Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 407 del 2020, proposto da
RA AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande e Lanfranco Massimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in L’Aquila, via Vittorio Veneto n. 11;
contro
Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
LI NI, nelle qualità di legale rappresentante in carica della Gestioni Condominiali LI NI s.r.l.s. e di amministratore in carica del Condominio di via Filomusi Guelfi n. 21, non costituito in giudizio;
CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
MIC s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
NO PE, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. 22/2020 dell’8 settembre 2020, notificata il 10 settembre 2020, con cui il Comune dell’Aquila ha ordinato all’ingegner RA AS, in qualità di direttore dei lavori, oltre che al signor LI NI, in qualità di amministratore del condominio Filomusi Guelfi, e alla CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, in qualità di impresa esecutrice delle lavorazioni, “quali soggetti responsabili della ricostruzione della ‘Palazzina 1 - Scale ABCD’ (denominata Condominio Filomusi Guelfi ), la rimozione, a loro cura e spese, delle porzioni edilizie di cui in premessa, entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, con particolare riguardo al verbale dell’istruttoria e delle verifiche dell’Ispettorato Urbanistico svolte in data 4 febbraio 2020, di estremi e contenuto ignoti, e alla nota del Comune dell’Aquila prot. n. 48563 del 4 giugno 2020, di comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Rosanna PE;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Con sentenza n. 139 del 22 marzo 2021, non impugnata, questo Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dalla CMB - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, individuata, unitamente al ricorrente e all’amministratore del Condominio Filomusi Guelfi, tra i responsabili dell’abuso, ha annullato l’ordinanza di demolizione impugnata con il presente ricorso, per motivi in parte coincidenti (difetto di istruttoria e di motivazione) con quelli dedotti dal ricorrente.
Il ricorrente non potrebbe pertanto ricavare alcuna utilità dalla coltivazione dell’azione di annullamento proposta con il presente ricorso.
Nella memoria depositata in data 24 gennaio 2025, il ricorrente ha dichiarato di avere “tuttora interesse all’accoglimento del ricorso proposto avverso la suddetta ordinanza demolitoria…anche al fine di acquisire un autonomo titolo giudiziale e vedere accertare la soccombenza del Comune dell’Aquila, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato”.
Il ricorrente non ha tuttavia allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, per cui l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza impugnata non può che essere condotto - sulla scorta di una sommaria delibazione del merito della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale - ai soli fini della regolazione delle spese del giudizio.
Il Collegio deve perciò dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La pretesa avanzata dal ricorrente deve ritenersi fondata, sia per le motivazioni già esposte nella sentenza di questo Tribunale n. 139 del 22 marzo 2021 (documento n. 4 dell’indice della parte ricorrente), alle quali, per ragioni di economia processuale, il Collegio rinvia integralmente, sia per difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’individuazione del direttore dei lavori, quale responsabile di un abuso edilizio che non risulta adeguatamente accertato nell’entità e nelle modalità di rimozione.
Per ragioni di equità e di parità di trattamento con gli altri destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 22 del 2020, il Collegio ritiene, tuttavia, di non dover condannare il Comune dell’Aquila alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, le quali restano a suo esclusivo carico, ad eccezione della somma versata a titolo di contributo unificato, la quale, ai sensi dell’articolo 13, comma 6- bis .1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dev’essere comunque restituita dalla parte soccombente - ancorché non costituita in giudizio - alla parte risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
Rosanna PE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna PE | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO