Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1285/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GRUBER ANDREAS e Parte_1 P.IVA_1
C.F. PREUSSLER PIERRE ROGER G. ( VIA PALADE 97/N GAMPENSTR. C.F._1
39012 MERANO / MERAN;
( ) VIA S.FRANCESCO CP_1 C.F._3
D'ASSISI 8 38100 TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA VIA PALADE 97/N- GAMPENSTR. C.F.
39012 MERANO / MERAN, presso il difensore avv. GRUBER ANDREAS
ATTORE
contro
:
(già ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3
ARGIOLAS LAURA e elettivamente domiciliato in VIA G CATANI 37 PRATO presso lo studio dell'avv. ARGIOLAS LAURA
CONVENUTO
CONCLUSIONI ccertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli artt. 1337 e 1375 c.c, di Controparte_4
nei confronti della già per i CP_5 Controparte_3 Controparte_6 CP_4
fatti di cui in narrativa;
- Conseguentemente, condannare la , Controparte_7
in persona del suo legale rapp.re p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dalla già Controparte_6
pagina 1 di 7
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.
: in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale Controparte_2 di Trento in favore del Tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 31 della Proposta di Contratto quadro di locazione di veicoli senza conducenti e art. 28 c.p.c., qualora dovesse essere accertato il perfezionamento in Contratto della richiamata Proposta e delle relative schede d'ordine;
b) nel merito: − in via principale, accertare, giusto quanto esposto in fatto e in diritto, l'assenza di alcun genere di responsabilità in capo a (già Controparte_2 Controparte_7
e, per l'effetto, respingere le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in Controparte_4
diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 25.5.2022 la ha convenuto in giudizio la Parte_2 Controparte_7
asserendo che il 22.9.2020 aveva sottoscritto n.5 proposte di locazione di veicoli
[...] aziendali e le relative schede d'ordine, la privacy e la , ricevuti in data 21.9.2020 dalla Sifà. Pt_3
Ha precisato che il 24.9.2020 la convenuta le aveva inoltrato delle nuove schede d'ordine e che il giorno successivo erano state sottoscritte e ritrasmesse dall'attrice, la quale era rimasta, pertanto, in attesa di ricevere le cinque macchine aziendali.
Ha affermato che nel dicembre 2020 si era messa in contatto con controparte, la quale aveva comunicato che la mancata consegna era dipesa dall'emergenza sanitaria legata al Covid ed aveva assicurato che la consegna sarebbe avvenuta all'inizio del 2021. Ha precisato che, tuttavia, neppure tale data veniva rispettiva e che i successivi solleciti inviati non avevano avuto alcun esito.
Ha asserito che il contratto si era perfezionato, considerato che controparte aveva fatto espresso riferimento al “contratto sottoscritto” e che la convenuta, solo dopo l'intervento del legale attoreo, aveva affermato che non vi era stata accettazione delle schede d'ordine da parte della Sifà.
Ha affermato che, in ogni caso, la condotta di controparte era stata connotata dalla mala fede in quanto aveva fatto sorgere in capo all'attrice un legittimo affidamento sulla conclusione e l'esecuzione del contratto.
Ha precisato che, al fine di evitare danni maggiori, aveva dovuto prendere in locazione quattro autovetture da un'altra ditta, sostenendo maggiori esborsi per € 24.984,00.
Ha chiesto, pertanto, che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni o a titolo di inadempimento contrattuale, ovvero a titolo di responsabilità precontrattuale.
pagina 2 di 7 Con comparsa dd. 18.10.22 si è costituita la eccependo l'incompetenza territoriale del CP_7
Tribunale adito in quanto le condizioni generali di contratto prevedevano, quale foro esclusivo, il
Tribunale di Reggio Emilia.
Ha affermato che la proposta quadro prevedeva espressamente che dovesse esservi l'accettazione da CP_ parte di e che, pertanto, nessun contratto si era perfezionato.
Ha asserito che nessun danno era addebitabile all'esponente in quanto controparte aveva atteso per quattro mesi prima di richiedere la consegna dei veicoli.
Ha affermato che i contratti successivamente conclusi dall'attrice con altra società riguardavano veicoli di modelli diversi e con prezzi di listino più alti.
Ha affermato che, ove si ritenesse perfezionato il contratto, le condizioni generali prevedevano che la data di consegna del veicolo fosse meramente indicativa. Ha precisato che l'epidemia aveva cagionato ritardi rilevantissimi nel settore del noleggio a lungo termine. Ha eccepito l'esistenza di una causa di forza maggiore.
Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trento ai sensi dell'art. 31 della proposta di contratto;
nel merito ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la faceva presente di aver incorporato Controparte_2
(in forza di atto di fusione per incorporazione) la e di essere, CP_5 Controparte_3
conseguentemente, subentrata nel rapporto processuale.
***
Parte convenuta ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, affermando che, nel caso in esame, doveva trovare applicazione l'art. 31 delle Condizioni generali di contratto (in forza del quale “per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o connesso allo stesso, che dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, sarà competente il Foro di Reggio Emilia con esclusione, pattiziamente accettato, di ogni altro Foro”).
Va, al riguardo, evidenziato che la competenza territoriale deve essere determinata tenendo presente la prospettazione iniziale formulata dall'attore (ordinanza n.15265 del 16/07/2020: “Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, affermando che il contratto in contestazione non si è concluso ovvero è nullo, e che, ammesso che si sia concluso, si sarebbe perfezionato e avrebbe dovuto avere esecuzione in un luogo diverso, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità. Né al riguardo possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa
pagina 3 di 7 prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del
"forum contractus", con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo, unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza essendo
l'eventuale prospettazione artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge”).
Nel caso in esame la ha formulato una richiesta di risarcimento dei danni, fondata – in Parte_2
via alternativa - su due distinti titoli;
in particolare, ove si fosse ritenuto perfezionato il contratto di noleggio, ha chiesto che la domanda risarcitoria fosse accolta ex art. 1375 c.c. a titolo di responsabilità contrattuale;
ove, al contrario (come ipotizzato da controparte nella email dd. 25.1.21 doc.3 convenuta) si fosse ritenuto che il contratto non si era in realtà perfezionato, ha avanzato una domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c. a titolo di responsabilità precontrattuale.
La Suprema Corte ha statuito (Ordinanza n. del 25/07/2018) che “il foro stabilito dalle parti, essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo a un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione”; inoltre (ordinanza n. del 26/11/2020) “in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”.
In particolare, (ordinanza n.8590 del 14/06/2002) “in tema di competenza territoriale, l'art. 20 cod. proc. civ. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e quindi anche a quelle di origine extracontrattuale;
ne consegue che il convenuto in una causa di responsabilità aquiliana il quale eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento, tra l'altro, ad entrambi i criteri di collegamento previsti dalla citata norma (quella del "forum commissi delicti" e quello del "forum destinatae solutionis"), dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità”.
Pertanto, essendo state formulate due distinte domande, connesse, e non essendo stati contestati tutti i criteri di collegamento, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 4 di 7 Per quanto riguarda il merito della vertenza, è necessario accertare, in primo luogo, se tra le parti sia intervenuto o meno il perfezionamento del contratto.
Risulta documentalmente che il 21.9.2020 la ha inviato alla n.5 “schede CP_7 Parte_2
d'ordine” (doc.1); e che in data 22.9.2020 la attrice ha ritrasmesso tali documenti, con la firma per accettazione.
Tali schede costituivano indubbiamente una proposta contrattuale (del tutto valida anche senza la sottoscrizione, in quanto il contratto non aveva necessità di una forma scritta ad substantiam), la quale è stata regolarmente accettata dall'attrice, mediante l'apposizione della firma su tali proposte;
del resto, in tali documenti era espressamente indicato che “La presente scheda d'ordine è da considerarsi quale parte integrante dell'Accordo di Locazione a Lungo Termine in vigore alla data odierna”.
E che tra le parti fosse stato perfezionato tale accordo risulta anche dallo stesso tenore delle email dd.
21.9.2020 (“buongiorno sig. , in allegato il contratto modificato”: doc.1 bis) e della risposta Pt_4 inviata con email dd. 22.9.2020 (doc.1 “L'ordine 255277-1 è il più urgente (metà ottobre 2020), per quanto riguarda gli altri veicoli i contratti in essere scadono inizio 12/2020. Mi faccia sapere le date di consegna prevista”).
Parimenti con la email dd. 24.9.2020 (doc.2) (con cui venivano inviate le nuove schede d'ordine, a pari canone) si richiedeva la sottoscrizione per “l'accettazione”. Il che rende del tutto evidente che le parti concordemente ritenevano le schede d'ordine costituissero una proposta contrattuale che richiedeva l'accettazione da parte del cliente;
seguita la quale il contratto era da ritenersi perfezionato.
Non conforme a buona fede è pertanto, la comunicazione inviata dalla in data 25.1.2021 CP_7
(doc.3 convenuta) con la quale la società, in risposta alla pec dd. 21.1.2021 (doc.3) – con la quale l'attrice sollecitava la consegna dei veicoli - deduceva (per la prima volta) che non si era perfezionato alcun contratto e che, pertanto, la Sifà “non risulta in alcun modo obbligata nei confronti della Sua assistita”.
E' indubbio che la convenuta si è resa inadempiente con riferimento all'obbligo, sulla stessa gravante, di consegnare all'attrice le autovetture oggetto del contratto concluso.
Del tutto irrilevante è la deduzione, sollevata dalla convenuta, secondo cui non era stato tra le parti espressamente previsto un termine per la consegna.
In linea generale, va ritenuto che il decorso di oltre quattro mesi dal perfezionamento del contratto, rendeva del tutto legittima la richiesta dell'attrice di ottenere l'adempimento, in considerazione della natura della prestazione e delle esigenze dell'attrice stessa, come evidenziate anche nella email dd.
22.9.2020 sopra richiamata (sentenza n.14243 del 08/07/2020 : “in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale, la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve
pagina 5 di 7 essere consensualmente eseguita non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art.
1183 c.c. Infatti, può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza”).
Inoltre, va evidenziato che non di ritardo si discute, bensì di rifiuto di adempiere (come emerge dalla risposta inviata dalla in data 25.1.2021 : doc.3 convenuta). CP_7
Ne consegue che deve essere dichiarato l'inadempimento della convenuta, la quale deve essere condannata a risarcire i danni.
Risulta, invero, che l'attrice si è prontamente attivata per reperire altri veicoli, in sostituzione di quelli che controparte non aveva provveduto a consegnare, per fare fronte alle proprie non più dilazionabili esigenze aziendali.
Pertanto, può essere liquidato tenendo conto della differenza di costo sostenuta dalla Parte_2
(doc. 5) con riferimento ai contratti di noleggio stipulati con la a partire dal febbraio CP_8
2021.
Le autovetture effettivamente noleggiate sono di una categoria simile a quella oggetto degli originari contratti di noleggio conclusi tra le parti in causa (si tratta, invero, sempre di veicoli di piccola/media cilindrata).
Inoltre, in primo luogo, si evidenzia che i tariffari prodotti dalla convenuta e relative ai costi di noleggio asseritamente applicati dalla per autovetture identiche a quelle effettivamente CP_7
noleggiate da terzi dalla costituiscono dei documenti di formazione unilaterale e sono Parte_2 stati, tra l'altro, contestati da controparte.
Non si capisce, inoltre per quale ragione – se la avesse avuto effettivamente e concretamente la CP_7
disponibilità di tali veicoli similari - non li abbia neppure proposti e messi a disposizione di controparte in sostituzione di quelli originariamente concordati.
Evidentemente, come del resto dedotto e riconosciuto dalla stessa convenuta, vi era una particolare difficoltà – contingente e legata al periodo pandemico (ma certo non tale da integrare una causa di forma maggiore) – nel reperimento di veicoli a noleggio (“il settore del noleggio a lungo termine è stato uno di quelli più colpiti dalla pandemia, con ritardi notevolissimi – fino ad un anno e oltre – nella consegna dei veicoli da parte dei fornitori, vista la difficoltà di reperimento delle automobili e del blocco, causa lockdown, dell'attività produttiva per larghi periodi di tempo e in tutto il mondo”); con la conseguenza che, anche per tale motivo, deve ritenersi che l'acquisizione da parte della attrice di veicoli simili (e non di identica marca) – forniti da altra società terza - per utilizzarli quale noleggio a pagina 6 di 7 lungo termine, costituisse l'unica modalità concretamente a disposizione ed esercitabile in quel momento.
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a risarcire all'attrice i danni quantificabili
(conformemente alla tabella riepilogativa di pagina 11 e 12 dell'atto introduttivo) in € 24.984,00.
Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 25.1.2021 alla data odierna e degli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 24.984,00 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 25.1.2021 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 oltre ad € 264,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la a corrispondere alla a titolo di risarcimento dei Controparte_2 Parte_2 danni, la somma di € 24.984,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat, con decorrenza dal 25.1.2021 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 24.984,00 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal
25.1.2021 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Condanna la a rimborsare alla le spese di lite che liquida in € Controparte_2 Parte_2
5.077,00 per compensi ed € 264,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 03/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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