CASS
Sentenza 22 settembre 2022
Sentenza 22 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2022, n. 35698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35698 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OL nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2021 del TRIB. RIESAME di POTENZA Udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione DR VENEGONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. DOMENICO STIGLIANI, per il ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 24 gennaio 2022, il Tribunale di OT, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell'interesse di RL CO, ha parzialmente annullato, escludendo la contestazione associativa di cui al capo 1) in relazione all'art.416 bis cod. pen., e per il resto confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di OT emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.74 commi 3 e 4 DPR 309/90, art.416b1s 1 cod. pen. e 71 1.159/2011, per avere partecipato ad una associazione finalizzata al traffico e alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish con una specifica ripartizione dei ruoli ed in particolare con il 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35698 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/07/2022 ruolo di stretto collaboratore dei vertici, associazione aggravata dal numero degli associati superiore a dieci, dall'uso delle armi , dell'agevolazione dei clan di riferimento OR di OT e Grande RI di UT (capo 30), nonché di numerosi episodi di cessione di stupefacente a diversi acquirenti con l'aggravante dell'agevolazione del clan di riferimento ( capi 36,37,38,39). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. 2.1.1. Il Tribunale del Riesame non avrebbe sufficientemente motivato sulla retrodatazione dei termini di efficacia della misura cautelare avuto riguardo alla precedente ordinanza cautelare, emessa a seguito dell'arresto in flagranza del RL in data 11 maggio 2020 per il reato di porto di armi e di cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente era arrestato a seguito della cessione di sostanza stupefacente ai medesimi assuntori indicati nell'ordinanza oggetto del presente procedimento ed era oggetto di indagine dei medesimi inquirenti che hanno operato in relazione alla seconda ordinanza cautelare. 2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del capo 30). Quanto alla gravità indiziaria, gli elementi a carico del ricorrente sarebbero costituiti esclusivamente da alcune intercettazioni telefoniche. Inoltre, il RL non ha mai preso parte agli incontri dei vertici alla presenza del NO per l'adozione delle strategie criminali relative allo spaccio. Il Sani non era ben visto dal coindagato SS, come risulta dalle intercettazioni ambientali nel carcere di Melfi intercorse tra lo EF e il genero AL. Peraltro, il ricorrente avrebbe avuto tra i suoi canali di approvvigionamento soggetti pugliesi e siffatta condotta è incompatibile con la sua qualità di partecipe della associazione contestata, potendosi piuttosto ravvisare un suo concorso nel reato continuato di spaccio di stupefacente. Infine, la violenta lita intercorsa in data 9 maggio 2020 tra il ricorrente e TO OS, un altro spacciatore per conto dell'associazione, confermerebbe ancora una volta la sua incompatibilità con il ruolo di partecipe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo relativo alla retrodatazione il ricorso è generico e manifestamente infondato. 2 1.1. Risulta, generico alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). (Sez. 2, Sentenza n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577) 1.1.1. La ordinanza impugnata ha espressamente richiamato siffatto principio e il ricorrente ha contestato l'assunto limitandosi a riferire che l'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza era da ricavarsi dall'esistenza dei medesimi acquirenti dello spaccio della prima ordinanza e dalla esistenza della medesima autorità investigativa, non fornendo dunque gli elementi richiesti da questa Corte sullo specifico punto e richiamando elementi in fatto che non possono formare oggetto di valutazione in sede di legittimità. 1.2 II motivo di ricorso è anche manifestamente infondato. Ed invero, secondo un recente orientamento interpretativo, cui il Collegio presta adesione, in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (così Sez.VI n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, rv 278840). Detta decisione, che appare applicabile anche ad una struttura associativa finalizzata al commercio di stupefacente, realizza una sintesi efficace dei diversi orientamenti che si sono confrontati nel tempo in punto di 'protrazione" o meno della condotta partecipativa (ad una associazione di stampo mafioso) in epoca posteriore all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale di tipo custodiale. In particolare, si è ritenuto che [..] si coglie l'esigenza di una ulteriore riflessione al fine di evitare che i principi indicati trovino attuazione attraverso accertamenti semplificati, tendenti a svuotare, come si dirà, la ratio sottesa all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Un'esigenza già avvertita in qualche occasione dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
ci si riferisce a Sez.1, n. 48211 del 13/11/2013, Allegro, Rv. 257817, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la 3 contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi in fattispecie in cui in tema di contestazione a catena;
si tratta di una decisione con cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta. Non è in discussione il principio secondo cui la sopravvenuta detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. L'intervenuta carcerazione del soggetto a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma realizza una presunzione relativa di non interruzione che può imporre, ai fini della individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di valutare la situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione [..]. Nel caso in esame, tuttavia, la 'presunzione di non interruzione' della condotta criminosa non ha trovato, in sede di merito, elementi contrari e idonei a smentirla, essendosi il Sani limitato a prospettare l'esigenza di retrodatazione ai sensi dell'art.297 co.3 cod. proc. pen., senza tener conto della necessità di addurre elementi specifici in grado di dimostrare che con il primo arresto si era interrotta la condotta partecipativa. Le prospettazioni sul tema, contenute (solo) nel ricorso, non appaiono valutabili, attesa la necessaria specificità dei temi oggetto di allegazione in sede di merito. (Sez.1, n.20135 del 16/12/2020 (2021), Ciancio, Rv.281283) 1.2.1. Si legge nell'ordinanza che le condotte del RL cessavano nel maggio 2020 con l'arresto e la perquisizione del capannone. Tuttavia, l'attività investigativa ai fini della configurabilità dell'associazione è proseguita con attività intercettizia e di osservazione anche nei mesi successivi. Le indagini sono continuate nel dicembre 2021 allorquando sono stati escussi una serie di acquirenti assuntori quali NO EL, MO SA, NZ CO (ss.ii.tt . del 6 e 7 dicembre 2021 p.112/113 dell'ordinanza impugnata.) 4 2.Inammissibile il secondo motivo in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello. L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa sono consistiti nella rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Nondimeno, il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, che alla condotta di partecipazione dell'imputato, anche alla luce delle intercettazioni e delle sommarie informazioni testimoniali rese da OR LU, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela. Siffatta argomentazione è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate alla minimalistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 74 dpr 309/90, oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione quale riferimento dei vertici e loro stretto collaboratore anche nella fase di intermediazione tra l'approvvigionamento e la vendita ai pusher con i quali spesso fissa i suoi incontri presso la barberia di RD EN (p.52 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che questa diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso le investigazioni e il servizio di osservazione continuato effettuato tra novembre 2019 e gennaio 2020 dà conto degli incontri effettuati dal ricorrente presso il NO dopo che il Postiglione gli aveva con precisione indicato l'abitazione del NO nel Parco Montereale, luogo che il RL, detto "Sciassì" raggiungeva con sistematicità (p. 93 dell'ordinanza impugnata e conv. n.1154, n.1155 del 28 agosto 2019, oggetto della contestazione sub 36 nelle quali EF, dopo avere convocato il RL 5 attraverso l'EN, si lamentava della partita di stupefacente di pessima qualità che il Sani aveva ricevuto dai napoletani). Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l'ordinanza dà conto degli incontri del ricorrente con le riunioni operative dei vertici come quella dell'agosto 2019 (p.93) e della sua attività di sostegno alle famiglie dei partecipi detenuti come avvenuto a seguito dell'arresto di OI RL nell'agosto 2019 (p.95, conversazione del 17 ottobre 2019 tra RL e EF). 2.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso in Ronna,iI5 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione DR VENEGONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. DOMENICO STIGLIANI, per il ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza depositata in data 24 gennaio 2022, il Tribunale di OT, sezione del Riesame, su ricorso presentato nell'interesse di RL CO, ha parzialmente annullato, escludendo la contestazione associativa di cui al capo 1) in relazione all'art.416 bis cod. pen., e per il resto confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di OT emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt.74 commi 3 e 4 DPR 309/90, art.416b1s 1 cod. pen. e 71 1.159/2011, per avere partecipato ad una associazione finalizzata al traffico e alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish con una specifica ripartizione dei ruoli ed in particolare con il 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35698 Anno 2022 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/07/2022 ruolo di stretto collaboratore dei vertici, associazione aggravata dal numero degli associati superiore a dieci, dall'uso delle armi , dell'agevolazione dei clan di riferimento OR di OT e Grande RI di UT (capo 30), nonché di numerosi episodi di cessione di stupefacente a diversi acquirenti con l'aggravante dell'agevolazione del clan di riferimento ( capi 36,37,38,39). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. 2.1.1. Il Tribunale del Riesame non avrebbe sufficientemente motivato sulla retrodatazione dei termini di efficacia della misura cautelare avuto riguardo alla precedente ordinanza cautelare, emessa a seguito dell'arresto in flagranza del RL in data 11 maggio 2020 per il reato di porto di armi e di cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente era arrestato a seguito della cessione di sostanza stupefacente ai medesimi assuntori indicati nell'ordinanza oggetto del presente procedimento ed era oggetto di indagine dei medesimi inquirenti che hanno operato in relazione alla seconda ordinanza cautelare. 2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del capo 30). Quanto alla gravità indiziaria, gli elementi a carico del ricorrente sarebbero costituiti esclusivamente da alcune intercettazioni telefoniche. Inoltre, il RL non ha mai preso parte agli incontri dei vertici alla presenza del NO per l'adozione delle strategie criminali relative allo spaccio. Il Sani non era ben visto dal coindagato SS, come risulta dalle intercettazioni ambientali nel carcere di Melfi intercorse tra lo EF e il genero AL. Peraltro, il ricorrente avrebbe avuto tra i suoi canali di approvvigionamento soggetti pugliesi e siffatta condotta è incompatibile con la sua qualità di partecipe della associazione contestata, potendosi piuttosto ravvisare un suo concorso nel reato continuato di spaccio di stupefacente. Infine, la violenta lita intercorsa in data 9 maggio 2020 tra il ricorrente e TO OS, un altro spacciatore per conto dell'associazione, confermerebbe ancora una volta la sua incompatibilità con il ruolo di partecipe. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Quanto al primo motivo relativo alla retrodatazione il ricorso è generico e manifestamente infondato. 2 1.1. Risulta, generico alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). (Sez. 2, Sentenza n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577) 1.1.1. La ordinanza impugnata ha espressamente richiamato siffatto principio e il ricorrente ha contestato l'assunto limitandosi a riferire che l'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza era da ricavarsi dall'esistenza dei medesimi acquirenti dello spaccio della prima ordinanza e dalla esistenza della medesima autorità investigativa, non fornendo dunque gli elementi richiesti da questa Corte sullo specifico punto e richiamando elementi in fatto che non possono formare oggetto di valutazione in sede di legittimità. 1.2 II motivo di ricorso è anche manifestamente infondato. Ed invero, secondo un recente orientamento interpretativo, cui il Collegio presta adesione, in tema di contestazioni a catena, ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare disposta per il reato di associazione mafiosa, il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato per il primo fatto di reato determina una mera presunzione relativa di non interruzione della condotta partecipativa, la protrazione della quale, in presenza di concrete allegazioni difensive, deve tuttavia essere desunta da concreti elementi dimostrativi (così Sez.VI n.13568 del 29.11.2019, dep.2020, rv 278840). Detta decisione, che appare applicabile anche ad una struttura associativa finalizzata al commercio di stupefacente, realizza una sintesi efficace dei diversi orientamenti che si sono confrontati nel tempo in punto di 'protrazione" o meno della condotta partecipativa (ad una associazione di stampo mafioso) in epoca posteriore all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale di tipo custodiale. In particolare, si è ritenuto che [..] si coglie l'esigenza di una ulteriore riflessione al fine di evitare che i principi indicati trovino attuazione attraverso accertamenti semplificati, tendenti a svuotare, come si dirà, la ratio sottesa all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Un'esigenza già avvertita in qualche occasione dalla giurisprudenza della Corte di cassazione;
ci si riferisce a Sez.1, n. 48211 del 13/11/2013, Allegro, Rv. 257817, secondo cui, in presenza di un reato permanente nel quale la 3 contestazione sia stata effettuata con formula "aperta", il provvedimento coercitivo che limita la libertà personale dell'indagato determina una presunzione di interruzione della condotta criminosa, la cui eventuale protrazione deve, pertanto, essere desunta da concreti elementi dimostrativi in fattispecie in cui in tema di contestazione a catena;
si tratta di una decisione con cui la Corte ha annullato il provvedimento che aveva escluso il presupposto dell'anteriorità del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, oggetto della seconda ordinanza coercitiva, sulla base esclusivamente del dato formale della contestazione del "tempus commissi delicti" con formula aperta. Non è in discussione il principio secondo cui la sopravvenuta detenzione non assume di per sé decisivo rilievo rispetto alla permanenza dell'affectio societatis, ben potendo il fatto associativo essere contestato a soggetti già ristretti in carcere, anche con riferimento a periodi successivi all'emissione del primo titolo. L'intervenuta carcerazione del soggetto a seguito dell'applicazione di un'ordinanza cautelare non costituisce un elemento automaticamente idoneo ad integrare una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma realizza una presunzione relativa di non interruzione che può imporre, ai fini della individuazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., di valutare la situazione concreta, senza fermarsi al mero dato formale dell'assenza di forme espresse di dissociazione [..]. Nel caso in esame, tuttavia, la 'presunzione di non interruzione' della condotta criminosa non ha trovato, in sede di merito, elementi contrari e idonei a smentirla, essendosi il Sani limitato a prospettare l'esigenza di retrodatazione ai sensi dell'art.297 co.3 cod. proc. pen., senza tener conto della necessità di addurre elementi specifici in grado di dimostrare che con il primo arresto si era interrotta la condotta partecipativa. Le prospettazioni sul tema, contenute (solo) nel ricorso, non appaiono valutabili, attesa la necessaria specificità dei temi oggetto di allegazione in sede di merito. (Sez.1, n.20135 del 16/12/2020 (2021), Ciancio, Rv.281283) 1.2.1. Si legge nell'ordinanza che le condotte del RL cessavano nel maggio 2020 con l'arresto e la perquisizione del capannone. Tuttavia, l'attività investigativa ai fini della configurabilità dell'associazione è proseguita con attività intercettizia e di osservazione anche nei mesi successivi. Le indagini sono continuate nel dicembre 2021 allorquando sono stati escussi una serie di acquirenti assuntori quali NO EL, MO SA, NZ CO (ss.ii.tt . del 6 e 7 dicembre 2021 p.112/113 dell'ordinanza impugnata.) 4 2.Inammissibile il secondo motivo in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere nei motivi di appello. L'ordinanza impugnata ha dato atto che gli elementi introdotti dalla difesa sono consistiti nella rilettura delle acquisizioni investigative poste a fondamento dell'ordinanza genetica con particolare riferimento al contenuto delle intercettazioni telefoniche. Nondimeno, il Tribunale ha passato nuovamente in rassegna l'impianto indiziario relativo tanto all'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, che alla condotta di partecipazione dell'imputato, anche alla luce delle intercettazioni e delle sommarie informazioni testimoniali rese da OR LU, confermandone la concludenza, oltre alla permanenza delle esigenze di cautela. Siffatta argomentazione è stata contestata, con il ricorso di legittimità, mediante la mera riproduzione delle censure disattese, indirizzate alla minimalistica e generica rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Ferma restando la incontestata concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'art. 74 dpr 309/90, oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione, ma soprattutto dalla sua partecipazione quale riferimento dei vertici e loro stretto collaboratore anche nella fase di intermediazione tra l'approvvigionamento e la vendita ai pusher con i quali spesso fissa i suoi incontri presso la barberia di RD EN (p.52 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, si confronta con le singole condotte, dando atto che questa diversa prospettazione difensiva non è in grado di scalfire l'impianto accusatorio come confermato nei precedenti provvedimenti cautelari. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso le investigazioni e il servizio di osservazione continuato effettuato tra novembre 2019 e gennaio 2020 dà conto degli incontri effettuati dal ricorrente presso il NO dopo che il Postiglione gli aveva con precisione indicato l'abitazione del NO nel Parco Montereale, luogo che il RL, detto "Sciassì" raggiungeva con sistematicità (p. 93 dell'ordinanza impugnata e conv. n.1154, n.1155 del 28 agosto 2019, oggetto della contestazione sub 36 nelle quali EF, dopo avere convocato il RL 5 attraverso l'EN, si lamentava della partita di stupefacente di pessima qualità che il Sani aveva ricevuto dai napoletani). Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, l'ordinanza dà conto degli incontri del ricorrente con le riunioni operative dei vertici come quella dell'agosto 2019 (p.93) e della sua attività di sostegno alle famiglie dei partecipi detenuti come avvenuto a seguito dell'arresto di OI RL nell'agosto 2019 (p.95, conversazione del 17 ottobre 2019 tra RL e EF). 2.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. pen. Così deciso in Ronna,iI5 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente