Parere definitivo 7 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03168/2025REG.PROV.COLL.
N. 00970/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2023, proposto da
ON RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Mora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 684/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Morgantini e udito per la parte appellante l’Avv. Michele De Fina in sostituzione dell'Avvocato Andrea Mora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell'ordinanza n.724 del 30 maggio 2012 del Servizio Urbanistica della Città di Minturno di sospensione e demolizione delle opere abusive.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue:
l’Amministrazione aveva omesso la comunicazione di avvio del procedimento e ciò aveva impedito al ricorrente di presentare domanda ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 per accertamento di conformità.
L’Amministrazione aveva contestualmente intimato la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere, dando luogo nel medesimo provvedimento a una misura cautelare ed a una sanzionatoria, laddove la normativa vigente impone di procedere separatamente.
L’opera realizzata consisteva in un manufatto a protezione di uno preesistente e l’Amministrazione non aveva valutato il pregiudizio che la demolizione avrebbe arrecato alla parte di edificio regolarmente assentita, dovendo procedere a una comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato.
Il Tar ha considerato quanto segue.
Per giurisprudenza costante, è da intendersi implicita nell'ordinanza di demolizione la comunicazione di avvio del procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa; trattasi di atto avente carattere strettamente vincolato, quale ineludibile conseguenza dell’avere dato luogo a opera priva di titolo edilizio e ciò anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 21 octies della l. n. 241/1990.
Verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottare l’ordine di demolizione, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore.
Il Tar ha osservato inoltre che la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36, d.p.r. citato, non cagiona l'illegittimità dell'ingiunzione di demolizione, la quale cede unicamente e temporaneamente la sua efficacia a seguito della presentazione della predetta istanza, efficacia che è destinata a riespandersi ove il Comune definisca negativamente la domanda di sanatoria respingendola, per cui, in caso di rigetto, anche tacito, dell'istanza stessa, la pregressa ordinanza di demolizione riacquista efficacia.
Il Tar ha poi ritenuto che l'ordine di sospensione dei lavori non costituisce un necessario presupposto di legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben potendo quest'ultima essere emanata immediatamente, all'esito dell'accertamento della realizzazione di opere abusive. Il potere di sospensione dei lavori, infatti, proprio per la natura eminentemente cautelare invocata dal ricorrente, essendo finalizzato ad evitare che la prosecuzione degli stessi determini un aggravarsi del danno urbanistico, non rappresenta un presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione.
Il Tar ha infine osservato che la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto rinviare le sue osservazioni sul punto prima della verifica di esecuzione.
2. Parte appellante lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Ritiene che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento avrebbe impedito all’appellante di poter presentare la domanda di accertamento di conformità che, ai sensi dell’articolo 36 del T.U. sull’edilizia, deve necessariamente precedere l’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Osserva che il provvedimento dell’Amministrazione appellata, oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado, ordina all’appellante “di sospendere immediatamente i lavori (…) e di demolire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento le opere abusive.
Secondo parte appellante non sarebbe possibile comminare contestualmente la “sospensione” e la “demolizione”. Mentre la “demolizione” costituisce una sanzione ripristinatoria e, pertanto, definitiva, la “sospensione” rappresenta una misura cautelare, quindi sommaria e provvisoria.
La differenza ontologica delle due misure sanzionatorie ne impedirebbe la contestuale applicazione e vizierebbe il provvedimento impugnato.
Ritiene illegittima l’imposizione di un termine di 30 giorni che sarebbe in violazione dell’art. 31, commi 3 e 4 del Dpr n. 380/2001, in base al quale il responsabile dell’abuso deve poter provvedere “alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione”.
Parte appellante osserva che l’Amministrazione intende sanzionare con la duplice misura della sospensione/demolizione il manufatto in cemento realizzato dall’appellante per proteggere un prefabbricato.
L’Amministrazione non avrebbe valutato il pregiudizio che la demolizione arrecherebbe alla parte eseguita in conformità che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 380/2001 determinerebbe l’applicazione della sanzione pecuniaria in alternativa a quella demolitoria.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove prevede la sanzione demolitoria in luogo della possibile sanzione pecuniaria.
3. L’appello è infondato.
L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora, come nel caso di specie, sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato , trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.
Pertanto, la doglianza in esame non può essere accolta.
Il provvedimento impugnato in primo grado non è viziato per avere un contenuto promiscuo di sospensione e di demolizione.
Infatti, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia, l’ordinanza di demolizione può essere emanata anche senza che sia stato adottato un provvedimento di sospensione.
Non può assumere rilievo invalidante il fatto di avere assegnato il termine di 30 giorni per la demolizione, mentre il termine di legge, stabilito dall’art. 31 del Testo Unico dell’Edilizia è di 90 giorni.
Tale imprecisione non determina infatti l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, trattandosi di atto dovuto, per il cui adempimento la legge stabilisce autonomamente il termine di 90 giorni.
Ne consegue che:
- l’eventuale istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia può essere presentata entro 90 giorni successivi alla notifica dell’ordinanza di demolizione e non entro 30 giorni;
- l’accertamento dell’inottemperanza deve essere valutata rispetto al termine di 90 giorni e non rispetto al termine di 30 giorni.
Ne consegue che è infondata la censura secondo cui sarebbe inibita la possibilità di presentare istanza di accertamento di conformità.
Quanto all'argomento secondo cui il Comune non avrebbe valutato che la demolizione degli interventi reca pregiudizio anche alle opere conformi al titolo edilizio, il collegio ricorda che l'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha valore eccezionale e derogatorio e non compete all'amministrazione procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso, se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
Tale dimostrazione non è stata fornita nel presente giudizio, fermo restando che, una volta avviata l'esecuzione, alla stregua dei lavori di ripristino imposti dall'ordine demolitorio, potrebbe documentarsi in modo adeguato la sussistenza di un rischio per la stabilità dell'intero edificio derivante dalla demolizione della parte difforme; tali difficoltà, tuttavia, non potrebbero influire sulla legittimità del pregresso ordine di demolizione.
La possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 34 D.P.R. n. 380 del 2001 non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio, avendo come presupposto proprio la validità e l'efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che soltanto durante la sua materiale esecuzione è effettivamente possibile verificare se l'ordine di demolizione (comunque legittimamente assunto) sia eseguibile - stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all'abuso - ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria (così Consiglio di Stato VI n° 9219 e 9241 del 18 novembre 2024).
L’appello deve pertanto essere respinto.
Nulla per le spese dell’appello, non essendosi il Comune di Minturno costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO