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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/12/2024, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1436/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] – c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico C.F._1
in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Ferrara C.F._3
Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dei predetti avvocati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE nei confronti di
, nato il [...] a [...], C.F. residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Ricciuti del Foro di Ferrara (C.F.
per le comunicazioni di cancelleria: Fax 0532 – 471931; P.E.C. C.F._5
), ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Ferrara, Email_3
Via Contrari n. 5, come da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ex lege
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
pagina 1 di 12 Conclusioni:
- parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da prima memoria ex Parte_1 art. 473 bis 17 c.p.c.: “1) disporre l'affidamento condiviso dei minori ed ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione e stabile residenza presso la madre;
2) disporre
l'assegnazione alla Sig.ra della casa familiare sita in Ferrara, via Fratelli Navarra n. Pt_1
18 – con i beni mobili e gli arredi ivi presenti – distinta al C.F. del Comune di Ferrara come di seguito: - Foglio 113 Particella 251 Subalterni 43 e 44, Via Fratelli Navarra n. 18, P T-1-2, z.c.
2, cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale totale mq. 173 – totale escluse aree scoperte mq.
151, R.C. Euro 1.177,62 (abitazione); - Foglio 113 Particella 251 Subalterno 42, Via Fratelli
Navarra n. 18, P T, z.c. 2, cat. C/2, cl. 3, mq. 10, superficie catastale totale mq. 13, R.C. Euro
26,34 (magazzino); 3) stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra le parti: a) una settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola
(o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici); b) la settimana successiva, dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino alla domenica sera ore 20:00, allorché riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze di Natale, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31.05 di ogni anno. 4) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, mediante CP_1 Parte_1 bonifico bancario, l'importo di € 700,00 per ciascun figlio (così dunque per complessivi €
1.400,00 mensili), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ovvero il diverso importo che sarà ritenuto proporzionato Per_2 Per_1
alle esigenze dei figli e alle effettive risorse economiche del padre, come verranno accertate in corso di causa;
5) disporre che il Sig. concorra, in ragione dell'80%, al pagamento CP_1 delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e
pagina 2 di 12 fisioterapiche; 3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 6) disporre che l'assegno unico universale INPS venga versato integralmente alla madre;
7) dato atto dell'insorgere di una controversia tra i genitori circa le modalità di ritiro dei figli da scuola ed il rifiuto paterno di confermare le deleghe già conferite per l'anno scolastico 2023/2024, attribuire ex art. 473 bis-
38 c.p.c. alla madre la facoltà di delegare – anche in assenza del consenso del padre - persone di propria fiducia (e in particolare la propria madre, Sig.ra e la propria sorella, Parte_2
Sig.ra al ritiro dei figli da scuola, autorizzandola alla presentazione del relativo Parte_3 modulo all'istituto scolastico comprensivo “Dante Alighieri” anche in assenza della sottoscrizione del padre;
8) respingere ogni diversa richiesta avversaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle spese generali. In via istruttoria, a) stante la necessità di acquisire ogni informazione relativa all'effettiva situazione reddituale del Sig. si chiede CP_1 di ordinare allo stesso l'esibizione del contratto di lavoro (comprensivo di appendici ed aggiornamenti legati al cambio di mansione avvenuto nel maggio 2023), nonché delle buste paga relative all'ultimo triennio;
b) ritenuto opportuno far luce sulle condotte del resistente in costanza di convivenza, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia acquisire presso il Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara, corrente in Ferrara – Via Guido d'Arezzo n. 2, le informazioni relative al percorso di counselling genitoriale intrapreso dalla Sig.ra nel Pt_1
2016 e proseguito negli anni successivi sino al 2024, ordinando altresì la trasmissione della documentazione relativa agli incontri tenutisi anche con il Sig. c) con riferimento alle CP_1 circostanze dedotte nella presente memoria, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale del
pagina 3 di 12 resistente e di prova per testi sui seguenti capitoli: (Omissis)”.
- parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: - confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
- stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
- collocare i figli minori prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Ferrara, via Fratelli Navarra n. 18 e per
l'effetto, - assegnare la casa familiare, esclusi gli arredi di proprietà esclusiva del Sig. CP_1 alla ricorrente, nel preminente interesse dei figli minori;
- disporre che la Sig.ra e l'Ing. Pt_1
siano obbligati a corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle rate CP_1 del muto dell'immobile in comproprietà tra gli stessi ed attualmente residenza familiare;
- stabilire che il padre potrà vedere i bambini nei seguenti termini: a) Una settimana (fine settimana di spettanza della madre): dal mercoledì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al venerdì mattina, quando riaccompagnerà i minori a scuola (o in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici); b) Settimana successiva (fine settimana di spettanza del padre): dal martedì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) a mercoledì dopo cena, quando riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna. Dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà i minori presso
l'abitazione materna;
c) Durante le vacanze di Natale: una settimana durante le vacanze
Natalizie, anche non consecutiva, (alternando di anno in anno la Vigilia di Natale, il giorno di
Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno della befana e il giorno di Capodanno – al fine di consentire ad entrambi i genitori di consegnare i regali ai bambini); d) Durante le vacanze pasquali: tre giorni (alternando il giorno di Pasqua a quello di Lunedì dell'Angelo); e) Durante le vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31/05 di ogni anno;
f) Qualora il padre, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare
i figli a causa di eventuali trasferte lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con i minori, previo accordo con la Sig.ra g) In relazione ai ponti e alle festività, i genitori Pt_1
si alterneranno nella gestione del tempo con i figli, a cadenza annuale;
ove possibile, i compleanni dei minori saranno festeggiati congiuntamente dai genitori. - stabilire tempi e
pagina 4 di 12 modalità della presenza dei figli minori presso i nonni. I genitori si impegnano a far frequentare
e mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni materni e paterni;
- disporre altresì che i figli minori possano comunicare telefonicamente con il genitore momentaneamente non collocatario con cadenza quotidiana;
- disporre che ciascun genitore sia aggiornato tempestivamente in merito allo stato di salute dei figli, ai contatti ed alle visite con il medico curante (pediatra ed altri specialisti), anche eventualmente tramite l'inoltro o la copia-conoscenza delle comunicazioni telematiche;
- disporre che ciascun genitore abbia l'obbligo di comunicare sempre all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico e gli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i minori per un periodo superiore a tre giorni, indicando l'esatto indirizzo della propria destinazione e consentendo all'altro genitore il contatto telefonico con i bambini;
- disporre che l'Ing. per le ragioni di cui in narrativa versi un assegno di mantenimento CP_1
per i figli minori, entro il 5 di ogni mese, pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio (e quindi per un totale complessivo pari ad € 400,00 mensili), o, in subordine, nella misura, anche inferiore, ritenuta di Giustizia;
- disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori vengano suddivise al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara, e vengano rimborsate al genitore anticipatario dall'altro genitore entro
15 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
- disporre che l'assegno unico, così come ogni altro eventuale rimborso o sussidio che venisse erogato dallo Stato o da altri Enti per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori, venga suddiviso al 50% tra i genitori e che la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef venga effettuata al 50% tra i genitori. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende. Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie”; ha inoltre insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria depositata in data 22/11/2024”.
- Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 4 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 10 luglio 2024, Parte_1
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ed nati a Ferrara rispettivamente Per_1 Per_2
il 19 aprile 2015 ed il 10 settembre 2017 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio con odierno resistente, stabilendone il collocamento prevalente presso di sé, con conseguente CP_1
assegnazione della casa familiare sita a Ferrara, località Malborghetto di Boara, in Via F.lli Navarra n. pagina 5 di 12 18 (acquistata dalle parti in comproprietà), regolamentando modi e tempi di visita con il padre
(preferibilmente una settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola - o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici - fino al giovedì mattina, e la settimana successiva, dal venerdì all'uscita da scuola - o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici - fino alla domenica sera ore 20:00) e ponendo a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo complessivo di 1400,00 euro
(700,00 euro per ciascuno figlio), da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e contribuzione all'80% alle spese straordinarie.
La ricorrente, premettendo che il rapporto con il compagno nel corso degli anni era andato incontro a un progressivo ed inesorabile deterioramento dovuto soprattutto ai comportamenti gravemente vessatori ed aggressivi assunti dal resistente nei propri confronti, esponeva di essere da sempre il principale punto di riferimento dei bambini, essendo il padre frequentemente impegnato in trasferte lavorative all'estero, della durata anche di due o tre settimane consecutive. Aggiungeva che sussiste una notevolissima disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, tale da giustificare a carico del padre un consistente contributo al mantenimento mensile in favore dei figli.
Si costituiva in giudizio associandosi alla richiesta di affidamento condiviso della prole, CP_1
collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa familiare, ma facendo rilevare anche come l'alta conflittualità tra le parti renda quanto mai necessaria, nel maggiore interesse dei figli minori ed anche per il proprio benessere psicofisico, l'interruzione della convivenza fra le parti e la regolamentazione del loro rapporto con i figli minori, “riducendo al minimo i loro contatti, che dovranno necessariamente avvenire con spirito di cooperazione e collaborazione reciproca solo al fine di coordinarsi per ed . Dava atto di aver acquistato in data 24/05/2024 l'immobile sito in Per_1 Per_2
Ferrara, località Boara, Via Olmo Barbino n. 40 (a circa 4km dall'attuale casa familiare), in fase di ristrutturazione ed adeguato ad ospitare i bambini, al prezzo di € 135.000, anche per il tramite di mutuo bancario contratto Banca Centro Emilia pari ad € 130.000; che le modalità di frequentazione proposte dalla ricorrente non paiono giustificate, non corrispondendo al vero la circostanza di trovarsi frequentemente impegnato in trasferte lavorative all'estero; di aver effettato nel 2024 solo 28 giorni di trasferta, molte delle quali anche in zone limitrofe che gli permettevano di trascorrere il weekend con la propria famiglia;
che dal 03/05/2023 le proprie mansioni all'interno dell'azienda per cui lavora sono mutate, essendo stato investito del ruolo di team leader, così potendo lavorare di più in azienda ed evitare, per quanto possibile, le trasferte lavorative;
che il mutamento di ruolo e la diminuzione delle trasferte di lavoro hanno comportato una riduzione della propria retribuzione.
Concludeva, quindi, per una regolamentazione del proprio diritto di visita più ampia rispetto a quella prospettata in ricorso e per un obbligo di contribuzione al mantenimento della prole proporzionato alla pagina 6 di 12 propria attuale capacità retributiva, nonché agli impegni economici assunti in conseguenza della crisi separativa.
Intervenuto il Pubblico Ministero, sentite personalmente le parti all'udienza celebratasi innanzi al giudice delegato in data 4 dicembre 2024, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
***
Sul regime di affidamento della prole.
Tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse dei minori ed ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Ed Per_1 Per_2
invero, per quanto riguarda le capacità genitoriali delle parti, si ritiene che, malgrado l'elevata conflittualità che ad oggi ne connota il rapporto (ma che è verosimilmente destinata a calmierarsi una volta cessata la coabitazione), al momento i genitori siano ancora in grado di garantire ai propri figli la soddisfazione dei bisogni primari di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co- genitorialità. Si auspica che la interruzione della convivenza fra le parti e la regolamentazione della permanenza dei minori presso ciascun genitore possano stemperare il conflitto in atto per la piena ed effettiva attuazione del regime di affidamento condiviso, eventualmente se necessario e comunque sempre opportuno in presenza di forte astiosità con l'aiuto ed il supporto di una mediazione familiare.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sui figli minori separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a ed un effettivo e reale Per_1 Per_2
apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Rimanendo in tema di affido condiviso, con memoria ex art. 473 bis 17, primo comma, c.p.c. la difesa di parte ricorrente ha sollevato la questione delle deleghe da conferire per l'accompagnamento ed il ritiro dei minori presso i rispettivi istituti scolastici, in difetto di accordo fra le parti.
La difesa del resistente ha replicato di non aver mai avuto “alcuna preclusione in merito alla sottoscrizione di tali deleghe, a condizione che sia garantito anche a lui la possibilità di occuparsi dei pagina 7 di 12 figli, di portarli a scuola ed alle attività sportive (…) Ad esito del presente procedimento, infatti, quando il Collegio avrà stabilito il tempo di permanenza del padre con i figli, senza timore che la madre possa opporsi a ciò, i bambini, durante il tempo di permanenza con la madre, potranno essere prelevati a scuola dalla madre e dalla sorella della ricorrente, senza preclusione alcuna”.
Dunque non si pone questione sul punto. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza dei minori presso di sé (come sopra individuati), si organizzerà come meglio crede per la relativa gestione, conferendo delega, in accordo con l'altro genitore, a persone di fiducia della famiglia per l'accompagnamento ed il ritiro dei bambini da scuola e/o attività ricreative e/o sportive.
Sulla collocazione prevalente dei minori, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione delle visite col genitore non collocatario.
Le parti concordano anche sulla collocazione prevalente dei minori con la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Su tali aspetti dunque non viene posta questione.
Al contrario, per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, giova premettere talune considerazioni di ordine generale.
Al fine di tutelare il diritto della prole alla bi-genitorialità, ovvero l'interesse a conservare rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori, il nostro ordinamento individua l'affidamento condiviso come regime ordinario;
esso attribuisce ai genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, senza obbligo di gestione congiunta per le scelte di ordinaria amministrazione. Tale regime non implica, tuttavia, necessaria ed automatica equipollenza dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore: per tale motivo la giurisprudenza (e ciò anche a fronte di indefettibili esigenze di ordine pratico e di tutela e salvaguardia della stabilità e dell'equilibrio dei minori) ha da tempo individuato la figura del “genitore collocatario”, presso il quale il figlio minore avrà la propria residenza in misura prevalente. Da qui la necessità di garantire che sia massimamente preservato e valorizzato il rapporto del minore con l'altro genitore, attraverso una regolamentazione del diritto di visita che riesca a contemperare tempi, esigenze e bisogni quotidiani del minore (da valutarsi anche in base alla sua età e tenuto conto del piano genitoriale allegato in atti dalle parti), con il suo altrettanto primario bisogno di coltivare una relazione stabile e significativa col genitore cosiddetto “non collocatario” e con l'intera sua famiglia di origine.
Ciò posto, con riguardo al caso di specie si ritiene idonea a contemperare le esigenze dianzi evidenziate, salvaguardando l'interesse dei minori a preservare la propria relazione col padre e al contempo il loro bisogno di stabilità rispetto agli impegni scolastici ed organizzativi rispetto a quelli ricreativi e sportivi, la seguente regolamentazione: il padre potrà vedere e stare coi bambini a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al lunedì mattina, allorché pagina 8 di 12 riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici), nonché ogni mercoledì dall'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici).
