per_2 terza media con un buon andamento (salvo un'insufficienza in spagnolo che deve recuperare) e il prossimo anno dovrebbe andare al liceo artistico (vicino alla scuola della sorella) e gioca a tennis;
comunque entrambi molto ben inseriti nei rispettivi contesti sociali e amicali di riferimento.
Certamente è anche emerso in entrambi un disagio e un appesantimento per la situazione conflittuale dei genitori ed un rapporto di decisa maggiore confidenza con la madre piuttosto che con il padre da cui non sempre si sentono adeguatamente ascoltati e compresi (cfr. anche rel. 24.12.2024 e dichiarazioni rese nel corso dell'ascolto giudiziale). prossima al compimento dei 17 anni, ha anche richiesto di poter accedere ad un percorso Per_1 di supporto psicologico. Attivazione che, in ogni caso, i Servizi Sociali ritengono necessaria anche per Per_2 così da poter garantire ad entrambi i ragazzi di poter beneficiare di uno spazio supportivo neutro dalla conflittualità dei genitori dover poter affrontare liberamente tutti i nodi problematici relativi al rapporto con le figure genitoriali di riferimento.
Nell'attuale situazione del nucleo familiare e con una emersa e ancora fatica di questi genitori a mantenere una serena collaborazione e con manifestazioni di disagio comunque segnalate dai ragazzi pur portatori di una pagina 18 di 28 struttura di personalità e di una socialità che si è dimostrata in grado di proteggerli riducendo ma non certamente azzerando il loro coinvolgimento emotivo nella vicenda dei genitori, l'affidamento condiviso può essere mantenuto solo a patto che venga manutenta presente e ferma la presa in carico da parte dei Servizi Sociali con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno al nucleo nei termini che infra si andranno meglio ad articolare.
Deve essere, poi, confermato il collocamento dei minori presso la madre, figura che appare di maggiore riferimento per i figli e più attenta alle loro eIGenze e ed intercettare i loro bisogni, certamente ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Grezzago via De Gasperi 6 e, come verrà di seguito disposto, il collocamento prevalente perlomeno per la figlia con consegeuente assegnazione alla medesima della Per_1 stessa ex casa coniugale (come da successivo capo).
Le richieste del padre di un collocamento presso di sé dei figli (con conseguente assegnazione al medesimo della casa ex coniugale) appaiono francamente infondate sulla base anche delle precise dichiarazioni dei figli e piuttosto motivate e fondate su ragioni economiche relative ai due immobili in comproprietà che da sempre, peraltro, rappresentano il principale motivo di contrasto e di animosità tra le parti.
In ordine alla conferma dell'assetto anche abitativo, chiara la volontà dei ragazzi riferita ai Servizi Sociali e ribadita anche nel corso della loro audizione. Gli Assistenti Sociali hanno infatti riferito che allo stato “rispetto all'attuale collocamento, entrambi i ragazzi hanno ribadito che, ad oggi, preferiscono permanere prevalentemente nella casa familiare, stante le ridotte dimensioni dell'appartamento dove il padre vive e quindi degli spazi personali che portano spesso ad una difficile convivenza”.
Parimenti nel corso dell'audizione giudiziale, oltre agli aspetti più marcatamente logistici Per_1 organizzativi comunque non secondari, ha però evidenziato di avere in questo momento una maggiore difficoltà nella relazione con il padre e un rapporto nel complesso di maggiore confidenza con la madre;
anche relativamente all'organizzazione quotidiana ha poi ribadito che per lei sarebbe comunque più agevole e funzionale alle sue eIGenze anche di studio poter rimanere durante la settimana presso l'abitazione familiare con la madre con cui abita e dove ha radicate le sue consuetudini di vita e i suoi spazi. Anche il fratello , Per_2 pur esprimendo il desiderio di turnarsi con la sorella con cui vive un rapporto conflittuale nelle frequentazioni con il padre, ha però evidenziato di non voler modificare la propria e attuale organizzazione di vita rimanendo nella casa con la madre.
Discorso invece diverso per quel che attiene ai tempi di frequentazione rispetto ai quali il Tribunale ritiene di dover intervenire in modo da rendere l'organizzazione oggi attuata più fluida e confacente agli interessi e alle eIGenze dei minori per come anche dai medesimi prospettate con richieste e istanze che, vista anche l'età e la condizione di piena maturità, non possono certamente rimanere inascoltate tanto più se, come in questo caso, appaiono anche motivate da eIGenze meritevoli di attenzioni e comunque ragionevolmente poste. pagina 19 di 28 L'attuale organizzazione, per come riferita anche dagli stessi genitori all'udienza del 29 gennaio 2025, prevede, infatti, che i minori trascorrano con il padre due fine settimana al mese, dal giovedì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
pertanto, nei fine settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre i minori incontrano il genitore con le prescritte modalità; mentre, se il fine settimana è di competenza della madre, i ragazzi si recano infrasettimanalmente dal padre dal mercoledì sino al venerdì mattina.
Tale organizzazione, peraltro diversa da quella che era stata statuita con la sentenza di separazione e così strutturata su indicazione della non si è rivelata funzionale a contemperare le eIGenze dei minori, in Pt_7 particolare modo per quelle di che ha espressamente richiesto motivandolo una modifica del descritto Per_1 assetto.
La ragazza, infatti, come anticipato ha chiaramente manifestato di vivere con disagio un'organizzazione che la costringe a diversi spostamenti anche durante la settimana e che le crea difficoltà anche nell'organizzazione dello studio e ciò anche a causa delle ridotte dimensioni della casa del padre che non agevolano la convivenza e la concentrazione. Inoltre la ragazza ha chiaramente riferito di scontri verbali molto accesi con il padre, dal quale riceverebbe insulti per lei gravosi e una sua situazione di insofferenza dovuta alla scarsa attenzione e sensibilità del padre che sembra molto spesso attenzionare maggiormente il cellulare piuttosto che ascoltarla o comprendere le sue eIGenze e i suoi bisogni di ragazza adolescente, con una situazione peraltro pesante occorsa nell'ottobre scorso in prossimità del suo compleanno per cui addirittura il padre l'avrebbe mandata malamente via di casa e avrebbe mantenuto un atteggiamento distante per molti giorni senza neppure tentare di chiederle scusa o comunque di parlarne in modo maturo. , dal canto suo, ha confermato questi scontri accesi verbali tra il Per_2 padre e la sorella, anche lui lamentandosi per la scarsa attenzione da parte del padre e per i modi a volte assai bruschi ed irrispettosi, manifestando comunque il desiderio di usufruire di spazi esclusivi con il padre senza la sorella, con cui il rapporto è stato descritto a volte come molto conflittuale con finanche agiti aggressivi e violenti della sorella, peraltro ripresi solo dalla madre, a fronte di un disinteresse del padre che in questi casi pur gravi non ritiene mai di intervenire.
Ciò detto ritiene, quindi, il Collegio che i tempi di frequentazione considerate le eIGenze complessive dei minori
,come anche dai medesimi chiaramente e molto serenamente espresse, possano essere con tali modalità strutturate ovviamente sempre auspicando che i genitori possano sul punto e nell'esercizio della genitorialità condivisa, mettere da parte le ostilità e addivenire a decisioni condivise nell'interesse dei figli, ascoltando le loro rimostranze e tenendo in considerazione anche e soprattutto per l'età della ragazza e le connesse e Per_1 comprensibili eIGenze di autonomia e socialità. Per quel che riguarda la ragazza, infatti, la prospettiva dovrà essere quella di una frequentazione con il padre da strutturarsi sulla base degli accordi direttamente assunti tra genitore e figlia. pagina 20 di 28 Ciò detto, e nell'attesa che i genitori avvalendosi anche del supporto dei Servizi Sociali (o del Co.Ge qualora decidessero di riattivare il percorso) riescano a sviluppare una più proficua collaborazione più attenta alle eIGenze dei figli, si ritiene che possa seguirsi la seguente ripartizione delle frequentazioni: incontrerà Per_1 il padre a fine settimana alternati, dal venerdì da dopo scuola e sino alla domenica sera (o a lunedì mattina) nonché un giorno alla settimana da dopo scuola e sino alla sera in una giornata che sarà individuata dal genitore direttamente con la figlia compatibilmente con le sue eIGenze scolastiche ed extrascolastiche e con le sue istanze di autonomia e flessibilità che data l'età occorrerà iniziare a tenere sempre più presente, in una necessaria prospettiva di frequentazione rimessa nei tempi e modalità agli accordi diretti, sempre rispettando la volontà e le eIGenze di prossima ai 17 anni. Per_1
Per , invece, possono confermati gli attuali tempi di frequentazione in modo tale da poter così garantire Per_2 al ragazzo di poter usufruire di spazi e momenti in esclusiva con il padre funzionali al consolidamento del loro rapporto, attesa la riduzione delle frequentazioni per la sorella, sempre però sotto la vigilanza e il monitoraggio stresso dei Servizi Sociali, che dovranno verificare la serenità delle frequentazioni e ove dovessero intercettare dei segnali di disagio dei figli dovranno intervenire a diversamente rimodulare soprattutto per che è più Per_2 piccolo.
I periodi di vacanza natalizi, estivi e pasquali, i ponti nonché tutti gli ulteriori periodi sospensione scolastica continueranno ad essere suddivisi secondo i tempi di cui alla sentenza di separazione ritenuti del tutto adeguati e rispettosi della bigenitorialità e idonei a garantire l'equa partecipazione dei genitori al tempo libero dei figli.
Il tutto salvo i migliori accordi che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, saranno raggiunti dai genitori nell'interesse dei figli, nel rispetto della volontà ed eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa eventualmente anche avvalendosi del supporto dei Servizi Sociali, fermo il richiamato potere di rimodulazione.
I Servizi Sociali e Specialistici, quindi, manterranno monitorata la situazione del nucleo familiare, vigileranno sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni, dovranno stimolare e supportare anche le parti ad addivenire ad accordi diretti tra loro coinvolgendo i figli ed interverranno, ove necessario, a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi dei minori, sentiti questi ultimi e compatibilmente con le loro eIGenze di vita.
Infine, in considerazione del clima conflittuale che ancora caratterizza i rapporti tra questi genitori che si traduce in una difficoltà dei medesimi a mantenere un sereno e diretto registro comunicativo, si ritiene necessario che venga mantenuta attiva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di Grezzago con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno psicologico per i minori, avendone anche la minore fattane espressa richiesta, Per_1 nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari per i genitori al fine supportarli verso una più fluida ed orientata gestione della responsabilità genitoriale condivisa. pagina 21 di 28 Invita comunque il Tribunale le parti a valutare di riattivare il percorso di coordinazione genitoriale interrotto che si ritiene davvero fondamentale per costruire un'alleanza genitoriale più solida e funzionale a garantire il benessere psicoemotivo dei minori. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Assegnazione della ex casa coniugale
Alla luce di quanto sopra ampiamente evidenziato e esposto, tenuto conto anche di quanto chiaramente manifestato e riferito da entrambi i minori, ormai da tempo abituati a vivere nella casa ex coniugale con la madre, con la quale hanno certamente una più intensa confidenza e dalla quale si sentono maggiormente compresi e affini soprattutto e che riesce meglio a sintonizzarsi con i loro bisogni e anche a contenere Per_1
e normare i loro comportamenti, va confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Grezzago via De
Gasperi 6, alla IGnora . Ciò quindi nel rispetto di cui all'art. 337sexies c.c., in quanto rispondente CP_1 all'interesse dei minori di permanere nel loro habitat domestico e mantenere radicate consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si sono da tempo radicate. Nella casa peraltro, che è certamente grande e ha ampi spazi, vivono da tempo con loro molti animali (cinque gatti e un coniglio) con una suddivisione di compiti per la gestione e la cura nonché la nonna materna che dorme nella mansarda e che è risultata essere una figura affettiva e sociale di grande rilevanza per entrambi i figli, dalla quale sarebbe pregiudizievole separarsi andando in una casa più piccola.
Conseguentemente anche l'assetto abitativo va confermato, respingendo la richiesta del padre, che peraltro è rimasto a vivere in una casa certamente più piccola ma comunque anche essa in comproprietà tra le parti, di assegnazione al medesimo della casa ex coniugale.
L'assegnazione della casa ex coniugale, di più ampia metratura, alla IGnora , che consente alla stessa CP_1 anche di ospitare la propria madre, dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di una forma di contribuzione al mantenimento.
Ne consegue la conferma dell'applicazione dei principi di diritto comune, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso. I mutui gravanti sulle rispettive abitazioni cointestate al 50% ciascuno dovranno continuare ad essere corrisposti da entrambi per la propria quota nel rispetto dei principi contrattuali di diritto comune.
Il mantenimento dei minori pagina 22 di 28 Con l'ordinanza presidenziale sopra riportata del 16 maggio 2023 veniva confermato come da statuizione separativa l'obbligo a carico del padre di rimettere alla madre per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 1.800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie.
Relativamente alle rispettive situazioni economiche si osserva quanto segue.
Il SInor continua a lavorare per GG LI con redditi che ha continuati a riferire essere pari a circa Pt_1 euro 6.000,00 mensili. Dalla disamina della documentazione reddituale allegata agli atti emerge che, nell'anno di imposta del 2023, ha conseguito un reddito complessivo pari ad euro 201.675,00, (da lavoro dipendente pari ad euro 201.170,00) importo, che al netto delle imposte, delle addizionali dovute e rapportato su dodici mensilità determina una disponibilità di oltre euro 10.000,00 mensili. (v. Mod. 730/2024 in atti), decisamente aumentata rispetto ai dati precedenti.
Per l'anno di imposta successivo del 2024 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel modello informativo sulle condizioni economiche allegato in atti viene indicato come percepito un reddito annuo lordo di euro 216.545,14 importo quindi leggermente superiore a quello dell'anno precedente.
Dalla somma degli stipendi netti mensilmente percepiti nell'anno di imposta 2024 di cui alle buste paga prodotte in atti risulta che il medesimo da gennaio a dicembre 2024 ha percepito redditi complessivi netti per euro
130.080,00 pari ad un netto mensili di importo più o meno in linea con quello dell'anno appena precedente. (v. doc. 02 all. deposito 15 gennaio 2025). Continua a vive nella casa di Grezzago, via Puglia 1 in comproprietà con la ex moglie gravata da mutuo anch'esso cointestato con rata mensile pari a complessivi euro 378,00 da suddividersi pro quota come da piano di ammortamento in atti. È gravato inoltre del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare di Grezzago in via De Gasperi, 6 in comproprietà per un importo complessivo di circa euro 870,00 mensili anch'esso da suddividersi pro quota.
La SInora , dopo essere stata licenziata dalla ditta Dolce&Gabbana nel novembre del 2020 e aver CP_1 per l'intero 2021 percepito l'indennità NASPI (v. doc. 11 C.U.2022 per euro 14.110,86 nell'anno), ha CP_3 avviato nella primavera del 2022 un'attività commerciale la caffetteria “Toscasardegna” in Treviglio.
L'attività a causa del cattivo andamento è stata poi chiusa nell'agosto del 2023. Nel riquadro RG del P.F. 2023 relativo ai redditi di impresa in regime di contabilità semplificata emerge che nell'anno di imposta del 2022
l'attività ha chiuso in perdita per euro - 4.651,00 (differenza tra ricavi per euro 26.246,00 e perdite per euro
30.897,00 v. doc. 25). Ha riferito di aver contratto con l'Agenzia delle Entrate per l'attività un debito, evidentemente per imposte non pagate, per euro 50.000,00 che al momento non starebbe versando.
Da settembre 2023 e sino a marzo 2024 ha poi lavorato come store manager presso l'esercizio “Skechers” di
Busnago con retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.826,77 come da contratto in atti (v. doc. 15). Ha riferito poi, all'udienza del 29 gennaio 2025, di essere stata assunta presso Max&Co come responsabile del punto vendita con retribuzione base di euro 1.700,00 netti mensili ed euro 200,00 come rimborso spese viaggio;
ha pagina 23 di 28 anche riferito di avere degli incentivi legati al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita che le sono corrisposti in contatti (ha dichiarato in udienza aver ricevuto a tale titolo sino ad oggi soli euro 200,00 mensili).
Nulla è stato, però, prodotto in giudizio relativamente a questa nuova attività lavorativa non essendovi in atti, né il contratto di lavoro, né alcuna busta paga. Peraltro, dalla disamina degli estratti di conto corrente allegati risultano accrediti stipendiali per importi superiori a quelli riferiti in udienza (2.406,00 a luglio 2024, 2.028,00 ad agosto 2024, 2.046,00 a settembre 2024 v. doc. 51). Vive nella casa familiare non solo con i figli ma anche con la madre che percepisce la pensione sociale per euro 700,00 mensili. Sostiene poi pro quota parimenti all'ex coniuge le rate dei mutui gravanti sulle due unità immobiliari, di cui sono comproprietari e in cui ciascuno vive.
Alla luce pertanto di quanto sopra evidenziato ed esposto, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale ed economica delle parti, considerato che il IG. che già aveva una consolidata posizione stipendiale ha Pt_1 aumentato i redditi secondo i dati sopra riportati a fronte del reperimento finalmente da parte della IGnora
di un'attività lavorativa stabile che le procura un reddito decisamente aumentato rispetto all'inizio del CP_1 giudizio che coincideva, peraltro, con il periodo in cui la stessa aveva avviato l'attività commerciale che non ha mai generato redditi né profitti, tenuto in necessaria considerazione che la IGnora beneficia dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà di più ampia metratura rispetto a quella dove vive il padre (che non deve comunque sostenere un canone di locazione) con differenti oneri di mutuo cui entrambi debbono provvedere per la loro quota (per un importo totale di circa € 813 per ciascuno) e che, inoltre, con la IGnora vive anche la madre che percepisce la pensione sociale che deve contribuire alle spese abitative e a quelle di vita ordinaria, riducendone l'impatto a carico della madre, considerati altresì i tempi di frequentazioni dei minori con il padre per come in tale sede strutturati in parte differenti rispetto a quanto in separazione statuito considerati i tempi ormai paritetici per , ritiene il Collegio di dover rideterminare l'entità dell'assegno a carico del padre Per_2 per il mantenimento indiretto dei figli minori nella somma complessiva e attualizzata di euro 1.600,00 mensili (€
800,00 per ciascun figlio) che il medesimo verserà alla madre con decorrenza dalla mensilità successiva a quella di pubblicazione della presente sentenza in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese importo annualmente rivalutabile con indici ISTAT, ferma la partecipazione dei genitori nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno come meglio in dispositivo indicate. Assegno Unico Universale percepito al 50% dai genitori.
Si provvede come da dispositivo.
Sulle ulteriori domande delle parti
Nessuna statuizione deve essere infine pronunciata con riferimento alla domanda, peraltro, da entrambi formulata di autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio dei figli pagina 24 di 28 minori, rientrando difatti nel potere che ciascun genitore, in regime di affido condiviso ha, di ottenerli, fatta salva la diverse richiesta di inibitoria da rivolgere all'AG competente da motivare. Nulla va quindi qui statuito.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerata la prevalente soccombenza del SInor
in ordine alle domande svolte relative al collocamento e alla gestione dei tempi dei figli presso di sé Pt_1 nonché in quella relativa al subprocedimento 47212-1/2022, considerato che sulle questioni di natura economica le parti sono entrambe soccombenti in misura superiore , ritiene il Tribunale che sussistano giustificati Pt_1 motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare quindi alla rifusione della Parte_1 residua parte (1/2) in favore di liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 11 aprile 2024 sentenza N. 4071/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 12 aprile
2024, così decide:
1) Conferma l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]), con il mantenimento del collocamento anche ai fini della residenza anagrafica Per_2 presso la madre in Grezzago via De Gasperi n. 6; con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei minori quanto ad istruzione, educazione e salute;
2) Dispone che, in assenza di diversi e migliori accordi e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali con il potere di intervento e di diversa rimodulazione come meglio di seguito disposto, i figli potranno vedere e stare con il padre secondo il seguente calendario per il periodo ordinario: a) a weekend alternati, dal venerdì Per_1 dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera ( o lunedì mattina); un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola e sino alla sera in una giornata che sarà individuata dal genitore direttamente con la figlia compatibilmente con le sue eIGenze scolastiche ed extrascolastiche e con le sue istanze di autonomia e flessibilità, in una necessaria pagina 25 di 28 prospettiva di frequentazione rimessa nei tempi e modalità agli accordi diretti, sempre rispettando la volontà e le eIGenze di tenuto conto dell'età; b) incontrerà il padre con i tempi e le modalità fino ad ora Per_1 Per_2 attuati e, pertanto, a week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
mentre nei fine settimana di pertinenza della madre starà con il padre dal mercoledì dall'uscita di scuola e sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
c) entrambi trascorreranno i periodi di vacanza natalizi secondo il principio dell'alternanza come sin ora attuato e quindi dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche ad anni alterni con un genitore e l'anno seguente con l'altro; per i ponti e le altre festività scolastiche ad anni alterni;
d) per le vacanze estive coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
3) Conferma l'assegnazione alla IGnora , con tutti gli arredi, della casa familiare sita in CP_1
Grezzano via De Gasperi n. 6 in comproprietà tra i coniugi, con applicazione dei principi di diritto comune, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte che seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso, dando atto che continua a vivere nell'altro immobile sito in Grezzago via Parte_1
Puglia 1, in comproprietà, con mutui al 50% come da contratto;
4) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Grezzago (in relazione al luogo di residenza dei minori), di mantenere un'efficiente e stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare in collaborazione con i
Servizi Specialistici dell'ASST ognuno per quanto di rispettiva competenza:
- di vigilare sul rispetto del calendario attualmente disposto, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni e stimolando il raggiungimento di accordi diretti tra i genitori, intervenendo altresì - ove necessario - a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi di entrambi i minori, sentiti quest'ultimi e sempre compatibilmente alle loro eIGenze e ai bisogni, tenuto conto della situazione psicofisica dei minori medesimi e dell'età;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nel loro interesse e per garantire loro il mantenimento dell'equilibrio psicoemotivo;
- di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere decisioni condivise;
pagina 26 di 28 - svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazione di pregiudizio per i minori, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
5) Invita i genitori, in quanto funzionale ad un percorso di crescita sereno ed equilibrato per i figli, ad intraprendere nuovamente il percorso di coordinazione genitoriale affinché possano essere supportati ad interfacciarsi tra di loro in modo più sereno e per una gestione più serena e fluida della responsabilità genitoriale condivisa.
6) Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile complessiva di € 1.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% ciascuno delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del
Tribunale di Milano del 14.11.2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in LI e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 27 di 28 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in LI e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Dispone che l'AU venga percepito al 50% dai genitori;
8) Condanna a rifondere in favore di i 1/2 delle spese di lite che liquida per Parte_1 CP_1 tale quota nella misura di euro 3.7500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge
9) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, ai Servizi
Sociali e Specialistici del Comune di Grezzago (MI)
Così deciso in Milano, in camera di conIGlio, in data 28 maggio 2025.
Il presidente relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di conIGlio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.re Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 14 dicembre 2022 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carlo Piazza, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Gallarate,
Viale Carlo Noè n.43/A, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] in data [...] (Codice Fiscale ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marina Vigo elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in
Treviglio, Via F.lli Galliari n. 7, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 28 OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER : Parte_1 nel merito in via principale: preso atto della sentenza non definitiva n. 4071/2024 pubblicata il 12.04.2024 con la quale il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e Parte_1
, stabilire le seguenti condizioni di divorzio: CP_1
- disporre ex art. 337 ter c.c. l'affidamento dei minori e ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso l'abitazione del padre;
- disporre che i minori saranno domiciliati presso entrambi i genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, di altri enti pubblici e privati, e per ogni altra utilità connessa alla doppia domiciliazione;
- disporre che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
- disporre l'assegnazione della casa familiare in favore del IG. ovvero, stante la richiesta, secondo Parte_1 legge, di frequentazione dei genitori da parte dei minori equilibrata e continuativa, nulla disporre in ordine all'assegnazione della casa familiare;
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra , CP_1 valutare il costo della locazione per un appartamento di caratteristiche simili e disporre in favore del IG. Pt_1 una riduzione pari al 50% di tale cifra nel calcolo dell'eventuale assegno di mantenimento per i figli minori che lo stesso dovesse essere obbligato a versare;
- disporre che durante il periodo scolastico e staranno con ciascun genitore a settimane Per_1 Per_2 alterne con trasferimento da un'abitazione all'altra il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dei minori dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica); - In subordine in punto frequentazione:
- solo nella denegata ipotesi in cui non venissero disposte le frequentazioni a settimane alternate, durante il periodo scolastico a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola (ovvero con prelevamento dall'abitazione dei genitori nei giorni di astensione scolastica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (ovvero con accompagnamento presso l'abitazione dell'altro genitore); i giorni da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui i figli non avranno trascorso il fine settimana;
i giorni da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina (con pernottamento) presso il genitore con cui i figli non trascorreranno il fine settimana;
pagina 2 di 28 - durante le festività natalizie i minori trascorreranno con ciascun genitore la metà dell'intero periodo in relazione alle vacanze scolastiche disposte per l'occasione. I genitori avranno cura di alternarsi di anno in anno, talché il Natale sia trascorso ad anni alterni con ciascun genitore;
- le festività pasquali verranno trascorse da e per l'intero periodo, ad anni alterni, un anno Per_1 Per_2 con il padre e l'altro anno con la madre;
- le ulteriori festività civili e religiose come da calendario scolastico saranno trascorse con ciascun genitore in via alternata di anno in anno, ivi compresi i relativi “ponti” e vacanze scolastiche correlate;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore, in via alternata, da concordare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo prevarrà la volontà del padre negli anni dispari e della madre in quelli pari. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui verranno trascorse le vacanze;
- a tutela degli interessi di e sarà garantito il contatto telefonico libero tra il genitore non Per_1 Per_2 presente e i figli;
- in caso di malattia dei minori, i periodi non usufruiti da uno dei genitori verranno recuperati previo accordo tra gli stessi;
- nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, senza che ne risulti alterato il principio dell'alternanza nei periodi di pertinenza;
- ciascun genitore comunicherà all'altro genitore tutte le informazioni relative ai figli di cui si sia venuti a conoscenza, riguardo problemi, rendimento scolastico, malattie, riunioni didattiche e ogni fatto rilevante che riguardi gli stessi;
- autorizzare i genitori a richiedere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio proprio e dei minori;
- disporre che nei trasferimenti tra i genitori i figli dovranno essere sempre muniti dei propri documenti di identità;
- disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza degli stessi presso di sé;
- in via subordinata: nel caso in cui venga disposto un contributo perequativo a carico del padre e a favore della madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, fissare tale contributo nella misura massima di Euro
500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), in conformità ai criteri di cui agli artt. 337 ter comma IV c.c.,
- nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra , CP_1 disporre a carico della stessa l'obbligo di corrispondere al IG. , a titolo di concorso al mantenimento dei Pt_1 figli, un assegno perequativo nella misura che verrà ritenuta di congrua, rivalutabili annualmente secondo
ISTAT;
- in ogni caso, disporre che le spese per i minori eccedenti l'ordinaria amministrazione siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamando per quanto di necessità il Protocollo della Corte d'Appello pagina 3 di 28 di Milano del Novembre 2017. Tali spese dovranno essere in ogni caso preventivamente concordate tra i genitori, salva l'urgenza, l'imprevedibilità e l'imponderabilità e comunque successivamente documentate. I pagamenti verranno effettuati direttamente al destinatario che emetterà fatture separate a ciascun genitore;
- disporre che le agevolazioni e benefici fiscali correlate ai minori dovranno essere fruiti pariteticamente da entrambi i genitori. - rigettare ogni diversa domanda o istanza svolta da controparte siccome infondata in fatto
e diritto;
in particolare nulla disporre in merito all'eventuale assegno divorzile che dovesse essere richiesto dalla resistente, non sussistendone i presupposti in fatto e diritto.
Con vittoria spese e competenze di causa.
- In via istruttoria:
A) ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., finora non ammessi, con i testi ivi indicati, che di seguito si ripropongono integralmente:
1) Vero che attualmente la presenza dei minori con ciascun genitore è paritetica?
2) Vero che nei giorni in cui i minori sono affidati alla custodia della madre gli stessi permangono con la nonna materna?
3) Vero che il IG. si occupa di accompagnare e riprendere i figli dai corsi scolastici ed extra scolatici Pt_1 anche nei giorni in cui e sono affidati alla custodia della madre? Per_1 Per_2
4) Vero che negli ultimi due anni i minori hanno trascorso con la madre quattro giorni di vacanza?
5) Vero che negli ultimi due anni la IG.ra ha trascorso le proprie vacanze nei periodi di permanenza CP_1 dei figli con il IG. ? Pt_1
6) Vero che negli ultimi due anni in occasione dei periodi delle vacanze scolastiche estive di spettanza della IG.ra le parti applicavano il calendario delle frequentazioni ordinarie? CP_1
7) Vero che nei giorni di passaggio dei minori da un genitore all'altro il IG. si occupa dei trasferimenti? Pt_1
8) Vero che per l'anno scolastico 2024-2025 per gli impegni lavorativi della IG.ra il IG. dovrà CP_1 Pt_1 accompagnare tutte le mattine i figli a scuola anche nei giorni di competenza della madre?
9) Vero che il IG. accompagna e riprende il figlio alla scuola di tennis nei giorni di venerdì e Pt_1 Per_2 sabato anche nei periodi in cui la IG.ra ha la custodia del bambino? CP_1
10) Vero che il corso di tennis frequentato da è stato pagato dal IG. , come da documento che si Per_2 Pt_1 mostra al teste (allegato n. 2).
11) Vero che nei mesi di giugno e luglio 2024 ha frequentato il campus di tennis per cinque settimane, Per_2 venendo accompagnato e ripreso per tutto il periodo dal padre?
12) Vero che negli accompagnamenti e riprese di dai corsi di tennis il IG. sì è coadiuvato e Per_2 Pt_1 alternato con il IG. papà di un amichetto di ? Persona_3 Per_2
pagina 4 di 28 13) Vero che viene accompagnata al corso di pattinaggio il lunedì dal papà della sua amica;
il Per_1 mercoledì viene accompagnata e ripresa dal corso dal IG. e ciò avviene anche nei giorni di spettanza Pt_1 della IG.ra ? CP_1
14) Vero che nel mese di settembre 2024 ha iniziato a frequentare a scuola un corso di matematica Per_2 pomeridiano, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, al quale viene accompagnato e ripreso tutti i giorni dal padre, salvo una volta in cui è stato accompagnato dalla madre?
15) Vero che nel corso del 2023-2024 e , su 14 appuntamenti con il dentista sono stati Per_1 Per_2 accompagnati per 13 volte dal padre e una volta dalla madre in data 12.02.2024?
16) Vero che la IG.ra ha una relazione sentimentale con il IG. il quale frequenta i CP_1 Persona_4 minori e ? Per_1 Per_2
17) Vero che nei periodi in cui i figli sono affidati alla custodia della madre quest'ultima utilizza la carta di credito di fornita alla minore dal padre? Per_1
Si indicano come testimoni: - IG. , Via Giacomo Matteotti n. 3, Busnago (MB); Il tutto Persona_3 limitatamente ai capitoli non ancora ammessi e ai testi non ancora escussi.
B) disporsi CTU psicodiagnostica al fine di acclarare l'attuale status di salute psico-fisica dei minori, eventuali situazioni di disagio, l'idoneità educativa e le dinamiche relazionali con i genitori e dei genitori tra di loro in funzione di un progetto educativo comune, l'esistenza di eventuali disturbi o sindromi che ne possano inficiare la crescita e l'apprendimento, individuando la migliore soluzione abitativa mediante la comparazione delle proposte formulate da ciascun genitore, nonché il migliore palinsesto affidativo per tempi e modi di custodia, previo esame dei contesti sociali, parentali e dell'habitat complessivo.
*****
C) disporre CTU contabile, con estensione ai familiari e al compagno IG. volta a ricostruire Persona_4
l'effettiva situazione patrimoniale e reddituale della SI.ra , sia sul patrimonio intestato CP_1 direttamente che indirettamente, per il tramite di quote societarie, e comunque nella disponibilità della stessa, stabilendone la capacità reddituale e tutte le relative potenzialità, estendendo l'indagine nonché chiedere al
Nucleo della Guardia di Finanza territorialmente competente che vengano disposte indagini volte ad accertare
l'esistenza di conti correnti, proprietà immobiliari, polizze, conti-titoli, autovetture e quant'altro utile a delineare concretamente la capacità contributiva ed economica della SI.ra ; CP_1
*****
D) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione/produzione da parte della IG.ra degli estratti CP_1 conti bancari relativi ai conti correnti intestati e/o cointestati alla IG.ra . relativi agli ultimi cinque CP_1 anni nonché gli estratti conto sempre relativi agli ultimi cinque anni delle carte di credito intestate o cointestate
pagina 5 di 28 alla stessa, nonché conti titoli e qualunque rapporto di credito in essere presso istituti di credito (mutui, fideiussioni, garanzie etc.);
*****
E) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione/produzione da parte della IG.ra dei cedolini paga CP_1 relativi alla nuova occupazione professionale presso Max&CO.
CONCLUSIONI PER DD ER:
1.affidare i minorenni e ad entrambi i genitori, con residenza, domicilio e Persona_5 Per_2 collocamento prevalente (ed in ogni caso residenza anagrafica e domicilio) presso la madre in Grezzago – via
De Gasperi n.
6. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente quando ciascun genitore avrà con sé i figli;
le decisioni di maggior rilievo dovranno essere assunte in accordo tra i genitori stessi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
2.i figli frequenteranno il padre secondo il calendario attualmente in uso: fine settimana alternati: dal giovedì all'uscita da scuola, o dalle 9.30 in caso non vi siano lezioni scolastiche, fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o a casa della madre entro le 9.30 se non vi sia scuola, quando il fine settimana sia di competenza paterna;
dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina quando il fine settimana a venire sia di competenza della madre Con i medesimi orari indicati per il fine settimana anche in caso di sospensione delle lezioni scolastiche. Vacanze natalizie: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 29 dicembre compreso con un genitore;
dal 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Vacanze pasquali: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche fino a Pasqua compresa con un genitore;
da Pasquetta alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro. Ponti ed altre festività scolastiche:ad anni alterni. Vacanze estive: tre settimane con ciascun genitore, anche non consecutive, da comunicare reciprocamente entro il 30 aprile di ogni anno;
3.l'abitazione familiare sita in Grezzago, via De Gasperi n. 6, verrà assegnata in uso alla IGnora che CP_1 vi abiterà coi figli fino alla loro indipendenza economica;
4. le parti provvederanno per metà ciascuno al pagamento delle rate di entrambi i mutui gravanti sugli immobili di loro comproprietà, siti in Grezzago: uno in via De Gasperi n. 6 (ex abitazione familiare) e l'altro in via
Puglia n.1;
5. attesa la rilevante differenza di reddito tra le parti, porsi a carico del IG. l'obbligo di Parte_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese alla IGnora ,a mezzo bonifico bancario, la somma CP_1 di €. 2.000,00, in ragione di €.1.000,00 per ciascun figlio, quale contributo al loro mantenimento. Ovvero la somma maggiore o minore che il Collegio riterrà di giustizia, comunque non inferiore agli attuali €. 1.800,00 di cui €. 900 per ciascun figlio;
pagina 6 di 28
6.porsi a carico dei genitori l'onere di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli e non coperte dall'assegno periodico, come indicate nel protocollo adottato da Codesto
Tribunale e già noto alle parti, che si intende qui interamente riportato;
7.assegno universale, ove di spettanza, per l'intero a favore della IGnora;
CP_1
8.autorizzare i genitori a richiedere il rilascio/rinnovo della carta d'identità con validità per l'espatrio e del passaporto, per sé e/o per i minori;
in subordine: ove le risultanze del giudizio ne fondassero la necessità/opportunità nell'interesse dei minori, affidarsi gli stessi in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso di lei in Grezzago - via De
Gasperi n. 6, determinando i tempi di permanenza presso il padre .
In ogni caso: con vittoria di spese di giudizio, anche relativamente al procedimento 47212/2022 - Sub.1 conclusosi col rigetto della domanda formulata da , come da ordinanza 8 ottobre 2024. In via istruttoria: Pt_1
* Ammettersi prove per testi come già richieste e formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 com. VI cpc.e che si riportano:
a) vero che da fine 2023 ho lasciato l'abitazione che occupavo in Treviglio dal mese di luglio 2023
b) vero che abito in Toscana ad AL (LU) – dove mi sono trasferito per necessità professionali
Testimone: – – AL (LU). Persona_4 Testimone_1
c) vero che il IG. si rivolge ai propri figli definendo la loro madre, “succhia cazzi” e “ruba soldi”, come Pt_1
i ragazzi hanno avuto modo di riferire anche in mia presenza. Testimone: – AL (LU) d) Persona_4 vero che abitavo in Grezzago – via Puglia – nell'appartamento che mia figlia e suo marito CP_1
avevano acquistato per me, affinché abitando vicino a loro potessi occuparmi quotidianamente dei Parte_1 loro figli.
e) vero che fino a prima della separazione, mia figlia ed il marito lavoravano entrambi nel campo della moda, partivano al mattino presto e rientravano la sera tardi e talvolta effettuavano trasferte di più giorni e a volte settimanali, in LI ed anche all'estero, ed ero io ad occuparmi della loro casa e dei figli.
f) vero che dopo la separazione mi sono trasferita ad abitare con mia figlia lasciando l'appartamento di CP_1 via Puglia al IG. Teste: in Grezzago – via De Gasperi n.
6. Pt_1 Testimone_2
g) vero che il IG. parlando della suocera coi figli e la definisce “l'inutile persona”, Pt_1 Per_1 Per_2 come i ragazzi hanno riferito anche in mia presenza – AL - (LU) * Disporsi ove ritenuta Persona_4 opportuna CTU psicodiagnostica con particolare riferimento al IG. , valutando l'incidenza delle sue Pt_1 condotte sugli equilibri psico fisici dei minori e sul rapporto genitoriale.
*******************************************************************************
pagina 7 di 28 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, la pronuncia sullo status e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 dicembre 2022, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in Grezzago (MI) in data 14 febbraio 2009 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Grezzago al N. 1 dell'anno 2009 - Parte I ) con , dalla cui unione CP_1 sono nati i figli (in data 29 ottobre 2008) e (in data 19 marzo 2011), dalla quale si era Per_1 Per_2 separato con sentenza n. 6144/2022 emessa dal Tribunale di Milano il 29 giugno 2022 e pubblicata in data 13 luglio 2022, chiedeva di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi. Chiedeva, altresì, di disporre C.T.U. psicodiagnostica al fine di acclarare l'attuale status di salute psicofisico dei minori, affidamento condiviso dei minori con residenza anagrafica presso di se', o comunque presso il genitore ritenuto maggiormente idoneo all'esito della eventuale C.T.U; assegnazione della casa familiare a se', ovvero, in caso di tempi di frequentazione secondo un modello bigenitoriale che preveda la presenza paritetica dei minori presso ciascun genitore che il Tribunale nulla disponga in ordine alla casa familiare ed, in ulteriore subordine, in caso di assegnazione della casa familiare alla SI.ra una riduzione pari al 50% dell'eventuale assegno di CP_1 mantenimento per i figli minori;
tempi di frequentazione con i minori secondo le modalità meglio indicate in atti;
in merito agli aspetti economici disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori nei tempi di permanenza presso di sé.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, aderiva alla pronuncia sullo status; CP_1 chiedeva, altresì, affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento e residenza anagrafica presso di se' ed assegnazione della casa coniugale;
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle decisioni di ordinaria amministrazione ed esercizio congiunto per tutte le decisioni di maggior importanza;
in merito agli aspetti economici disporre che il SI. versasse la somma di euro 2.000 o comunque somma Pt_1 non inferiore ad euro 1.800 quale contribuzione al mantenimento dei figli minori più spese extra;
obbligo del IG. al pagamento della metà dei due mutui gravanti sia sull'abitazione familiare che su altro immobile di Pt_1 cui entrambi risultano essere in comproprietà al 50%; chiedeva, infine, il riconoscimento, nell'ipotesi in cui la stessa rimanesse priva di attività lavorativa, del versamento da parte del IG. di Euro 500,00 mensili, a Pt_1 titolo di mantenimento, ovvero quel che sarà ritenuto di giustizia.
All'udienza presidenziale del 16 maggio 2023, il Presidente f.f., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra le parti, sentiva ampiamente le stesse. All'esito si riservava e, a scioglimento della riserva assunta, pronunciava in pari data la seguente ordinanza presidenziale che si riporta nella parte motiva:
“ESAMINATI gli atti e i documenti;
SENTITE le parti e i loro difensori;
pagina 8 di 28 RILEVATO che, all'esito di un giudizio complesso, è stata recentemente pronunciata sentenza del Tribunale di
Milano n. 6144/2022 del 29 giugno/13 luglio 2022 con cui è stata dichiara la separazione dei coniugi
, respinta la domanda di addebito della separazione, avanzata da , dichiarata Parte_2 CP_1 la separazione addebitabile alla moglie , disposto quindi l'affidamento condiviso dei figli minori CP_1
, nata il [...] e , nato il [...], con residenza presso la madre, ai Persona_5 Persona_6 sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c.; disposto un calendario standard per gli incontri tra il padre e i figli anche con riferimento ai periodi di vacanza;
confermato l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Grezzago a verificare il rispetto di quanto indicato nella sentenza, di monitorare il percorso di supporto psicologico dei genitori, della situazione di coppia genitoriale e della situazione psicofisica dei minori;
assegnata inoltre la casa famigliare, sita in Grezzago in via De Gasperi n.6, in comproprietà tra i coniugi, a mentre CP_1
restava a vivere nell'altro immobile in comproprietà dei coniugi con due mutui gravanti sui due Parte_1 immobili pagate al 50% dai due coniugi e posto, infine, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli, versando alla madre € 1.800 (€ 900 per ogni figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e infine respinta la domanda di mantenimento avanzata da;
RILEVATO come, pur CP_1 essendo emerso il persistere di una situazione di ancora conflittualità tra le parti che fanno fatica ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse dei figli e a separare il piano della coniugalità da quello genitorialità muovendosi ancora accuse reciproche, possa in essere in questa fase stante anche la piena convergenza delle domande in punto di responsabilità genitoriale, confermato l'affido condivido dei figli ad entrambi i genitori, trattandosi del regime privilegiato dal legislatore, pur dovendo essere - anzi ancora di più – le parti supportate e aiutate, dovendosi altresì mantenere, come già disposto nella recente sentenza di separazione, il collocamento prevalente presso la madre, rimanendo una figura importante e protettiva di riferimento, non essendo peraltro emersi né provati elementi per un cambio di collocamento che potrebbe invece essere destabilizzante per i minori, fatta salva ogni diversa valutazione all'esito degli approfondimenti che verranno disposti di seguito, riservandosi anche l'ascolto dei minori nel prosieguo, auspicando comunque che le parti possano impegnarsi ancora più seriamente per superare quelle criticità che già erano state evidenziate e che permangono alla base della loro genitorialità e che minano la serenità di un progetto comune e condiviso foriero di pregiudizialità per i minori e tale da rischiare di compromettere il sano e sereno percorso evolutivo dei minori stessi;
OSSERVATO conseguentemente che, in questa fase, vada confermata l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale di Grezzano via De Gaspari, in comproprietà (come peraltro anche l'altra casa dove si è trasferito da tempo a vivere il padre), ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, presso cui da tempo sono pagina 9 di 28 rimasti a vivere con la madre, seguendo anche le condivisibili motivazioni in sentenza richiamando i noti principi giurisprudenziali anche in presenza di una convivenza more uxorio (Cass. 11.11.2021 n- 33610), pure ammessa dalla stessa ricorrente sebbene poi abbia dichiarato in udienza che il compagno abbia intenzione di andar via da tale casa, pur dovendo essere tale assegnazione valorizzata ai fini del contributo al mantenimento;
OSSERVATO, pertanto, che l'attuale situazione ancora critica tra le parti con contrapposte domande in punto di collocamento con una condizione dei figli che va attentamente seguita e monitorata, impone di dare immediato e ancora più stringente mandato ai Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Grezzago di mantenere in carico la situazione del nucleo familiare e dei minori, mantenendo una stretta e attenta vigilanza anche sul rispetto del calendario nonché a questo punto con incarico di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori, di preservare la figura dell'altro e di poter mantenere un canale di comunicazione sereno e collaborativo con l'assunzione di decisioni tempestive e condivise nell'interesse dei minori, la situazione attuale dei minori, la qualità della relazione tra i medesimi e ciascun genitore, predisponendo altresì tutti gli interventi di supporto alla genitorialità ritenuti opportuni in favore di entrambi i genitori e in favore della minore come in dispositivo meglio indicato;
OSSERVATO, inoltre, quanto al contributo per il mantenimento indiretto per entrambi i figli, che si richiamano
i dati ampiamente riportati e indicati nella sentenza (pronunciata meno di un anno fa) che davano conto anche dei cambi di sede e di attività, evidenziando più nello specifico come il ricorrente continui a lavorare come dipendente di titolare del marchio GG;
dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte risulta aver CP_2 percepito dal 730/22 per gli anni di imposta 2021 un reddito annuo complessivo di € 122.912 pari ad un reddito netto mensile di € 6565 circa (sostanzialmente in linea con i dati degli anni precedenti indicati in sentenza e nello stesso ricorso: 730 2020 reddito di € 128.0000 pari ad un reddito netto mensile € 6572; 730/21 reddito di
€ 128.840 pari ad un reddito netto mensile di € 6632); dal CU 2023 risulta un reddito di € 152.413 in deciso aumento rispetto alle precedenti dichiarazioni;
lo stesso ha ammesso in udienza di ricevere uno stipendio mensile netto di circa € 6.000; vive sempre nell'altra casa in comproprietà con la moglie in Grezzago via Puglia gravata da un mutuo di euro 380 € cui per alcuni mesi, da settembre 2021 a marzo 2022, non ha provveduto a pagarne il 50% così come del 50% della rata di mutuo di 871 € gravante sull'altra casa in comproprietà di via
De Gasperi (asserendo di aver ritenuto di detrarre un importo a titolo di indennità di occupazione per la convivenza del compagno della moglie), riferendo di avere ripreso a pagare per intero la sola quota del muto gravante sulla casa di via Puglia, ma di non pagare più quello sulla casa ex coniugale. Quanto alla IGnora
già in sentenza si dava atto che era stata licenziata dalla , avendo allora percepito CP_1 Parte_3 una somma lorda di € 78.000 a titolo di conciliazione (pari a € 57.2369 e per alcuni mesi avendo percepito solo
l'indennità Naspi con un calo di reddito percepito considerevole); dal marzo 2022 ha aperto un'attività pagina 10 di 28 commerciale in Treviglio bar caffetteria “ ” , dove ha riferito che prima vi lavorava a titolo di Parte_4 collaboratore con partita Iva anche il proprio compagno con fatture forfettarie ogni tre mesi per € 500,00, lavorando invece il medesimo attualmente preso la Sephora con uno stipendio di € 1.000; ha riferito che la ditta individuale non sta dando i redditi sperati presentando un fatturato basso (nell'ordine di € 26.245) che le consente appena di vivere (con una somma mensile di circa € 1500) e che ha intenzione di cedere, avendo già dato incarico ad un mediatore;
ha allegato modello Disclosure vecchio datato 23.03.2020 dove venivano riportati redditi per il 2017 di € 62.095 di cui € 5.500 componenti variabili;
per il 2018 di € 59151 di cui €
4.165 di componenti variabili;
per il 2019 di € 79.376 di cui € 10.000 componenti variabili;
sono prodotti
730/2020 da cui risulta un reddito di € 78.408 pari ad un reddito netto di circa € 4333; 730/21 da cui risulta un reddito annuo di € 60.078 pari ad un reddito netto di circa € 3445; dal CU 2022 un reddito annuo di € 14.110 per 336 giorni;
mancano dichiarazioni più recenti e modello Disclosure aggiornato;
provvede a pagare al momento l'intero mutuo della casa ex coniugale di € 871 non provvedendo il marito a pagarne la quota di spettanza, mentre il marito provvede a pagare per intero la rata di mutuo della casa di via Puglia in Grezzago abitata dallo stesso;
i figli frequentano scuole private con costi divisi al 50% (€ 303 al mese per;
€ 250 Per_2 per e € 100 per il doppio diploma); Per_1
RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto dichiarato e dei documenti prodotti, tenuto conto della rispettiva situazione economica, lavorativa e abitativa delle parti, con anche un aumento dei redditi del IG. e con Pt_1 oneri di mutuo cui entrambi dovrebbero provvedere per il 50% ciascuno sulla base dei principi contrattuali, avendo ammesso il ricorrente che ha invece smesso di pagare la quota del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa ex coniugale abitata dalla moglie, di importo maggiore rispetto a quella della rata di mutuo dell'altra casa in comproprietà, considerate le eIGenze dei minori, i tempi di frequentazione e l'assegnazione della casa alla IGnora, pur vivendo però il padre in altra abitazione se pur più piccola ma anche essa in comproprietà, in questa fase vada confermato quanto disposto in sentenza senza che ci sia spazio né per una riduzione come chiesta dal ricorrente né per un aumento né tantomeno per un assegno per la moglie se pur chiesto solo in via eventuale e futura ove dovesse perdere attività lavorativa;
PQM
letto ed applicato l'art. 4 comma VIII l. 898/1970 c.p.c.
1) CONFERMA integralmente le statuizioni della separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n.
6144/2022 del 29 giugno/13 luglio 2022, sia in punto di affido condiviso dei minori, loro collocamento prevalente presso la madre nella casa ex coniugale di Grezzano via De Gasperi n. 6 alla medesima assegnata, sia in punto di frequentazione e periodi di vacanze che di contributi economici per i figli, con il rigetto di assegno di mantenimento per la moglie;
pagina 11 di 28 2) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Grezzago (in relazione al luogo di residenza dei minori), di mantenere un'efficiente e stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare in collaborazione con i
Servizi Specialistici dell'ASST ognuno per quanto di rispettiva competenza:
- di vigilare sul rispetto del calendario attualmente vigente verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni, intervenendo immediatamente – ove necessario - a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi di entrambi i minori, compatibilmente alle loro eIGenze e ai bisogni, tenuto conto della situazione psicofisica dei minori medesimi;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico e neuropsichiatrico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni cvon il mantenimento della presa in carico presso l'Uonpia, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore;
- di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere decisioni condivise /o percorsi di psicoterapia individuale per entrambi i genitori, eventualmente coordinando e monitorando i percorsi avviati autonomamente dalle parti medesime;
- di avviare con urgenza un approfondimento psicosociale e psicodiagnostico che consenta di accertare l'attuale situazione psicofisica dei minori, la qualità della relazione degli stessi con i genitori e le effettive capacità genitoriali di entrambi i genitori, al fine di fornire tutti gli elementi utili al Tribunale per accertare se il vigente regime di affidamento e di collocamento (anche tenuto conto della diversa domanda del padre) sia effettivamente il più idoneo e rispondente all'interesse dei medesimi ovvero se debbono esser apportate delle modifiche e in generale se siano necessari o opportuni interventi da attuare a tutela dei minori, segnalando in ogni caso immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
- di trasmettere ognuno per quanto di rispettiva competenza una relazione entro e non oltre il 5 OTTOBRE
2023.”
Nominava giudice istruttore sé stesso e fissava udienza per il 26 ottobre 2023, sostituita dal deposito ex art. 127 ter c.p.c. di note scritte.
Nelle more, in data 19 settembre 2023 veniva aperto il sub-procedimento n. 47212-1/2022 su ricorso presentato dal IGnor nei confronti della ex moglie ex art. 709 ultimo comma c.p.c. con cui lo stesso richiedeva Pt_1 modificarsi i provvedimenti provvisori vigenti chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale detenuta dalla IG.ra solo formalmente nei periodi in cui ha la custodia dei figli, permanendo per il CP_1 resto del tempo nella nuova abitazione condotta in locazione dal IG. compagna della medesima, come Per_4 pacificamente dichiarato dalla IG. all'udienza del 16 maggio 2023. CP_1
Concessi i termini per l'instaurazione del contraddittorio, la si costituiva nel sub procedimento e CP_1 chiedeva il rigetto delle domande formulate dal Pt_1 pagina 12 di 28 Il Giudice con provvedimento del 14 dicembre 2023 sia nel procedimento principale che nel sub-procedimento, preso atto delle note depositate delle parti con cui, dando atto di aver individuato il Co.Ge, chiedevano congiuntamente un rinvio dell'udienza per entrambi i procedimenti, differiva per i medesimi incombenti l'udienza in precedenza fissata , sia nel procedimento principale che nel subprocedimento, sostituendola anche essa ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte da effettuarsi entro il 4 aprile 2024.
Con provvedimento in atti del 4 aprile 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. delle parti, pur dando atto dell'interruzione del percorso presso il (di cui depositavano relazione), avendo chiesto Pt_5 entrambe con nota congiunta la pronuncia di sentenza parziale sullo status, la concessione altresì dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. con decorrenza in data successiva al 31 maggio 2024, al fine di potere coltivare ipotesi di accordo e di rinviare la decisione sull'istanza ex art. 709 ult. comma c.p.c. alla fissanda udienza in prosecuzione nel procedimento principale, rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio limitatamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. Si riserva quindi di riferire in camera di conIGlio e riservando alla successiva ordinanza di rimessione della causa in istruttoria la concessione dei termini richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (con la decorrenza richiesta dalle parti per gli auspicabili tentativi di trovare una soluzione concordata) e la discussione dell'istanza di modifica ex art. 709 ult comma c.p.c. nel subprocedimento.
In data 11 aprile 2024, veniva pronunciata sentenza N. 4071/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 12 aprile 2024. Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo emessa in pari data il
Collegio disponeva che i Servizi Sociali proseguissero nell'attività loro delegata, assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e riservava la decisione sulle istanze istruttorie e sul subprocedimento alla scadenza dell'ultimo termine concesso.
Le parti depositavano le rispettive memorie istruttorie.
In data 29 agosto 2024 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servi Sociali di Grezzago.
Con provvedimento del 8 aprile 2024 il G.I. adottava il seguente provvedimento che si riporta:
“ VISTI gli atti e i documenti prodotti nel procedimento principale e nel subprocedimento ex art. 709 ult. comma
c.p.c. indicati in epigrafe;
LETTA la memoria di replica della difesa in ordine alla richiesta revoca dell'assegnazione della casa CP_1 familiare;
LETTE altresì le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. depositate dalle parti;
LETTE le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
LETTE l'ultima relazione dei Servizi incaricati del del 28.08.2024; a scioglimento della Parte_6 riserva assunta, alla scadenza dei termini istruttori assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
NEL SUBPROCEDIMENTO
pagina 13 di 28 Rilevato che la difesa ha chiesto la revoca dell'assegnazione della casa ex coniugale in comproprietà con Pt_1 la moglie sul presupposto che quest'ultima vi abiti soltanto nei giorni in cui ha la custodia dei figli, mentre per il resto permanga nella nuova abitazione condotta dal compagno;
Osservato che la difesa ha confermato di abitare nella casa ex coniugale dove segue i minori nella CP_1 gestione quotidiana, pur ammettendo di avere un compagno che vive in una casa in locazione, dapprima a
Trevglio, da ultimo in Toscana, che frequenta però solo nei tempi in cui i figli sono dal padre;
Rilevato come il provvedimento di assegnazione della casa familiare ad un genitore risponda all'eIGenza di garantire la preservazione in favore dei figli dell'habitat domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano;
Osservato pertanto come la circostanza posta alla base dell'istanza di modifica ex art. 709 ult. comma c.p.c. non possa costituire di per sé motivo di revoca dell'assegnazione della casa alla madre atteso che i figli vivono in tale abitazione, essendo irrilevante dove la madre trascorra i giorni in cui non i figli stanno dal padre, rispondendo il provvedimento ex art. 337 sexies c.c. agli interessi dei figli in concreto soddisfatti,
Ritenuto conseguentemente che tale istanza vada respinta in assenza di una sopravvenienza allegata rilevante, fatta salva ogni determinazione in sede decisoria.
Osservato che le spese verranno liquidate in sede di procedimento principale.
NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE
Ritenuto preliminarmente di dover disporre l'ascolto dei minori (nata il [...]) e (nato Per_1 Per_2 il 19.03. 2011), fissando udienza per tale incombente;
Rilevata, altresì, l'ammissibilità di tutti i documenti ritualmente prodotti dalle parti, con riserva di valutarne
l'utilizzabilità e la rilevanza;
Ritenuto che le prove orali come dedotte e formulate dalla parte attrice nella rispettiva Parte_1 memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli formulati genericamente, in parte irrilevanti e inconferenti, in parte valutativi e in parte anche superate da quanto già in atti e acquisito;
Ritenuto che anche le prove orali come dedotte e formulate dalla parte convenuta nella CP_1 rispettiva memoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., non superino il vaglio di ammissibilità, in quanto vertenti su capitoli in parte formulati genericamente e irrilevanti;
Ritenuto che l'istanza avanzate da parte attrice di CTU psicologica appaia inutile, superflua, Parte_1 genericamente formulata oltre che superata dagli accertamenti acquisiti agli atti;
Ritenuto che anche le ulteriori istanze avanzate da parte attrice di CTU contabile ed ex art. Parte_1
210 c.p.c. per come formulate appaiono generiche, dal contenuto esplorativo oltre che in parte anche superate dai documenti già in atti e che dovranno essere prodotti per quanto qui di seguito disposto dal Tribunale. pagina 14 di 28 OSSERVATO che deve essere infatti ordinato ad entrambe le parti di aggiornare il Modello di disclosure (ora
Modello di informazioni sulle condizioni economiche delle parti, da scaricare dal sito del Tribunale), depositando, entro il termine indicato in dispositivo, tutte le dichiarazioni fiscali ancora non in atti degli ultimi tre anni e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito, buste paga cedolini etc. del 2024 nonchè tutta la documentazione anche bancaria ivi indicata e meglio specificata in dispositivo;
Osservato che deve essere dato nuovo incarico ai Servizi già incaricati di prosecuzione negli accertamenti delegati, e quindi fissata già sin d'ora successiva udienza per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
PQM
1) RESPINGE la domanda ex art. 709, ult.comma c.p.c. avanzata da nel subprocedimento, per Parte_1 quanto in motivazione;
2) SPESE al definitivo.
3) AMMETTE tutti i documenti prodotti ritualmente dalle parti, con riserva di valutarne l'utilizzabilità e la rilevanza;
2) NON AMMETTE le prove orali come dedotte e formulate dalle parti per quanto in motivazione e conseguentemente le prove contrarie;
3) NON AMMETTE le ulteriori richieste delle parti per come indicato in motivazione;
4) ORDINA ad entrambe le parti di provvedere entro il 15 GENNAIO 2025, all'aggiornamento delle informazioni sulle rispettive condizioni economiche con il deposito della documentazione indicata, in particolare: - tutte le dichiarazioni fiscali e/o dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il reddito o la mancanza di reddito ancora non in atti degli ultimi tre anni con altresì buste paga/sussidi/ indennità/ emolumenti/compensi a ogni titolo percepiti nel 2024 fino alla data di deposito;
- copia degli estratti conto dei conti correnti bancari o postali, conto titoli e depositi, intestati e/o cointestati a ciascuna parte, in LI o all'estero, ove ancora non depositati con saldo finale e movimentazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di acquisizione;
- copia di tutti i contratti di locazione e/o mutuo e/o contratti di comodato o compravendita relativi ad immobili (in LI o all'estero,) intestati o cointestati e/o finanziamenti dal 1 gennaio 2022 fino alla data di acquisizione;
Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c..
5) DISPONE che i Servizi Sociali e Specialistici del Comune di Grezzago continuino nell'attività già compiutamente delegata con provvedimenti in atti e anche con ordinanza presidenziale del 16 maggio 2023 qui confermata, fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per assumere le determinazioni definitive nell'interesse dei figli con l'elaborazione di un progetto a lungo termine, con tuti i suggerimenti e le indicazioni e con relazione di aggiornamento da far pervenire entro e non oltre il 27 dicembre 2024; pagina 15 di 28 6) DISPONE l'ascolto giudiziale dei minori (nata il [...]) e (nato il 19.03. 2011) Per_1 Per_2 fissando per tale incombente l'udienza del 29 gennaio 2025 ore 15,00.
7) FISSA sin d'ora per la precisazione delle conclusioni l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni da effettuarsi entro il 20 FEBBRAIO 2025.
In data 24.12.2024 perveniva la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati.
All'udienza del 28 gennaio 2025 si procedeva all'ascolto dei minori;
all'esito il G.I. procedeva a risentire le parti anche per verificare la possibilità di addivenire a soluzioni condivise;
riscontratane l'impossibilità ostandovi principalmente motivazioni economiche legate alle case in comproprietà, confermava il termine già assegnato per il deposito di note scritte conclusive con la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 20 febbraio 2025, il G.I., lette le note scritte ex art. 127ter c.p.c. con le istanze e le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con riserva di riferire in camera di conIGlio.
La causa è stata discussa nella camera di conIGlio del 28 maggio 2025.
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Il materiale probatorio
Il materiale probatorio agli atti è più che idoneo ad assumere una motivata decisione su tutte le domande oggetto del giudizio, condividendo e confermando il Collegio le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra integralmente riportata che avevo rigettato con motivazioni che qui si richiamano le istanze istruttorie avanzate dalle parti e che le medesime hanno reiterato anche con le rispettive conclusioni.
Ciò posto e relativamente alla responsabilità genitoriale sui minori e la documentazione agli Per_1 Per_2 atti, le verbalizzazioni delle parti nonché le ampie risultanze acquisite dai Servizi Sociali incaricati con le risultanze degli interventi dai medesimi attivati, offrono al Collegio elementi più che adeguati e completi per decidere nell'interesse dei minori che peraltro, sono stati anche sentite dal Tribunale con l'adozione di tutte le cautele a accortezze del caso e hanno così potuto manifestare il loro punto di vista offrendo così ulteriori spunto ed elementi di valutazione da inserirsi nel complesso delle ampie risultanze già acquisite.
Si confermano quindi in tale sede le valutazioni del G.I. che il Collegio condivide e fa propria circa la totale superfluità di ulteriori approfondimenti istruttori come richiesti dalle parti anche tramite CTU psicodiagnostica davvero del tutto irrilevanti alla luce del chiaro quadro emerso tanto più considerato che le parti, pur in un quadro di accesa conflittualità, hanno comunque alla fine richiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei minori, quantomeno in principalità parte resistente.
Relativamente, invece, alle questioni economiche ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio dalle parti e anche da ultimo integrata costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e pagina 16 di 28 che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali ai fini delle statuizioni relative al contributo al mantenimento dei figli minori.
Va, in ogni caso, richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e senza necessità alcuna che venga dato corsi agli ulteriori accertamenti istruttori che il resistente ha reiterato anche in sede di note conclusive con la richiesta di
CTU contabile del tutto superflua e irrilevante a fronte del materiale probatorio in atti già più che adeguatamente rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle parti e che devono pertanto essere rigettati.
Deve, quindi infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto in giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, nulla deve essere disposto in ordine alla domanda di divorzio, essendo stata già pronunciata da questo Tribunale in data 11 aprile 2024 sentenza N. 4071/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 12 aprile 2024.
La responsabilità genitoriale
Le parti sono genitori di (in data 29 ottobre 2008) e (in data 19 marzo 2011). Per_1 Per_2
Ritiene il Collegio, all'esito del procedimento e valutati tutti gli elementi emersi, di poter confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori come anche da concordi richieste dei medesimi.
Non sono infatti emerse franchi elementi di criticità o di pregiudizio per i minori tali da dover portare oggi a derogare al regime genitoriale normalmente previsto dal legislatore.
Anche i Servizi Sociali, sotto questo punto di vista, hanno evidenziato che i genitori, durante tutto l'arco della presa in carico, pur nella disfunzionalità che certamente ancora connota la loro relazione, hanno però partecipato costruttivamente alla presa in carico e sono stati in grado di focalizzare le loro attenzioni intorno ai figli e ad investire le loro energie, con modalità disgiunte, per garantire ai medesimi una soddisfacente gestione organizzativa, scolastica e di socializzazione ( v. relazione Servizi Sociali – del 24.12.2024). Parte_6
Perdura tuttavia un clima di rilevante conflittualittà e animosità tra questi genitori che ancora oggi pregiudica la reciproca collaborazione e possibilità di una serena comunicazione tra i medesimi.
pagina 17 di 28 La relazione genitoriale, difatti, per come fotografata anche dai Servizi Sociali con le ultime relazioni di aggiornamento, continua a presentare elementi di forte criticità e con una ancora ed evidente difficoltà dei genitori ad aprire spazi comunicativi costruttivi e sereni nell'interesse dei figli e a separare il piano della conflittualità individuale da quello della genitorialità.
A pesare sono infatti ancora le vecchie ostilità separative non elaborate nonché le vicende economiche tuttora irrisolte relative alla gestione del patrimonio immobiliare comune che da sempre rappresenta il principale motivo di conflitto tra le parti.
Tali dinamiche familiari innescano tutt'oggi modalità relazionali alquanto disfunzionali che incidono sulla possibilità di una collaborazione genitoriale fluida e sul mantenimento di un una comunicazione diretta e libera da tensioni e dalle reciproche recriminazioni.
Certamente sotto questo punto di vita non ha aiutato la prematura interruzione del percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa che le parti avevano positivamente decido di avviare e che è stato Per_7 prematuramente interrotto dopo soli pochi mesi. (v. relazione parziale del Co.ge. del 27.03.2024).
Quanto a e , sia pure con le diverse peculiarità sufficientemente consapevoli della situazione Per_1 Per_2 familiare e della conflittualità che caratterizza i rapporti tra i loro genitori e, pur certamente affaticati e stanchi dal clima familiare, hanno però dimostrato di possedere adeguate risorse personali e una maturità coerente con l'età. Sotto questo profilo non vengono, infatti, segnalate neanche dai Servizi Sociali particolari preoccupazioni sulle condizioni dei minori che, anzi, anche nel corso della loro audizione, hanno comunque rappresentato di essere entrambi impegnati nei rispettivi percorsi di vita. frequenta il liceo delle scienze umane con una Per_1 buona media, pratica pattinaggio artistico e vorrebbe anche iscriversi a palestra, invece frequenta la Per_2 terza media con un buon andamento (salvo un'insufficienza in spagnolo che deve recuperare) e il prossimo anno dovrebbe andare al liceo artistico (vicino alla scuola della sorella) e gioca a tennis;
comunque entrambi molto ben inseriti nei rispettivi contesti sociali e amicali di riferimento.
Certamente è anche emerso in entrambi un disagio e un appesantimento per la situazione conflittuale dei genitori ed un rapporto di decisa maggiore confidenza con la madre piuttosto che con il padre da cui non sempre si sentono adeguatamente ascoltati e compresi (cfr. anche rel. 24.12.2024 e dichiarazioni rese nel corso dell'ascolto giudiziale). prossima al compimento dei 17 anni, ha anche richiesto di poter accedere ad un percorso Per_1 di supporto psicologico. Attivazione che, in ogni caso, i Servizi Sociali ritengono necessaria anche per Per_2 così da poter garantire ad entrambi i ragazzi di poter beneficiare di uno spazio supportivo neutro dalla conflittualità dei genitori dover poter affrontare liberamente tutti i nodi problematici relativi al rapporto con le figure genitoriali di riferimento.
Nell'attuale situazione del nucleo familiare e con una emersa e ancora fatica di questi genitori a mantenere una serena collaborazione e con manifestazioni di disagio comunque segnalate dai ragazzi pur portatori di una pagina 18 di 28 struttura di personalità e di una socialità che si è dimostrata in grado di proteggerli riducendo ma non certamente azzerando il loro coinvolgimento emotivo nella vicenda dei genitori, l'affidamento condiviso può essere mantenuto solo a patto che venga manutenta presente e ferma la presa in carico da parte dei Servizi Sociali con l'attivazione/prosecuzione di tutti gli interventi di sostegno al nucleo nei termini che infra si andranno meglio ad articolare.
Deve essere, poi, confermato il collocamento dei minori presso la madre, figura che appare di maggiore riferimento per i figli e più attenta alle loro eIGenze e ed intercettare i loro bisogni, certamente ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Grezzago via De Gasperi 6 e, come verrà di seguito disposto, il collocamento prevalente perlomeno per la figlia con consegeuente assegnazione alla medesima della Per_1 stessa ex casa coniugale (come da successivo capo).
Le richieste del padre di un collocamento presso di sé dei figli (con conseguente assegnazione al medesimo della casa ex coniugale) appaiono francamente infondate sulla base anche delle precise dichiarazioni dei figli e piuttosto motivate e fondate su ragioni economiche relative ai due immobili in comproprietà che da sempre, peraltro, rappresentano il principale motivo di contrasto e di animosità tra le parti.
In ordine alla conferma dell'assetto anche abitativo, chiara la volontà dei ragazzi riferita ai Servizi Sociali e ribadita anche nel corso della loro audizione. Gli Assistenti Sociali hanno infatti riferito che allo stato “rispetto all'attuale collocamento, entrambi i ragazzi hanno ribadito che, ad oggi, preferiscono permanere prevalentemente nella casa familiare, stante le ridotte dimensioni dell'appartamento dove il padre vive e quindi degli spazi personali che portano spesso ad una difficile convivenza”.
Parimenti nel corso dell'audizione giudiziale, oltre agli aspetti più marcatamente logistici Per_1 organizzativi comunque non secondari, ha però evidenziato di avere in questo momento una maggiore difficoltà nella relazione con il padre e un rapporto nel complesso di maggiore confidenza con la madre;
anche relativamente all'organizzazione quotidiana ha poi ribadito che per lei sarebbe comunque più agevole e funzionale alle sue eIGenze anche di studio poter rimanere durante la settimana presso l'abitazione familiare con la madre con cui abita e dove ha radicate le sue consuetudini di vita e i suoi spazi. Anche il fratello , Per_2 pur esprimendo il desiderio di turnarsi con la sorella con cui vive un rapporto conflittuale nelle frequentazioni con il padre, ha però evidenziato di non voler modificare la propria e attuale organizzazione di vita rimanendo nella casa con la madre.
Discorso invece diverso per quel che attiene ai tempi di frequentazione rispetto ai quali il Tribunale ritiene di dover intervenire in modo da rendere l'organizzazione oggi attuata più fluida e confacente agli interessi e alle eIGenze dei minori per come anche dai medesimi prospettate con richieste e istanze che, vista anche l'età e la condizione di piena maturità, non possono certamente rimanere inascoltate tanto più se, come in questo caso, appaiono anche motivate da eIGenze meritevoli di attenzioni e comunque ragionevolmente poste. pagina 19 di 28 L'attuale organizzazione, per come riferita anche dagli stessi genitori all'udienza del 29 gennaio 2025, prevede, infatti, che i minori trascorrano con il padre due fine settimana al mese, dal giovedì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
pertanto, nei fine settimana in cui il fine settimana è di competenza del padre i minori incontrano il genitore con le prescritte modalità; mentre, se il fine settimana è di competenza della madre, i ragazzi si recano infrasettimanalmente dal padre dal mercoledì sino al venerdì mattina.
Tale organizzazione, peraltro diversa da quella che era stata statuita con la sentenza di separazione e così strutturata su indicazione della non si è rivelata funzionale a contemperare le eIGenze dei minori, in Pt_7 particolare modo per quelle di che ha espressamente richiesto motivandolo una modifica del descritto Per_1 assetto.
La ragazza, infatti, come anticipato ha chiaramente manifestato di vivere con disagio un'organizzazione che la costringe a diversi spostamenti anche durante la settimana e che le crea difficoltà anche nell'organizzazione dello studio e ciò anche a causa delle ridotte dimensioni della casa del padre che non agevolano la convivenza e la concentrazione. Inoltre la ragazza ha chiaramente riferito di scontri verbali molto accesi con il padre, dal quale riceverebbe insulti per lei gravosi e una sua situazione di insofferenza dovuta alla scarsa attenzione e sensibilità del padre che sembra molto spesso attenzionare maggiormente il cellulare piuttosto che ascoltarla o comprendere le sue eIGenze e i suoi bisogni di ragazza adolescente, con una situazione peraltro pesante occorsa nell'ottobre scorso in prossimità del suo compleanno per cui addirittura il padre l'avrebbe mandata malamente via di casa e avrebbe mantenuto un atteggiamento distante per molti giorni senza neppure tentare di chiederle scusa o comunque di parlarne in modo maturo. , dal canto suo, ha confermato questi scontri accesi verbali tra il Per_2 padre e la sorella, anche lui lamentandosi per la scarsa attenzione da parte del padre e per i modi a volte assai bruschi ed irrispettosi, manifestando comunque il desiderio di usufruire di spazi esclusivi con il padre senza la sorella, con cui il rapporto è stato descritto a volte come molto conflittuale con finanche agiti aggressivi e violenti della sorella, peraltro ripresi solo dalla madre, a fronte di un disinteresse del padre che in questi casi pur gravi non ritiene mai di intervenire.
Ciò detto ritiene, quindi, il Collegio che i tempi di frequentazione considerate le eIGenze complessive dei minori
,come anche dai medesimi chiaramente e molto serenamente espresse, possano essere con tali modalità strutturate ovviamente sempre auspicando che i genitori possano sul punto e nell'esercizio della genitorialità condivisa, mettere da parte le ostilità e addivenire a decisioni condivise nell'interesse dei figli, ascoltando le loro rimostranze e tenendo in considerazione anche e soprattutto per l'età della ragazza e le connesse e Per_1 comprensibili eIGenze di autonomia e socialità. Per quel che riguarda la ragazza, infatti, la prospettiva dovrà essere quella di una frequentazione con il padre da strutturarsi sulla base degli accordi direttamente assunti tra genitore e figlia. pagina 20 di 28 Ciò detto, e nell'attesa che i genitori avvalendosi anche del supporto dei Servizi Sociali (o del Co.Ge qualora decidessero di riattivare il percorso) riescano a sviluppare una più proficua collaborazione più attenta alle eIGenze dei figli, si ritiene che possa seguirsi la seguente ripartizione delle frequentazioni: incontrerà Per_1 il padre a fine settimana alternati, dal venerdì da dopo scuola e sino alla domenica sera (o a lunedì mattina) nonché un giorno alla settimana da dopo scuola e sino alla sera in una giornata che sarà individuata dal genitore direttamente con la figlia compatibilmente con le sue eIGenze scolastiche ed extrascolastiche e con le sue istanze di autonomia e flessibilità che data l'età occorrerà iniziare a tenere sempre più presente, in una necessaria prospettiva di frequentazione rimessa nei tempi e modalità agli accordi diretti, sempre rispettando la volontà e le eIGenze di prossima ai 17 anni. Per_1
Per , invece, possono confermati gli attuali tempi di frequentazione in modo tale da poter così garantire Per_2 al ragazzo di poter usufruire di spazi e momenti in esclusiva con il padre funzionali al consolidamento del loro rapporto, attesa la riduzione delle frequentazioni per la sorella, sempre però sotto la vigilanza e il monitoraggio stresso dei Servizi Sociali, che dovranno verificare la serenità delle frequentazioni e ove dovessero intercettare dei segnali di disagio dei figli dovranno intervenire a diversamente rimodulare soprattutto per che è più Per_2 piccolo.
I periodi di vacanza natalizi, estivi e pasquali, i ponti nonché tutti gli ulteriori periodi sospensione scolastica continueranno ad essere suddivisi secondo i tempi di cui alla sentenza di separazione ritenuti del tutto adeguati e rispettosi della bigenitorialità e idonei a garantire l'equa partecipazione dei genitori al tempo libero dei figli.
Il tutto salvo i migliori accordi che, nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, saranno raggiunti dai genitori nell'interesse dei figli, nel rispetto della volontà ed eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa eventualmente anche avvalendosi del supporto dei Servizi Sociali, fermo il richiamato potere di rimodulazione.
I Servizi Sociali e Specialistici, quindi, manterranno monitorata la situazione del nucleo familiare, vigileranno sulla serenità e sulla regolarità delle frequentazioni, dovranno stimolare e supportare anche le parti ad addivenire ad accordi diretti tra loro coinvolgendo i figli ed interverranno, ove necessario, a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi dei minori, sentiti questi ultimi e compatibilmente con le loro eIGenze di vita.
Infine, in considerazione del clima conflittuale che ancora caratterizza i rapporti tra questi genitori che si traduce in una difficoltà dei medesimi a mantenere un sereno e diretto registro comunicativo, si ritiene necessario che venga mantenuta attiva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e Specialistici del
Comune di Grezzago con l'avvio/prosecuzione di tutti gli interventi di supporto ritenuti necessario o anche solo opportuni di sostegno psicologico per i minori, avendone anche la minore fattane espressa richiesta, Per_1 nonché tutti gli interventi di supporto ritenuti necessari per i genitori al fine supportarli verso una più fluida ed orientata gestione della responsabilità genitoriale condivisa. pagina 21 di 28 Invita comunque il Tribunale le parti a valutare di riattivare il percorso di coordinazione genitoriale interrotto che si ritiene davvero fondamentale per costruire un'alleanza genitoriale più solida e funzionale a garantire il benessere psicoemotivo dei minori. Si provvede pertanto come da dispositivo.
Assegnazione della ex casa coniugale
Alla luce di quanto sopra ampiamente evidenziato e esposto, tenuto conto anche di quanto chiaramente manifestato e riferito da entrambi i minori, ormai da tempo abituati a vivere nella casa ex coniugale con la madre, con la quale hanno certamente una più intensa confidenza e dalla quale si sentono maggiormente compresi e affini soprattutto e che riesce meglio a sintonizzarsi con i loro bisogni e anche a contenere Per_1
e normare i loro comportamenti, va confermata l'assegnazione della casa familiare, sita in Grezzago via De
Gasperi 6, alla IGnora . Ciò quindi nel rispetto di cui all'art. 337sexies c.c., in quanto rispondente CP_1 all'interesse dei minori di permanere nel loro habitat domestico e mantenere radicate consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si sono da tempo radicate. Nella casa peraltro, che è certamente grande e ha ampi spazi, vivono da tempo con loro molti animali (cinque gatti e un coniglio) con una suddivisione di compiti per la gestione e la cura nonché la nonna materna che dorme nella mansarda e che è risultata essere una figura affettiva e sociale di grande rilevanza per entrambi i figli, dalla quale sarebbe pregiudizievole separarsi andando in una casa più piccola.
Conseguentemente anche l'assetto abitativo va confermato, respingendo la richiesta del padre, che peraltro è rimasto a vivere in una casa certamente più piccola ma comunque anche essa in comproprietà tra le parti, di assegnazione al medesimo della casa ex coniugale.
L'assegnazione della casa ex coniugale, di più ampia metratura, alla IGnora , che consente alla stessa CP_1 anche di ospitare la propria madre, dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c e considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, trattandosi di una forma di contribuzione al mantenimento.
Ne consegue la conferma dell'applicazione dei principi di diritto comune, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso. I mutui gravanti sulle rispettive abitazioni cointestate al 50% ciascuno dovranno continuare ad essere corrisposti da entrambi per la propria quota nel rispetto dei principi contrattuali di diritto comune.
Il mantenimento dei minori pagina 22 di 28 Con l'ordinanza presidenziale sopra riportata del 16 maggio 2023 veniva confermato come da statuizione separativa l'obbligo a carico del padre di rimettere alla madre per il mantenimento dei figli l'importo mensile di euro 1.800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie.
Relativamente alle rispettive situazioni economiche si osserva quanto segue.
Il SInor continua a lavorare per GG LI con redditi che ha continuati a riferire essere pari a circa Pt_1 euro 6.000,00 mensili. Dalla disamina della documentazione reddituale allegata agli atti emerge che, nell'anno di imposta del 2023, ha conseguito un reddito complessivo pari ad euro 201.675,00, (da lavoro dipendente pari ad euro 201.170,00) importo, che al netto delle imposte, delle addizionali dovute e rapportato su dodici mensilità determina una disponibilità di oltre euro 10.000,00 mensili. (v. Mod. 730/2024 in atti), decisamente aumentata rispetto ai dati precedenti.
Per l'anno di imposta successivo del 2024 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel modello informativo sulle condizioni economiche allegato in atti viene indicato come percepito un reddito annuo lordo di euro 216.545,14 importo quindi leggermente superiore a quello dell'anno precedente.
Dalla somma degli stipendi netti mensilmente percepiti nell'anno di imposta 2024 di cui alle buste paga prodotte in atti risulta che il medesimo da gennaio a dicembre 2024 ha percepito redditi complessivi netti per euro
130.080,00 pari ad un netto mensili di importo più o meno in linea con quello dell'anno appena precedente. (v. doc. 02 all. deposito 15 gennaio 2025). Continua a vive nella casa di Grezzago, via Puglia 1 in comproprietà con la ex moglie gravata da mutuo anch'esso cointestato con rata mensile pari a complessivi euro 378,00 da suddividersi pro quota come da piano di ammortamento in atti. È gravato inoltre del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa familiare di Grezzago in via De Gasperi, 6 in comproprietà per un importo complessivo di circa euro 870,00 mensili anch'esso da suddividersi pro quota.
La SInora , dopo essere stata licenziata dalla ditta Dolce&Gabbana nel novembre del 2020 e aver CP_1 per l'intero 2021 percepito l'indennità NASPI (v. doc. 11 C.U.2022 per euro 14.110,86 nell'anno), ha CP_3 avviato nella primavera del 2022 un'attività commerciale la caffetteria “Toscasardegna” in Treviglio.
L'attività a causa del cattivo andamento è stata poi chiusa nell'agosto del 2023. Nel riquadro RG del P.F. 2023 relativo ai redditi di impresa in regime di contabilità semplificata emerge che nell'anno di imposta del 2022
l'attività ha chiuso in perdita per euro - 4.651,00 (differenza tra ricavi per euro 26.246,00 e perdite per euro
30.897,00 v. doc. 25). Ha riferito di aver contratto con l'Agenzia delle Entrate per l'attività un debito, evidentemente per imposte non pagate, per euro 50.000,00 che al momento non starebbe versando.
Da settembre 2023 e sino a marzo 2024 ha poi lavorato come store manager presso l'esercizio “Skechers” di
Busnago con retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.826,77 come da contratto in atti (v. doc. 15). Ha riferito poi, all'udienza del 29 gennaio 2025, di essere stata assunta presso Max&Co come responsabile del punto vendita con retribuzione base di euro 1.700,00 netti mensili ed euro 200,00 come rimborso spese viaggio;
ha pagina 23 di 28 anche riferito di avere degli incentivi legati al raggiungimento di determinati obiettivi di vendita che le sono corrisposti in contatti (ha dichiarato in udienza aver ricevuto a tale titolo sino ad oggi soli euro 200,00 mensili).
Nulla è stato, però, prodotto in giudizio relativamente a questa nuova attività lavorativa non essendovi in atti, né il contratto di lavoro, né alcuna busta paga. Peraltro, dalla disamina degli estratti di conto corrente allegati risultano accrediti stipendiali per importi superiori a quelli riferiti in udienza (2.406,00 a luglio 2024, 2.028,00 ad agosto 2024, 2.046,00 a settembre 2024 v. doc. 51). Vive nella casa familiare non solo con i figli ma anche con la madre che percepisce la pensione sociale per euro 700,00 mensili. Sostiene poi pro quota parimenti all'ex coniuge le rate dei mutui gravanti sulle due unità immobiliari, di cui sono comproprietari e in cui ciascuno vive.
Alla luce pertanto di quanto sopra evidenziato ed esposto, tenuto conto della rispettiva situazione reddituale ed economica delle parti, considerato che il IG. che già aveva una consolidata posizione stipendiale ha Pt_1 aumentato i redditi secondo i dati sopra riportati a fronte del reperimento finalmente da parte della IGnora
di un'attività lavorativa stabile che le procura un reddito decisamente aumentato rispetto all'inizio del CP_1 giudizio che coincideva, peraltro, con il periodo in cui la stessa aveva avviato l'attività commerciale che non ha mai generato redditi né profitti, tenuto in necessaria considerazione che la IGnora beneficia dell'assegnazione della casa familiare in comproprietà di più ampia metratura rispetto a quella dove vive il padre (che non deve comunque sostenere un canone di locazione) con differenti oneri di mutuo cui entrambi debbono provvedere per la loro quota (per un importo totale di circa € 813 per ciascuno) e che, inoltre, con la IGnora vive anche la madre che percepisce la pensione sociale che deve contribuire alle spese abitative e a quelle di vita ordinaria, riducendone l'impatto a carico della madre, considerati altresì i tempi di frequentazioni dei minori con il padre per come in tale sede strutturati in parte differenti rispetto a quanto in separazione statuito considerati i tempi ormai paritetici per , ritiene il Collegio di dover rideterminare l'entità dell'assegno a carico del padre Per_2 per il mantenimento indiretto dei figli minori nella somma complessiva e attualizzata di euro 1.600,00 mensili (€
800,00 per ciascun figlio) che il medesimo verserà alla madre con decorrenza dalla mensilità successiva a quella di pubblicazione della presente sentenza in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese importo annualmente rivalutabile con indici ISTAT, ferma la partecipazione dei genitori nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno come meglio in dispositivo indicate. Assegno Unico Universale percepito al 50% dai genitori.
Si provvede come da dispositivo.
Sulle ulteriori domande delle parti
Nessuna statuizione deve essere infine pronunciata con riferimento alla domanda, peraltro, da entrambi formulata di autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio dei figli pagina 24 di 28 minori, rientrando difatti nel potere che ciascun genitore, in regime di affido condiviso ha, di ottenerli, fatta salva la diverse richiesta di inibitoria da rivolgere all'AG competente da motivare. Nulla va quindi qui statuito.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento : gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso
Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status, considerata la prevalente soccombenza del SInor
in ordine alle domande svolte relative al collocamento e alla gestione dei tempi dei figli presso di sé Pt_1 nonché in quella relativa al subprocedimento 47212-1/2022, considerato che sulle questioni di natura economica le parti sono entrambe soccombenti in misura superiore , ritiene il Tribunale che sussistano giustificati Pt_1 motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare quindi alla rifusione della Parte_1 residua parte (1/2) in favore di liquidate come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dato atto che è stata già pronunciata da questo Tribunale in data 11 aprile 2024 sentenza N. 4071/2024 non definitiva di scioglimento del matrimonio resa pubblica in data 12 aprile
2024, così decide:
1) Conferma l'affido in via condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori (nata il [...]) e Per_1
(nato il [...]), con il mantenimento del collocamento anche ai fini della residenza anagrafica Per_2 presso la madre in Grezzago via De Gasperi n. 6; con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza. Le decisioni di maggiore interesse verranno prese di comune accordo tra i genitori nell'interesse dei minori quanto ad istruzione, educazione e salute;
2) Dispone che, in assenza di diversi e migliori accordi e sotto la vigilanza dei Servizi Sociali con il potere di intervento e di diversa rimodulazione come meglio di seguito disposto, i figli potranno vedere e stare con il padre secondo il seguente calendario per il periodo ordinario: a) a weekend alternati, dal venerdì Per_1 dall'uscita di scuola e sino alla domenica sera ( o lunedì mattina); un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola e sino alla sera in una giornata che sarà individuata dal genitore direttamente con la figlia compatibilmente con le sue eIGenze scolastiche ed extrascolastiche e con le sue istanze di autonomia e flessibilità, in una necessaria pagina 25 di 28 prospettiva di frequentazione rimessa nei tempi e modalità agli accordi diretti, sempre rispettando la volontà e le eIGenze di tenuto conto dell'età; b) incontrerà il padre con i tempi e le modalità fino ad ora Per_1 Per_2 attuati e, pertanto, a week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
mentre nei fine settimana di pertinenza della madre starà con il padre dal mercoledì dall'uscita di scuola e sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola;
c) entrambi trascorreranno i periodi di vacanza natalizi secondo il principio dell'alternanza come sin ora attuato e quindi dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre sino alla ripresa della scuola con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche ad anni alterni con un genitore e l'anno seguente con l'altro; per i ponti e le altre festività scolastiche ad anni alterni;
d) per le vacanze estive coincidenti con il periodo di sospensione delle attività scolastiche tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
3) Conferma l'assegnazione alla IGnora , con tutti gli arredi, della casa familiare sita in CP_1
Grezzano via De Gasperi n. 6 in comproprietà tra i coniugi, con applicazione dei principi di diritto comune, con riferimento alle spese, rimanendo le spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte che seguiranno la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso, dando atto che continua a vivere nell'altro immobile sito in Grezzago via Parte_1
Puglia 1, in comproprietà, con mutui al 50% come da contratto;
4) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Grezzago (in relazione al luogo di residenza dei minori), di mantenere un'efficiente e stringente presa in carico dei minori e del nucleo familiare in collaborazione con i
Servizi Specialistici dell'ASST ognuno per quanto di rispettiva competenza:
- di vigilare sul rispetto del calendario attualmente disposto, verificando la regolarità e la serenità delle frequentazioni e stimolando il raggiungimento di accordi diretti tra i genitori, intervenendo altresì - ove necessario - a rimodulare tempi e modalità, secondo quanto maggiormente rispondente agli interessi di entrambi i minori, sentiti quest'ultimi e sempre compatibilmente alle loro eIGenze e ai bisogni, tenuto conto della situazione psicofisica dei minori medesimi e dell'età;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico per i minori ritenuti necessari o anche solo opportuni nel loro interesse e per garantire loro il mantenimento dell'equilibrio psicoemotivo;
- di avviare e/o proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità per aiutarli ad aprire un canale di comunicazione più sereno e collaborativo e per consentire agli stessi di assumere decisioni condivise;
pagina 26 di 28 - svolgere un'attività di monitoraggio e vigilanza sull'intero nucleo familiare, segnalando eventuali situazione di pregiudizio per i minori, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, Autorità Giudiziaria competente;
5) Invita i genitori, in quanto funzionale ad un percorso di crescita sereno ed equilibrato per i figli, ad intraprendere nuovamente il percorso di coordinazione genitoriale affinché possano essere supportati ad interfacciarsi tra di loro in modo più sereno e per una gestione più serena e fluida della responsabilità genitoriale condivisa.
6) Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente Parte_1 sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile complessiva di € 1.600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 50% ciascuno delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del
Tribunale di Milano del 14.11.2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in LI e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 27 di 28 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in LI e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Dispone che l'AU venga percepito al 50% dai genitori;
8) Condanna a rifondere in favore di i 1/2 delle spese di lite che liquida per Parte_1 CP_1 tale quota nella misura di euro 3.7500,00 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge
9) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite, ai Servizi
Sociali e Specialistici del Comune di Grezzago (MI)
Così deciso in Milano, in camera di conIGlio, in data 28 maggio 2025.
Il presidente relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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