Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali, ma solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Polonia, in cui la ricorrente aveva dedotto la nullità della notifica della citazione a giudizio).
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Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Deve essere negata l'estradizione richiesta dalla Repubblica Federativa del Brasile ai sensi dell'art. 5 del Trattato bilaterale di estradizione del 1989 quando il procedimento conclusosi con la condanna dell'estradanda (deputata Zambelli) non abbia assicurato il rispetto del nucleo essenziale dei diritti di difesa, risultando compromessa l'imparzialità oggettiva del giudice che ha partecipato alle decisioni processuali, alla condanna e alla successiva richiesta di estradizione. Nel giudizio estradizionale il giudice italiano non è chiamato a verificare la conformità del procedimento straniero alle singole regole processuali nazionali, ma deve accertare se sia stato rispettato il nucleo …
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La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2009, n. 10693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10693 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 448
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 40252/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS TA NA, nato a [...] il [...];
avverso SENTENZA del 3 ottobre 2008 della Corte di Appello di Firenze;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza resa il 3 ottobre 2008, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di AS TA NA, presentata dal Ministero della Giustizia, su richiesta della Repubblica di Polonia e ha ordinato nei confronti della estradanda l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
Ricorre per Cassazione tempestivamente il difensore della AS TA NA, denunciando: Violazione di Legge e Omessa motivazione. Il difensore insiste nella deduzione della vizio del titolo esecutivo, per la illegittimità della procedura interna polacca (cui la AS non aveva incolpevolmente preso parte), alla cui dimostrazione era finalizzata una richiesta di rinvio della udienza camerale, al fine di produrre documentazione attestante il vizio di notifica del procedimento che aveva condotto alla pronuncia definitiva di condanna della donna;
rileva che la Corte territoriale non è entrata nel merito della rilevanza, ai fini estradizionali, della questione sollevata, applicando principi di diritto, datati, che non tengono conto della modifica dell'art. 111 Cost. - avvenuta nel 1999 con la nota L. n. 2: in particolare avrebbero dovuto i giudici di merito valutare se la AS fosse stata messa in grado di conoscere la procedura di revoca della sospensione condizionale della pena ed denunzia come appaia comunque immotivato il diniego di approfondimento della questione relativa alla formazione del titolo legittimante la richiesta di estradizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente sono infondati.
1. Premesso che la AS non ha prodotto documenti a corredo della dedotta nullità, ma solo una comunicazione del difensore polacco, relativa alla asserito difetto di notifica e contenete una riserva di successiva produzione, venendo con ciò meno all'onere probatorio su di essa incombente, è da ribadire, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, che le violazioni procedurali verificatesi nel processo, svoltosi innanzi al giudice polacco, non rilevano nel giudizio estradizionale.
2. È principio pacifico che l'autorità giudiziaria italiana alla quale sia pervenuta una richiesta di estradizione a fini esecutivi - che sia accompagnata, come nel caso, dalla sentenza di condanna con annotazione del passaggio in giudicato - non deve occuparsi della perdurante validità o efficacia di detto titolo, giacché lo stesso art. 12 della Convenzione europea di estradizione non ne fa menzione (cass. sez. 6^, 28/1/1999, Motger - Rv. 213911). Sarebbe, d'altra parte, contraria a principi la possibilità che un estradando paralizzi il procedimento col presentare, come pure ne ha astrattamente diritto, all'A.G. del paese nel quale è stata pronunciata la condanna una serie di istanze tendenti a vanificare il titolo esecutivo. Le modalità di applicazione del titolo esecutivo, poi, sono in ogni caso riservate al giudice della esecuzione dello Stato richiedente. (così anche in termini tra le più recenti Sez. 6, Sentenza n. 22693 del 2004).
3. Tale principio resta fermo anche dopo la introduzione nel nostro ordinamento costituzionale dell'art. 111 Cost., come modificato con la legge costituzionale n. 2 del 1999. Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ricorre quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo (nella specie, la nullità della notifica della citazione a giudizio. (Sez. 6, Sentenza n. 21370 del 19/04/2005 Cc. e Sez. 6 n. 6856 del 15.1.2007). Va da sè che la ricorrente potrà fare valere, come sembra abbia fatto o stia per fare, innanzi al giudice polacco le violazioni delle norme procedurali relative alla omessa notifica dell'avviso di udienza per la revoca della sospensione condizionale, circostanza questa che ancor più esclude la configurabilità del vulnus alla difesa denunciato con il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009