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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1342/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni
Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1342/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria BONSIGNORE;
[...]
APPELLANTE contro
P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo
SPAGNOLO;
APPELLATA
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._2
) e nata a [...] il [...] (C.F.
[...] CP_3 C.F._3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo AZ;
[...]
APPELLATI TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza, trattata con deposito di note scritte ex artt.127 comma 3 e 127 ter c.p.c., le parti procedevano a precisare le conclusioni ed alla discussione come da note ritualmente depositate per via telematica, e con ordinanza del 19.06.2025 la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione entro i successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.. concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza numero n. 1870/2023 del Parte_1
giudice di pace di Catania, depositata in data 28.06.2023, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta per il risarcimento dei danni subiti, specificamente quelli al motociclo di sua proprietà Honda SH tg. DA 31816, conseguenti al sinistro occorso in data 28.12.2019, in Catania, via Acquicella Porto, da imputare all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Toyota Aygo tg. DT 674 KZ.
In particolare, parte appellante rappresentava che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendo la mancanza di elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro descritto, stante l'inattendibilità del teste escusso.
§§§§§
Con il primo motivo di impugnazione, contestava la sentenza nella Parte_1
parte in cui il giudice di pace aveva disatteso le risultanze probatorie ed erroneamente ritenuto inattendibile il teste di parte attrice, sì ritenendo non provata Tes_1
la dinamica del sinistro.
In particolare, parte appellante evidenziava che le dichiarazioni rese dalla teste avevano confermato la dinamica offerta con l'atto di citazione e sosteneva che le stesse dovevano ritenersi attendibili difettando alcuna contraddizione intrinseca ed estrinseca. pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, la difesa dell'appellante eccepiva difetto di motivazione in relazione alla decisione del giudice di pace di non ammettere la CTU che, ove disposta, avrebbe confermato la dinamica del sinistro e consentito l'esatta quantificazione dei danni.
Infine, con un terzo motivo di appello, la difesa contestava la sentenza nella parte in cui erano state compensate le spese tra le parti.
Parte appellante domandava, invero, la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento della originaria domanda di risarcimento dei danni quantificati indicativamente nella somma di euro € 500,00, sulla scorta del valore commerciale del mezzo, oltre ai danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico, oltre interessi moratori, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché ulteriori spese occorrende ovvero in quelle maggiori o minori somme che il Giudice adito determinerà, in ogni caso nel limite ed entro lo scaglione di € 25.000,00.
§§§§§
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi di appello, CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, la difesa della Compagnia di assicurazioni del veicolo di parte appellata sosteneva la correttezza della valutazione di inattendibilità di Tes_1
evidenziando che la teste si era contraddetta nell'indicare le modalità di contatto con originaria parte attrice e aveva reso dichiarazioni generiche in merito alla dinamica del sinistro, omettendo di riferire in ordine al coinvolgimento di un terzo veicolo.
Quanto al secondo motivo di appello, la difesa della società appellata evidenziava la correttezza della decisione di rigettare la richiesta di CTU e porre la causa in decisione, stante il difetto di prova in ordine alla dinamica del fatto.
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, la difesa della Compagnia specificava che, avendo il mezzo un valore commerciale pari ad euro 400,00, non poteva corrispondersi una somma superiore che avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento, anche a fronte del difetto di prova in merito al danno da fermo tecnico e alla svalutazione commerciale, nonché la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, coprendo la svalutazione il saggio di interessi legali.
Infine, la società appellata contestava la fondatezza del terzo motivo di appello non sussistendo in capo a parte appellante interesse e legittimazione ad agire rispetto al capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese che erano state compensate tra le parti, nonostante l'integrale rigetto della domanda.
§§§§§
e , nella qualità rispettivamente di conducente e di CP_3 Controparte_2
proprietario del veicolo “Toyota Aygo” tg. DT674KZ, si costituivano in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
In particolare, gli odierni appellati sostenevano la correttezza della sentenza di prime cure, non essendo stata fornita in giudizio la prova della dinamica descritta da parte appellante, in quanto le dichiarazioni rese dal teste avevano confermato Testimone_2
la diversa dinamica offerta con la comparsa di costituzione e risposta, in forza della quale doveva escludersi alcun addebito di responsabilità in capo agli stessi.
La difesa degli appellati sosteneva la correttezza della decisione di non esperire CTU tecnica, che costituisce strumento utilizzabile dal giudice ove raggiunta la prova circa
“l'an debeatur”.
Inoltre, si evidenziava che il giudice avrebbe dovuto, in conformità al principio della soccombenza, condannare al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Pertanto, a fronte della infondatezza e temerarietà dell'appello, e CP_3 [...]
, domandavano il rigetto della impugnazione e conseguente conferma della CP_2
sentenza del giudice di pace, con la condanna alle spese del presente grado.
§§§§§
All'udienza del 30 maggio 2024, le parti ribadivano le rispettive posizioni e, con ordinanza del 18 giugno 2024, venivano rappresentati profili circa la possibile inammissibilità dell'appello proposto al di fuori delle ipotesi consentite ex art. 339 c.2
c.p.c. avverso una decisione del giudice di pace che, in quanto concernente causa di valore pari ad euro 500,00, era resa secondo equità; le parti venivano invitate, pertanto, ad interloquire sul punto entro un termine per il deposito di memorie difensive.
Indi, fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, acquisite le note depositate dalle parti, con ordinanza del 19.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito di sentenza entro i successivi trenta giorni, ex art.281 sexies
c.p.c.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
L'appello deve dichiararsi inammissibile.
Invero, occorre premettere l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, in forza del quale “per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che
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le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art 360 cod. proc. civ. per violazione di legge” (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020 n. 14609).
Tale orientamento risulta contemperato dal principio della apparenza, in quanto “per stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità vale il riferimento
a quanto lo stesso giudice ha ritenuto: se costui ha dichiarato di pronunciare secondo diritto, la sentenza va considerata emessa su quella base e non secondo equità. Opera il principio di apparenza (Cass. 9923 / 2010): << in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione>> (Cass sez. Un. 10073/ 2011). Dunque, avendo il Giudice di Pace dichiarato espressamente di aver pronunciato secondo diritto, ai fini della impugnazione, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023)
Nel caso di specie il giudice non dichiara di decidere secondo diritto e quindi non opera il principio dell'apparenza; tuttavia, la difesa di ha sostenuto che la Parte_1
decisione non poteva ritenersi resa secondo equità a fronte del valore indeterminabile della causa.
Parte appellante specificava, invero, che con l'atto di citazione in primo grado era stato chiesto il “risarcimento di tutti i danni … quantificati in € 500,00 ... inoltre, dovranno essere riconosciuti i danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico subiti dal
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proprietario del veicolo, i quali possono essere liquidati … indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, …. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro …., nonché ulteriori spese occorrende ovvero in quelle maggiori
o minori somme che saranno determinate, il tutto, in ogni caso, nel limite di competenza del
Giudice adito.”.
In particolare, la difesa di videnziava che: Parte_1
- la somma di euro 500,00 di cui all'atto di citazione doveva ritenersi indicativa, potendo la C.T.U. tecnica, richiesta in primo grado, accertare danni maggiori o un differente valore di mercato;
- in citazione erano richiesti i “danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico”, anch'essi di valore indeterminabile, potendo il Giudice stabilirne l'ammontare sulla base di criteri e circostanze variabili;
- era stata avanzata richiesta di risarcimento anche rispetto alle “ulteriori spese occorrende”, potendo emergere dalla consulenza tecnica un danno conseguenza riconducibile alla rottamazione del motociclo e ai costi di immatricolazione di nuovo motoveicolo;
- era stata, altresì, avanzata richiesta al pagamento degli interessi legali e condanna al risarcimento “di quelle diverse somme”, anche maggiori, che sarebbero emerse in corso di causa.
Innanzitutto, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte la causa deve essere considerata di valore indeterminabile qualora, nell'atto introduttivo, “pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o pagina 7 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
espressioni equivalenti;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori”, che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. La quantificazione dell'importo di cui è chiesta la condanna al pagamento, non può considerarsi di mero stile se utilizzata in un contesto, come ad esempio quello degli atti introduttivi, in cui vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare dell'importo da liquidare. (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio
2018 n. 19455).
Tuttavia, l'utilizzo della formula non può ritenersi sufficiente a determinare l'indeterminatezza del valore della controversia, ben potendo la stessa costituire mera formula di stile, in quanto, “in altra occasione, invece, è stato ritenuto che qualora
l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.032,91, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore — ed ancor meno una somma superiore ad euro
1.032,91 — in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. n. 24153/10).(Sez. 2 - , Sentenza n. 7095 del
20/03/2017).
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Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il valore della presente causa non può ritenersi indeterminabile, potendosi adeguatamente quantificare il valore della domanda risarcitoria.
D'altronde, secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte:
◼ “il valore della causa può considerarsi indeterminabile se il suo valore non può essere determinato, non anche se l'azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 3372/2007; Cass.
1499/2018; Cass. 12043/2020 in motivazione). Sia ai fini della competenza, che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore "indeterminabile" soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica: tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari (Cass. 11056/2016; Cass. 14200/2017; Cass.
Cass. 3024/2011; Cass. 6414/2007; Cass. 5905/2004). non potendosi ritenere la causa di valore indeterminabile per il solo fatto che era stata chiesto in citazione il pagamento di una somma da quantificare a mezzo di c.t.u.. (Cass. Sez. II. n. e
12531/2023);
◼ Per la determinazione del valore della controversia, ai fini dell'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113 c.p.c., comma 2, devono essere decise dal giudice di pace secondo equità e, conseguentemente, del mezzo di impugnazione proponibile avverso la decisione di detto giudice, con la somma capitale si sommano soltanto gli interessi scaduti, non anche gli interessi, quali quelli richiesti nella specie, successivi alla
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notificazione dell'atto di citazione (v. Cass. n. 10379 del 1998 con riferimento alla determinazione del valore della causa ai fini della competenza).
Né può ritenersi che il valore della causa, indeterminato ma determinabile, fosse tale da superare il limite di millecento euro previsto dall'art. 113 comma 2 c.p.c., in quanto:
◼ “il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa. (…), atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del
19/09/2022).
Al fine della determinazione del valore, non può considerarsi indeterminabile tale danno che ben avrebbe potuto e dovuto allegarsi e provarsi consistendo nel “costo di noleggio di un mezzo sostitutivo”.
◼ Al fine del calcolo del valore possono considerarsi gli interessi chiesti cumulativamente alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, tuttavia, gli interessi sono dovuti solo fino al momento della domanda. A fronte di una somma capitale di euro 500,00, gli interessi scaduti da calcolare dalla data del sinistro, 28/12/2019, fino ai giorni 15 giugno 2021 e 20 giugno 2021, costituiscono una somma irrisoria, sicuramente non idonea a far slittare il valore della causa oltre la somma di euro 1.100,00.
Come correttamente sostenuto dalla difesa dell'appellante, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2024 n.29537) precisa, però, che la formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
Pertanto, ritenuta la domanda di valore determinabile e inferiore ad euro 1.100,00 e ritenuta la decisione adottata secondo equità, quale unico criterio legale, in difetto di una dichiarazione diversa che avrebbe reso operante il principio dell'apparenza in relazione ai mezzi di impugnazione, l'appello poteva ritenersi ammissibile solo per i motivi di cui all'art. 339 c.p.c., in forza del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”
Nel caso di specie:
- con il primo motivo di appello la parte contestava la violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che la decisione era frutto di una erronea interpretazione delle risultanze processuali in quanto era stata fornita in giudizio la prova della dinamica offerta con l'atto introduttivo;
- con il secondo motivo di appello, era stata contestata la erroneità della mancata ammissione di CTU;
- con il terzo motivo era stato impugnato il capo relativo alla statuizione sulle spese.
Pertanto, non ricorrendo taluna delle ipotesi menzionate dalla norma, in virtù di quanto innanzi esposto consegue che l'appello va dichiarato inammissibile, con conferma integrale della sentenza n. 1870/2023, del Giudice di Pace di Catania.
§§§§§
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Avuto riguardo all'esito del giudizio, parte appellante va condannata al pagamento delle spese in favore dell'avvocato Gerardo AZ, difensore antistatario degli appellati e ed in favore di che vengono Controparte_2 CP_3 CP_1
liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alle difese in concreto svolte ed alla non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio (la liquidazione per il presente giudizio viene operata sulla base delle nuove tariffe vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale).
In dipendenza dell'inammissibilità della impugnazione, sussistono i presupposti per dichiarare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione di una somma pari al contributo ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1342/2024 R.G, così statuisce:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Gaetano Parte_1
AZ, difensore antistatario, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 232,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- condanna al pagamento in favore di spese Parte_1 CP_1
processuali che liquida in complessivi euro 232,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
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- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario CP_4
Catania, 21 luglio 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni
Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1342/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Maria BONSIGNORE;
[...]
APPELLANTE contro
P. IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo
SPAGNOLO;
APPELLATA
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 C.F._2
) e nata a [...] il [...] (C.F.
[...] CP_3 C.F._3
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo AZ;
[...]
APPELLATI TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza, trattata con deposito di note scritte ex artt.127 comma 3 e 127 ter c.p.c., le parti procedevano a precisare le conclusioni ed alla discussione come da note ritualmente depositate per via telematica, e con ordinanza del 19.06.2025 la causa veniva posta in decisione con riserva di deposito della motivazione entro i successivi trenta giorni ex art.281 sexies comma 3 c.p.c.. concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza numero n. 1870/2023 del Parte_1
giudice di pace di Catania, depositata in data 28.06.2023, con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta per il risarcimento dei danni subiti, specificamente quelli al motociclo di sua proprietà Honda SH tg. DA 31816, conseguenti al sinistro occorso in data 28.12.2019, in Catania, via Acquicella Porto, da imputare all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Toyota Aygo tg. DT 674 KZ.
In particolare, parte appellante rappresentava che il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendo la mancanza di elementi probatori a sostegno della dinamica del sinistro descritto, stante l'inattendibilità del teste escusso.
§§§§§
Con il primo motivo di impugnazione, contestava la sentenza nella Parte_1
parte in cui il giudice di pace aveva disatteso le risultanze probatorie ed erroneamente ritenuto inattendibile il teste di parte attrice, sì ritenendo non provata Tes_1
la dinamica del sinistro.
In particolare, parte appellante evidenziava che le dichiarazioni rese dalla teste avevano confermato la dinamica offerta con l'atto di citazione e sosteneva che le stesse dovevano ritenersi attendibili difettando alcuna contraddizione intrinseca ed estrinseca. pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, la difesa dell'appellante eccepiva difetto di motivazione in relazione alla decisione del giudice di pace di non ammettere la CTU che, ove disposta, avrebbe confermato la dinamica del sinistro e consentito l'esatta quantificazione dei danni.
Infine, con un terzo motivo di appello, la difesa contestava la sentenza nella parte in cui erano state compensate le spese tra le parti.
Parte appellante domandava, invero, la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento della originaria domanda di risarcimento dei danni quantificati indicativamente nella somma di euro € 500,00, sulla scorta del valore commerciale del mezzo, oltre ai danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico, oltre interessi moratori, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nonché ulteriori spese occorrende ovvero in quelle maggiori o minori somme che il Giudice adito determinerà, in ogni caso nel limite ed entro lo scaglione di € 25.000,00.
§§§§§
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi di appello, CP_1
chiedendone il rigetto.
In particolare, la difesa della Compagnia di assicurazioni del veicolo di parte appellata sosteneva la correttezza della valutazione di inattendibilità di Tes_1
evidenziando che la teste si era contraddetta nell'indicare le modalità di contatto con originaria parte attrice e aveva reso dichiarazioni generiche in merito alla dinamica del sinistro, omettendo di riferire in ordine al coinvolgimento di un terzo veicolo.
Quanto al secondo motivo di appello, la difesa della società appellata evidenziava la correttezza della decisione di rigettare la richiesta di CTU e porre la causa in decisione, stante il difetto di prova in ordine alla dinamica del fatto.
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, la difesa della Compagnia specificava che, avendo il mezzo un valore commerciale pari ad euro 400,00, non poteva corrispondersi una somma superiore che avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento, anche a fronte del difetto di prova in merito al danno da fermo tecnico e alla svalutazione commerciale, nonché la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, coprendo la svalutazione il saggio di interessi legali.
Infine, la società appellata contestava la fondatezza del terzo motivo di appello non sussistendo in capo a parte appellante interesse e legittimazione ad agire rispetto al capo della sentenza relativo alla statuizione sulle spese che erano state compensate tra le parti, nonostante l'integrale rigetto della domanda.
§§§§§
e , nella qualità rispettivamente di conducente e di CP_3 Controparte_2
proprietario del veicolo “Toyota Aygo” tg. DT674KZ, si costituivano in giudizio contestando i motivi di appello e chiedendone il rigetto.
In particolare, gli odierni appellati sostenevano la correttezza della sentenza di prime cure, non essendo stata fornita in giudizio la prova della dinamica descritta da parte appellante, in quanto le dichiarazioni rese dal teste avevano confermato Testimone_2
la diversa dinamica offerta con la comparsa di costituzione e risposta, in forza della quale doveva escludersi alcun addebito di responsabilità in capo agli stessi.
La difesa degli appellati sosteneva la correttezza della decisione di non esperire CTU tecnica, che costituisce strumento utilizzabile dal giudice ove raggiunta la prova circa
“l'an debeatur”.
Inoltre, si evidenziava che il giudice avrebbe dovuto, in conformità al principio della soccombenza, condannare al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Pertanto, a fronte della infondatezza e temerarietà dell'appello, e CP_3 [...]
, domandavano il rigetto della impugnazione e conseguente conferma della CP_2
sentenza del giudice di pace, con la condanna alle spese del presente grado.
§§§§§
All'udienza del 30 maggio 2024, le parti ribadivano le rispettive posizioni e, con ordinanza del 18 giugno 2024, venivano rappresentati profili circa la possibile inammissibilità dell'appello proposto al di fuori delle ipotesi consentite ex art. 339 c.2
c.p.c. avverso una decisione del giudice di pace che, in quanto concernente causa di valore pari ad euro 500,00, era resa secondo equità; le parti venivano invitate, pertanto, ad interloquire sul punto entro un termine per il deposito di memorie difensive.
Indi, fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, acquisite le note depositate dalle parti, con ordinanza del 19.06.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito di sentenza entro i successivi trenta giorni, ex art.281 sexies
c.p.c.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
L'appello deve dichiararsi inammissibile.
Invero, occorre premettere l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, in forza del quale “per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che
pagina 5 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art 360 cod. proc. civ. per violazione di legge” (Cass. civ., sez. III, 9 luglio 2020 n. 14609).
Tale orientamento risulta contemperato dal principio della apparenza, in quanto “per stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità vale il riferimento
a quanto lo stesso giudice ha ritenuto: se costui ha dichiarato di pronunciare secondo diritto, la sentenza va considerata emessa su quella base e non secondo equità. Opera il principio di apparenza (Cass. 9923 / 2010): << in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione>> (Cass sez. Un. 10073/ 2011). Dunque, avendo il Giudice di Pace dichiarato espressamente di aver pronunciato secondo diritto, ai fini della impugnazione, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 34811 del 12/12/2023)
Nel caso di specie il giudice non dichiara di decidere secondo diritto e quindi non opera il principio dell'apparenza; tuttavia, la difesa di ha sostenuto che la Parte_1
decisione non poteva ritenersi resa secondo equità a fronte del valore indeterminabile della causa.
Parte appellante specificava, invero, che con l'atto di citazione in primo grado era stato chiesto il “risarcimento di tutti i danni … quantificati in € 500,00 ... inoltre, dovranno essere riconosciuti i danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico subiti dal
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proprietario del veicolo, i quali possono essere liquidati … indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, …. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro …., nonché ulteriori spese occorrende ovvero in quelle maggiori
o minori somme che saranno determinate, il tutto, in ogni caso, nel limite di competenza del
Giudice adito.”.
In particolare, la difesa di videnziava che: Parte_1
- la somma di euro 500,00 di cui all'atto di citazione doveva ritenersi indicativa, potendo la C.T.U. tecnica, richiesta in primo grado, accertare danni maggiori o un differente valore di mercato;
- in citazione erano richiesti i “danni da svalutazione commerciale e fermo tecnico”, anch'essi di valore indeterminabile, potendo il Giudice stabilirne l'ammontare sulla base di criteri e circostanze variabili;
- era stata avanzata richiesta di risarcimento anche rispetto alle “ulteriori spese occorrende”, potendo emergere dalla consulenza tecnica un danno conseguenza riconducibile alla rottamazione del motociclo e ai costi di immatricolazione di nuovo motoveicolo;
- era stata, altresì, avanzata richiesta al pagamento degli interessi legali e condanna al risarcimento “di quelle diverse somme”, anche maggiori, che sarebbero emerse in corso di causa.
Innanzitutto, secondo l'orientamento interpretativo della Suprema Corte la causa deve essere considerata di valore indeterminabile qualora, nell'atto introduttivo, “pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o pagina 7 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
espressioni equivalenti;
e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori”, che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. La quantificazione dell'importo di cui è chiesta la condanna al pagamento, non può considerarsi di mero stile se utilizzata in un contesto, come ad esempio quello degli atti introduttivi, in cui vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare dell'importo da liquidare. (Cass. 6 aprile 2022 n.11213; Cass. 26 aprile 2021 n. 10984; Cass. 20 luglio
2018 n. 19455).
Tuttavia, l'utilizzo della formula non può ritenersi sufficiente a determinare l'indeterminatezza del valore della controversia, ben potendo la stessa costituire mera formula di stile, in quanto, “in altra occasione, invece, è stato ritenuto che qualora
l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.032,91, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore — ed ancor meno una somma superiore ad euro
1.032,91 — in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. n. 24153/10).(Sez. 2 - , Sentenza n. 7095 del
20/03/2017).
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Pertanto, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il valore della presente causa non può ritenersi indeterminabile, potendosi adeguatamente quantificare il valore della domanda risarcitoria.
D'altronde, secondo orientamento interpretativo della Suprema Corte:
◼ “il valore della causa può considerarsi indeterminabile se il suo valore non può essere determinato, non anche se l'azione sia di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 3372/2007; Cass.
1499/2018; Cass. 12043/2020 in motivazione). Sia ai fini della competenza, che ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore "indeterminabile" soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica: tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari (Cass. 11056/2016; Cass. 14200/2017; Cass.
Cass. 3024/2011; Cass. 6414/2007; Cass. 5905/2004). non potendosi ritenere la causa di valore indeterminabile per il solo fatto che era stata chiesto in citazione il pagamento di una somma da quantificare a mezzo di c.t.u.. (Cass. Sez. II. n. e
12531/2023);
◼ Per la determinazione del valore della controversia, ai fini dell'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113 c.p.c., comma 2, devono essere decise dal giudice di pace secondo equità e, conseguentemente, del mezzo di impugnazione proponibile avverso la decisione di detto giudice, con la somma capitale si sommano soltanto gli interessi scaduti, non anche gli interessi, quali quelli richiesti nella specie, successivi alla
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notificazione dell'atto di citazione (v. Cass. n. 10379 del 1998 con riferimento alla determinazione del valore della causa ai fini della competenza).
Né può ritenersi che il valore della causa, indeterminato ma determinabile, fosse tale da superare il limite di millecento euro previsto dall'art. 113 comma 2 c.p.c., in quanto:
◼ “il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa. (…), atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27389 del
19/09/2022).
Al fine della determinazione del valore, non può considerarsi indeterminabile tale danno che ben avrebbe potuto e dovuto allegarsi e provarsi consistendo nel “costo di noleggio di un mezzo sostitutivo”.
◼ Al fine del calcolo del valore possono considerarsi gli interessi chiesti cumulativamente alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, tuttavia, gli interessi sono dovuti solo fino al momento della domanda. A fronte di una somma capitale di euro 500,00, gli interessi scaduti da calcolare dalla data del sinistro, 28/12/2019, fino ai giorni 15 giugno 2021 e 20 giugno 2021, costituiscono una somma irrisoria, sicuramente non idonea a far slittare il valore della causa oltre la somma di euro 1.100,00.
Come correttamente sostenuto dalla difesa dell'appellante, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 15 novembre 2024 n.29537) precisa, però, che la formula «somma maggiore o minore ritenuta dovuta» o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
Pertanto, ritenuta la domanda di valore determinabile e inferiore ad euro 1.100,00 e ritenuta la decisione adottata secondo equità, quale unico criterio legale, in difetto di una dichiarazione diversa che avrebbe reso operante il principio dell'apparenza in relazione ai mezzi di impugnazione, l'appello poteva ritenersi ammissibile solo per i motivi di cui all'art. 339 c.p.c., in forza del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.”
Nel caso di specie:
- con il primo motivo di appello la parte contestava la violazione dell'art. 2697 c.c. sostenendo che la decisione era frutto di una erronea interpretazione delle risultanze processuali in quanto era stata fornita in giudizio la prova della dinamica offerta con l'atto introduttivo;
- con il secondo motivo di appello, era stata contestata la erroneità della mancata ammissione di CTU;
- con il terzo motivo era stato impugnato il capo relativo alla statuizione sulle spese.
Pertanto, non ricorrendo taluna delle ipotesi menzionate dalla norma, in virtù di quanto innanzi esposto consegue che l'appello va dichiarato inammissibile, con conferma integrale della sentenza n. 1870/2023, del Giudice di Pace di Catania.
§§§§§
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Avuto riguardo all'esito del giudizio, parte appellante va condannata al pagamento delle spese in favore dell'avvocato Gerardo AZ, difensore antistatario degli appellati e ed in favore di che vengono Controparte_2 CP_3 CP_1
liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alle difese in concreto svolte ed alla non particolare complessità delle questioni oggetto di giudizio (la liquidazione per il presente giudizio viene operata sulla base delle nuove tariffe vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale).
In dipendenza dell'inammissibilità della impugnazione, sussistono i presupposti per dichiarare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione di una somma pari al contributo ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1342/2024 R.G, così statuisce:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Gaetano Parte_1
AZ, difensore antistatario, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 232,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- condanna al pagamento in favore di spese Parte_1 CP_1
processuali che liquida in complessivi euro 232,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
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- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento ex art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002 da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario CP_4
Catania, 21 luglio 2025
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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