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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 9.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato in data 12.4.2023 da
rappresentato e difeso, giusta procura depositata in via telematica Parte_1 contestualmente al ricorso, dagli Avv.ti Mario Grieco e Pietro Piroli, e con loro elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Frosinone, Via Piero Gobetti n. 13
- opponente - contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso l'Avv. CP_1
NI SS, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura generale alle liti, prodotta in atti
resistente
Oggetto: declaratoria di illegittimità delle comunicazioni del 22.2.2022 e del 31.3.2022, CP_1 prot. n. 3300.24/03/2022.0113663
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2023, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo, in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione dell'Istituto del 22.2.2022 con la quale l'ente convenuto ha respinto la sua richiesta di usufruire della APE sociale e della comunicazione del 31.3.2022, prot. n. 3300.24/03/2022.0113663, con la quale l' ha CP_1 disconosciuto il rapporto di lavoro da lui instaurato con la EL RO NG AS. Per l'effetto,
l'attore ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere l'erogazione della pensione sociale APE dalla data della domanda (19.10.2021) fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nonché il riconoscimento di tutte le tutele previdenziali ed assicurative relative al rapporto di lavoro intercorso con la AS dal 2.3.2020 al 8.3.2020. L'attore ha altresì chiesto di ordinare all' di erogare in suo favore la pensione sociale APE dalla data della domanda CP_1
(19.10.2021), fino al raggiungimento da parte sua dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In subordine, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità dei richiamati provvedimenti e, nel caso di intervenuta decadenza dalla possibilità di richiedere la pensione anticipata, ha chiesto di condannare la resistente al pagamento del risarcimento del danno in suo favore, calcolato in €.33.168,00 oltre accessori.
A sostegno delle domande, l'attore ha dedotto che: 1) aveva lavorato alle dipendenze della AS
EL dal 3.2.2020 al 3.8.2020, con contratto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di operaio,
1° livello, CCNL impianti attività sportive;
2) aveva presentato presso l' domanda di verifica CP_1 del requisito per l'accesso all'anticipo pensionistico – APE sociale, inviando contestualmente anche la domanda di Anticipo Pensionistico per APE sociale;
il 22.02.2022 aveva ricevuto due comunicazioni da parte dell' (del 04.02.2022) con le quali erano state rigettate entrambe le CP_1 domande;
3) aveva poi ricevuto un'altra comunicazione del 31.03.2022 con cui l' gli aveva CP_1 comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro con la EL RO NG AS per il periodo 3.2.2020/3.8.2020, come effettuato con verbale unico di accertamento e notificazione n.2021
007695/DDL del 03.02.2022, “in quanto risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c. e dall'ulteriore normativa vigente in materia”; 4) il diniego della concessione dell'APE era illegittimo per omessa motivazione;
5) era illegittimo anche il verbale n.2021007695/DDL del
3.2.2022, che aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro con AS e che non gli era mai stato notificato;
6) il rapporto di lavoro intercorso con la AS era stato di natura subordinata;
7) in caso di intervenuta decadenza dalla possibilità di richiedere l'APE sociale, aveva diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nelle somme che, diversamente, avrebbe usufruito in caso di accettazione della domanda di pensione anticipata.
L' si è costituito deducendo che l'attore aveva presentato in data 19.1.2021 sia domanda CP_1 di certificazione del requisito contributivo per l'accesso all'anticipo pensionistico (APE Sociale), sia domanda di accesso alla prestazione pensionistica. Le due domande erano state respinte con distinti provvedimenti datati 4.2.2022 perché alla data di presentazione della domanda di APE Sociale il ricorrente non era disoccupato. In effetti il ricorrente aveva dichiarato di trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento del 3.8.2020, ma il rapporto di lavoro asseritamente intercorso con la AS EL RO NG era stato disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo n. 2021007695/DDL del 3.2.2022. Espletata l'istruttoria, all'udienza del 9.10.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti, mediante il deposito di note telematiche, e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza.
Il ricorso merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
L' ha rigettato le domande attoree di certificazione del requisito contributivo per l'accesso CP_1 all'anticipo pensionistico (APE Sociale) e di accesso alla prestazione pensionistica, sul presupposto della non ricorrenza di uno dei requisiti previsti per ottenere il beneficio, ovvero quello della sussistenza di uno stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento. Ciò sull'assunto che il rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra l'attore e la
AS EL RO NG era stato disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo n.
2021007695/DDL del 3.2.2022 e quindi non rilevava il licenziamento del 3.8.2020 dichiarato dall'attore ai fini di ottenere la prestazione.
Osserva però il Giudicante che l'espletata istruttoria testimoniale non ha dato conforto all'assunto dell' secondo cui tra l'attore e la AS EL RO NG non era intercorso un rapporto CP_1 di lavoro subordinato.
Invero, l'istruttoria ha evidenziato che la prestazione di lavoro svolta da era Parte_1 eterodiretta dal titolare della AS, , suo figlio, e che doveva Persona_1 Parte_1 rispettare un orario di lavoro.
In particolare, il teste ha riferito che , il quale si Persona_1 Parte_1 occupava dell'attività di manutenzione degli impianti della palestra gestita dalla AS e anche delle pulizie, nonché della manutenzione delle attrezzature sportive, doveva rispettare gli ordini impartiti da (titolare AS) e rispettare l'orario di lavoro da questi fissato: “Mio padre ha Persona_1 lavorato per un certo periodo nella palestra, seguiva un orario di lavoro e le mie indicazioni sulle postazioni
e sulle attrezzature da usare, spesso gli lasciavo un piano di lavoro la mattina in modo da sapere ogni giorno cosa fare, anche perché gli allenamenti combinavano giorno per giorno. Si occupava della manutenzione degli impianti, della pulizia e dell'igienizzazione degli strumenti usati. Lavorava dalle 8 alle 17 con un'ora di pausa”.
Anche la teste , escussa nel connesso giudizio Rg. n.889/2022, ha riferito che Testimone_1
, il quale si occupava dell'attività di manutenzione degli impianti della palestra Parte_1 gestita dalla AS e anche delle pulizie, nonché della manutenzione delle attrezzature sportive, doveva rispettare gli ordini impartiti da (titolare AS): “ doveva Persona_1 Parte_1 rispettare l'orario di lavoro e chiedere permesso al figlio per assentarsi e ciò anche perché Persona_1 era molto rigido sugli orari. Aveva altresì predisposto giornalmente un programma di lavoro che il padre doveva eseguire giorno per giorno.” Tali circostanze sono state confermate dallo stesso , che così ha riferito: “Era Parte_1 mio figlio che mi diceva quali orari dovevo seguire e quali attività dovevo svolgere in base alle esigenze.
Queste indicazioni mi venivano date la sera da mio figlio per il giorno dopo così sapevo cosa dovevo fare”.
Dalla deposizione del teste è emersa poi un'ulteriore conferma della natura Testimone_2 subordinata della prestazione resa da . Il teste ha infatti dichiarato che il ricorrente Parte_1 era presente presso la palestra, interloquiva con il figlio e si occupava stabilmente di attività quali la sistemazione degli attrezzi per poi allontanarsi al momento dell'avvio della lezione, generalmente attorno alle ore 17:30.
Conformemente, il teste ha dichiarato che: “Sono cliente della palestra di Testimone_3
dal 2016-2017. Ho frequentato in maniera continuativa la palestra, per 3-4 volte a Persona_1 settimana. Nel periodo pre-covid e sicuramente anche dopo, ma non so dire per quanto tempo, ho visto nella palestra anche il papà di , , quando ci andavo la mattina o nel primo pomeriggio. Vedevo Per_1 Pt_1 che sistemava gli attrezzi, puliva le postazioni, parlava con . Non so dire se facesse anche lavori di Per_1 manutenzione della palestra. Ho conosciuto nella palestra. non c'era invece Parte_1 Parte_1 la sera, io lo vedevo quando arrivavo intorno alle 17 e dopo un po' andava via”.
L'istruttoria ha anche evidenziato che ha percepito la retribuzione, seppure Parte_1 in ritardo rispetto alle normali scadenze, situazione causata dal fatto che la palestra, a causa del
COVID, era passata da 200 a 20 iscritti (si veda la deposizione del teste ). Persona_1
Sul punto, la teste , escussa nel connesso giudizio Rg. n.889/2022, ha dichiarato: Tes_1
“Dopodiché c'è stata una riorganizzazione della palestra e non ha più lavorato anche perché Parte_1
c'è stata una crisi della palestra che è passata da 200 a 20 iscritti. è stato retribuito, sia pure in ritardo, Pt_1 nel senso che i contributi venivano versati, ma le retribuzioni sono state corrisposte in ritardo per le difficoltà economiche”.
La difficoltà dei pagamenti dovuta alla chiusura COVID è stata confermata dallo stesso Pt_1
il quale, al riguardo, ha precisato: “inizialmente non sono stato pagato, anche perché c'è stata
[...] la chiusura legata al covid. Ho ricevuto questi pagamenti, poi, intorno a settembre del 2020 e venivo pagato un po' al mese”.
In sostanza, dalle riferite deposizioni non emergono elementi tali da consentire di negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la AS, come invece Parte_1 ritenuto dall' con l'accertamento ispettivo n. 2021007695/DDL del 3.2.2022. CP_1
Alla luce di queste considerazioni - ed in mancanza di elementi di segno diverso - si deve quindi concludere nel senso che l' ha illegittimamente rigettato le domande attoree di certificazione CP_1 del requisito contributivo per l'accesso all'anticipo pensionistico (APE Sociale) e di accesso alla prestazione pensionistica, sul presupposto della non ricorrenza di uno dei requisiti previsti per ottenere il beneficio, ovvero quello della sussistenza di uno stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento. Invero, una volta accertato che tra l'attore e la
AS EL RO NG è effettivamente intercorso un rapporto di lavoro subordinato, risolto a seguito di licenziamento comminato dal datore di lavoro in data 3.8.2020, deve ritenersi che sussistesse il capo al ricorrente anche l'unico requisito – tra quelli previsti per ottenere il beneficio – contestato dall' ovvero quello della sussistenza di uno stato di disoccupazione a seguito di CP_1 cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'illegittimità della comunicazione dell'Istituto del 22.2.2022 con la quale l'ente convenuto ha respinto la richiesta dell'attore di usufruire della APE sociale e della comunicazione dell'ente del 31.3.2022, prot. n.
3300.24/03/2022.0113663, con la quale l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso CP_1 tra l'attore e la EL RO NG AS. Per l'effetto, va dichiarato il diritto dell'attore ad ottenere l'erogazione della pensione sociale APE dalla data della domanda (19.10.2021) fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con condanna dell' ad erogare in suo favore la pensione sociale APE dalla data della domanda (19.10.2021), CP_1 fino al raggiungimento da parte dell'attore dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.26.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'illegittimità della comunicazione dell'Istituto del 22.2.2022 con la quale l'ente convenuto ha respinto la richiesta dell'attore di usufruire della APE sociale Parte_1
e della comunicazione dell'ente del 31.3.2022, prot. n. 3300.24/03/2022.0113663, con la quale l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso tra l'attore e la EL RO NG CP_1
AS;
b) per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'attore ad ottenere l'erogazione della pensione sociale APE dalla data della domanda (19.10.2021) fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con condanna dell' ad erogare in suo favore la CP_1 pensione sociale APE dalla data della domanda (19.10.2021), fino al raggiungimento da parte dell'attore dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
c) condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in €.2.697,00 per CP_1 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Frosinone, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi