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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4866 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15138/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARRA' RAFFAELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CASAGLI MARGHERITA ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta, sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della parte soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e che vanno, conseguentemente, poste a carico dell' tanto le spese della CTU espletata nella fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, quanto le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 13/11/2025.
IL GOP
EMANUELA FI RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15138/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. CARRA' RAFFAELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CASAGLI MARGHERITA ed Avv. CERNIGLIARO DELIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo CP_1
obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Premesso che la ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni CP_1
sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' convenuto resisteva, chiedendo CP_2
il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6, c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali,
il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta, sulla scorta di una accurata disamina della parte e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della parte soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale (inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n. 113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore e che vanno, conseguentemente, poste a carico dell' tanto le spese della CTU espletata nella fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, quanto le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separato decreto di pagamento;
◊
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il giorno 13/11/2025.
IL GOP
EMANUELA FI RI LA FE
(firmato digitalmente a margine)