Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2009, n. 10693
CASS
Sentenza 20 febbraio 2009

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Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non sussiste quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali, ma solo quando venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica di Polonia, in cui la ricorrente aveva dedotto la nullità della notifica della citazione a giudizio).

Commentari3

  • 1MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)
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    Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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  • 2Estradizione esecutiva negata per processo ingiusto (Cass. 21634/26)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2026

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  • 3Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021

    La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2009, n. 10693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10693
Data del deposito : 20 febbraio 2009

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