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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2655/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza - 02853720783
elettivamente domiciliato presso Viale Degli Alimena N 8 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
3 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 03420213220000149005 IRPEF-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 03420213220000149005 TARI
- PIGNORAMENTO n. 03420213220000149005 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente
Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal ricorso in riassunzione proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, a seguito di un'ordinanza del Tribunale di Paola che aveva sospeso l'esecuzione di un pignoramento presso terzi notificato al contribuente Resistente_1,. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 1100/2024, respingeva il ricorso dell'Agente della Riscossione rilevando, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire dell'AdER, stante l'estinzione del processo esecutivo originario per mancata riassunzione nei termini perentori dinanzi al giudice ordinario, nonché l'assenza di una formale declinatoria di giurisdizione da parte del Tribunale di Paola in favore del giudice tributario,,. In quella sede, la Corte provinciale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza dell'interesse ad agire e ribadendo la giurisdizione tributaria in ordine alle eccezioni sollevate dal debitore riguardanti la mancata notifica degli atti presupposti,.
L'appellante ha insistito sulla legittimità del pignoramento e della notifica a mezzo PEC, chiedendo la riforma della sentenza impugnata,.
Si è costituito in giudizio il Dott. Resistente_1 , resistendo al gravame principale e proponendo appello incidentale. La difesa del contribuente ha preliminarmente eccepito l'estinzione della procedura esecutiva e del giudizio per intervenuta adesione alla Definizione Agevolata (c.d. "Rottamazione-quater") prevista dalla
L. 197/2022, documentando l'accoglimento della domanda e il pagamento delle rate,. Nel merito, ha ribadito le difese già svolte in primo grado circa l'inammissibilità della riassunzione e i vizi della notifica, ed ha spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ritenendo ingiusta la compensazione a fronte della soccombenza di controparte,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le documentazioni prodotte, ritiene che l'appello principale debba essere rigettato e che debba trovare accoglimento l'appello incidentale, con le conseguenze di seguito specificate in ordine alla definizione del giudizio e alle spese di lite. In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito sollevata dall'appellante principale, il Collegio prende atto della documentazione prodotta dalla difesa del contribuente, dalla quale emerge in modo inequivocabile l'adesione del Dott. Resistente_1 alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. "Rottamazione-quater"), disciplinata dall'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022.
Risulta agli atti che il contribuente ha presentato la relativa dichiarazione di adesione in data 28.06.2023 e che la stessa è stata accolta dall'AdER, la quale ha comunicato le somme dovute, con il contribuente che ha provveduto al pagamento della prima rata,.
Ai sensi del comma 243, lett. b), dell'art. 1 della citata Legge n. 197/2022, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Tale circostanza determina ipso iure la cessazione della materia del contendere e il venire meno dell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla prosecuzione del giudizio volto ad accertare la legittimità della pretesa esecutiva originaria, ormai sostituita dalla nuova obbligazione scaturente dalla definizione agevolata. Ne consegue che l'appello principale, volto a rivitalizzare una pretesa esecutiva ormai estinta per volontà di legge a seguito dell'adesione del debitore alla sanatoria, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dal contribuente, esso merita accoglimento in punto di regolamentazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure, pur rigettando il ricorso dell'AdER per carenza di interesse e profili di inammissibilità legati all'errata riassunzione dinanzi al giudice tributario in assenza di declinatoria, ha disposto la compensazione delle spese processuali. Tale statuizione appare in contrasto con il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., applicabile al processo tributario.
Osserva infatti questa Corte che l'iniziativa giudiziaria dell'AdER, consistita nel riassumere dinanzi al giudice tributario un giudizio di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al giudice ordinario senza che quest'ultimo avesse declinato la propria giurisdizione, ha costretto il contribuente a sostenere oneri difensivi per resistere in un giudizio che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, era destituito di fondamento processuale,. La successiva estinzione della procedura per adesione alla definizione agevolata non elide la soccombenza virtuale e processuale dell'Ufficio, che ha dato causa alla lite originaria e ha insistito nel gravame nonostante l'evidente carenza dei presupposti per la riassunzione e la successiva definizione bonaria.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente al capo sulle spese. Tenuto conto del valore della controversia (pari ad oltre € 50.000,00 come indicato negli atti difensivi) e dell'attività difensiva svolta in entrambi i gradi di giudizio, si stima equo liquidare le spese di lite nella misura complessiva di Euro 8.000,00 per il doppio grado di giudizio. Tale somma deve essere distratta in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi procuratore antistatario.
In conclusione, l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata con l'appello incidentale in ordine all'intervenuta definizione agevolata comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, con condanna dell'appellante principale alle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma il rigetto della costituzione in riassunzione di
ER , accoglie l'appello incidentale per cui , in riforma parziale della sentenza impugnata condanna le parti soccombenti del giudizio di primo grado alla refusione delle spese calcolate in euro 2409 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta, condanna la parte soccombente del processo di appello alla refusione delle spese calcolate in euro 2797 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2655/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Sanitaria Provinciale Di Cosenza - 02853720783
elettivamente domiciliato presso Viale Degli Alimena N 8 87100 Cosenza CS
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1100/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
3 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 03420213220000149005 IRPEF-ALTRO
- PIGNORAMENTO n. 03420213220000149005 TARI
- PIGNORAMENTO n. 03420213220000149005 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente
Resistente/Appellato: L'avvocato Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dal ricorso in riassunzione proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, a seguito di un'ordinanza del Tribunale di Paola che aveva sospeso l'esecuzione di un pignoramento presso terzi notificato al contribuente Resistente_1,. Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 1100/2024, respingeva il ricorso dell'Agente della Riscossione rilevando, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire dell'AdER, stante l'estinzione del processo esecutivo originario per mancata riassunzione nei termini perentori dinanzi al giudice ordinario, nonché l'assenza di una formale declinatoria di giurisdizione da parte del Tribunale di Paola in favore del giudice tributario,,. In quella sede, la Corte provinciale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità delle questioni.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'insussistenza dell'interesse ad agire e ribadendo la giurisdizione tributaria in ordine alle eccezioni sollevate dal debitore riguardanti la mancata notifica degli atti presupposti,.
L'appellante ha insistito sulla legittimità del pignoramento e della notifica a mezzo PEC, chiedendo la riforma della sentenza impugnata,.
Si è costituito in giudizio il Dott. Resistente_1 , resistendo al gravame principale e proponendo appello incidentale. La difesa del contribuente ha preliminarmente eccepito l'estinzione della procedura esecutiva e del giudizio per intervenuta adesione alla Definizione Agevolata (c.d. "Rottamazione-quater") prevista dalla
L. 197/2022, documentando l'accoglimento della domanda e il pagamento delle rate,. Nel merito, ha ribadito le difese già svolte in primo grado circa l'inammissibilità della riassunzione e i vizi della notifica, ed ha spiegato appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alle spese di lite, chiedendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, ritenendo ingiusta la compensazione a fronte della soccombenza di controparte,.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le documentazioni prodotte, ritiene che l'appello principale debba essere rigettato e che debba trovare accoglimento l'appello incidentale, con le conseguenze di seguito specificate in ordine alla definizione del giudizio e alle spese di lite. In via preliminare e assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito sollevata dall'appellante principale, il Collegio prende atto della documentazione prodotta dalla difesa del contribuente, dalla quale emerge in modo inequivocabile l'adesione del Dott. Resistente_1 alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione (c.d. "Rottamazione-quater"), disciplinata dall'art. 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022.
Risulta agli atti che il contribuente ha presentato la relativa dichiarazione di adesione in data 28.06.2023 e che la stessa è stata accolta dall'AdER, la quale ha comunicato le somme dovute, con il contribuente che ha provveduto al pagamento della prima rata,.
Ai sensi del comma 243, lett. b), dell'art. 1 della citata Legge n. 197/2022, il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Tale circostanza determina ipso iure la cessazione della materia del contendere e il venire meno dell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla prosecuzione del giudizio volto ad accertare la legittimità della pretesa esecutiva originaria, ormai sostituita dalla nuova obbligazione scaturente dalla definizione agevolata. Ne consegue che l'appello principale, volto a rivitalizzare una pretesa esecutiva ormai estinta per volontà di legge a seguito dell'adesione del debitore alla sanatoria, non può trovare accoglimento.
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dal contribuente, esso merita accoglimento in punto di regolamentazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure, pur rigettando il ricorso dell'AdER per carenza di interesse e profili di inammissibilità legati all'errata riassunzione dinanzi al giudice tributario in assenza di declinatoria, ha disposto la compensazione delle spese processuali. Tale statuizione appare in contrasto con il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., applicabile al processo tributario.
Osserva infatti questa Corte che l'iniziativa giudiziaria dell'AdER, consistita nel riassumere dinanzi al giudice tributario un giudizio di opposizione all'esecuzione pendente dinanzi al giudice ordinario senza che quest'ultimo avesse declinato la propria giurisdizione, ha costretto il contribuente a sostenere oneri difensivi per resistere in un giudizio che, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, era destituito di fondamento processuale,. La successiva estinzione della procedura per adesione alla definizione agevolata non elide la soccombenza virtuale e processuale dell'Ufficio, che ha dato causa alla lite originaria e ha insistito nel gravame nonostante l'evidente carenza dei presupposti per la riassunzione e la successiva definizione bonaria.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado deve essere riformata limitatamente al capo sulle spese. Tenuto conto del valore della controversia (pari ad oltre € 50.000,00 come indicato negli atti difensivi) e dell'attività difensiva svolta in entrambi i gradi di giudizio, si stima equo liquidare le spese di lite nella misura complessiva di Euro 8.000,00 per il doppio grado di giudizio. Tale somma deve essere distratta in favore dell'Avv. Difensore_2, dichiaratosi procuratore antistatario.
In conclusione, l'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata con l'appello incidentale in ordine all'intervenuta definizione agevolata comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, con condanna dell'appellante principale alle spese secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma il rigetto della costituzione in riassunzione di
ER , accoglie l'appello incidentale per cui , in riforma parziale della sentenza impugnata condanna le parti soccombenti del giudizio di primo grado alla refusione delle spese calcolate in euro 2409 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta, condanna la parte soccombente del processo di appello alla refusione delle spese calcolate in euro 2797 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta