Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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    Carenza di legittimazione passiva

    Il Comune di Partanna ha comunicato lo sgravio della cartella e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dato che la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione di cessazione TARI, impedendo l'individuazione del soggetto passivo.

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    Decadenza dei termini per iscrizione a ruolo

    Il Comune di Partanna ha comunicato lo sgravio della cartella e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dato che la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione di cessazione TARI, impedendo l'individuazione del soggetto passivo.

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    Prescrizione quinquennale del tributo

    Il Comune di Partanna ha comunicato lo sgravio della cartella e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, dato che la ricorrente non aveva presentato la dichiarazione di cessazione TARI, impedendo l'individuazione del soggetto passivo.

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La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, in composizione monocratica, è stata adita da una contribuente che impugnava una cartella esattoriale relativa alla TARI per gli anni 2016 e 2017, emessa dal Comune di Partanna. La ricorrente sollevava tre motivi di ricorso: carenza di legittimazione passiva, deducendo di non essere proprietaria o detentrice di immobili nel Comune di Partanna dal 2014; decadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo, sostenendo che l'iscrizione fosse avvenuta oltre il termine del 31 dicembre dell'anno successivo; e prescrizione quinquennale del tributo. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mero agente della riscossione e affermando la regolarità della notifica della cartella, avvenuta entro i termini di legge. Si costituiva altresì il Comune di Partanna, il quale, pur rappresentando che la ricorrente era residente nel Comune fino al 10 aprile 2015, evidenziava la mancata presentazione da parte della contribuente della dichiarazione di cessazione dell'utenza TARI entro il 30 giugno 2016, come previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale. Tale omissione, secondo l'ente impositore, aveva impedito di accertare la TARI in capo al proprietario dell'immobile, nonostante la ricorrente ne fosse detentrice ma non proprietaria. Alla luce di tali circostanze, il Comune di Partanna dichiarava di aver provveduto allo sgravio della cartella impugnata e chiedeva la cessazione della materia del contendere, lamentando il danno subito dall'ente a causa della mancata denuncia di cessazione TARI.

La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, preso atto delle comunicazioni del Comune di Partanna, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Il Giudice ha ritenuto di compensare integralmente le spese processuali, escludendo un riconoscimento delle stesse a favore della parte ricorrente. Tale decisione è stata motivata dalla condotta omissiva della contribuente, la quale, non avendo presentato la dichiarazione di cessazione dell'utenza TARI, aveva indotto in errore il Comune di Partanna. Pertanto, pur accogliendo implicitamente la richiesta di sgravio formulata dall'ente impositore, il Giudice ha ritenuto che la responsabilità della situazione venutasi a creare fosse ascrivibile alla mancata adempimento da parte della ricorrente dei propri obblighi dichiarativi in materia di TARI, con conseguente impossibilità di individuare tempestivamente il soggetto passivo dell'imposta e di accertarla correttamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 8
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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