TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 7267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7267 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32136/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Idamaria Chieffo Presidente Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
dott. Mariachiara Lionella Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32136/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
SCALZO, elettivamente presso lo studio del difensore a Cerignola in VIA BOLOGNA, 11;
- parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco ROSSI, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Verona, VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A presso il predetto difensore;
- parte convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –antitrust.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e documentazione che sin da questo
momento si impugna, contesta e disconosce, per i seguenti motivi esposti:
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussione fatte sottoscrivere alla Sig.ra da Parte_1
parte della in favore della Controparte_2 Parte_2
poiché gli artt. 2, 6 e 9 presenti nello stesso riproducono pedissequamente le clausole di “reviviscenza”, di
deroga all'art. 1957 c.c. nonché di sopravvivenza di cui allo contrattuale ABI dichiarate lesive della
concorrenza dall'Antitrust con parere del 20.04.2005 nonché censurate anche dalla Banca d'Italia con
provvedimento n. 55 del 2.05.2005;
- conseguentemente accogliere la presente opposizione e revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo e destituito
di qualsivoglia fondamento il decreto ingiuntivo N. 7912/2020 del 26.06.2020 (RG n. 3667/2020)
emesso dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia CARBONE nei confronti
della Sig.ra per quanto argomentato e dedotto in narrativa dichiarando che nulla Parte_1
deve l'odierna opponente in virtù del predetto;
- condannare l'odierna convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di
opposizione, oltre al rimborso spese come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta:
e per essa , uti supra difesa chiede l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_4
seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare:
pagina 2 di 10 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova
scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti dell'opponente di € 40.590,73 (ovvero quella diversa Controparte_3
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai
successivi interessi di mora al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al
pagamento della suddetta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA
e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si produce: copia integrale del
fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione e se ne attesta la conformità agli originali); [all. A]
procura alle liti;
(doc. 1) certificato camerale storico;
(doc. 2) procura – Controparte_3
; (doc. 3) visura ; (doc. 4) procura da Controparte_5 Controparte_5
alla Dott.ssa (doc. 5) Trib. Lucca, sent. 463/2021; (doc. 6) note di trattazione scritta.” CP_5 Pt_3
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 7912/2020 del 26/06/2020 con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto all'opponente, in solido con di pagare alla società ricorrente Parte_2 [...]
l'importo di € 40.590,73, oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, sulla CP_3
base delle fideiussioni rilasciate in favore della società Parte_2 Parte_2
1.1.- Dopo aver eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte della società opposta, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo attesa l'inidoneità dei documenti prodotti nel procedimento monitorio a costituire prova del pagina 3 di 10 credito ex art. 633 ss c.p.c. Segnatamente, l'opponente ha eccepito la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttivi delle clausole n. 2, 6 e 8
del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, ritenute dall'Autorità in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a) l. 287/1990 (cfr. provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005). In subordine, l'attrice ha dedotto la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c. atteso che le parti non lo avrebbero sottoscritto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
1.2.- Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta ha, in primo luogo, chiesto la concessione del termine per istaurare la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, “previa decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà”. In fatto, la convenuta ha esposto che il credito azionato in via monitoria si basa: - sulla fideiussione specifica del
23/07/2009 a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente n. 1252300000213; - sulla fideiussione omnibus riguardante il conto corrente n. 1252300000213 e 1252300127103 e sui relativi contratti;
- sull'estratto conto ex art. 50 t.u.b. attestante il saldo negativo dei conti correnti in linea capitale di € 40.590,73 (di cui € 2.871,46 per il c/c n. 1252300000213 ed € 37.719,27 per il c/c n. 1252300127103) osservando che l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione specifica in ordine alle risultanze dell'estratto del conto corrente certificato;
né aveva dedotto ulteriori fatti estintivi, impeditivi o modificativi, fatta eccezione per la dedotta nullità delle fideiussioni a suo tempo prestate dall'ingiunta.
1.3.- Con riguardo all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, la convenuta ha osservato che le fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto erano state sottoscritte nel 2009, quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'accertamento dell'autorità, posto che nel 2006 l'Abi aveva trasmesso alla Banca d'Italia il nuovo modello di fideiussione “epurato dalle clausole ritenute potenzialmente lesive della pagina 4 di 10 concorrenza” e lo aveva successivamente diffuso tra le associate. Sotto altro profilo, l'istituto di credito opposto ha dedotto la carenza di interesse ad agire in quanto la parte non aveva “allegato come sarebbe stata violata la libera concorrenza nei suoi riguardi e con quale modalità sarebbe avvenuta una menomazione della sua libertà di scelta, né quale sarebbe stato il pregiudizio patito”.
2.- Alla prima udienza di comparizione, è stato disposto un rinvio di udienza per consentire l'espletamento della mediazione. Atteso l'esito negativo del tentativo della mediazione, all'udienza del 27/10/2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nei successivi scritti difensivi le parti hanno ribadito le rispettive difese;
non avendo le parti articolato mezzi istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato
nel frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 27/05/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- Così richiamate le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'odierna delibazione, ritiene il
Tribunale che le domande dell'attrice non meritino di essere accolte attesa: (i) la sostanziale carenza di interesse rispetto alla domanda di nullità delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) in ogni caso, la mancanza di prova in ordine all'effettiva sussistenza della condotta anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle fideiussioni per cui è causa, non potendo la presente controversia essere qualificata come giudizio follow on rispetto all'accertamento della Banca d'Italia stante il periodo di tempo intercorso tra tale accertamento e la data della stipulazione delle fideiussioni per cui è
causa; (iii) la mancanza di contestazioni con riguardo all'an e al quantum del credito azionato in via monitoria. pagina 5 di 10 3.1.- Prima di procedere all'esame del profilo sub (i) e sub (ii) giova premettere in fatto che: - in data 23/07/2009 l'opponente ha prestato una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società sino alla concorrenza dell'importo di Parte_2
€ 80.000,00 (NDG 81475178 - Garanzia n. 000002923); - in data 23/07/2009 l'opponente ha concesso fideiussione specifica (NDG 81475178 – garanzia n. 000002919) a garanzia delle obbligazioni relative al contratto di apertura credito a valere sul conto corrente n. 0000213, sino alla concorrenza dell'importo di € 60.000,00; - entrambe le fideiussioni contengono previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 del formulario del “contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI del 2002; - inoltre, le fideiussioni per cui è causa contengono al punto 7 la previsione secondo cui “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutolo per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. Con lettera raccomandata del 18/06/2015,
l'istituto di credito ha costituito in mora la società debitrice e i fideiussori, chiedendo il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 127103 pari ad € 35.511,15 e del saldo debitore del conto corrente “Idea Credito” n. 213, pari ad € 2.808,00.
3.2.- Ciò posto, come noto, con provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia ha affermato che le clausole di clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.,
corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del formulario predisposto dall'ABI nel 2002, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Tali clausole contengono, pertanto, previsioni che
“nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990,
art. 1, comma 2, lett. a)”.
pagina 6 di 10 Nella ricostruzione offerta dalla Banca d'Italia, la distorsione della concorrenza che deriva dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di “negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto”, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di “coordinare verso un comune interesse, le attività economiche” (Cass. Sez. Un. n.
41994/2021 che richiama Cass. 827/1999).
3.3.- Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI sanzionate, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c.
laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021). Peraltro, come osservato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8
del formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, come nel caso di specie, interessato all'erogazione del finanziamento per essere socio della società debitrice, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle (per lui più onerose). Sotto altro aspetto, deve riconoscersi la permanenza dell'interesse dell'imprenditore bancario a mantenere la garanzia personale del fideiussore anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
pagina 7 di 10 3.4.- Ricondotte le conseguenze dell'illecito antitrust per cui è causa alla nullità delle sole clausole del contratto di fideiussione che riproducono le disposizioni del formulario ABI sanzionate, si osserva che la concreta ricaduta della nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte,
del debito gravante sul fideiussore, rileva, in prima istanza, sotto il profilo dell'interesse ad agire,
quale condizione dell'azione. Sotto altro e connesso profilo, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga, ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. 30383/2024;
Cass. n. 8023/2024). Nel caso di specie l'attrice, pur deducendo la nullità delle clausole riproduttive gli artt. 2, 6, e 8 dello schema ABI, non ha posto a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo la decadenza banca a mente dell'art. 1957 c.c.; sicché deve escludersi l'interesse dell'attrice alla declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di fideiussione per cui è causa,
atteso che l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe in alcun modo comportare l'accertamento negativo del credito azionato nel procedimento monitorio e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3.5.- Ad ulteriore argomento dell'infondatezza dell'odierna opposizione si osserva che i contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori prevedono l'obbligo del fideiussore di corrispondere alla
Banca quanto dovutole dal debitore principale a “semplice richiesta scritta” (art. 7 delle fideiussioni in atti). Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concomitanza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c.,
che in ipotesi troverebbe applicazione in ragione della nullità parziale della clausola derogatoria,
comporta il venire meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale nel termine semestrale di cui pagina 8 di 10 all'art. 1957 c.c., essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017). Nel caso di specie, risulta che l'istituto di credito cedente ha contestualmente messo in mora la società
debitrice e i fideiussori con raccomandata del 18/06/2015 (doc. 4).
3.6.- Come anticipato al punto 3) della motivazione, le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate nel 2009, a distanza di quattro anni dall'accertamento dell'Autorità e di sette anni dalla diffusione del formulario predisposto dall'ABI, ne deriva che l'odierna azione non possa considerarsi come follow on rispetto all'accertamento dell'autorità gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'illecito con riguardo alla uniforme applicazione delle clausole per cui è causa alla data della sottoscrizione delle fideiussioni, sia con riguardo alle fideiussioni omnibus che con riguardo alle fideiussioni specifiche (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n. 1171). Nel caso di specie l'attrice si è limitata a produrre copia di una fideiussione concessa in favore di CP_6
nel 2006 e nel 2017 e copia di una fideiussione concessa in favore della Banca Popolare
[...]
di Bergamo nel 2008, senza formulare istanze istruttorie volte all'acquisizione dei modelli in uso presso un campione significativo di istituti di credito nel periodo in cui sono state rilasciate dall'attrice le fideiussioni per cui è causa (2009). Ritiene pertanto il Collegio che la parte non abbia offerto la prova dell'illecito contestato.
3.8.- Con riguardo all'an e al quantum del credito azionato, l'opposta ha depositato in via monitoria documentazione idonea a costituire prova scritta del credito ex art. 633 ss c.p.c.
(contratto di conto corrente, fideiussioni concesse dall'opponente, estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. rilasciato dalla banca cedente), ne deriva che gravava sull'opponente l'onere di allegare e provare specifici fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Sul punto pagina 9 di 10 l'attrice non ha svolto alcuna contestazione avendo dedotto come unico motivo di revoca del decreto ingiuntivo la nullità del contratto di fideiussione.
4.- Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano, dome da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, ridotti i compensi per la fase di trattazione, limitata al solo deposito delle memorie, e la fase decisionale, atteso il convenuto degli atti, ripetitivo delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni formulata dall'attrice nei Parte_4
confronti della convenuta Controparte_3
2) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7912/2020 emesso dal Tribunale di
Milano in data 26/06/2020;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.261,00 oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e iva come per legge.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente relatore
Idamaria Chieffo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Idamaria Chieffo Presidente Relatore
dott. Lorena Casiraghi Giudice
dott. Mariachiara Lionella Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32136/2020 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
SCALZO, elettivamente presso lo studio del difensore a Cerignola in VIA BOLOGNA, 11;
- parte attrice contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco ROSSI, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Verona, VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A presso il predetto difensore;
- parte convenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –antitrust.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Conclusioni nell'interesse dell'attrice
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e documentazione che sin da questo
momento si impugna, contesta e disconosce, per i seguenti motivi esposti:
- accertare e dichiarare la nullità delle fideiussione fatte sottoscrivere alla Sig.ra da Parte_1
parte della in favore della Controparte_2 Parte_2
poiché gli artt. 2, 6 e 9 presenti nello stesso riproducono pedissequamente le clausole di “reviviscenza”, di
deroga all'art. 1957 c.c. nonché di sopravvivenza di cui allo contrattuale ABI dichiarate lesive della
concorrenza dall'Antitrust con parere del 20.04.2005 nonché censurate anche dalla Banca d'Italia con
provvedimento n. 55 del 2.05.2005;
- conseguentemente accogliere la presente opposizione e revocarsi, annullarsi e/o dichiararsi nullo e destituito
di qualsivoglia fondamento il decreto ingiuntivo N. 7912/2020 del 26.06.2020 (RG n. 3667/2020)
emesso dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia CARBONE nei confronti
della Sig.ra per quanto argomentato e dedotto in narrativa dichiarando che nulla Parte_1
deve l'odierna opponente in virtù del predetto;
- condannare l'odierna convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di
opposizione, oltre al rimborso spese come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta:
e per essa , uti supra difesa chiede l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_4
seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare:
pagina 2 di 10 1) Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova
scritta o di pronta soluzione;
2) Concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione;
Nel merito:
3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che
è creditrice nei confronti dell'opponente di € 40.590,73 (ovvero quella diversa Controparte_3
somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai
successivi interessi di mora al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al
pagamento della suddetta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA
e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si produce: copia integrale del
fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione e se ne attesta la conformità agli originali); [all. A]
procura alle liti;
(doc. 1) certificato camerale storico;
(doc. 2) procura – Controparte_3
; (doc. 3) visura ; (doc. 4) procura da Controparte_5 Controparte_5
alla Dott.ssa (doc. 5) Trib. Lucca, sent. 463/2021; (doc. 6) note di trattazione scritta.” CP_5 Pt_3
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 7912/2020 del 26/06/2020 con cui il Tribunale di Milano ha ingiunto all'opponente, in solido con di pagare alla società ricorrente Parte_2 [...]
l'importo di € 40.590,73, oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, sulla CP_3
base delle fideiussioni rilasciate in favore della società Parte_2 Parte_2
1.1.- Dopo aver eccepito, in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria da parte della società opposta, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo attesa l'inidoneità dei documenti prodotti nel procedimento monitorio a costituire prova del pagina 3 di 10 credito ex art. 633 ss c.p.c. Segnatamente, l'opponente ha eccepito la nullità dei contratti di fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto riproduttivi delle clausole n. 2, 6 e 8
del modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002, ritenute dall'Autorità in contrasto con l'art. 2, comma 2 lett. a) l. 287/1990 (cfr. provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005). In subordine, l'attrice ha dedotto la nullità del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419, comma 1, c.c. atteso che le parti non lo avrebbero sottoscritto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
1.2.- Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta ha, in primo luogo, chiesto la concessione del termine per istaurare la mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, “previa decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà”. In fatto, la convenuta ha esposto che il credito azionato in via monitoria si basa: - sulla fideiussione specifica del
23/07/2009 a garanzia dell'apertura di credito in conto corrente n. 1252300000213; - sulla fideiussione omnibus riguardante il conto corrente n. 1252300000213 e 1252300127103 e sui relativi contratti;
- sull'estratto conto ex art. 50 t.u.b. attestante il saldo negativo dei conti correnti in linea capitale di € 40.590,73 (di cui € 2.871,46 per il c/c n. 1252300000213 ed € 37.719,27 per il c/c n. 1252300127103) osservando che l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione specifica in ordine alle risultanze dell'estratto del conto corrente certificato;
né aveva dedotto ulteriori fatti estintivi, impeditivi o modificativi, fatta eccezione per la dedotta nullità delle fideiussioni a suo tempo prestate dall'ingiunta.
1.3.- Con riguardo all'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, la convenuta ha osservato che le fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto erano state sottoscritte nel 2009, quindi al di fuori dell'ambito di applicazione dell'accertamento dell'autorità, posto che nel 2006 l'Abi aveva trasmesso alla Banca d'Italia il nuovo modello di fideiussione “epurato dalle clausole ritenute potenzialmente lesive della pagina 4 di 10 concorrenza” e lo aveva successivamente diffuso tra le associate. Sotto altro profilo, l'istituto di credito opposto ha dedotto la carenza di interesse ad agire in quanto la parte non aveva “allegato come sarebbe stata violata la libera concorrenza nei suoi riguardi e con quale modalità sarebbe avvenuta una menomazione della sua libertà di scelta, né quale sarebbe stato il pregiudizio patito”.
2.- Alla prima udienza di comparizione, è stato disposto un rinvio di udienza per consentire l'espletamento della mediazione. Atteso l'esito negativo del tentativo della mediazione, all'udienza del 27/10/2021 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nei successivi scritti difensivi le parti hanno ribadito le rispettive difese;
non avendo le parti articolato mezzi istruttori, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato
nel frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 27/05/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.- Così richiamate le circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'odierna delibazione, ritiene il
Tribunale che le domande dell'attrice non meritino di essere accolte attesa: (i) la sostanziale carenza di interesse rispetto alla domanda di nullità delle fideiussioni poste a fondamento della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto;
(ii) in ogni caso, la mancanza di prova in ordine all'effettiva sussistenza della condotta anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle fideiussioni per cui è causa, non potendo la presente controversia essere qualificata come giudizio follow on rispetto all'accertamento della Banca d'Italia stante il periodo di tempo intercorso tra tale accertamento e la data della stipulazione delle fideiussioni per cui è
causa; (iii) la mancanza di contestazioni con riguardo all'an e al quantum del credito azionato in via monitoria. pagina 5 di 10 3.1.- Prima di procedere all'esame del profilo sub (i) e sub (ii) giova premettere in fatto che: - in data 23/07/2009 l'opponente ha prestato una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società sino alla concorrenza dell'importo di Parte_2
€ 80.000,00 (NDG 81475178 - Garanzia n. 000002923); - in data 23/07/2009 l'opponente ha concesso fideiussione specifica (NDG 81475178 – garanzia n. 000002919) a garanzia delle obbligazioni relative al contratto di apertura credito a valere sul conto corrente n. 0000213, sino alla concorrenza dell'importo di € 60.000,00; - entrambe le fideiussioni contengono previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 del formulario del “contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI del 2002; - inoltre, le fideiussioni per cui è causa contengono al punto 7 la previsione secondo cui “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutolo per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. Con lettera raccomandata del 18/06/2015,
l'istituto di credito ha costituito in mora la società debitrice e i fideiussori, chiedendo il pagamento del saldo debitore del conto corrente n. 127103 pari ad € 35.511,15 e del saldo debitore del conto corrente “Idea Credito” n. 213, pari ad € 2.808,00.
3.2.- Ciò posto, come noto, con provvedimento n. 55/2005 la Banca d'Italia ha affermato che le clausole di clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.,
corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del formulario predisposto dall'ABI nel 2002, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Tali clausole contengono, pertanto, previsioni che
“nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l. 287/1990,
art. 1, comma 2, lett. a)”.
pagina 6 di 10 Nella ricostruzione offerta dalla Banca d'Italia, la distorsione della concorrenza che deriva dall'applicazione uniforme degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI, non è il portato di un contratto tra imprese, ovvero di “negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare voluto”, ma di comportamenti “non contrattuali” o “non negoziali” (ricorso a schemi giuridici meramente unilaterali) che hanno la funzione di “coordinare verso un comune interesse, le attività economiche” (Cass. Sez. Un. n.
41994/2021 che richiama Cass. 827/1999).
3.3.- Contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, i contratti di fideiussione stipulati “a valle” dell'intesa sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 sono parzialmente nulli in relazione alle sole previsioni riproduttive le clausole dello schema ABI sanzionate, potendo la nullità di tali clausole estendersi all'intero contratto in base al meccanismo di cui all'art. 1419 c.c.
laddove risulti che i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione senza le tre clausole in commento (Cass. Sez. Un. 41994/2021). Peraltro, come osservato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, l'estensione della nullità delle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8
del formulario ABI all'intero negozio costituisce “evenienza di ben difficile riscontro”, atteso che la riproduzione di tali clausole ha l'effetto di rendere più gravosa la posizione del garante, mentre la loro eliminazione ha l'effetto di alleggerirne la posizione, cosicché non può seriamente dubitarsi del fatto che il fideiussore, soprattutto se, come nel caso di specie, interessato all'erogazione del finanziamento per essere socio della società debitrice, avrebbe concesso la garanzia personale anche senza le clausole nulle (per lui più onerose). Sotto altro aspetto, deve riconoscersi la permanenza dell'interesse dell'imprenditore bancario a mantenere la garanzia personale del fideiussore anche senza le clausole a lui più favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe l'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
pagina 7 di 10 3.4.- Ricondotte le conseguenze dell'illecito antitrust per cui è causa alla nullità delle sole clausole del contratto di fideiussione che riproducono le disposizioni del formulario ABI sanzionate, si osserva che la concreta ricaduta della nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte,
del debito gravante sul fideiussore, rileva, in prima istanza, sotto il profilo dell'interesse ad agire,
quale condizione dell'azione. Sotto altro e connesso profilo, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., norma in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga, ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass. 30383/2024;
Cass. n. 8023/2024). Nel caso di specie l'attrice, pur deducendo la nullità delle clausole riproduttive gli artt. 2, 6, e 8 dello schema ABI, non ha posto a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo la decadenza banca a mente dell'art. 1957 c.c.; sicché deve escludersi l'interesse dell'attrice alla declaratoria di nullità delle clausole dei contratti di fideiussione per cui è causa,
atteso che l'eventuale accoglimento della domanda non potrebbe in alcun modo comportare l'accertamento negativo del credito azionato nel procedimento monitorio e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
3.5.- Ad ulteriore argomento dell'infondatezza dell'odierna opposizione si osserva che i contratti di fideiussione sottoscritti dagli attori prevedono l'obbligo del fideiussore di corrispondere alla
Banca quanto dovutole dal debitore principale a “semplice richiesta scritta” (art. 7 delle fideiussioni in atti). Secondo il condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concomitanza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c.,
che in ipotesi troverebbe applicazione in ragione della nullità parziale della clausola derogatoria,
comporta il venire meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale nel termine semestrale di cui pagina 8 di 10 all'art. 1957 c.c., essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante (Cass. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017). Nel caso di specie, risulta che l'istituto di credito cedente ha contestualmente messo in mora la società
debitrice e i fideiussori con raccomandata del 18/06/2015 (doc. 4).
3.6.- Come anticipato al punto 3) della motivazione, le fideiussioni per cui è causa sono state stipulate nel 2009, a distanza di quattro anni dall'accertamento dell'Autorità e di sette anni dalla diffusione del formulario predisposto dall'ABI, ne deriva che l'odierna azione non possa considerarsi come follow on rispetto all'accertamento dell'autorità gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi dell'illecito con riguardo alla uniforme applicazione delle clausole per cui è causa alla data della sottoscrizione delle fideiussioni, sia con riguardo alle fideiussioni omnibus che con riguardo alle fideiussioni specifiche (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 14/02/2023, n. 1171). Nel caso di specie l'attrice si è limitata a produrre copia di una fideiussione concessa in favore di CP_6
nel 2006 e nel 2017 e copia di una fideiussione concessa in favore della Banca Popolare
[...]
di Bergamo nel 2008, senza formulare istanze istruttorie volte all'acquisizione dei modelli in uso presso un campione significativo di istituti di credito nel periodo in cui sono state rilasciate dall'attrice le fideiussioni per cui è causa (2009). Ritiene pertanto il Collegio che la parte non abbia offerto la prova dell'illecito contestato.
3.8.- Con riguardo all'an e al quantum del credito azionato, l'opposta ha depositato in via monitoria documentazione idonea a costituire prova scritta del credito ex art. 633 ss c.p.c.
(contratto di conto corrente, fideiussioni concesse dall'opponente, estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. rilasciato dalla banca cedente), ne deriva che gravava sull'opponente l'onere di allegare e provare specifici fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato. Sul punto pagina 9 di 10 l'attrice non ha svolto alcuna contestazione avendo dedotto come unico motivo di revoca del decreto ingiuntivo la nullità del contratto di fideiussione.
4.- Il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano, dome da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia, ridotti i compensi per la fase di trattazione, limitata al solo deposito delle memorie, e la fase decisionale, atteso il convenuto degli atti, ripetitivo delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1) rigetta la domanda di nullità delle fideiussioni formulata dall'attrice nei Parte_4
confronti della convenuta Controparte_3
2) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7912/2020 emesso dal Tribunale di
Milano in data 26/06/2020;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.261,00 oltre rimborso forfettario del 15%, c.p.a. e iva come per legge.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente relatore
Idamaria Chieffo
pagina 10 di 10