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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1103/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 1103/2025 V.G. da
rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID giusta delega in atti;
Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'avv. PAPPALARDO GIOVANNA Parte_2
M.R. giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 4 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 28/02/2009 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte I, dell'anno 2009 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
-affidare in maniera condivisa la figlia ad entrambi i genitori, con Controparte_1 collocazione prevalente di quest'ultima presso il padre, presso il quale avrà la residenza anagrafica;
-la madre avrà diritto di stare con la figlia un giorno infrasettimanale anche con pernottamento ed a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, concordando tempi e modalità con il padre e la figlia stessa, vacanze scolastiche suddivise come da prassi;
-a partire dal mese di febbraio 2025, la madre verserà al padre, entro il giorno 10 del mese ed in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350, verserà inoltre un ulteriore contributo di euro 100 mensili, per compensare il pagina 2 di 4 maggiore esborso in capo al padre, detto ulteriore importo sarà dovuto fino a quando non si dovesse ripristinare una regolare frequentazione madre e figlia, con permanenza e pernottamenti;
in tal caso detta integrazione verrà meno, senza necessità di ulteriori pronunce, fermo invece il contributo di euro 350 mensili. Entrambi gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'Astat del Comune di Bolzano, prima rivalutazione febbraio 2026 su base febbraio 2025;
-le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise al 50% fra i genitori, i quali fanno espresso riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano, che qui si allega come parte integrante e ad ogni suo evetuale successivo aggiornamento;
-l'assegno unico ed ogni altro sussidio o contributo per la figlia spetteranno al 50% tra i genitori, come le detrazioni per i figli se ed in quanto saranno al 50% tra i genitori;
-la casa familiare sita in Laives (BZ) via San Giacomo 128 sarà venduta, con ripartizione al
50% del ricavato, al netto del mutuo residuo e di eventuali altri oneri e della restituzione a ciascuno degli importi anticipati al momento dell'acquisto (euro 15.000 al marito;
euro
30.000 alla moglie);
-per ciò che attiene al mutuo, la rata del mese di gennaio 2025 sarà a carico integrale della signora mentre le rate che dovessero maturare successivamente al mese di gennaio Pt_2
2025 fino all' estinzione saranno divise al 50% fra i coniugi, per cui il signor Pt_1
dovrà versare entro il giorno 20 del mese sul c/c della signora sul quale è domiciliato Pt_2
il mutuo, la metà della rata come da piano di ammortamento;
-le spese condominiali riferite ai mesi da gennaio ad aprile 2024 sono a carico della signora quelle da maggio a dicembre 2024 saranno divise tra le parti, cosicché: la signora Pt_2
verserà complessivamente euro 1978, mentre il signor pagherà euro 1288; Pt_2 Pt_1
eventuali spese condominiali maturate fino alla vendita ed ogni altro costo inerente o collegato al predetto immobile saranno a carico di ciascun comproprietario al 50%;
-con l'adempimento della regolamentazione di cui alle condizioni sopra indicate, le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e di non aver nulla reciprocamente a pretendere ad alcun titolo, anche con riferimento agli obblighi pregressi di mantenimento della figlia.;
pagina 3 di 4 - le parti prestano fin d'ora espresso consenso al rilascio di documenti d'identità per sè e per la figlia;
- le spese legali sono integralmente compensate, ciascun ricorrente paga il proprio avvocato con rinuncia del legale alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bolzano, il 29/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1103/2025 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 1103/2025 V.G. da
rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID giusta delega in atti;
Parte_1
e
rappresentata e difesa dall'avv. PAPPALARDO GIOVANNA Parte_2
M.R. giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 4 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano (BZ) il 28/02/2009 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, Parte I, dell'anno 2009 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
-affidare in maniera condivisa la figlia ad entrambi i genitori, con Controparte_1 collocazione prevalente di quest'ultima presso il padre, presso il quale avrà la residenza anagrafica;
-la madre avrà diritto di stare con la figlia un giorno infrasettimanale anche con pernottamento ed a fine settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina, concordando tempi e modalità con il padre e la figlia stessa, vacanze scolastiche suddivise come da prassi;
-a partire dal mese di febbraio 2025, la madre verserà al padre, entro il giorno 10 del mese ed in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'importo mensile di euro 350, verserà inoltre un ulteriore contributo di euro 100 mensili, per compensare il pagina 2 di 4 maggiore esborso in capo al padre, detto ulteriore importo sarà dovuto fino a quando non si dovesse ripristinare una regolare frequentazione madre e figlia, con permanenza e pernottamenti;
in tal caso detta integrazione verrà meno, senza necessità di ulteriori pronunce, fermo invece il contributo di euro 350 mensili. Entrambi gli importi sono soggetti a rivalutazione annuale secondo l'Astat del Comune di Bolzano, prima rivalutazione febbraio 2026 su base febbraio 2025;
-le spese straordinarie per la figlia saranno suddivise al 50% fra i genitori, i quali fanno espresso riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Bolzano, che qui si allega come parte integrante e ad ogni suo evetuale successivo aggiornamento;
-l'assegno unico ed ogni altro sussidio o contributo per la figlia spetteranno al 50% tra i genitori, come le detrazioni per i figli se ed in quanto saranno al 50% tra i genitori;
-la casa familiare sita in Laives (BZ) via San Giacomo 128 sarà venduta, con ripartizione al
50% del ricavato, al netto del mutuo residuo e di eventuali altri oneri e della restituzione a ciascuno degli importi anticipati al momento dell'acquisto (euro 15.000 al marito;
euro
30.000 alla moglie);
-per ciò che attiene al mutuo, la rata del mese di gennaio 2025 sarà a carico integrale della signora mentre le rate che dovessero maturare successivamente al mese di gennaio Pt_2
2025 fino all' estinzione saranno divise al 50% fra i coniugi, per cui il signor Pt_1
dovrà versare entro il giorno 20 del mese sul c/c della signora sul quale è domiciliato Pt_2
il mutuo, la metà della rata come da piano di ammortamento;
-le spese condominiali riferite ai mesi da gennaio ad aprile 2024 sono a carico della signora quelle da maggio a dicembre 2024 saranno divise tra le parti, cosicché: la signora Pt_2
verserà complessivamente euro 1978, mentre il signor pagherà euro 1288; Pt_2 Pt_1
eventuali spese condominiali maturate fino alla vendita ed ogni altro costo inerente o collegato al predetto immobile saranno a carico di ciascun comproprietario al 50%;
-con l'adempimento della regolamentazione di cui alle condizioni sopra indicate, le parti dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto economico e di non aver nulla reciprocamente a pretendere ad alcun titolo, anche con riferimento agli obblighi pregressi di mantenimento della figlia.;
pagina 3 di 4 - le parti prestano fin d'ora espresso consenso al rilascio di documenti d'identità per sè e per la figlia;
- le spese legali sono integralmente compensate, ciascun ricorrente paga il proprio avvocato con rinuncia del legale alla solidarietà professionale.
Così deciso in Bolzano, il 29/05/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4