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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1387/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 20.1.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , c.f. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] rappresentati C.F._2 e difesi dall'avv. GIACOMO PIETRO CRINO', giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-OPPONENTE-
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T, rappresentata e difesa dall'avv. SPINA
SAVERIO CARMELO, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione ex art. 617, II comma, c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
30.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I.- Con atto di citazione notificato in data 06.11.2021 Parte_1
e impugnavano l'Ordinanza n. 22-1/20 RGE e Parte_2
l'Ordinanza Collegiale del 22.02.2021, entrambe emesse dall'intestato
Tribunale, che condannava quest'ultimi al pagamento, (pro-quota) in favore dell'odierno attore della somma di 1.750,00 a titolo di compensi legali oltre spese generali, Cpa ed Iva, e della somma di € 622,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa ed Iva, chiedendone, in via principale, la revoca dei summenzionati provvedimenti, la soccombenza virtuale di e, per effetto, condannare l'odierna Controparte_1 convenuta al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del procuratore di parte antistatario;
in via subordinata la condanna di al pagamento delle spese legali nei confronti della Controparte_1
sig.ra e disporre la compensazione delle spese nei Parte_2 confronti del sig. , in subordine, l'integrale Parte_1 compensazione delle spese, ed infine la condanna di al Controparte_1 pagamento di una somma a favore dell'Avv. Crinò, da quantificare in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale per le espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di reclamo,
2 nonché per l'uso ripetuto della lettera minuscola per indicare il nome del predetto procuratore.
A fondamento della opposizione hanno premesso che il G.E., con ordinanza del 13/11/2020, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta dai deducenti stante l'inefficacia dell'atto di pignoramento in quanto il creditore non aveva depositato la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. nei sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita e condannato i medesimi al pagamento delle spese legali in ragione della loro soccombenza virtuale;
che avverso la predetta ordinanza era stato proposto reclamo al Collegio ai soli fini delle spese di lite e stante la sopravvenuta inefficacia del pignoramento opposto;
che, con ordinanza del 22/02/2021, comunicata il 25/02/2021, il Collegio rigettava il reclamo e, vista l'istanza ex art. 289 c.p.c., fissava un termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 06/11/2021 a cura della parte interessata.
I.
2- Si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della opposizione per le ragioni meglio esplicate con la comparsa di costituzione depositata il 13.1.2022 da intendersi qui richiamate con condanna al pagamento delle spese di lite.
I.
3- Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e da ultimo differita per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 30.1.2025.
I.
4- In punto di fatto la difesa degli opponenti ha dato atto che nelle more è intervenuta la ordinanza della Suprema Corte di Cassazione dell'08/05/2023 n. 12195 con cui la Suprema Corte ha dichiarato nullo l'atto di precetto presupposto all'atto di pignoramento oggetto di opposizione in questa sede.
II.- In via preliminare viene in questione la sussistenza dell'interesse concreto del debitore esecutato (e della terza esecutata quale coniuge in comunione legale) a coltivare, altresì, il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, a fronte della declaratoria di estinzione dell'esecuzione giusta ordinanza del GE del 10.12.2020 cui, peraltro, nelle more del presente
3 giudizio ha fatto seguito la sopravvenuta pronuncia di caducazione del precetto.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, con una pronuncia recente (Cass. civ., sez. VI, sentenza del 21.01.2021, n. 1098 con riferimento al caso della dichiarazione negativa dei terzi pignorati), che il debitore esecutato conserva sempre l'interesse a coltivare l'opposizione agli atti esecutivi, quanto meno al fine di conseguire la liquidazione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale, operante nelle ipotesi della cessazione della materia del contendere e presupponente la valutazione della verosimiglianza della fondatezza delle prospettazioni difensive iniziali delle parti in funzione della regolamentazione delle spese di lite.
Per la Suprema Corte, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale occorre muovere dall'esistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la quale va valutata al momento in cui è stata proposta l'opposizione esecutiva, ossia al momento del deposito del ricorso originario, quale atto introduttivo del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., non assumendo rilevanza l'estinzione successiva dell'esecuzione (nella fattispecie concreta, presa in considerazione dalla
Cass. civ., sez. VI, sentenza del 21.01.2021, n. 1098, “per mancata iscrizione a ruolo”).
Rebus sic stantibus, stante l'ordinanza del 10.12.2020, con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta l'esecuzione, è da ritenere cessata la materia del contendere, con conseguente valutazione della verosimiglianza della fondatezza, o meno, dell'opposizione agli atti esecutivi in base al criterio della soccombenza virtuale, in funzione della statuizione sulle spese processuali.
II.
1- Orbene, nel merito il motivo di opposizione concernente la nullità del precetto notificato l'01.6.2020 posto a fondamento del pignoramento non avrebbe meritato accoglimento perché trattasi di questione che non ha formato oggetto del presente procedimento ma è stata sollevata solo in sede di opposizione innanzi al GE e poi tardivamente riproposta con la II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c..(infatti in questa sede è stato prodotto
4 dalla difesa per la prima volta il precetto notificato in data 01.6.2020, la sentenza del Tribunale di Locri n. 871/2020 emessa nell'ambito del giudizio di opposizione nonché l'ordinanza della Cassazione già intervenuta sul precetto). Ad ogni buon conto, si osserva che la predetta questione: i) avendo costituito oggetto di un autonomo giudizio – già pendente al momento dell'opposizione innanzi al GE e oggi definito dalla S.C. – non avrebbe potuto essere nuovamente esaminata in questa sede stante il principio del ne bis in idem;
ii) in secondo luogo, per come sopra argomentato, l'ordinanza del GE del 13.11.2020 era stata reclamata unicamente con riferimento alla statuizione in punto di spese di lite e, dunque, non anche con riferimento alla parte in cui era stata dichiarata inammissibile;
iii) in ogni caso tale motivo di opposizione sarebbe inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto nel termine di venti giorni dalla notifica per come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, investito della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione all'esecuzione, con l'ordinanza depositata in data 13.11.2020 a chiusura della medesima fase processuale, così rigettando la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione.
II.
2- Parimenti inammissibile dovrebbe considerarsi il primo motivo di opposizione con il quale gli opponenti lamentano la mancata liquidazione delle spese in proprio favore in conseguenza della rinuncia all'esecuzione per come statuito dall'art. 629 c.p.c. Trattasi di motivo sollevato per la prima volta in questa sede e, come detto, per tali ragioni inammissibile.
II.
3- Quanto alla erronea trascrizione del pignoramento sui beni ricadenti in comunione legale per la quota di ½ anziché per l'intero, in parte qua l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta.
II.3.1- E' appena il caso di anteporre alcune considerazioni di ordine generale condividendo i principi della Corte di Cassazione secondo cui, “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od
5 assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (cfr. Cass. 6575/2013). Stando alla sentenza citata, in questo caso il pignoramento “va operato nei riguardi del bene per intero”; il coniuge non debitore è “soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato”; la natura della comunione legale impone "la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa”. Ne consegue sotto il profilo pratico che: a) il bene facente parte della comunione legale (in quanto comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei) va pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge;
b) il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi, non soltanto perché questa è la soluzione più garantista nei confronti del coniuge non debitore, ma anche perché è idonea a salvaguardare i risultati finali della vendita (se infatti si ammettesse il pignoramento per l'intero soltanto contro il coniuge debitore sussisterebbe il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perché non segnalate dalla Conservatoria, che verifica i pignoramenti anteriori in base al nominativo del debitore, essendo i RR. II. su base personale e non reale); c) il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato;
d) la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 c.p.c. deve riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato;
e) va notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato;
f) con il decreto di trasferimento dovranno essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato;
g) il 50% del ricavato dalla vendita dovrà
6 essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.
II.3.2- Ciò posto, nel caso di specie si osserva che: 1) l'atto di pignoramento
è stato notificato ad entrambi i coniugi;
2) la lacuna del pignoramento, riferita all'esatta quota di pertinenza della parte debitrice esecutata, è stata colmata con la trascrizione della relativa nota, ove il vizio era emendato;
3) dalla disamina complessiva dell'atto si evince che si intende pignorare i beni di proprietà esclusiva del nonché quelli in comunione legale Parte_1 con il coniuge per la quota di ½ e poi nel prosieguo dell'atto – pagg. 8 e 9 - di voler procedere, altresì, al pignoramento e nella misura dell'altro ½ di tutti quei beni ricadenti nel predetto regime di comunione;
sicché, leggendo in modo unitario le singole richieste contenute nell'atto – unitamente alla nota di trascrizione – non pare esservi dubbio sulla volontà di pignorare per intero i beni in comunione legale;
4) la difesa del creditore procedente, nel caso di accoglimento delle avverse deduzioni, aveva chiesto disporsi l'estensione del pignoramento nei riguardi del cespite immobiliare ricadente nel regime di comunione legale dei beni tra i coniugi e . Parte_1 Pt_2
Per tali ragioni, si conviene nel senso che – sebbene in modo inusuale – il pignoramento aveva ad oggetto l'intero dei beni acquistati in comunione legale dai coniugi.
II.4.1- Parimenti dovrebbe ritenersi infondato il motivo di opposizione concernente la violazione del principio di sussidiarietà ex art. 189 c.c. in quanto -secondo la prospettazione di parte opponente - il creditore avrebbe potuto aggredire solo i beni di proprietà del . Orbene, non vi è Parte_1 dubbio che per le obbligazioni personali del coniuge questi risponde in primo luogo, con i propri beni e, qualora gli stessi siano insufficienti, si ha l'azione sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti spettanti al coniuge obbligato.
Tuttavia, nella fase in cui è stata proposta l'opposizione – ossia prima del conferimento dell'incarico all'ausiliario per la stima - non si ha contezza del valore dei beni sottoposti a pignoramento di proprietà esclusiva del debitore. Tale valutazione appare possibile in una fase successiva
7 quantomeno all'espletamento della CTU desumibile, dagli atti di causa,
l'effettivo valore dei beni pignorati e quindi l'eventuale violazione dell'art
189 c.c.
II.4.2- E' poi pacifico che l'istanza di riduzione del pignoramento è istanza che può essere fatta valere nel processo esecutivo mentre non può costituire motivo di opposizione.
II.
5- Esula infine dal presente giudizio la richiesta adozione di altre sanzioni, oltre la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti già disposte in sede di reclamo atteso che è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni ad essere competente ad emettere i relativi provvedimenti che non possono formare oggetto di disamina in questa fase.
Pertanto, per quanto sopra considerato, i motivi di opposizione agli atti esecutivi in esame sarebbero risultato, allo stato degli atti, verosimilmente infondato e, quindi, l'opposizione sarebbe stata respinta.
III.- In punto di regolamento delle spese di lite, la soccombenza virtuale degli opponenti conduce alla condanna della stessa parte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Alla liquidazione si procede come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 per le quattro fasi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, della fase istruttoria compendiata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma. C.p.c. e avuto riguardo al valore della controversia (€ 4.208,96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in epigrafe proposta, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri, nella Camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
8
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 20.1.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1387/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , c.f. C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] rappresentati C.F._2 e difesi dall'avv. GIACOMO PIETRO CRINO', giusta procura in calce all'atto introduttivo;
-OPPONENTE-
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T, rappresentata e difesa dall'avv. SPINA
SAVERIO CARMELO, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione ex art. 617, II comma, c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
30.1.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I.- Con atto di citazione notificato in data 06.11.2021 Parte_1
e impugnavano l'Ordinanza n. 22-1/20 RGE e Parte_2
l'Ordinanza Collegiale del 22.02.2021, entrambe emesse dall'intestato
Tribunale, che condannava quest'ultimi al pagamento, (pro-quota) in favore dell'odierno attore della somma di 1.750,00 a titolo di compensi legali oltre spese generali, Cpa ed Iva, e della somma di € 622,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa ed Iva, chiedendone, in via principale, la revoca dei summenzionati provvedimenti, la soccombenza virtuale di e, per effetto, condannare l'odierna Controparte_1 convenuta al pagamento delle spese legali, con distrazione a favore del procuratore di parte antistatario;
in via subordinata la condanna di al pagamento delle spese legali nei confronti della Controparte_1
sig.ra e disporre la compensazione delle spese nei Parte_2 confronti del sig. , in subordine, l'integrale Parte_1 compensazione delle spese, ed infine la condanna di al Controparte_1 pagamento di una somma a favore dell'Avv. Crinò, da quantificare in via equitativa, a titolo di danno non patrimoniale per le espressioni offensive contenute nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di reclamo,
2 nonché per l'uso ripetuto della lettera minuscola per indicare il nome del predetto procuratore.
A fondamento della opposizione hanno premesso che il G.E., con ordinanza del 13/11/2020, aveva dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta dai deducenti stante l'inefficacia dell'atto di pignoramento in quanto il creditore non aveva depositato la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. nei sessanta giorni dal deposito dell'istanza di vendita e condannato i medesimi al pagamento delle spese legali in ragione della loro soccombenza virtuale;
che avverso la predetta ordinanza era stato proposto reclamo al Collegio ai soli fini delle spese di lite e stante la sopravvenuta inefficacia del pignoramento opposto;
che, con ordinanza del 22/02/2021, comunicata il 25/02/2021, il Collegio rigettava il reclamo e, vista l'istanza ex art. 289 c.p.c., fissava un termine per l'introduzione del giudizio di merito fino al 06/11/2021 a cura della parte interessata.
I.
2- Si è costituita la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della opposizione per le ragioni meglio esplicate con la comparsa di costituzione depositata il 13.1.2022 da intendersi qui richiamate con condanna al pagamento delle spese di lite.
I.
3- Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e da ultimo differita per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 30.1.2025.
I.
4- In punto di fatto la difesa degli opponenti ha dato atto che nelle more è intervenuta la ordinanza della Suprema Corte di Cassazione dell'08/05/2023 n. 12195 con cui la Suprema Corte ha dichiarato nullo l'atto di precetto presupposto all'atto di pignoramento oggetto di opposizione in questa sede.
II.- In via preliminare viene in questione la sussistenza dell'interesse concreto del debitore esecutato (e della terza esecutata quale coniuge in comunione legale) a coltivare, altresì, il merito dell'opposizione agli atti esecutivi, a fronte della declaratoria di estinzione dell'esecuzione giusta ordinanza del GE del 10.12.2020 cui, peraltro, nelle more del presente
3 giudizio ha fatto seguito la sopravvenuta pronuncia di caducazione del precetto.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, con una pronuncia recente (Cass. civ., sez. VI, sentenza del 21.01.2021, n. 1098 con riferimento al caso della dichiarazione negativa dei terzi pignorati), che il debitore esecutato conserva sempre l'interesse a coltivare l'opposizione agli atti esecutivi, quanto meno al fine di conseguire la liquidazione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale, operante nelle ipotesi della cessazione della materia del contendere e presupponente la valutazione della verosimiglianza della fondatezza delle prospettazioni difensive iniziali delle parti in funzione della regolamentazione delle spese di lite.
Per la Suprema Corte, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale occorre muovere dall'esistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la quale va valutata al momento in cui è stata proposta l'opposizione esecutiva, ossia al momento del deposito del ricorso originario, quale atto introduttivo del subprocedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., non assumendo rilevanza l'estinzione successiva dell'esecuzione (nella fattispecie concreta, presa in considerazione dalla
Cass. civ., sez. VI, sentenza del 21.01.2021, n. 1098, “per mancata iscrizione a ruolo”).
Rebus sic stantibus, stante l'ordinanza del 10.12.2020, con cui il giudice dell'esecuzione ha dichiarato estinta l'esecuzione, è da ritenere cessata la materia del contendere, con conseguente valutazione della verosimiglianza della fondatezza, o meno, dell'opposizione agli atti esecutivi in base al criterio della soccombenza virtuale, in funzione della statuizione sulle spese processuali.
II.
1- Orbene, nel merito il motivo di opposizione concernente la nullità del precetto notificato l'01.6.2020 posto a fondamento del pignoramento non avrebbe meritato accoglimento perché trattasi di questione che non ha formato oggetto del presente procedimento ma è stata sollevata solo in sede di opposizione innanzi al GE e poi tardivamente riproposta con la II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c..(infatti in questa sede è stato prodotto
4 dalla difesa per la prima volta il precetto notificato in data 01.6.2020, la sentenza del Tribunale di Locri n. 871/2020 emessa nell'ambito del giudizio di opposizione nonché l'ordinanza della Cassazione già intervenuta sul precetto). Ad ogni buon conto, si osserva che la predetta questione: i) avendo costituito oggetto di un autonomo giudizio – già pendente al momento dell'opposizione innanzi al GE e oggi definito dalla S.C. – non avrebbe potuto essere nuovamente esaminata in questa sede stante il principio del ne bis in idem;
ii) in secondo luogo, per come sopra argomentato, l'ordinanza del GE del 13.11.2020 era stata reclamata unicamente con riferimento alla statuizione in punto di spese di lite e, dunque, non anche con riferimento alla parte in cui era stata dichiarata inammissibile;
iii) in ogni caso tale motivo di opposizione sarebbe inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposto nel termine di venti giorni dalla notifica per come evidenziato dal giudice dell'esecuzione, investito della fase sommaria e cautelare del subprocedimento di opposizione all'esecuzione, con l'ordinanza depositata in data 13.11.2020 a chiusura della medesima fase processuale, così rigettando la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione.
II.
2- Parimenti inammissibile dovrebbe considerarsi il primo motivo di opposizione con il quale gli opponenti lamentano la mancata liquidazione delle spese in proprio favore in conseguenza della rinuncia all'esecuzione per come statuito dall'art. 629 c.p.c. Trattasi di motivo sollevato per la prima volta in questa sede e, come detto, per tali ragioni inammissibile.
II.
3- Quanto alla erronea trascrizione del pignoramento sui beni ricadenti in comunione legale per la quota di ½ anziché per l'intero, in parte qua l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta.
II.3.1- E' appena il caso di anteporre alcune considerazioni di ordine generale condividendo i principi della Corte di Cassazione secondo cui, “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od
5 assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (cfr. Cass. 6575/2013). Stando alla sentenza citata, in questo caso il pignoramento “va operato nei riguardi del bene per intero”; il coniuge non debitore è “soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato”; la natura della comunione legale impone "la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione al medesimo dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa”. Ne consegue sotto il profilo pratico che: a) il bene facente parte della comunione legale (in quanto comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei) va pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge;
b) il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi, non soltanto perché questa è la soluzione più garantista nei confronti del coniuge non debitore, ma anche perché è idonea a salvaguardare i risultati finali della vendita (se infatti si ammettesse il pignoramento per l'intero soltanto contro il coniuge debitore sussisterebbe il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perché non segnalate dalla Conservatoria, che verifica i pignoramenti anteriori in base al nominativo del debitore, essendo i RR. II. su base personale e non reale); c) il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato;
d) la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 c.p.c. deve riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato;
e) va notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato;
f) con il decreto di trasferimento dovranno essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato;
g) il 50% del ricavato dalla vendita dovrà
6 essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.
II.3.2- Ciò posto, nel caso di specie si osserva che: 1) l'atto di pignoramento
è stato notificato ad entrambi i coniugi;
2) la lacuna del pignoramento, riferita all'esatta quota di pertinenza della parte debitrice esecutata, è stata colmata con la trascrizione della relativa nota, ove il vizio era emendato;
3) dalla disamina complessiva dell'atto si evince che si intende pignorare i beni di proprietà esclusiva del nonché quelli in comunione legale Parte_1 con il coniuge per la quota di ½ e poi nel prosieguo dell'atto – pagg. 8 e 9 - di voler procedere, altresì, al pignoramento e nella misura dell'altro ½ di tutti quei beni ricadenti nel predetto regime di comunione;
sicché, leggendo in modo unitario le singole richieste contenute nell'atto – unitamente alla nota di trascrizione – non pare esservi dubbio sulla volontà di pignorare per intero i beni in comunione legale;
4) la difesa del creditore procedente, nel caso di accoglimento delle avverse deduzioni, aveva chiesto disporsi l'estensione del pignoramento nei riguardi del cespite immobiliare ricadente nel regime di comunione legale dei beni tra i coniugi e . Parte_1 Pt_2
Per tali ragioni, si conviene nel senso che – sebbene in modo inusuale – il pignoramento aveva ad oggetto l'intero dei beni acquistati in comunione legale dai coniugi.
II.4.1- Parimenti dovrebbe ritenersi infondato il motivo di opposizione concernente la violazione del principio di sussidiarietà ex art. 189 c.c. in quanto -secondo la prospettazione di parte opponente - il creditore avrebbe potuto aggredire solo i beni di proprietà del . Orbene, non vi è Parte_1 dubbio che per le obbligazioni personali del coniuge questi risponde in primo luogo, con i propri beni e, qualora gli stessi siano insufficienti, si ha l'azione sussidiaria sui beni della comunione, nei limiti spettanti al coniuge obbligato.
Tuttavia, nella fase in cui è stata proposta l'opposizione – ossia prima del conferimento dell'incarico all'ausiliario per la stima - non si ha contezza del valore dei beni sottoposti a pignoramento di proprietà esclusiva del debitore. Tale valutazione appare possibile in una fase successiva
7 quantomeno all'espletamento della CTU desumibile, dagli atti di causa,
l'effettivo valore dei beni pignorati e quindi l'eventuale violazione dell'art
189 c.c.
II.4.2- E' poi pacifico che l'istanza di riduzione del pignoramento è istanza che può essere fatta valere nel processo esecutivo mentre non può costituire motivo di opposizione.
II.
5- Esula infine dal presente giudizio la richiesta adozione di altre sanzioni, oltre la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti già disposte in sede di reclamo atteso che è lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni ad essere competente ad emettere i relativi provvedimenti che non possono formare oggetto di disamina in questa fase.
Pertanto, per quanto sopra considerato, i motivi di opposizione agli atti esecutivi in esame sarebbero risultato, allo stato degli atti, verosimilmente infondato e, quindi, l'opposizione sarebbe stata respinta.
III.- In punto di regolamento delle spese di lite, la soccombenza virtuale degli opponenti conduce alla condanna della stessa parte al pagamento delle spese di lite del presente giudizio. Alla liquidazione si procede come in dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. n. 147/22 per le quattro fasi, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta, della fase istruttoria compendiata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma. C.p.c. e avuto riguardo al valore della controversia (€ 4.208,96).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione come in epigrafe proposta, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Locri, nella Camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
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