Ordinanza cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00941/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2025, proposto da
NC EZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione, emesso dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino, in data 25 settembre 2025, D.I.V. P.A.S. Cat. A. 12/255/2025/Imm./sb
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. NN UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con memoria del 20 aprile 2026, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo stato rilasciato il permesso di soggiorno a seguito del riesame disposto da questo Tar con ordinanza 52/2026, richiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese.
Per quanto sopra, trattenuto il ricorso in decisione ex art. 60 c.p.a., deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe.
Con riguardo alle spese, le stesse possono essere compensate, dato che il provvedimento impugnato è basato anche sull’assenza di osservazioni al preavviso di diniego ricevuto dal ricorrente, che non sono state presentate e avrebbero potuto contribuire ad evitare il contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
NN UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NN UI | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO