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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3030/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola n. 739/2020, pubblicata in data 20 maggio 2020, e vertente
TRA
(già e già , società n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
del registro delle Imprese di Bulgaria, e P.IVA_1 Parte_4
domiciliati in Nola (NA), alla Via Felecchia, 6, nello studio degli avv.ti
D'ANGELO GIUSEPPINA (c.f. ) e FORESTA C.F._1
ROSA ( ), che li rappresentano e difendono giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo -
unitamente all'avv. PALMA GIOVANNI ( ), C.F._3
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, con studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 244 Appellante
E
(c. f. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ugo
[...] P.IVA_3
Niutta, n. 4, nello studio dell'Avv. UVA CECILIA (c.f.
, che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._4
generale alle liti conferita per notaio del 07.10.2010 Persona_1
Appellata
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 P.IVA_4
procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Bologna Per_2
del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone (CF ) con studio in Napoli, alla Piazza C.F._5
Piedigrotta, 9 ove elettivamente domicilia.
Appellata
All'udienza del 18.12.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
Per gli appellanti: in via preliminare, sulla domanda di risoluzione del
contratto IRS (Swp), per violazione dell'art. 113 del reg. Consob approvato con
delibera n. 16190/2007, chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze da
sub a) a sub g) capitolate in atto di appello e con la escussione dei testi pure ivi
indicati; in ogni caso, conclude per l'accoglimento del proposto appello e per
l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado:
- Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto IRS
stipulato tra le parti in data 27 giugno 2007, nonché di tutte le operazioni
effettuate in esecuzione del detto contratto, per violazione degli obblighi di
2 trasparenza e informazione così come dettati dal Reg. Consob dottato con
delibera n. 11522/19 e del reg. Consob adottato con delibera n. 16190 del
29.10.2007, per i motivi svolti;
- Condannare, per l'effetto, la società appellata alla restituzione, a titolo
risarcitorio, in favore dell'appellante della complessiva Parte_1
somma, per tutte le causali indicate nella spiegata domanda
riconvenzionale, di € 24.755,20, una agli interessi e rivalutazione ove
dovuti.
Sulla lamentata nullità parziale dei mutui per indeterminatezza della clausola di
pattuizione degli interessi, rappresenta che le SS.UU. della Suprema Corte, con
sent. n. 15130/2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di
mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla
francese, enunciando il principio di diritto. Del sopravvenuto intervento
giurisprudenziale, pertanto, chiede che la Onorevole Corte d'Appello tenga conto
ai fini della decisione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, disporre la variazione della misura di
compensazione parziale delle spese e compensi del detto grado di giudizio e
condannare l'appellata alle spese e compensi del presente grado di giudizio
Per l'appellata 2: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni CP_1
contraria istanza:
In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello parziale, in quanto proposto da
soggetto la “ ” (società n. del Registro delle Imprese di Parte_1 P.IVA_1
Bulgaria, in persona dell'A. e l.r.p.t. Iliv domiciliato per la carica CP_4
nella sede della società in Bulgaria Città di Drianovo – Regione di Gabrovo –
3 2 d 0, n.4 blo app.1) totalmente diverso dalla Controparte_5 CP_6 Pt_2
(c.f. – P.IVA in persona dell'A. e l.r.p.t. Sig.
[...] P.IVA_5 P.IVA_6
domiciliato per la carica nella sede della società in Brusciano Parte_4
alla Via Cimminola – Area P.I.P.), opponente nel primo grado di giudizio, per i
motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In via preliminare:
- dichiarare l'appello parziale proposto dalla , in persona Controparte_7
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. , e dal Sig. Controparte_8
in proprio inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non Parte_4
avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente
infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del
presente atto;
Nel merito:
- rigettare l'appello parziale, così come proposto, ed ogni altra domanda
formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella
narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n.
739/2020, emessa in data 19/05/2020 e pubblicata il successivo 20/05/2020 dal
Giudice Unico del Tribunale di Nola, I sezione civile, dott.ssa Rosa Anna
Capozzi, nella causa iscritta al n. R.G. n. 2650/2013, notificata a mezzo pec in
data 21/07/2020 unitamente all'ordinanza n. cron. 9344/2020 pubblicata il
16/07/2020 di correzione di errore materiale della sentenza ex art. 287 c.p.c., con
conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante, la
[...]
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. CP_7 [...]
, ed il Sig. in proprio;
CP_8 Parte_4
In via istruttoria:
4 - rigettare la richiesta di CTU formulata dall'appellante, in quanto inammissibile
ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nel paragrafo I) del presente atto;
- rigettare, altresì, la richiesta di ammissione della prova per testi, in quanto
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nel paragrafo II) del
presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda e pretesa CP_3
con la stessa formulata, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con
conseguente conferma della sentenza n. 739/2020 del Tribunale di Nola.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, secondo la vigente
normativa, oltre oneri ed accessori, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il Tribunale di Nola, su richiesta di e Controparte_3 Controparte_9
ingiunse alla ed al sig.
[...] Pt_5 CP_10 Parte_2 Parte_4
quale suo fideiussore il pagamento della complessiva somma di
[...]
€ 507.597,29, derivante dal saldo debitore relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 30085970 ed al saldo di due contratti di finanziamento chirografario, n. 6434087135 e 6434054068, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
§ 1.1. Gli ingiunti proposero opposizione. Preliminarmente, sostennero che, oltre ai tre rapporti indicati dalla banca, tra le parti nel corso del tempo erano intercorsi anche altri rapporti: il c/c ordinario n. 651401 – 52,
poi trasformato in n. 500061250, estinto in data 28.2.2010 mediante giroconto dell'apparente saldo negativo di € 22.200,65 sul conto principale (30085970); il conto anticipi 30085971 cessato per recesso della
5 in data 15.12.2012; il conto anticipi 320172 – 91 cessato in data Pt_6
31.12.2007; il conto anticipi 30085972 cessato in data 15.12.2012; il contratto del 27.06.2007 per operazioni IRS (Interest Rate Swap) a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi. Fatta tale premessa, gli opponenti contestarono l'entità del credito rivendicato dalla banca, per l'illegittimità o nullità, totale o parziale, dei contratti. Per quel che ancora interessa in questo grado, eccepirono l'indeterminatezza dei tassi pattuiti nei due contratti di mutuo, in quanto difformi dal piano di ammortamento alla francese, con conseguente necessario ricalcolo del dovuto mediante applicazione, per entrambi i mutui, dei tassi Bot.
Spiegarono, poi, domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'illegittimità o nullità, totale o parziale, dei contratti (ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla banca), invocando la condanna delle soc. opposte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, formulando, in particolare, con riferimento al contratto IRS, prove volte a contestare la qualifica di operatore qualificato della società opponente, priva dei necessari requisiti al riguardo, con conseguente carenza di adeguate informazioni al momento della stipula.
§ 1.2. Si costituì , oggi quale Controparte_11 CP_2
mandataria di contestando le domande relative ai Parte_7
contratti di finanziamento n. 6434087135 e 6434054068; nonché quale mandataria di contestando le eccezioni e le domande svolte CP_3
dagli opponenti in riferimento alle linee di credito di cui al c/c principale.
§ 1.3. Nel corso del giudizio si costituì, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
in luogo della facendo proprie Controparte_1 Parte_7
6 tutte le precedenti difese ed eccezioni svolte da già CP_12 [...]
quale mandataria di Controparte_13 Parte_7
§ 2. Dopo l'espletamento di una CTU contabile, e senza l'ammissione delle prove orali invocate dalla , la causa è stata decisa dal Pt_2
tribunale di Nola con la sentenza 739/2020 del 20.05.2020 (oggetto poi di correzione di errore materiale con decreto del 16.7.2020).
§ 2.1. Il Tribunale, riepilogati i numerosi rapporti intercorsi tra le parti,
analizzate e fatte proprie le conclusioni del CTU, ha rideterminato il saldo del conto corrente principale (30085070) in - € 24.716,66, derivante dalle esposizioni negative dei due conti anticipi (rispettivamente di - €
46.285,73 e - € 10.874,90, rielaborati facendo applicazione degli interessi secondo i tassi BOT) e dal saldo attivo (+ € 32.443,97) del conto 65140152
(poi divenuto 500061250), confluito sul conto principale.
Ha, invece, disatteso le eccezioni e contestazioni sollevate dagli opponenti relativamente ai mutui, recanti saldi passivi rispettivamente di €
108.824,14 (poi corretto col decreto di correzione di errore materiale in €
180.824,14) ed € 152.093,26.
Quanto alla posizione di , il primo giudice ha ritenuto Parte_4
che la garanzia dallo stesso concessa in favore di dovesse Parte_2
essere qualificata come fideiussione, e non garanzia a prima richiesta, così
rendendo legittime le eccezioni dallo stesso sollevate ed il ricalcolo effettuato per la debitrice principale.
Infine, con riferimento al contratto di IRS, il tribunale, oltre ad evidenziare che secondo quanto accertato dal CTU lo stesso risultava favorevole alla ha sostenuto che, per effetto della Parte_2
7 qualificazione della soc. come operatore qualificato, fossero inapplicabili una serie di prescrizioni previste dall'art. 31, comma 2, reg. Consob n.
11522/1998.
In conclusione, il tribunale di Nola ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di € 357.634,06, oltre interessi di mora;
ha respinto le domande riconvenzionali;
ha condannato gli opponenti al pagamento dei
2/3 delle spese di lite, sia per la fase monitoria che per il giudizio di opposizione, nonché alle spese di CTU.
§ 3. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello la soc. Pt_1
, soc. registrata nel registro delle Imprese di Bulgaria, già
[...] Pt_2
ed il sig. in proprio quale fideiussore.
[...] Parte_4
§ 3.1. Con un primo motivo, gli appellanti lamentano l'ingiustizia e l'erroneità della pronuncia relativamente all'esclusione della nullità
parziale dei mutui per indeterminatezza del tasso di interesse e,
conseguentemente, nella parte in cui condanna gli opponenti al pagamento della somma quantificata in favore della banca. Gli appellanti,
in particolare, si dolgono del fatto che il primo giudice non abbia correttamente inteso e valutato la censura mossa alle modalità di calcolo,
e conseguente quantificazione, degli interessi passivi dei due contratti di mutuo, censura che riguardava – sulla scorta di una consulenza di parte -
l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale dei medesimi contratti, in virtù del sistema di ammortamento cd. alla francese, implicante la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata di quella pattuita, e la
8 conseguente richiesta di sostituzione ai tassi in concreto praticati degli interessi legali o BOT per entrambi i mutui. Secondo gli appellanti, il giudice aveva ritenuto la legittimità del criterio di calcolo degli interessi secondo l'ammortamento alla francese, mutuando acriticamente la motivazione da un precedente del tribunale di Bologna, senza curarne la concreta applicabilità al caso di specie e senza valutare l'eccezione di indeterminatezza, in conseguenza del metodo di ammortamento francese,
del tasso di interesse pattuito. Sul punto, hanno pertanto sollecitato l'espletamento di un'ulteriore consulenza d'ufficio.
§ 3.2. Con un secondo motivo, poi, gli appellanti hanno criticato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità e/o di risoluzione del contratto IRS. In
particolare, gli appellanti contestano la decisione del primo giudice di non dare ingresso alla prova testimoniale finalizzata alla dimostrazione di non essere un operatore qualificato, così da superare la presunzione determinata dalla dichiarazione resa dal legale rapp.te in occasione della sottoscrizione del contratto di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia, salvo poi ritenere non provata la domanda sul punto. In aggiunta, hanno contestato anche l'affermazione del tribunale secondo cui il difetto di informazione da parte dell'intermediario non può
determinare la nullità o risolubilità del contratto, ma solo conseguenze sul piano risarcitorio, laddove – a loro dire – la risoluzione, oltre al risarcimento dei danni, discenderebbe proprio dalla violazione dei doveri di informazione. Ancora, sul punto, hanno lamentato la violazione dell'art. 113 del reg. Consob 16190/2007, intervenuto dopo la stipula del
9 contratto, che avrebbe richiesto una nuova “profilatura” della clientela,
che avrebbe condotto a considerare la quale “cliente al dettaglio”, Pt_2
con le conseguenze sotto il profilo delle necessarie informazioni e della tutela.
Fatte queste premesse, e reiterate le richieste istruttorie, gli appellanti hanno invocato la riforma, nei punti indicati, della sentenza impugnata.
§ 4. Si è costituita e, per essa, Controparte_1 CP_2
unicamente nella qualità di cessionaria dei crediti a sofferenza di e non dunque per rispondere di eventuali richieste Controparte_3
restitutorie degli appellanti, rispetto alle quali ha assunto di essere priva di legittimazione passiva. In via pregiudiziale di rito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta da un canto da un soggetto, la società di diritto bulgaro, Parte_1
totalmente diversa dalla opponente nel primo grado di Parte_2
giudizio, trattandosi di soggetto giuridico del tutto nuovo e con identità
diversa; e dall'altro dal sig. , che non ha, però, proposto Parte_4
doglianze in proprio quale fideiussore. Ha contestato, poi, i due motivi di gravame, concludendo per il suo rigetto.
Rimessa la causa in decisione, con ordinanza dell'8.11.2023 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
e
[...] Controparte_14
§ 4.2. Si è costituita che, ricostruita a propria volta la Controparte_3
complessa vicenda dei rapporti intercorsi con la ha Parte_2
contestato i motivi di gravame sollevati dagli appellanti, concludendo per il loro rigetto con vittoria delle spese.
10 § 5. La causa è stata infine fissata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024; in cui è stata assegnata in decisione, con la fissazione di un termine di 30 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per deposito di repliche.
§ 6. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata relativamente alla legittimazione all'impugnazione in capo CP_1
agli odierni appellanti.
§ 6.1. Per ciò che attiene a , dalla documentazione prodotta Parte_1
dall'appellata emerge che è stata cancellata dal registro delle Parte_2
imprese in data 8.11.2018, a seguito di domanda presentata in data
17.09.2018, per trasferimento della sede a Dryanovo, Bulgaria.
L'appellante ha, al riguardo, a propria volta prodotto una visura – con traduzione giurata – rilasciata dall'Agenzia delle Iscrizioni presso il
Ministero della giustizia bulgaro, da cui si evince l'avvenuta iscrizione in data 30.08.2018 della con sede a Dryanovo. Parte_1
§ 6.2. Ebbene, considerato che non sono stati sollevati dubbi in merito alla identità sostanziale tra le due società, va richiamato quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che la cancellazione
della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale
all'estero non implica la cessazione della sua attività, sicché tale società, non
venendo meno, non perde la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in
giudizio (così Cass., sez. 3, Ordinanza n. 3375 del 12/02/2020; nello stesso senso, Cass., sez. 1, Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018).
§ 6.3. Ancora, in via preliminare, va esaminata la posizione del fideiussore, sig. . Nel presente grado di giudizio non Parte_4
11 forma oggetto di impugnazione quanto evidenziato dal primo giudice in ordine alla natura di fideiussore – e non di garante a prima richiesta – del
; dunque, è evidente la sussistenza dell'interesse di costui ad Pt_4
impugnare la decisione quanto meno in relazione alla questione del ricalcolo dell'esposizione debitoria nascente dai contratti di mutuo, di cui egli potrà essere chiamato a rispondere.
§ 7. Passando al merito, il primo motivo di gravame riguarda la determinazione dei tassi di interesse relativi ai due mutui chirografari.
§ 7.1. Come si è anticipato, gli appellanti, criticando la decisione del primo giudice, hanno sostenuto nell'atto di appello che in virtù del cd.
ammortamento alla francese la banca avrebbe applicato nei due contratti un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale dei medesimi contratti: da ciò la conseguente richiesta di applicazione, in sostituzione dei tassi in concreto praticati, degli interessi legali o di quelli “BOT” per entrambi i mutui, se necessario mediante l'espletamento di una nuova consulenza.
§ 7.2. In occasione della precisazione delle conclusioni, tuttavia,
l'appellante ha dato atto dell'intervenuta pronuncia delle sezioni unite della Cass. (n. 15130/2024), ed ha chiesto che la Corte d'Appello ne tenga conto.
§ 7.3. Effettivamente, la Suprema Corte – investita da un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. – ha affermato che “in tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un
piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la
mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
12 capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale
del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Senza necessità
di ripercorrere il complesso iter logico – giuridico posto dai giudici di legittimità a base della citata decisione, basterà sottolineare che la
Cassazione ha innanzitutto distinto il fenomeno degli interessi composti da quello anatocistico, sostenendo che “non si riscontra un effetto
anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a
restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque
superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè
alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su
interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza”.
§ 7.4. Dunque, secondo la Suprema Corte, “interesse composto” è soltanto una “espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è
incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri
interessi ma sul capitale (debito) residuo”; il che non vale ad escludere –
sempre ed in astratto – che in concreto l'operazione di finanziamento possa anche produrre interessi su interessi, così che il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG;
ma - avvertono ancora i giudici di legittimità - tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, e presupporrebbe, pertanto un preciso onere di allegazione, non certo soddisfatto dal mero riferimento alla natura composta del sistema di ammortamento.
13 § 7.5. In conclusione, sul punto va escluso che il sistema di ammortamento alla francese possa determinare, in astratto, un fenomeno anatocistico o che postuli un divario tra interesse nominale ed interesse in concreto applicato, con conseguente rigetto, in mancanza di più analitiche indicazioni di segno contrario del primo motivo di gravame. Si noti,
infatti, che l'appellante anche in questo grado pone a fondamento del motivo di impugnazione la relazione del proprio CTP, che –
contrariamente a quanto ben chiarito dalle sezioni unite della Cassazione
– sostiene da un canto un'assimilazione dell'ammortamento alla francese all'anatocismo (cosa che, nei fatti, non sussiste); e, dall'altro, ipotizza un risultato “sconveniente” per il mutuatario che intenda estinguere anticipatamente il mutuo (circostanza che, nel caso di specie, non rileva e non risulta mai prospettata).
§ 8. Resta da esaminare il secondo motivo, con cui l'appellante invoca una pronuncia di nullità o di risoluzione del contratto IRS (Interest Rate Swap),
lamentando l'erroneità della decisione del primo giudice, che ha ritenuto non provata la violazione degli obblighi di informativa fissati con regolamento dell'1.7.98, senza però dare ingresso alle prove CP_15
testimoniali richieste al riguardo.
§ 8.1. Il motivo di gravame investe gli effetti che dalla dichiarazione di rivestire la qualifica di investitore qualificato possono discendere rispetto alle informative dovute dall'intermediario finanziario e le possibili prove contrarie ammissibili per smentire le dichiarazioni rese, in proposito,
dall'investitore.
14 § 8.2. Il primo giudice, richiamato l'art. 31 del citato reg. nella CP_15
parte in cui considera operatore qualificato “ogni società o persona giuridica
in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale
rappresentante” e gli effetti che tale qualifica implica ai fini dell'esonero dagli obblighi informativi previsti dagli artt. 27 – 30 del medesimo regolamento, ha evidenziato come nel caso di specie il legale rapp.te della avesse dichiarato di possedere una specifica competenza ed esperienza Pt_2
in materia di operazioni in strumenti finanziari, anche derivati e negoziati fuori
borsa. Tale dichiarazione, secondo il tribunale, integra una prova presuntiva semplice, con l'effetto di ribaltare sul dichiarante l'onere di allegare e provare le circostanze specifiche da cui possa emergere che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse,
contrariamente a quanto dichiarato per iscritto;
allegazione che il giudice ha ritenuto insufficiente nelle affermazioni dell'odierna appellante di essere un'azienda di piccole dimensioni, priva di ufficio legale o finanziario e di non aver mai operato in investimenti del medesimo genere.
§ 8.3. Ebbene, l'appellante incentra il motivo di gravame proprio sulla asserita contraddizione ravvisata tra l'affermazione della necessità di una prova in grado di superare il contenuto della dichiarazione scritta e la ritenuta inidoneità al riguardo dei fatti allegati in relazione ai quali il giudice non ha ritenuto di dare ingresso alla prova.
15 § 8.4. Ora, ad avviso del Collegio, l'appellante omette, innanzitutto, di considerare una affermazione preliminare fatta dal primo giudice, che da sola integra un'autonoma ratio decidendi del rigetto delle domande sul punto proposte da : il primo giudice, infatti, ha espressamente Pt_2
richiamato quanto sul punto indicato dal CTU, e cioè che “alla data della
stipula … il contratto swap sottoscritto da non risultava Parte_2
particolarmente sfavorevole per quest'ultima, ma, anzi, favorevole”. Tale – non contestata – circostanza, potrebbe valere da sola, ad avviso del Collegio,
ad escludere la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto.
§ 8.5. Ad ogni modo, e, dunque, pur prescindendo da tale preliminare rilievo, va condiviso quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione
formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. n. 11522 del 1998 (applicabile CP_15
"ratione temporis"), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la
società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia
di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario
dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando
sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla
documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio,
sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare
una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla
persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare
specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe
dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed
esperienze pregresse” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 8343del 04/04/2018). §
16 8.6. Dunque, non essendo configurabile “in capo all'intermediario
professionale la sussistenza di un obbligo di "diffidenza" nei confronti del
cliente” (così Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, l'onere di allegazione, e, poi, di prova da cui lo stesso risultava gravato per sovvertire le proprie dichiarazioni scritte avrebbe dovuto riguardare non la mancata corrispondenza al vero di quanto affermato e sottoscritto, ma la conoscenza da parte dell'intermediario bancario di quella non corrispondenza al vero e,
dunque, dell'assenza delle conoscenze specialistiche rivendicate. Ed
invece le allegazioni – e poi le prove al riguardo articolate da e Pt_2
riproposte in questo grado – riguardano da un canto una serie di circostanze di fatto (le dimensioni dell'azienda, la mancanza di un ufficio legale o finanziario, la mancanza di pregressi o successivi contratti di swap) che nulla dicono in merito alla assenza di conoscenze specifiche in capo al legale rapp.te; e, dall'altro, le circostanze che accompagnarono la sottoscrizione del contratto (unitamente ai mutui, in assenza di ulteriori informazioni, su moduli predisposti dalla banca) che, ancora una volta,
appaiono “neutre” rispetto alla eventuale consapevolezza in capo ai funzionari della banca circa la presunta non veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rapp.te.
§ 9. Resta la questione sollevata dagli odierni appellanti sin dal primo grado e non esaminata dal tribunale dell'eventuale applicabilità al contratto in oggetto dell'art. 113 della delibera Consob 16190/2007 e degli effetti che tale applicazione avrebbe potuto sortire sul contratto IRS del 27
giugno 2007.
17 § 9.1. Correttamente gli appellanti illustrano le non trascurabili differenze esistenti tra il reg. Consob 11522/98 e quello 16190/2007 con particolare riferimento agli oneri informativi dovuti dall'intermediario finanziario, a seconda della tipologia di clientela, che il nuovo regolamento – in attuazione dell'art. 6 novellato del d. lgs. 58/1998 – distingue in controparti qualificate, clienti professionali (a loro volta distinti in professionali di diritto o su richiesta) e clienti al dettaglio, evidenziando le particolari precauzioni che l'intermediario deve adottare ai fini dell'identificazione, secondo l'allegato 3 del reg. Consob, del cliente professionale privato. Gli stessi appellanti, tuttavia, non possono non riconoscere che tale nuovo regolamento è entrato in vigore il 2.11.2007,
abrogando il precedente regolamento;
mentre il contratto IRS di cui si discute è del 27 giugno 2007. Ciò nonostante, secondo gli appellanti,
l'applicabilità delle nuove disposizioni andrebbe recuperata in virtù
dell'art. 113 del reg. Consob 16190, che, dettando disposizioni transitorie,
ha stabilito che “gli intermediari provvedono agli adempimenti in tema di
informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore
del presente regolamento … in occasione del primo contatto utile o, in mancanza,
non oltre il 30 giugno 2008”. Da ciò, a loro dire, l'automatica
“riclassificazione” della quale cliente al dettaglio, in mancanza Pt_2
dei requisiti previsti per essere considerata cliente professionale, ed il rilevante inadempimento dell'intermediario che non provvide nel termine indicato agli adempimenti informativi previsti.
§ 9.2. Ma, ad avviso del Collegio, tale supposto (ed invero non contestato)
inadempimento, in quanto sopravvenuto rispetto alla stipula del
18 contratto, non può certo giustificarne la risoluzione, non ponendosi in relazione causale con la stipula dello stesso. La avrebbe, al più, Pt_2
potuto allegare (sforzandosi, poi, di darne una non semplice dimostrazione) che qualora avesse ricevuto nel termine indicato la nuova
“profilazione”, con conseguente nuove più puntuali informazioni rispetto al contratto in essere, avrebbe potuto (e voluto) recedere dal contratto di swap, riducendo in tal modo le perdite. Ma si tratta di circostanze mai introdotte in causa dagli appellanti.
§ 10. L'appello va pertanto respinto, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali svolte (riducendo nel minimo, in ragione della natura del giudizio di gravame, i compensi per la fase istruttoria e di trattazione).
§ 10.1. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
19 a) rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_4
la sentenza del Tribunale di Nola n. 739/2020, pubblicata in data 20
maggio 2020;
b) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di e, per Controparte_1
essa, e di liquidate, per ciascuna parte, in CP_2 Controparte_3
complessivi € 13.977,10, di cui € 12.154,00 per compensi ed € 1.823,10 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 12.02.2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3030/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola n. 739/2020, pubblicata in data 20 maggio 2020, e vertente
TRA
(già e già , società n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
del registro delle Imprese di Bulgaria, e P.IVA_1 Parte_4
domiciliati in Nola (NA), alla Via Felecchia, 6, nello studio degli avv.ti
D'ANGELO GIUSEPPINA (c.f. ) e FORESTA C.F._1
ROSA ( ), che li rappresentano e difendono giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo -
unitamente all'avv. PALMA GIOVANNI ( ), C.F._3
procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, con studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 244 Appellante
E
(c. f. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, Via Ugo
[...] P.IVA_3
Niutta, n. 4, nello studio dell'Avv. UVA CECILIA (c.f.
, che la rappresenta e difende in forza di procura C.F._4
generale alle liti conferita per notaio del 07.10.2010 Persona_1
Appellata
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 P.IVA_4
procura generale alle liti in autentica dr. , Notaio in Bologna Per_2
del 29/10/2010, Rep. n. 115840 Racc. n. 33105, dall'avv. Maria Rosaria De
Simone (CF ) con studio in Napoli, alla Piazza C.F._5
Piedigrotta, 9 ove elettivamente domicilia.
Appellata
All'udienza del 18.12.2024, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
Per gli appellanti: in via preliminare, sulla domanda di risoluzione del
contratto IRS (Swp), per violazione dell'art. 113 del reg. Consob approvato con
delibera n. 16190/2007, chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze da
sub a) a sub g) capitolate in atto di appello e con la escussione dei testi pure ivi
indicati; in ogni caso, conclude per l'accoglimento del proposto appello e per
l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado:
- Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o la risoluzione del contratto IRS
stipulato tra le parti in data 27 giugno 2007, nonché di tutte le operazioni
effettuate in esecuzione del detto contratto, per violazione degli obblighi di
2 trasparenza e informazione così come dettati dal Reg. Consob dottato con
delibera n. 11522/19 e del reg. Consob adottato con delibera n. 16190 del
29.10.2007, per i motivi svolti;
- Condannare, per l'effetto, la società appellata alla restituzione, a titolo
risarcitorio, in favore dell'appellante della complessiva Parte_1
somma, per tutte le causali indicate nella spiegata domanda
riconvenzionale, di € 24.755,20, una agli interessi e rivalutazione ove
dovuti.
Sulla lamentata nullità parziale dei mutui per indeterminatezza della clausola di
pattuizione degli interessi, rappresenta che le SS.UU. della Suprema Corte, con
sent. n. 15130/2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in tema di
mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla
francese, enunciando il principio di diritto. Del sopravvenuto intervento
giurisprudenziale, pertanto, chiede che la Onorevole Corte d'Appello tenga conto
ai fini della decisione.
Sulle spese del giudizio di primo grado, disporre la variazione della misura di
compensazione parziale delle spese e compensi del detto grado di giudizio e
condannare l'appellata alle spese e compensi del presente grado di giudizio
Per l'appellata 2: Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni CP_1
contraria istanza:
In via pregiudiziale di rito:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello parziale, in quanto proposto da
soggetto la “ ” (società n. del Registro delle Imprese di Parte_1 P.IVA_1
Bulgaria, in persona dell'A. e l.r.p.t. Iliv domiciliato per la carica CP_4
nella sede della società in Bulgaria Città di Drianovo – Regione di Gabrovo –
3 2 d 0, n.4 blo app.1) totalmente diverso dalla Controparte_5 CP_6 Pt_2
(c.f. – P.IVA in persona dell'A. e l.r.p.t. Sig.
[...] P.IVA_5 P.IVA_6
domiciliato per la carica nella sede della società in Brusciano Parte_4
alla Via Cimminola – Area P.I.P.), opponente nel primo grado di giudizio, per i
motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In via preliminare:
- dichiarare l'appello parziale proposto dalla , in persona Controparte_7
dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. , e dal Sig. Controparte_8
in proprio inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., non Parte_4
avendo una ragionevole probabilità di essere accolto in quanto manifestamente
infondato per i motivi esposti in narrativa e in particolare nel paragrafo III) del
presente atto;
Nel merito:
- rigettare l'appello parziale, così come proposto, ed ogni altra domanda
formulata, perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella
narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n.
739/2020, emessa in data 19/05/2020 e pubblicata il successivo 20/05/2020 dal
Giudice Unico del Tribunale di Nola, I sezione civile, dott.ssa Rosa Anna
Capozzi, nella causa iscritta al n. R.G. n. 2650/2013, notificata a mezzo pec in
data 21/07/2020 unitamente all'ordinanza n. cron. 9344/2020 pubblicata il
16/07/2020 di correzione di errore materiale della sentenza ex art. 287 c.p.c., con
conseguente rigetto delle domande tutte formulate dall'appellante, la
[...]
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t. CP_7 [...]
, ed il Sig. in proprio;
CP_8 Parte_4
In via istruttoria:
4 - rigettare la richiesta di CTU formulata dall'appellante, in quanto inammissibile
ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nel paragrafo I) del presente atto;
- rigettare, altresì, la richiesta di ammissione della prova per testi, in quanto
inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per i motivi esposti nel paragrafo II) del
presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per rigetto della proposta impugnazione e di ogni domanda e pretesa CP_3
con la stessa formulata, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto, con
conseguente conferma della sentenza n. 739/2020 del Tribunale di Nola.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio, secondo la vigente
normativa, oltre oneri ed accessori, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il Tribunale di Nola, su richiesta di e Controparte_3 Controparte_9
ingiunse alla ed al sig.
[...] Pt_5 CP_10 Parte_2 Parte_4
quale suo fideiussore il pagamento della complessiva somma di
[...]
€ 507.597,29, derivante dal saldo debitore relativo al contratto di conto corrente ordinario n. 30085970 ed al saldo di due contratti di finanziamento chirografario, n. 6434087135 e 6434054068, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio.
§ 1.1. Gli ingiunti proposero opposizione. Preliminarmente, sostennero che, oltre ai tre rapporti indicati dalla banca, tra le parti nel corso del tempo erano intercorsi anche altri rapporti: il c/c ordinario n. 651401 – 52,
poi trasformato in n. 500061250, estinto in data 28.2.2010 mediante giroconto dell'apparente saldo negativo di € 22.200,65 sul conto principale (30085970); il conto anticipi 30085971 cessato per recesso della
5 in data 15.12.2012; il conto anticipi 320172 – 91 cessato in data Pt_6
31.12.2007; il conto anticipi 30085972 cessato in data 15.12.2012; il contratto del 27.06.2007 per operazioni IRS (Interest Rate Swap) a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi. Fatta tale premessa, gli opponenti contestarono l'entità del credito rivendicato dalla banca, per l'illegittimità o nullità, totale o parziale, dei contratti. Per quel che ancora interessa in questo grado, eccepirono l'indeterminatezza dei tassi pattuiti nei due contratti di mutuo, in quanto difformi dal piano di ammortamento alla francese, con conseguente necessario ricalcolo del dovuto mediante applicazione, per entrambi i mutui, dei tassi Bot.
Spiegarono, poi, domanda riconvenzionale diretta all'accertamento dell'illegittimità o nullità, totale o parziale, dei contratti (ulteriori, rispetto a quelli indicati dalla banca), invocando la condanna delle soc. opposte alla restituzione delle somme indebitamente percepite, formulando, in particolare, con riferimento al contratto IRS, prove volte a contestare la qualifica di operatore qualificato della società opponente, priva dei necessari requisiti al riguardo, con conseguente carenza di adeguate informazioni al momento della stipula.
§ 1.2. Si costituì , oggi quale Controparte_11 CP_2
mandataria di contestando le domande relative ai Parte_7
contratti di finanziamento n. 6434087135 e 6434054068; nonché quale mandataria di contestando le eccezioni e le domande svolte CP_3
dagli opponenti in riferimento alle linee di credito di cui al c/c principale.
§ 1.3. Nel corso del giudizio si costituì, ex art. 111 c.p.c.,
[...]
in luogo della facendo proprie Controparte_1 Parte_7
6 tutte le precedenti difese ed eccezioni svolte da già CP_12 [...]
quale mandataria di Controparte_13 Parte_7
§ 2. Dopo l'espletamento di una CTU contabile, e senza l'ammissione delle prove orali invocate dalla , la causa è stata decisa dal Pt_2
tribunale di Nola con la sentenza 739/2020 del 20.05.2020 (oggetto poi di correzione di errore materiale con decreto del 16.7.2020).
§ 2.1. Il Tribunale, riepilogati i numerosi rapporti intercorsi tra le parti,
analizzate e fatte proprie le conclusioni del CTU, ha rideterminato il saldo del conto corrente principale (30085070) in - € 24.716,66, derivante dalle esposizioni negative dei due conti anticipi (rispettivamente di - €
46.285,73 e - € 10.874,90, rielaborati facendo applicazione degli interessi secondo i tassi BOT) e dal saldo attivo (+ € 32.443,97) del conto 65140152
(poi divenuto 500061250), confluito sul conto principale.
Ha, invece, disatteso le eccezioni e contestazioni sollevate dagli opponenti relativamente ai mutui, recanti saldi passivi rispettivamente di €
108.824,14 (poi corretto col decreto di correzione di errore materiale in €
180.824,14) ed € 152.093,26.
Quanto alla posizione di , il primo giudice ha ritenuto Parte_4
che la garanzia dallo stesso concessa in favore di dovesse Parte_2
essere qualificata come fideiussione, e non garanzia a prima richiesta, così
rendendo legittime le eccezioni dallo stesso sollevate ed il ricalcolo effettuato per la debitrice principale.
Infine, con riferimento al contratto di IRS, il tribunale, oltre ad evidenziare che secondo quanto accertato dal CTU lo stesso risultava favorevole alla ha sostenuto che, per effetto della Parte_2
7 qualificazione della soc. come operatore qualificato, fossero inapplicabili una serie di prescrizioni previste dall'art. 31, comma 2, reg. Consob n.
11522/1998.
In conclusione, il tribunale di Nola ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di € 357.634,06, oltre interessi di mora;
ha respinto le domande riconvenzionali;
ha condannato gli opponenti al pagamento dei
2/3 delle spese di lite, sia per la fase monitoria che per il giudizio di opposizione, nonché alle spese di CTU.
§ 3. Per la riforma della sentenza hanno proposto appello la soc. Pt_1
, soc. registrata nel registro delle Imprese di Bulgaria, già
[...] Pt_2
ed il sig. in proprio quale fideiussore.
[...] Parte_4
§ 3.1. Con un primo motivo, gli appellanti lamentano l'ingiustizia e l'erroneità della pronuncia relativamente all'esclusione della nullità
parziale dei mutui per indeterminatezza del tasso di interesse e,
conseguentemente, nella parte in cui condanna gli opponenti al pagamento della somma quantificata in favore della banca. Gli appellanti,
in particolare, si dolgono del fatto che il primo giudice non abbia correttamente inteso e valutato la censura mossa alle modalità di calcolo,
e conseguente quantificazione, degli interessi passivi dei due contratti di mutuo, censura che riguardava – sulla scorta di una consulenza di parte -
l'applicazione di un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale dei medesimi contratti, in virtù del sistema di ammortamento cd. alla francese, implicante la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata di quella pattuita, e la
8 conseguente richiesta di sostituzione ai tassi in concreto praticati degli interessi legali o BOT per entrambi i mutui. Secondo gli appellanti, il giudice aveva ritenuto la legittimità del criterio di calcolo degli interessi secondo l'ammortamento alla francese, mutuando acriticamente la motivazione da un precedente del tribunale di Bologna, senza curarne la concreta applicabilità al caso di specie e senza valutare l'eccezione di indeterminatezza, in conseguenza del metodo di ammortamento francese,
del tasso di interesse pattuito. Sul punto, hanno pertanto sollecitato l'espletamento di un'ulteriore consulenza d'ufficio.
§ 3.2. Con un secondo motivo, poi, gli appellanti hanno criticato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale volta alla declaratoria di nullità e/o di risoluzione del contratto IRS. In
particolare, gli appellanti contestano la decisione del primo giudice di non dare ingresso alla prova testimoniale finalizzata alla dimostrazione di non essere un operatore qualificato, così da superare la presunzione determinata dalla dichiarazione resa dal legale rapp.te in occasione della sottoscrizione del contratto di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia, salvo poi ritenere non provata la domanda sul punto. In aggiunta, hanno contestato anche l'affermazione del tribunale secondo cui il difetto di informazione da parte dell'intermediario non può
determinare la nullità o risolubilità del contratto, ma solo conseguenze sul piano risarcitorio, laddove – a loro dire – la risoluzione, oltre al risarcimento dei danni, discenderebbe proprio dalla violazione dei doveri di informazione. Ancora, sul punto, hanno lamentato la violazione dell'art. 113 del reg. Consob 16190/2007, intervenuto dopo la stipula del
9 contratto, che avrebbe richiesto una nuova “profilatura” della clientela,
che avrebbe condotto a considerare la quale “cliente al dettaglio”, Pt_2
con le conseguenze sotto il profilo delle necessarie informazioni e della tutela.
Fatte queste premesse, e reiterate le richieste istruttorie, gli appellanti hanno invocato la riforma, nei punti indicati, della sentenza impugnata.
§ 4. Si è costituita e, per essa, Controparte_1 CP_2
unicamente nella qualità di cessionaria dei crediti a sofferenza di e non dunque per rispondere di eventuali richieste Controparte_3
restitutorie degli appellanti, rispetto alle quali ha assunto di essere priva di legittimazione passiva. In via pregiudiziale di rito, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto proposta da un canto da un soggetto, la società di diritto bulgaro, Parte_1
totalmente diversa dalla opponente nel primo grado di Parte_2
giudizio, trattandosi di soggetto giuridico del tutto nuovo e con identità
diversa; e dall'altro dal sig. , che non ha, però, proposto Parte_4
doglianze in proprio quale fideiussore. Ha contestato, poi, i due motivi di gravame, concludendo per il suo rigetto.
Rimessa la causa in decisione, con ordinanza dell'8.11.2023 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_3
e
[...] Controparte_14
§ 4.2. Si è costituita che, ricostruita a propria volta la Controparte_3
complessa vicenda dei rapporti intercorsi con la ha Parte_2
contestato i motivi di gravame sollevati dagli appellanti, concludendo per il loro rigetto con vittoria delle spese.
10 § 5. La causa è stata infine fissata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024; in cui è stata assegnata in decisione, con la fissazione di un termine di 30 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg. per deposito di repliche.
§ 6. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione sollevata dall'appellata relativamente alla legittimazione all'impugnazione in capo CP_1
agli odierni appellanti.
§ 6.1. Per ciò che attiene a , dalla documentazione prodotta Parte_1
dall'appellata emerge che è stata cancellata dal registro delle Parte_2
imprese in data 8.11.2018, a seguito di domanda presentata in data
17.09.2018, per trasferimento della sede a Dryanovo, Bulgaria.
L'appellante ha, al riguardo, a propria volta prodotto una visura – con traduzione giurata – rilasciata dall'Agenzia delle Iscrizioni presso il
Ministero della giustizia bulgaro, da cui si evince l'avvenuta iscrizione in data 30.08.2018 della con sede a Dryanovo. Parte_1
§ 6.2. Ebbene, considerato che non sono stati sollevati dubbi in merito alla identità sostanziale tra le due società, va richiamato quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che la cancellazione
della società dal registro delle imprese per trasferimento della sede sociale
all'estero non implica la cessazione della sua attività, sicché tale società, non
venendo meno, non perde la sua legittimazione processuale ad agire o resistere in
giudizio (così Cass., sez. 3, Ordinanza n. 3375 del 12/02/2020; nello stesso senso, Cass., sez. 1, Ordinanza n. 10793 del 04/05/2018).
§ 6.3. Ancora, in via preliminare, va esaminata la posizione del fideiussore, sig. . Nel presente grado di giudizio non Parte_4
11 forma oggetto di impugnazione quanto evidenziato dal primo giudice in ordine alla natura di fideiussore – e non di garante a prima richiesta – del
; dunque, è evidente la sussistenza dell'interesse di costui ad Pt_4
impugnare la decisione quanto meno in relazione alla questione del ricalcolo dell'esposizione debitoria nascente dai contratti di mutuo, di cui egli potrà essere chiamato a rispondere.
§ 7. Passando al merito, il primo motivo di gravame riguarda la determinazione dei tassi di interesse relativi ai due mutui chirografari.
§ 7.1. Come si è anticipato, gli appellanti, criticando la decisione del primo giudice, hanno sostenuto nell'atto di appello che in virtù del cd.
ammortamento alla francese la banca avrebbe applicato nei due contratti un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale dei medesimi contratti: da ciò la conseguente richiesta di applicazione, in sostituzione dei tassi in concreto praticati, degli interessi legali o di quelli “BOT” per entrambi i mutui, se necessario mediante l'espletamento di una nuova consulenza.
§ 7.2. In occasione della precisazione delle conclusioni, tuttavia,
l'appellante ha dato atto dell'intervenuta pronuncia delle sezioni unite della Cass. (n. 15130/2024), ed ha chiesto che la Corte d'Appello ne tenga conto.
§ 7.3. Effettivamente, la Suprema Corte – investita da un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. – ha affermato che “in tema di
mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un
piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la
mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
12 capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale
del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Senza necessità
di ripercorrere il complesso iter logico – giuridico posto dai giudici di legittimità a base della citata decisione, basterà sottolineare che la
Cassazione ha innanzitutto distinto il fenomeno degli interessi composti da quello anatocistico, sostenendo che “non si riscontra un effetto
anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a
restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque
superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè
alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su
interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza”.
§ 7.4. Dunque, secondo la Suprema Corte, “interesse composto” è soltanto una “espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è
incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri
interessi ma sul capitale (debito) residuo”; il che non vale ad escludere –
sempre ed in astratto – che in concreto l'operazione di finanziamento possa anche produrre interessi su interessi, così che il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG;
ma - avvertono ancora i giudici di legittimità - tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, e presupporrebbe, pertanto un preciso onere di allegazione, non certo soddisfatto dal mero riferimento alla natura composta del sistema di ammortamento.
13 § 7.5. In conclusione, sul punto va escluso che il sistema di ammortamento alla francese possa determinare, in astratto, un fenomeno anatocistico o che postuli un divario tra interesse nominale ed interesse in concreto applicato, con conseguente rigetto, in mancanza di più analitiche indicazioni di segno contrario del primo motivo di gravame. Si noti,
infatti, che l'appellante anche in questo grado pone a fondamento del motivo di impugnazione la relazione del proprio CTP, che –
contrariamente a quanto ben chiarito dalle sezioni unite della Cassazione
– sostiene da un canto un'assimilazione dell'ammortamento alla francese all'anatocismo (cosa che, nei fatti, non sussiste); e, dall'altro, ipotizza un risultato “sconveniente” per il mutuatario che intenda estinguere anticipatamente il mutuo (circostanza che, nel caso di specie, non rileva e non risulta mai prospettata).
§ 8. Resta da esaminare il secondo motivo, con cui l'appellante invoca una pronuncia di nullità o di risoluzione del contratto IRS (Interest Rate Swap),
lamentando l'erroneità della decisione del primo giudice, che ha ritenuto non provata la violazione degli obblighi di informativa fissati con regolamento dell'1.7.98, senza però dare ingresso alle prove CP_15
testimoniali richieste al riguardo.
§ 8.1. Il motivo di gravame investe gli effetti che dalla dichiarazione di rivestire la qualifica di investitore qualificato possono discendere rispetto alle informative dovute dall'intermediario finanziario e le possibili prove contrarie ammissibili per smentire le dichiarazioni rese, in proposito,
dall'investitore.
14 § 8.2. Il primo giudice, richiamato l'art. 31 del citato reg. nella CP_15
parte in cui considera operatore qualificato “ogni società o persona giuridica
in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in
strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale
rappresentante” e gli effetti che tale qualifica implica ai fini dell'esonero dagli obblighi informativi previsti dagli artt. 27 – 30 del medesimo regolamento, ha evidenziato come nel caso di specie il legale rapp.te della avesse dichiarato di possedere una specifica competenza ed esperienza Pt_2
in materia di operazioni in strumenti finanziari, anche derivati e negoziati fuori
borsa. Tale dichiarazione, secondo il tribunale, integra una prova presuntiva semplice, con l'effetto di ribaltare sul dichiarante l'onere di allegare e provare le circostanze specifiche da cui possa emergere che l'intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed esperienze pregresse,
contrariamente a quanto dichiarato per iscritto;
allegazione che il giudice ha ritenuto insufficiente nelle affermazioni dell'odierna appellante di essere un'azienda di piccole dimensioni, priva di ufficio legale o finanziario e di non aver mai operato in investimenti del medesimo genere.
§ 8.3. Ebbene, l'appellante incentra il motivo di gravame proprio sulla asserita contraddizione ravvisata tra l'affermazione della necessità di una prova in grado di superare il contenuto della dichiarazione scritta e la ritenuta inidoneità al riguardo dei fatti allegati in relazione ai quali il giudice non ha ritenuto di dare ingresso alla prova.
15 § 8.4. Ora, ad avviso del Collegio, l'appellante omette, innanzitutto, di considerare una affermazione preliminare fatta dal primo giudice, che da sola integra un'autonoma ratio decidendi del rigetto delle domande sul punto proposte da : il primo giudice, infatti, ha espressamente Pt_2
richiamato quanto sul punto indicato dal CTU, e cioè che “alla data della
stipula … il contratto swap sottoscritto da non risultava Parte_2
particolarmente sfavorevole per quest'ultima, ma, anzi, favorevole”. Tale – non contestata – circostanza, potrebbe valere da sola, ad avviso del Collegio,
ad escludere la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto.
§ 8.5. Ad ogni modo, e, dunque, pur prescindendo da tale preliminare rilievo, va condiviso quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione
formale di cui all'art. 31, comma 2, Reg. n. 11522 del 1998 (applicabile CP_15
"ratione temporis"), sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la
società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia
di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l'intermediario
dall'obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando
sull'investitore l'onere di provare elementi contrari emergenti dalla
documentazione già in possesso dell'intermediario. Ne consegue che in giudizio,
sul piano probatorio, l'esistenza dell'autodichiarazione è sufficiente ad integrare
una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla
persona giuridica, gravando su quest'ultima l'onere di allegare e provare
specifiche circostanze dalle quali emerga che l'intermediario conosceva, o avrebbe
dovuto conoscere con l'ordinaria diligenza, l'assenza di dette competenze ed
esperienze pregresse” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 8343del 04/04/2018). §
16 8.6. Dunque, non essendo configurabile “in capo all'intermediario
professionale la sussistenza di un obbligo di "diffidenza" nei confronti del
cliente” (così Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020) rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, l'onere di allegazione, e, poi, di prova da cui lo stesso risultava gravato per sovvertire le proprie dichiarazioni scritte avrebbe dovuto riguardare non la mancata corrispondenza al vero di quanto affermato e sottoscritto, ma la conoscenza da parte dell'intermediario bancario di quella non corrispondenza al vero e,
dunque, dell'assenza delle conoscenze specialistiche rivendicate. Ed
invece le allegazioni – e poi le prove al riguardo articolate da e Pt_2
riproposte in questo grado – riguardano da un canto una serie di circostanze di fatto (le dimensioni dell'azienda, la mancanza di un ufficio legale o finanziario, la mancanza di pregressi o successivi contratti di swap) che nulla dicono in merito alla assenza di conoscenze specifiche in capo al legale rapp.te; e, dall'altro, le circostanze che accompagnarono la sottoscrizione del contratto (unitamente ai mutui, in assenza di ulteriori informazioni, su moduli predisposti dalla banca) che, ancora una volta,
appaiono “neutre” rispetto alla eventuale consapevolezza in capo ai funzionari della banca circa la presunta non veridicità delle dichiarazioni rese dal legale rapp.te.
§ 9. Resta la questione sollevata dagli odierni appellanti sin dal primo grado e non esaminata dal tribunale dell'eventuale applicabilità al contratto in oggetto dell'art. 113 della delibera Consob 16190/2007 e degli effetti che tale applicazione avrebbe potuto sortire sul contratto IRS del 27
giugno 2007.
17 § 9.1. Correttamente gli appellanti illustrano le non trascurabili differenze esistenti tra il reg. Consob 11522/98 e quello 16190/2007 con particolare riferimento agli oneri informativi dovuti dall'intermediario finanziario, a seconda della tipologia di clientela, che il nuovo regolamento – in attuazione dell'art. 6 novellato del d. lgs. 58/1998 – distingue in controparti qualificate, clienti professionali (a loro volta distinti in professionali di diritto o su richiesta) e clienti al dettaglio, evidenziando le particolari precauzioni che l'intermediario deve adottare ai fini dell'identificazione, secondo l'allegato 3 del reg. Consob, del cliente professionale privato. Gli stessi appellanti, tuttavia, non possono non riconoscere che tale nuovo regolamento è entrato in vigore il 2.11.2007,
abrogando il precedente regolamento;
mentre il contratto IRS di cui si discute è del 27 giugno 2007. Ciò nonostante, secondo gli appellanti,
l'applicabilità delle nuove disposizioni andrebbe recuperata in virtù
dell'art. 113 del reg. Consob 16190, che, dettando disposizioni transitorie,
ha stabilito che “gli intermediari provvedono agli adempimenti in tema di
informazioni nei confronti della clientela in essere alla data di entrata in vigore
del presente regolamento … in occasione del primo contatto utile o, in mancanza,
non oltre il 30 giugno 2008”. Da ciò, a loro dire, l'automatica
“riclassificazione” della quale cliente al dettaglio, in mancanza Pt_2
dei requisiti previsti per essere considerata cliente professionale, ed il rilevante inadempimento dell'intermediario che non provvide nel termine indicato agli adempimenti informativi previsti.
§ 9.2. Ma, ad avviso del Collegio, tale supposto (ed invero non contestato)
inadempimento, in quanto sopravvenuto rispetto alla stipula del
18 contratto, non può certo giustificarne la risoluzione, non ponendosi in relazione causale con la stipula dello stesso. La avrebbe, al più, Pt_2
potuto allegare (sforzandosi, poi, di darne una non semplice dimostrazione) che qualora avesse ricevuto nel termine indicato la nuova
“profilazione”, con conseguente nuove più puntuali informazioni rispetto al contratto in essere, avrebbe potuto (e voluto) recedere dal contratto di swap, riducendo in tal modo le perdite. Ma si tratta di circostanze mai introdotte in causa dagli appellanti.
§ 10. L'appello va pertanto respinto, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite in favore delle appellate, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali svolte (riducendo nel minimo, in ragione della natura del giudizio di gravame, i compensi per la fase istruttoria e di trattazione).
§ 10.1. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
19 a) rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_4
la sentenza del Tribunale di Nola n. 739/2020, pubblicata in data 20
maggio 2020;
b) condanna e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_4
pagamento delle spese di lite in favore di e, per Controparte_1
essa, e di liquidate, per ciascuna parte, in CP_2 Controparte_3
complessivi € 13.977,10, di cui € 12.154,00 per compensi ed € 1.823,10 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza sezione civile della
Corte d'Appello di Napoli il 12.02.2025
Il Presidente Est.
Giulio Cataldi
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