Durante le vacanze di Natale, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31.05 di ogni anno.
Qualora il padre, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare i figli a causa di eventuali trasferte lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con i minori, previo accordo con la madre.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, quali risultano dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, ritenute da questo Collegio sufficienti ai fini dei provvedimenti economici.
La Sig.ra presta attività lavorativa come grafica pubblicitaria part-time, con redditi netti che Pt_1
mediamente, negli ultimi anni, non hanno superato l'importo di € 900,00 mensili (doc.ti 13, 14 e 15).
E' inoltre impegnata in un percorso di studi universitari che, come dalla medesima dichiarato in udienza,
è principalmente finalizzato al conseguimento di una qualifica immediatamente spendibile in ambito lavorativo sì da rendersi totalmente indipendente a livello economico.
E' comproprietaria con dell'abitazione coniugale sita in Ferrara, via Fratelli Navarra n. 18 CP_1
(cfr. doc. 18).
Percepisce per intero l'AUU pari all'importo di circa 300,00 euro al mese.
è dipendente a tempo indeterminato della società CT Pack S.r.l., con la qualifica, dal CP_1
03/05/2023, di team leader (cfr. doc. 10 di parte resistente) e percepisce attualmente una retribuzione netta di circa 2.670,00 euro mensili, oltre eventuali trasferte (cfr. doc. 9 e busta paga prodotta all'udienza del 04/12/24).
E' proprietario insieme alla ex compagna, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile adibito ad ex casa familiare e, in via esclusiva, dell'immobile da poco acquistato in cui è prossimo a trasferirsi a vivere.
E' gravato dal pagamento del Mutuo al 50% contratto per la casa familiare pari complessivamente CP_2
ad euro 512,44 (cfr. doc. 3 di parte resistente); dal pagamento della somma di € 592,50 per il mutuo
Banca Centro Emilia contratto per l'acquisto della nuova casa (cfr. doc. 4 di parte resistente) e dal Prestito personale OS (contratto per l'acquisto dei mobili Ikea per la nuova casa) pari a € 72,47 (cfr. doc. 13 di pagina 9 di 12 parte resistente). In merito all'immobile di futura residenza il resistente ha evidenziato di dover corrispondere nel 2025, essendo decaduto dal beneficio relativo alla prima casa, un'imposta di registro supplementare e un'imposta sostitutiva pari ad € 13.413,40, comprensiva di interessi e sanzioni (cfr. doc.
14 di parte resistente).
Ciò premesso, tenuto conto ai sensi dell'art. 337 ter, 4° comma, c.c.: a) dell'età di ed (che Per_1 Per_2
oggi hanno rispettivamente 9 e 7 anni) e delle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori che rivela, malgrado i numerosi impegni finanziari del resistente, una certa difformità
a vantaggio del medesimo;
d) del valore economico dell'assegnazione alla madre della casa familiare siccome in comproprietà fra le parti e della attuale integrale attribuzione alla medesima dell'AUU; si ritiene equo porre, a far data dalla presente pronuncia (stante la attuale coabitazione fra le parti) a carico del padre un contributo mensile di 700,00 euro (euro 350,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
pagina 10 di 12 b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori nato a [...] il [...], ed nata a Per_1 Per_2
Ferrara il 10/09/2017, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Assegna ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ad la casa familiare sita a in Ferrara, Parte_1
via Fratelli Navarra n. 18 – con i beni mobili e gli arredi ivi presenti – distinta al C.F. del Comune di Ferrara come di seguito: - Foglio 113 Particella 251 Subalterni 43 e 44, Via Fratelli Navarra n.
18, P T-1-2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale totale mq. 173 – totale escluse aree scoperte mq. 151, R.C. Euro 1.177,62 (abitazione); - Foglio 113 Particella 251 Subalterno 42,
Via Fratelli Navarra n. 18, P T, z.c. 2, cat. C/2, cl. 3, mq. 10, superficie catastale totale mq. 13,
R.C. Euro 26,34 (magazzino).
3) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli minori ed con le modalità di cui in Per_1 Per_2
parte narrativa.
4) Con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di Parte_4
contribuire al mantenimento dei figli ed versando alla madre entro Per_1 Per_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00, (350,00 euro per ciascun figlio) da rivalutare pagina 11 di 12 annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 5 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1436/2024 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] – c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico C.F._1
in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Anna Rossini (c.f. ) unitamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Ferrara C.F._3
Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dei predetti avvocati, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE nei confronti di
, nato il [...] a [...], C.F. residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Ricciuti del Foro di Ferrara (C.F.
per le comunicazioni di cancelleria: Fax 0532 – 471931; P.E.C. C.F._5
), ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Ferrara, Email_3
Via Contrari n. 5, come da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO ex lege
Avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
pagina 1 di 12 Conclusioni:
- parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da prima memoria ex Parte_1 art. 473 bis 17 c.p.c.: “1) disporre l'affidamento condiviso dei minori ed ad Per_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione e stabile residenza presso la madre;
2) disporre
l'assegnazione alla Sig.ra della casa familiare sita in Ferrara, via Fratelli Navarra n. Pt_1
18 – con i beni mobili e gli arredi ivi presenti – distinta al C.F. del Comune di Ferrara come di seguito: - Foglio 113 Particella 251 Subalterni 43 e 44, Via Fratelli Navarra n. 18, P T-1-2, z.c.
2, cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale totale mq. 173 – totale escluse aree scoperte mq.
151, R.C. Euro 1.177,62 (abitazione); - Foglio 113 Particella 251 Subalterno 42, Via Fratelli
Navarra n. 18, P T, z.c. 2, cat. C/2, cl. 3, mq. 10, superficie catastale totale mq. 13, R.C. Euro
26,34 (magazzino); 3) stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo diversi accordi tra le parti: a) una settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola
(o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici); b) la settimana successiva, dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino alla domenica sera ore 20:00, allorché riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- durante le vacanze di Natale, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31.05 di ogni anno. 4) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese, mediante CP_1 Parte_1 bonifico bancario, l'importo di € 700,00 per ciascun figlio (così dunque per complessivi €
1.400,00 mensili), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e ovvero il diverso importo che sarà ritenuto proporzionato Per_2 Per_1
alle esigenze dei figli e alle effettive risorse economiche del padre, come verranno accertate in corso di causa;
5) disporre che il Sig. concorra, in ragione dell'80%, al pagamento CP_1 delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e
pagina 2 di 12 fisioterapiche; 3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby-sitter; 2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. 6) disporre che l'assegno unico universale INPS venga versato integralmente alla madre;
7) dato atto dell'insorgere di una controversia tra i genitori circa le modalità di ritiro dei figli da scuola ed il rifiuto paterno di confermare le deleghe già conferite per l'anno scolastico 2023/2024, attribuire ex art. 473 bis-
38 c.p.c. alla madre la facoltà di delegare – anche in assenza del consenso del padre - persone di propria fiducia (e in particolare la propria madre, Sig.ra e la propria sorella, Parte_2
Sig.ra al ritiro dei figli da scuola, autorizzandola alla presentazione del relativo Parte_3 modulo all'istituto scolastico comprensivo “Dante Alighieri” anche in assenza della sottoscrizione del padre;
8) respingere ogni diversa richiesta avversaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre alle spese generali. In via istruttoria, a) stante la necessità di acquisire ogni informazione relativa all'effettiva situazione reddituale del Sig. si chiede CP_1 di ordinare allo stesso l'esibizione del contratto di lavoro (comprensivo di appendici ed aggiornamenti legati al cambio di mansione avvenuto nel maggio 2023), nonché delle buste paga relative all'ultimo triennio;
b) ritenuto opportuno far luce sulle condotte del resistente in costanza di convivenza, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia acquisire presso il Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara, corrente in Ferrara – Via Guido d'Arezzo n. 2, le informazioni relative al percorso di counselling genitoriale intrapreso dalla Sig.ra nel Pt_1
2016 e proseguito negli anni successivi sino al 2024, ordinando altresì la trasmissione della documentazione relativa agli incontri tenutisi anche con il Sig. c) con riferimento alle CP_1 circostanze dedotte nella presente memoria, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale del
pagina 3 di 12 resistente e di prova per testi sui seguenti capitoli: (Omissis)”.
- parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: - confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
- stabilire gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
- collocare i figli minori prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Ferrara, via Fratelli Navarra n. 18 e per
l'effetto, - assegnare la casa familiare, esclusi gli arredi di proprietà esclusiva del Sig. CP_1 alla ricorrente, nel preminente interesse dei figli minori;
- disporre che la Sig.ra e l'Ing. Pt_1
siano obbligati a corrispondere, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle rate CP_1 del muto dell'immobile in comproprietà tra gli stessi ed attualmente residenza familiare;
- stabilire che il padre potrà vedere i bambini nei seguenti termini: a) Una settimana (fine settimana di spettanza della madre): dal mercoledì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al venerdì mattina, quando riaccompagnerà i minori a scuola (o in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici); b) Settimana successiva (fine settimana di spettanza del padre): dal martedì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) a mercoledì dopo cena, quando riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna. Dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino alla domenica dopo cena, quando riaccompagnerà i minori presso
l'abitazione materna;
c) Durante le vacanze di Natale: una settimana durante le vacanze
Natalizie, anche non consecutiva, (alternando di anno in anno la Vigilia di Natale, il giorno di
Natale, il giorno di Santo Stefano, il giorno della befana e il giorno di Capodanno – al fine di consentire ad entrambi i genitori di consegnare i regali ai bambini); d) Durante le vacanze pasquali: tre giorni (alternando il giorno di Pasqua a quello di Lunedì dell'Angelo); e) Durante le vacanze estive: quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31/05 di ogni anno;
f) Qualora il padre, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare
i figli a causa di eventuali trasferte lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con i minori, previo accordo con la Sig.ra g) In relazione ai ponti e alle festività, i genitori Pt_1
si alterneranno nella gestione del tempo con i figli, a cadenza annuale;
ove possibile, i compleanni dei minori saranno festeggiati congiuntamente dai genitori. - stabilire tempi e
pagina 4 di 12 modalità della presenza dei figli minori presso i nonni. I genitori si impegnano a far frequentare
e mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni materni e paterni;
- disporre altresì che i figli minori possano comunicare telefonicamente con il genitore momentaneamente non collocatario con cadenza quotidiana;
- disporre che ciascun genitore sia aggiornato tempestivamente in merito allo stato di salute dei figli, ai contatti ed alle visite con il medico curante (pediatra ed altri specialisti), anche eventualmente tramite l'inoltro o la copia-conoscenza delle comunicazioni telematiche;
- disporre che ciascun genitore abbia l'obbligo di comunicare sempre all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico e gli eventuali spostamenti in altre località quando ha con sé i minori per un periodo superiore a tre giorni, indicando l'esatto indirizzo della propria destinazione e consentendo all'altro genitore il contatto telefonico con i bambini;
- disporre che l'Ing. per le ragioni di cui in narrativa versi un assegno di mantenimento CP_1
per i figli minori, entro il 5 di ogni mese, pari ad euro 200,00 mensili per ciascun figlio (e quindi per un totale complessivo pari ad € 400,00 mensili), o, in subordine, nella misura, anche inferiore, ritenuta di Giustizia;
- disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori vengano suddivise al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ferrara, e vengano rimborsate al genitore anticipatario dall'altro genitore entro
15 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
- disporre che l'assegno unico, così come ogni altro eventuale rimborso o sussidio che venisse erogato dallo Stato o da altri Enti per spese scolastiche e/o sanitarie relative ai minori, venga suddiviso al 50% tra i genitori e che la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef venga effettuata al 50% tra i genitori. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende. Con riserva di ulteriori produzioni ed istanze istruttorie”; ha inoltre insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria depositata in data 22/11/2024”.
- Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 4 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 10 luglio 2024, Parte_1
chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori ed nati a Ferrara rispettivamente Per_1 Per_2
il 19 aprile 2015 ed il 10 settembre 2017 dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio con odierno resistente, stabilendone il collocamento prevalente presso di sé, con conseguente CP_1
assegnazione della casa familiare sita a Ferrara, località Malborghetto di Boara, in Via F.lli Navarra n. pagina 5 di 12 18 (acquistata dalle parti in comproprietà), regolamentando modi e tempi di visita con il padre
(preferibilmente una settimana, dal mercoledì all'uscita da scuola - o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici - fino al giovedì mattina, e la settimana successiva, dal venerdì all'uscita da scuola - o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici - fino alla domenica sera ore 20:00) e ponendo a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo complessivo di 1400,00 euro
(700,00 euro per ciascuno figlio), da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e contribuzione all'80% alle spese straordinarie.
La ricorrente, premettendo che il rapporto con il compagno nel corso degli anni era andato incontro a un progressivo ed inesorabile deterioramento dovuto soprattutto ai comportamenti gravemente vessatori ed aggressivi assunti dal resistente nei propri confronti, esponeva di essere da sempre il principale punto di riferimento dei bambini, essendo il padre frequentemente impegnato in trasferte lavorative all'estero, della durata anche di due o tre settimane consecutive. Aggiungeva che sussiste una notevolissima disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, tale da giustificare a carico del padre un consistente contributo al mantenimento mensile in favore dei figli.
Si costituiva in giudizio associandosi alla richiesta di affidamento condiviso della prole, CP_1
collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa familiare, ma facendo rilevare anche come l'alta conflittualità tra le parti renda quanto mai necessaria, nel maggiore interesse dei figli minori ed anche per il proprio benessere psicofisico, l'interruzione della convivenza fra le parti e la regolamentazione del loro rapporto con i figli minori, “riducendo al minimo i loro contatti, che dovranno necessariamente avvenire con spirito di cooperazione e collaborazione reciproca solo al fine di coordinarsi per ed . Dava atto di aver acquistato in data 24/05/2024 l'immobile sito in Per_1 Per_2
Ferrara, località Boara, Via Olmo Barbino n. 40 (a circa 4km dall'attuale casa familiare), in fase di ristrutturazione ed adeguato ad ospitare i bambini, al prezzo di € 135.000, anche per il tramite di mutuo bancario contratto Banca Centro Emilia pari ad € 130.000; che le modalità di frequentazione proposte dalla ricorrente non paiono giustificate, non corrispondendo al vero la circostanza di trovarsi frequentemente impegnato in trasferte lavorative all'estero; di aver effettato nel 2024 solo 28 giorni di trasferta, molte delle quali anche in zone limitrofe che gli permettevano di trascorrere il weekend con la propria famiglia;
che dal 03/05/2023 le proprie mansioni all'interno dell'azienda per cui lavora sono mutate, essendo stato investito del ruolo di team leader, così potendo lavorare di più in azienda ed evitare, per quanto possibile, le trasferte lavorative;
che il mutamento di ruolo e la diminuzione delle trasferte di lavoro hanno comportato una riduzione della propria retribuzione.
Concludeva, quindi, per una regolamentazione del proprio diritto di visita più ampia rispetto a quella prospettata in ricorso e per un obbligo di contribuzione al mantenimento della prole proporzionato alla pagina 6 di 12 propria attuale capacità retributiva, nonché agli impegni economici assunti in conseguenza della crisi separativa.
Intervenuto il Pubblico Ministero, sentite personalmente le parti all'udienza celebratasi innanzi al giudice delegato in data 4 dicembre 2024, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.
***
Sul regime di affidamento della prole.
Tenuto conto della comune volontà delle parti e considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse dei minori ed ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Ed Per_1 Per_2
invero, per quanto riguarda le capacità genitoriali delle parti, si ritiene che, malgrado l'elevata conflittualità che ad oggi ne connota il rapporto (ma che è verosimilmente destinata a calmierarsi una volta cessata la coabitazione), al momento i genitori siano ancora in grado di garantire ai propri figli la soddisfazione dei bisogni primari di accudimento, protezione, educativi, di socializzazione e di co- genitorialità. Si auspica che la interruzione della convivenza fra le parti e la regolamentazione della permanenza dei minori presso ciascun genitore possano stemperare il conflitto in atto per la piena ed effettiva attuazione del regime di affidamento condiviso, eventualmente se necessario e comunque sempre opportuno in presenza di forte astiosità con l'aiuto ed il supporto di una mediazione familiare.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sui figli minori separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a ed un effettivo e reale Per_1 Per_2
apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Rimanendo in tema di affido condiviso, con memoria ex art. 473 bis 17, primo comma, c.p.c. la difesa di parte ricorrente ha sollevato la questione delle deleghe da conferire per l'accompagnamento ed il ritiro dei minori presso i rispettivi istituti scolastici, in difetto di accordo fra le parti.
La difesa del resistente ha replicato di non aver mai avuto “alcuna preclusione in merito alla sottoscrizione di tali deleghe, a condizione che sia garantito anche a lui la possibilità di occuparsi dei pagina 7 di 12 figli, di portarli a scuola ed alle attività sportive (…) Ad esito del presente procedimento, infatti, quando il Collegio avrà stabilito il tempo di permanenza del padre con i figli, senza timore che la madre possa opporsi a ciò, i bambini, durante il tempo di permanenza con la madre, potranno essere prelevati a scuola dalla madre e dalla sorella della ricorrente, senza preclusione alcuna”.
Dunque non si pone questione sul punto. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza dei minori presso di sé (come sopra individuati), si organizzerà come meglio crede per la relativa gestione, conferendo delega, in accordo con l'altro genitore, a persone di fiducia della famiglia per l'accompagnamento ed il ritiro dei bambini da scuola e/o attività ricreative e/o sportive.
Sulla collocazione prevalente dei minori, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione delle visite col genitore non collocatario.
Le parti concordano anche sulla collocazione prevalente dei minori con la madre e l'assegnazione alla medesima della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
Su tali aspetti dunque non viene posta questione.
Al contrario, per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, giova premettere talune considerazioni di ordine generale.
Al fine di tutelare il diritto della prole alla bi-genitorialità, ovvero l'interesse a conservare rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori, il nostro ordinamento individua l'affidamento condiviso come regime ordinario;
esso attribuisce ai genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, senza obbligo di gestione congiunta per le scelte di ordinaria amministrazione. Tale regime non implica, tuttavia, necessaria ed automatica equipollenza dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore: per tale motivo la giurisprudenza (e ciò anche a fronte di indefettibili esigenze di ordine pratico e di tutela e salvaguardia della stabilità e dell'equilibrio dei minori) ha da tempo individuato la figura del “genitore collocatario”, presso il quale il figlio minore avrà la propria residenza in misura prevalente. Da qui la necessità di garantire che sia massimamente preservato e valorizzato il rapporto del minore con l'altro genitore, attraverso una regolamentazione del diritto di visita che riesca a contemperare tempi, esigenze e bisogni quotidiani del minore (da valutarsi anche in base alla sua età e tenuto conto del piano genitoriale allegato in atti dalle parti), con il suo altrettanto primario bisogno di coltivare una relazione stabile e significativa col genitore cosiddetto “non collocatario” e con l'intera sua famiglia di origine.
Ciò posto, con riguardo al caso di specie si ritiene idonea a contemperare le esigenze dianzi evidenziate, salvaguardando l'interesse dei minori a preservare la propria relazione col padre e al contempo il loro bisogno di stabilità rispetto agli impegni scolastici ed organizzativi rispetto a quelli ricreativi e sportivi, la seguente regolamentazione: il padre potrà vedere e stare coi bambini a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al lunedì mattina, allorché pagina 8 di 12 riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici), nonché ogni mercoledì dall'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà i minori a scuola (o, in orario equivalente, presso l'abitazione materna, nei periodi extrascolastici).
Durante le vacanze di Natale, sette giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Natale ovvero il Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni consecutivi, periodo che comprenderà ad anni alterni il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, quindici giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31.05 di ogni anno.
Qualora il padre, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare i figli a causa di eventuali trasferte lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con i minori, previo accordo con la madre.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, quali risultano dalla documentazione reddituale e patrimoniale versata in atti e dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza, ritenute da questo Collegio sufficienti ai fini dei provvedimenti economici.
La Sig.ra presta attività lavorativa come grafica pubblicitaria part-time, con redditi netti che Pt_1
mediamente, negli ultimi anni, non hanno superato l'importo di € 900,00 mensili (doc.ti 13, 14 e 15).
E' inoltre impegnata in un percorso di studi universitari che, come dalla medesima dichiarato in udienza,
è principalmente finalizzato al conseguimento di una qualifica immediatamente spendibile in ambito lavorativo sì da rendersi totalmente indipendente a livello economico.
E' comproprietaria con dell'abitazione coniugale sita in Ferrara, via Fratelli Navarra n. 18 CP_1
(cfr. doc. 18).
Percepisce per intero l'AUU pari all'importo di circa 300,00 euro al mese.
è dipendente a tempo indeterminato della società CT Pack S.r.l., con la qualifica, dal CP_1
03/05/2023, di team leader (cfr. doc. 10 di parte resistente) e percepisce attualmente una retribuzione netta di circa 2.670,00 euro mensili, oltre eventuali trasferte (cfr. doc. 9 e busta paga prodotta all'udienza del 04/12/24).
E' proprietario insieme alla ex compagna, in ragione del 50% ciascuno, dell'immobile adibito ad ex casa familiare e, in via esclusiva, dell'immobile da poco acquistato in cui è prossimo a trasferirsi a vivere.
E' gravato dal pagamento del Mutuo al 50% contratto per la casa familiare pari complessivamente CP_2
ad euro 512,44 (cfr. doc. 3 di parte resistente); dal pagamento della somma di € 592,50 per il mutuo
Banca Centro Emilia contratto per l'acquisto della nuova casa (cfr. doc. 4 di parte resistente) e dal Prestito personale OS (contratto per l'acquisto dei mobili Ikea per la nuova casa) pari a € 72,47 (cfr. doc. 13 di pagina 9 di 12 parte resistente). In merito all'immobile di futura residenza il resistente ha evidenziato di dover corrispondere nel 2025, essendo decaduto dal beneficio relativo alla prima casa, un'imposta di registro supplementare e un'imposta sostitutiva pari ad € 13.413,40, comprensiva di interessi e sanzioni (cfr. doc.
14 di parte resistente).
Ciò premesso, tenuto conto ai sensi dell'art. 337 ter, 4° comma, c.c.: a) dell'età di ed (che Per_1 Per_2
oggi hanno rispettivamente 9 e 7 anni) e delle relative esigenze;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori che rivela, malgrado i numerosi impegni finanziari del resistente, una certa difformità
a vantaggio del medesimo;
d) del valore economico dell'assegnazione alla madre della casa familiare siccome in comproprietà fra le parti e della attuale integrale attribuzione alla medesima dell'AUU; si ritiene equo porre, a far data dalla presente pronuncia (stante la attuale coabitazione fra le parti) a carico del padre un contributo mensile di 700,00 euro (euro 350,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
pagina 10 di 12 b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori nato a [...] il [...], ed nata a Per_1 Per_2
Ferrara il 10/09/2017, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Assegna ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. ad la casa familiare sita a in Ferrara, Parte_1
via Fratelli Navarra n. 18 – con i beni mobili e gli arredi ivi presenti – distinta al C.F. del Comune di Ferrara come di seguito: - Foglio 113 Particella 251 Subalterni 43 e 44, Via Fratelli Navarra n.
18, P T-1-2, z.c. 2, cat. A/3, cl. 3, vani 7, superficie catastale totale mq. 173 – totale escluse aree scoperte mq. 151, R.C. Euro 1.177,62 (abitazione); - Foglio 113 Particella 251 Subalterno 42,
Via Fratelli Navarra n. 18, P T, z.c. 2, cat. C/2, cl. 3, mq. 10, superficie catastale totale mq. 13,
R.C. Euro 26,34 (magazzino).
3) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli minori ed con le modalità di cui in Per_1 Per_2
parte narrativa.
4) Con decorrenza dalla presente pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di Parte_4
contribuire al mantenimento dei figli ed versando alla madre entro Per_1 Per_2 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 700,00, (350,00 euro per ciascun figlio) da rivalutare pagina 11 di 12 annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 5 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
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