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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 13612/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata Parte_1 in Napoli, via Duomo 348, presso lo studio dell'avv. Franco Oliviero, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv. Giorgio Controparte_1
Salussoglia, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: vendita.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…accogliere il presente atto di opposizione e, per l'effetto, revocare, per i motivi sopra esposti, il decreto ingiuntivo n. 3505/2024, R.G.
8937/2024, emesso in data 19.06.2024 dal Tribunale di Torino, dr.ssa Raffaella Bosco, nei confronti dell'istante e notificato in pari data recante ingiunzione di pagamento per euro 24.727,69 oltre interessi, spese e competenze di giudizio.
b) condannare, infine, la società convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
Convenuta: “… nel merito
• respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il medesimo decreto ingiuntivo (n. 3505/2024 – R.G. 8937/2024 del 19/06/2024 del
Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Raffaella Bosco), notificato alla
[...]
a mezzo Pec in data 19/06/2024, Parte_1 emesso ad istanza della a socio unico anche nei confronti della Controparte_1 società, per il medesimo importo di € 25.027,69, oltre interessi al tasso di cui al
D.Lgs. 231/2002 sino al saldo, oltre alle spese della fase monitoria;
in via subordinata
• dichiarare tenuta e condannare la Parte_1
a corrispondere alla a socio unico l'importo
[...] Controparte_1 capitale di € 25.027,69, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002, dalle singole scadenze delle fatture al saldo, con ogni consequenziale provvedimento;
in via istruttoria … in ogni caso
• col favore delle spese, diritti ed onorari di procedura, comprensivi di rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
MOTIVAZIONE
1. La ha chiesto la Parte_1 revoca del decreto n. 3505/2024, con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 24.727,69 (oltre interessi e spese) - a titolo di corrispettivo della vendita di articoli sportivi, sulla base di 14 fatture emesse dal 30/09/2022 al
31/05/2023 e pagate solo parzialmente -, adducendo a motivo l'erroneità della quantificazione della pretesa creditoria.
La regolarmente costituitasi, ha confermato la correttezza Controparte_1 dell'importo azionato in sede monitoria e la validità della propria pretesa,
2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento di € 25.027,69.
2. Nel merito, deve ritenersi provata la pretesa creditoria azionata dalla
Controparte_1
A fondamento della stessa, l'opposta ha infatti prodotto ampia documentazione, comprendente: 14 fatture emesse tra il 30/09/2022 e il
31/05/2023 per l'importo complessivo di € 49.219,21 (doc. 2 - 15 fasc. monit.); gli estratti autentici dei registri VA (doc. 16 - 17 fasc. monit.) e l'estratto conto consolidato relativo ai rapporti commerciali intrattenuti con l'opponente dal 2016 al
2023 (doc. 1 fasc. conv.).
Dall'ammontare complessivo delle fatture, la stessa ha Controparte_1 detratto l'importo di due note di credito, complessivamente pari a € 17.012,38 (doc.
20 - 21 fasc. monit.) e quello degli acconti già versati dall'opponente, pari a €
7.179,14, determinando pertanto la propria pretesa creditoria in € 25.027,69 e allegando l'inadempimento di parte opponente.
La ha sostenuto che la Parte_1 non avrebbe tenuto conto di alcuni ulteriori pagamenti a mezzo Controparte_1 assegno, i quali, unitamente alle sopracitate note di credito, avrebbero contribuito a soddisfare quasi integralmente la pretesa avversaria, comportando versamenti per
€ 47.505,00 e riducendo l'esposizione dell'opponente a € 1.714,21.
Tale ricostruzione, tuttavia, contrasta con le risultanze dell'estratto conto consolidato prodotto dalla rispetto al quale l'opponente non ha Controparte_1 mosso alcuna specifica contestazione e il cui contenuto, pertanto, può ritenersi provato.
In particolare, si osserva che gli assegni n. 303439614 e 303439615, dell'importo di € 3.000,00 ciascuno, indicati dall'attrice nella citazione, risultano da imputare alla partita 21/7097, relativa alle fatture emesse dal 29/07/2021 al
31/08/2022 e, dunque, a rapporti pregressi, che esulano dalla presente fatta in valere in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 4 dell'estratto conto, riportante puntuale e dettagliata elencazione di n. 20 fatture riferite alla partita
21/7097 e pag. 5, nella quale tali assegni sono specificamente indicati tra i movimenti a saldo di detta partita).
Con riferimento alla partita 22/7605, alla quale ineriscono le fatture che
3 vanno dal settembre 2022 al marzo 2023 e che sono oggetto del presente procedimento, si riscontrano complessivamente 16 fatture dell'importo complessivo di € 63.328,22.
Gli assegni che l'opponente asserisce non essere stati presi in considerazione (n. 303439616 di € 3.409,90, 303439617 di € 3.490,90, 303439441 di € 5.591,82, 303439643 di € 7.000,00 e 303439448 di € 5.000,00, per un totale di
€ 24.492,62), unitamente alle note di credito n. 7605, 10136 e 10137, per un totale di € 17.597,65, risultano al contrario correttamente conteggiati a detrazione dell'importo di cui sopra, portando il saldo della partita a € 21.237,95.
A tale importo vanno sommati, infine, quelli relativi alla fattura 5295/2023
(partita 23/5295), pari a € 1.723,18, e alla fattura 6529/2023 (partita 23/6529), pari a € 2.066,56, per un ammontare complessivo di € 25.027,69.
Tale somma corrisponde al credito azionato dalla nel Controparte_1 procedimento monitorio e oggetto di domanda da parte della stessa nel presente giudizio di opposizione, che risulta superiore di € 300,00 all'importo indicato nel decreto.
In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, in quanto la pretesa creditoria della risulta provata nell'an e nel quantum, con Controparte_1 riferimento a un credito di € 25.027,69, maggiore rispetto a quello per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, pari ad € 24.727,69.
La deve pertanto Pt_1 Parte_1 essere condannata a pagare alla l'ulteriore somma di € 300,00, Controparte_1 pari alla differenza tra l'importo indicato nel decreto ingiuntivo e il credito effettivamente accertato, oltre interessi come da domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.387,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori minimi per la fase istruttoria e la fase decisionale), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
4 Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_1 condanna la e a pagare Pt_1 Parte_1 Parte_1 alla € 300,00, oltre interessi come da domanda;
Controparte_1 condanna la a Parte_1 rimborsare alla le spese di lite, liquidate in 3.387,00 per Controparte_1 compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e VA.
Torino, 22/12/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Sentenza redatta con l'assistenza dell'addetto Upp dr. Luca Giordana.
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