Articolo 91 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 90Articolo 92
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
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Versione
11 luglio 1990
Art. 91. (((Compiti di assistenza degli enti locali) )) (( 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i Comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 92, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o rinoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita' scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal acomma 1 puo' essere affidato dai Comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle competenti unita' sanitarie locali. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990