Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 188
CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza interesse ad agire

    Il Collegio rileva che l'adesione del contribuente alla Definizione Agevolata (Rottamazione-quater) ha determinato l'estinzione delle procedure esecutive e, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla prosecuzione del giudizio.

  • Rigettato
    Giurisdizione tributaria

    La questione della giurisdizione è assorbita dalla cessazione della materia del contendere dovuta all'adesione alla definizione agevolata.

  • Rigettato
    Legittimità del pignoramento e notifica a mezzo PEC

    La questione è assorbita dalla cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Riforma statuizione spese di lite

    La Corte ritiene che la statuizione di compensazione delle spese di lite in primo grado sia in contrasto con il principio della soccombenza. L'iniziativa giudiziaria dell'AdER ha costretto il contribuente a sostenere oneri difensivi in un giudizio privo di fondamento processuale. La successiva estinzione della procedura per adesione alla definizione agevolata non elide la soccombenza virtuale e processuale dell'Ufficio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 188
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo