Articolo 89 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 88Articolo 90
Versione
10 febbraio 1970
Art. 89.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio finanziario 1960-61 (articolo 85).. L. 552.728.506 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 87)..... " 928.910.039 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)................. " 514.071.157
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1961... L. 1.995.709.702
-----------------
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970