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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3025/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Partanna - Via Vittorio Emanuele N. 18 91028 Partanna TP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230071959268000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2980/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava cartella esattoriale TARI anni 2016/2017 per € 569,88 - ente impositore Comune di Partanna)
Motivi del ricorso:
§ Carenza di legittimazione passiva (la ricorrente sostiene di non essere proprietaria/detentrice di immobili nel Comune di Partanna dal 2014).
§ Decadenza dei termini per iscrizione a ruolo (oltre il 31/12 dell'anno successivo).
§ Prescrizione quinquennale del tributo.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia Entrate Riscossione che deduceva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione (le questioni di merito spettano all'ente impositore) e la regolarità della notifica: il ruolo è stato reso esecutivo il 10/10/2023, consegnato il 10/12/2023, cartella notificata il 23/02/2024 entro i termini.
Si costituiva il Comune di Partanna che rappresentava che dalla verifica del Certificato Storico di Residenza la ricorrente era residente nel Comune di Partanna fino al 10.04.2015; la ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione TARI relativa alla cessazione dell'utenza, entro il 30.06.2016 ai sensi della normativa vigente e dell'art. 28 del Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 03.08.2020
e la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI non ha consentito al Comune di Partanna, di accertare la TARI in capo al proprietario dell'immobile, tenuto conto che la ricorrente deteneva ma non possedeva suddetto immobile.
Premesso quanto sopra e riservandosi di emettere Avviso di Accertamento TARI per omessa denuncia alla ricorrente, e preso atto delle verifiche effettuate, ha provveduto allo sgravio della cartella
29620230071959268000 e pertanto chiede la cessazione della materia del contendere e relativa compensazione delle spese, alla luce e soprattutto della mancata denuncia di cessazione TARI che non ha consentito dal 2016 di individuare il soggetto passivo dell'imposta, con danno in capo all'ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto comunicato dal comune la controversia risulta cessata.
Nessun riconoscimento delle spese può avere luogo a favore della parte ricorrente (la ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione TARI relativa alla cessazione dell'utenza), che con la sua condotta omissiva ha indotto in errore il Comune di Partanna. Esse vanno pertanto compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 3.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3025/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Partanna - Via Vittorio Emanuele N. 18 91028 Partanna TP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620230071959268000 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2980/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava cartella esattoriale TARI anni 2016/2017 per € 569,88 - ente impositore Comune di Partanna)
Motivi del ricorso:
§ Carenza di legittimazione passiva (la ricorrente sostiene di non essere proprietaria/detentrice di immobili nel Comune di Partanna dal 2014).
§ Decadenza dei termini per iscrizione a ruolo (oltre il 31/12 dell'anno successivo).
§ Prescrizione quinquennale del tributo.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia Entrate Riscossione che deduceva il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione (le questioni di merito spettano all'ente impositore) e la regolarità della notifica: il ruolo è stato reso esecutivo il 10/10/2023, consegnato il 10/12/2023, cartella notificata il 23/02/2024 entro i termini.
Si costituiva il Comune di Partanna che rappresentava che dalla verifica del Certificato Storico di Residenza la ricorrente era residente nel Comune di Partanna fino al 10.04.2015; la ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione TARI relativa alla cessazione dell'utenza, entro il 30.06.2016 ai sensi della normativa vigente e dell'art. 28 del Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 03.08.2020
e la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI non ha consentito al Comune di Partanna, di accertare la TARI in capo al proprietario dell'immobile, tenuto conto che la ricorrente deteneva ma non possedeva suddetto immobile.
Premesso quanto sopra e riservandosi di emettere Avviso di Accertamento TARI per omessa denuncia alla ricorrente, e preso atto delle verifiche effettuate, ha provveduto allo sgravio della cartella
29620230071959268000 e pertanto chiede la cessazione della materia del contendere e relativa compensazione delle spese, alla luce e soprattutto della mancata denuncia di cessazione TARI che non ha consentito dal 2016 di individuare il soggetto passivo dell'imposta, con danno in capo all'ente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto comunicato dal comune la controversia risulta cessata.
Nessun riconoscimento delle spese può avere luogo a favore della parte ricorrente (la ricorrente non ha mai presentato la dichiarazione TARI relativa alla cessazione dell'utenza), che con la sua condotta omissiva ha indotto in errore il Comune di Partanna. Esse vanno pertanto compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 3.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO