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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32631/2024 + 33063/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Oggi 13 giugno 2025, il giudice designato dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza del 12/6/2025, fissata per discussione orale, è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti;
rilevato che le stesse hanno formulato le conclusioni che si riportano:
Conclusioni di parte attrice opponente:
, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Voglia l'On.le Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in considerazione di quanto esposto e dedotto in fatto ed in diritto in corso del giudizio, confermata l'eccezione di nullità del rapporto già articolata in sede di memoria ex articolo
171 ter n. 1 c.p.c.:
1) previa ogni necessaria declaratoria, in ragione di quanto dedotto, accertate la radicale Con illegittimità della condotta di e la conseguente insussistenza del credito come dedotto in fase monitoria nei confronti delle parti opponenti e/o dei garanti, accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inammissibile o improcedibile o in subordine priva di fondamento la domanda avanzata in sede monitoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso, in relazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio ed alle cessioni di
, ed , accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_6 CP_7 CP_8 parte opposta e l'inadempimento della stessa ai doveri di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. e, Con rilevato il credito di (ovvero di nei confronti di per Controparte_9 CP_8 complessivi Euro 1.006.323,29 o del diverso importo che risulterà di giustizia, stante le Con reciproche posizioni debitorie/creditorie sussistenti tra e il debitore principale e compensate le stesse, per l'effetto dichiarare non dovute, men che meno dagli scriventi, le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e/o ridurre le pretese di parte opposta, con conseguente revoca del decreto opposto;
3) accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli interessi come allegato e dedotto nel presente atto e per l'effetto revocare il provvedimento opposto nel senso richiesto;
4) con vittoria dei compensi dell'odierno procedimento.
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte convenuta opposta nel merito, in via principale,
- respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle ingiunzioni pronunciate nei confronti di , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 riducendone l'importo ad € 1.014.465,54 oltre interessi convenzionali e di CP_4 mora dal 30 settembre 2024 al saldo effettivo;
nel merito, in via subordinata,
- condannare gli attori opponenti , , CP_1 Controparte_2 [...]
e al pagamento, in favore della convenuta opposta, CP_3 CP_4 dell'importo di € 1.014.465,54, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali e di mora dal 30 settembre 2024 al saldo effettivo in ogni caso,
- respingere le domande riconvenzionali e le eccezioni di compensazione proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva, CPA e rimborso spese forfetario (15%) ex art. 15 T.F. come per legge.
In via istruttoria,
Si chiede che vengano respinte le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili ed irrilevanti, stante la natura meramente documentale della causa.
pronuncia la seguente sentenza.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32631/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PIERI Controparte_9 P.IVA_1
MARCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, ora in liquidazione giudiziale
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
PIERI MARCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, ora in liquidazione giudiziale
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_1 C.F._1
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI Controparte_2 C.F._2
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_3 C.F._3
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 P.IVA_3
NATALE ANDREA VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
e nella causa civile di I grado riunita, iscritta al n. 33063/2024 r.g. promossa da:
pagina 3 di 7 (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_4 C.F._4
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 P.IVA_3
NATALE ANDREA VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 1.063.743,32, oltre interessi di mora contrattuali dal
30/4/2024, vantato da (UCF) nei confronti di Controparte_10 [...]
e dei suoi fideiussori: CP_9 Parte_1 CP_1
, e . Si tratta di una garanzia specifica, Controparte_2 CP_3 CP_4
fino all'importo di euro 3.900.00, rilasciata da amministratore della società debitrice, ai quali non può essere riconosciuta la qualifica di consumatori.
Il credito deriva dal contratto di factoring pro solvendo stipulato tra le parti in data
26/1/2022 (v. doc. 1 conv.) e in particolare dalle anticipazioni effettuate dal factor per la cessione dei crediti nei confronti di: ELETTRONICA s.p.a., e CP_11 CP_12
Parte (v. bonifici, doc. 10 conv.). ha, infatti, lamentato che alla scadenza i predetti
[...]
debitori ceduti non abbiano pagato il dovuto ed ha, quindi, preteso la somma dalla cedente,
e dai suoi garanti, in forza dell'art. 4, legge n. 52/1991 e delle clausole n. 3 e 8 del contratto.
Parte Per il pagamento ha ottenuto nei confronti di tutti gli obbligati il decreto ingiuntivo n.
8787/2024, qui tempestivamente opposto.
2. In corso di causa e sono Controparte_9 Parte_1
state sottoposte a liquidazione giudiziale e, dopo l'interruzione e la riassunzione del pagina 4 di 7 processo, non si sono più costituite. Il creditore opposto non ha, naturalmente, concluso nei loro confronti di modo che in questa sede le relative domande si devono intendere rinunciate.
Parte
3. Gli opponenti hanno riconosciuto l'effettuazione delle anticipazioni effettuate da in relazione ai crediti ceduti nei confronti delle società e , ma hanno CP_6 CP_7
lamentato che, nonostante la cessione anche delle fatture emesse nei confronti di
ELETTRONICA s.p.a., il factor non abbia operato le dovute anticipazioni e, quindi, per tale titolo hanno vantato in un primo momento un credito di euro 672.528,50, per il quale
Parte hanno chiesto la condanna di al pagamento. In sede di precisazione delle conclusioni, rimasti in giudizio solo i garanti, questi hanno eccepito la compensazione per la somma di euro 1.006.323,29, ferma la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, però, è fondata la difesa di parte opposta, secondo la quale il factor non aveva l'obbligo di anticipare al cedente i crediti ceduti.
A tal fine è opportuno riportare l'ultimo capoverso dell'art. 2 e l'art. 8 del contratto di factoring.
Art. 2
Come si vede, l'art. 2 prevede un'alternativa per il pagamento del factor: o alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso del credito. Si noti che in relazione alla cessione dei crediti verso Elettronica la cedente ha previsto la seguente clausola: “Vi preghiamo altresì di volerci corrispondere in via anticipata, nella misura e nei tempi che a
Vostro insindacabile giudizio riterrete, il corrispettivo contrattualmente pattuito” (v. doc. 3
pagina 5 di 7 att.).
In sostanza, quindi, non vi era alcuna data pattuita tra le parti per effettuare l'anticipazione e tale clausola va letta in modo coordinato con l'art. 8 del contratto, in base al quale su richiesta del fornitore il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. L'interpretazione coordinata di tali clausole porta a concludere che il factor non aveva alcun obbligo di effettuare le anticipazioni di pagamento per i crediti a lui ceduti e, quindi, la doglianza degli opponenti e il credito da essi vantato in compensazione per le fatture emesse da Controparte_9
verso Elettronica s.p.a. sono infondati.
4. Parte attrice ha anche addebitato al factor di essere inadempiente rispetto a quanto previsto nell'art. 2 del contratto, che prevede l'invio di “solleciti ai debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti”.
Premesso che l'inadempimento contestato potrebbe, al più, fondare una domanda risarcitoria che non è stata svolta, si rileva che l'opposta ha prodotto sub doc. 3 i numerosi solleciti inviati ai debitori ceduti e le contestazioni di questi rispetto all'esistenza e all'ammontare dei crediti, ed ha così documentato il rispetto di quanto previsto in contratto.
5. Secondo parte attrice, l'opposta avrebbe operato una capitalizzazione degli interessi e a tal fine ha richiamato l'estratto conto di cui al doc. 13.4 della fase monitoria.
La doglianza è infondata. Probabilmente il documento invocato è stato male interpretato perché da esso risulta solo che l'opposta ha operato la somma di due crediti in linea capitale: il saldo del c/c 0399056 per euro 1.015.919,66 con il saldo del c/c 0399717 per euro 46.725,78, senza alcuna sommatoria di interessi, di modo che gli interessi di mora ingiunti si applicano solo su tale capitale.
6. Parte opposta ha dato atto che nelle more del giudizio sono intervenuti pagamenti parziali e, per questo, ha ridotto il suo credito ad euro 1.014.465,54, oltre interessi convenzionali di mora dal 30/9/2024. La circostanza, non contestata, è sfavorevole alla parte e quindi non vi è motivo per disattenderla. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, emesso per un maggiore importo, va revocato e i garanti vanno condannati in solido al pagina 6 di 7 pagamento della predetta somma, ferme restando le spese già riconosciute in sede monitoria, attesa la fondatezza all'epoca della somma ingiunta.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 8787/2024;
2) condanna in solido , e Controparte_2 CP_1 CP_3 [...]
pagare in favore di parte convenuta opposta la somma di euro 1.014.465,54, CP_4
oltre interessi convenzionali di mora dal 30/9/2024;
3) condanna, altresì, i predetti opponenti in solido a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA e oltre le spese già liquidate con il decreto ingiuntivo.
Milano, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Oggi 13 giugno 2025, il giudice designato dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza del 12/6/2025, fissata per discussione orale, è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti;
rilevato che le stesse hanno formulato le conclusioni che si riportano:
Conclusioni di parte attrice opponente:
, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
Voglia l'On.le Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa in considerazione di quanto esposto e dedotto in fatto ed in diritto in corso del giudizio, confermata l'eccezione di nullità del rapporto già articolata in sede di memoria ex articolo
171 ter n. 1 c.p.c.:
1) previa ogni necessaria declaratoria, in ragione di quanto dedotto, accertate la radicale Con illegittimità della condotta di e la conseguente insussistenza del credito come dedotto in fase monitoria nei confronti delle parti opponenti e/o dei garanti, accogliere l'opposizione e per l'effetto, dichiarare inammissibile o improcedibile o in subordine priva di fondamento la domanda avanzata in sede monitoria e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2) in ogni caso, in relazione al rapporto contrattuale dedotto in giudizio ed alle cessioni di
, ed , accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della CP_6 CP_7 CP_8 parte opposta e l'inadempimento della stessa ai doveri di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. e, Con rilevato il credito di (ovvero di nei confronti di per Controparte_9 CP_8 complessivi Euro 1.006.323,29 o del diverso importo che risulterà di giustizia, stante le Con reciproche posizioni debitorie/creditorie sussistenti tra e il debitore principale e compensate le stesse, per l'effetto dichiarare non dovute, men che meno dagli scriventi, le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto e/o ridurre le pretese di parte opposta, con conseguente revoca del decreto opposto;
3) accertare e dichiarare l'illegittima capitalizzazione degli interessi come allegato e dedotto nel presente atto e per l'effetto revocare il provvedimento opposto nel senso richiesto;
4) con vittoria dei compensi dell'odierno procedimento.
pagina 1 di 7 Conclusioni di parte convenuta opposta nel merito, in via principale,
- respingere l'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle ingiunzioni pronunciate nei confronti di , , e CP_1 Controparte_2 CP_3 riducendone l'importo ad € 1.014.465,54 oltre interessi convenzionali e di CP_4 mora dal 30 settembre 2024 al saldo effettivo;
nel merito, in via subordinata,
- condannare gli attori opponenti , , CP_1 Controparte_2 [...]
e al pagamento, in favore della convenuta opposta, CP_3 CP_4 dell'importo di € 1.014.465,54, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali e di mora dal 30 settembre 2024 al saldo effettivo in ogni caso,
- respingere le domande riconvenzionali e le eccezioni di compensazione proposte dagli opponenti in quanto infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva, CPA e rimborso spese forfetario (15%) ex art. 15 T.F. come per legge.
In via istruttoria,
Si chiede che vengano respinte le istanze istruttorie di controparte in quanto inammissibili ed irrilevanti, stante la natura meramente documentale della causa.
pronuncia la seguente sentenza.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32631/2024 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PIERI Controparte_9 P.IVA_1
MARCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, ora in liquidazione giudiziale
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
PIERI MARCO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, ora in liquidazione giudiziale
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_1 C.F._1
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI Controparte_2 C.F._2
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_3 C.F._3
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 P.IVA_3
NATALE ANDREA VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
e nella causa civile di I grado riunita, iscritta al n. 33063/2024 r.g. promossa da:
pagina 3 di 7 (c. f. ), con il patrocinio dell'avv. PIERI CP_4 C.F._4
MARCO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_10 P.IVA_3
NATALE ANDREA VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta –
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 1.063.743,32, oltre interessi di mora contrattuali dal
30/4/2024, vantato da (UCF) nei confronti di Controparte_10 [...]
e dei suoi fideiussori: CP_9 Parte_1 CP_1
, e . Si tratta di una garanzia specifica, Controparte_2 CP_3 CP_4
fino all'importo di euro 3.900.00, rilasciata da amministratore della società debitrice, ai quali non può essere riconosciuta la qualifica di consumatori.
Il credito deriva dal contratto di factoring pro solvendo stipulato tra le parti in data
26/1/2022 (v. doc. 1 conv.) e in particolare dalle anticipazioni effettuate dal factor per la cessione dei crediti nei confronti di: ELETTRONICA s.p.a., e CP_11 CP_12
Parte (v. bonifici, doc. 10 conv.). ha, infatti, lamentato che alla scadenza i predetti
[...]
debitori ceduti non abbiano pagato il dovuto ed ha, quindi, preteso la somma dalla cedente,
e dai suoi garanti, in forza dell'art. 4, legge n. 52/1991 e delle clausole n. 3 e 8 del contratto.
Parte Per il pagamento ha ottenuto nei confronti di tutti gli obbligati il decreto ingiuntivo n.
8787/2024, qui tempestivamente opposto.
2. In corso di causa e sono Controparte_9 Parte_1
state sottoposte a liquidazione giudiziale e, dopo l'interruzione e la riassunzione del pagina 4 di 7 processo, non si sono più costituite. Il creditore opposto non ha, naturalmente, concluso nei loro confronti di modo che in questa sede le relative domande si devono intendere rinunciate.
Parte
3. Gli opponenti hanno riconosciuto l'effettuazione delle anticipazioni effettuate da in relazione ai crediti ceduti nei confronti delle società e , ma hanno CP_6 CP_7
lamentato che, nonostante la cessione anche delle fatture emesse nei confronti di
ELETTRONICA s.p.a., il factor non abbia operato le dovute anticipazioni e, quindi, per tale titolo hanno vantato in un primo momento un credito di euro 672.528,50, per il quale
Parte hanno chiesto la condanna di al pagamento. In sede di precisazione delle conclusioni, rimasti in giudizio solo i garanti, questi hanno eccepito la compensazione per la somma di euro 1.006.323,29, ferma la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo.
Sul punto, però, è fondata la difesa di parte opposta, secondo la quale il factor non aveva l'obbligo di anticipare al cedente i crediti ceduti.
A tal fine è opportuno riportare l'ultimo capoverso dell'art. 2 e l'art. 8 del contratto di factoring.
Art. 2
Come si vede, l'art. 2 prevede un'alternativa per il pagamento del factor: o alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell'effettivo incasso del credito. Si noti che in relazione alla cessione dei crediti verso Elettronica la cedente ha previsto la seguente clausola: “Vi preghiamo altresì di volerci corrispondere in via anticipata, nella misura e nei tempi che a
Vostro insindacabile giudizio riterrete, il corrispettivo contrattualmente pattuito” (v. doc. 3
pagina 5 di 7 att.).
In sostanza, quindi, non vi era alcuna data pattuita tra le parti per effettuare l'anticipazione e tale clausola va letta in modo coordinato con l'art. 8 del contratto, in base al quale su richiesta del fornitore il factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. L'interpretazione coordinata di tali clausole porta a concludere che il factor non aveva alcun obbligo di effettuare le anticipazioni di pagamento per i crediti a lui ceduti e, quindi, la doglianza degli opponenti e il credito da essi vantato in compensazione per le fatture emesse da Controparte_9
verso Elettronica s.p.a. sono infondati.
4. Parte attrice ha anche addebitato al factor di essere inadempiente rispetto a quanto previsto nell'art. 2 del contratto, che prevede l'invio di “solleciti ai debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti”.
Premesso che l'inadempimento contestato potrebbe, al più, fondare una domanda risarcitoria che non è stata svolta, si rileva che l'opposta ha prodotto sub doc. 3 i numerosi solleciti inviati ai debitori ceduti e le contestazioni di questi rispetto all'esistenza e all'ammontare dei crediti, ed ha così documentato il rispetto di quanto previsto in contratto.
5. Secondo parte attrice, l'opposta avrebbe operato una capitalizzazione degli interessi e a tal fine ha richiamato l'estratto conto di cui al doc. 13.4 della fase monitoria.
La doglianza è infondata. Probabilmente il documento invocato è stato male interpretato perché da esso risulta solo che l'opposta ha operato la somma di due crediti in linea capitale: il saldo del c/c 0399056 per euro 1.015.919,66 con il saldo del c/c 0399717 per euro 46.725,78, senza alcuna sommatoria di interessi, di modo che gli interessi di mora ingiunti si applicano solo su tale capitale.
6. Parte opposta ha dato atto che nelle more del giudizio sono intervenuti pagamenti parziali e, per questo, ha ridotto il suo credito ad euro 1.014.465,54, oltre interessi convenzionali di mora dal 30/9/2024. La circostanza, non contestata, è sfavorevole alla parte e quindi non vi è motivo per disattenderla. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, emesso per un maggiore importo, va revocato e i garanti vanno condannati in solido al pagina 6 di 7 pagamento della predetta somma, ferme restando le spese già riconosciute in sede monitoria, attesa la fondatezza all'epoca della somma ingiunta.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 8787/2024;
2) condanna in solido , e Controparte_2 CP_1 CP_3 [...]
pagare in favore di parte convenuta opposta la somma di euro 1.014.465,54, CP_4
oltre interessi convenzionali di mora dal 30/9/2024;
3) condanna, altresì, i predetti opponenti in solido a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, CPA ed IVA e oltre le spese già liquidate con il decreto ingiuntivo.
Milano, 13 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 7 di 7