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Sentenza 16 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 03/06/2022, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00938/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
EC - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER ED, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Alfredo Caggiula e Andrea Marcorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi, EC e Taranto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EC, presso la medesima per legge domiciliati;
- Comune di Ugento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato NT Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di:
- SU GU, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Geom. Luigi Potenza, non costituito in giudizio;
- Salento Costruzioni di ZE NT e Vittorio snc, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 28/5/2018:
- del permesso di costruire n. 1 del 7 febbraio 2018 rilasciato dal Responsabile del Settore urbanistica ambiente e S.U.A.P. del Comune di Ugento al Sig. GU SU;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: del parere favorevole del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 0007457 del 19.5.2016, dell'autorizzazione paesaggistica n. 453 dell'1.12.2016 e del parere tecnico urbanistico favorevole del 4 aprile 2017 - verbale n. 4188; della proposta di parere del Responsabile del procedimento del 18 luglio 2017 e del parere tecnico urbanistico favorevole del 31 luglio 2017 - verbale n. 4259; delle previsioni recate dal P.R.G. del Comune di Ugento in punto di distanza dagli edifici nelle zone B5;
B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GU SU il 14/5/2018 e integrato con successivi motivi aggiunti depositati l’11.6.2018:
- del permesso di costruire n. 03/L.M. (pratica edilizia n. 3709 del 2014) del 18 aprile 2014, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al sig. ER ED per la costruzione di un fabbricato residenziale nonché l'autorizzazione paesaggistica n. 32 del 18 marzo 2014, rilasciata dal R.U.P. Paesaggio del Comune di Ugento sempre in relazione al citato progetto;
- del permesso di costruire n. 04/L.M. (pratica edilizia n. 4042 del 2015) del 18 luglio 2016, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento al sig. ER ED per una variante in corso d'opera al Permesso di Costruire n. 03/L.M. del 18.04.2014, nonché l'autorizzazione paesaggistica semplificata rilasciata dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con determinazione n. 192 del 19 maggio 2016 in relazione al citato progetto di variante;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra: I) la proposta di parere del Responsabile del Procedimento del 3 luglio 2013 (I.a), il parere UTC del 24 marzo 2014 con verbale n. 3709 (I.b) e la nota di comunicazione dello stesso prot. n. 6783 del 25 marzo 2014 (I.c), il parere della Commissione Paesaggio n. 152/U del 17 dicembre 2013 (I.d), la nota prot. n. 27325 del 17 dicembre 2013 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di EC (I.e), il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere (I.f), tutti adottati in relazione al progetto di cui alla citata pratica edilizia n. 3709/2014; II) la proposta di parere del Responsabile del Procedimento del 6 ottobre 2015 (II.a), il parere UTC dell'8 luglio 2016 con verbale n. 4042 (II.b), la nota prot. n. 197 del 12 gennaio 2016 di trasmissione della pratica paesaggistica alla Soprintendenza di EC (II.c), il silenzio serbato dalla Soprintendenza sulla richiesta di parere (II.d), tutti adottati in relazione al progetto di cui alla pratica edilizia di variante in corso d'opera n. 4042/2015;
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso principale, presentati da ED ER il 17.2.2021:
- dell'ordinanza n. 7 del 25.11.2020, resa dal Comune nei confronti di GU SU e nella parte in cui l'Ufficio Tecnico comunale ha omesso di considerare una serie di abusi edilizi e ha disapplicato o erroneamente applicato inderogabili disposizioni normative;
- ove occorra, della relazione di sopralluogo redatta a seguito di visita effettuata in data 7.10.2020, acquisita al prot. del Comune di Ugento al n. 23714 del 4.11.2020 nonché della nota prot. n. 23934 del 6.11.2020 avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento di demolizione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
D) per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale, presentati da GU SU il 26.2.2021:
- dell'ordinanza di demolizione n. 6 del 25 novembre 2020, resa dal Comune nei confronti di ED ER, nonché tutti gli atti ad essa presupposti connessi e consequenziali, ivi inclusi, ove occorra, la relazione di sopralluogo prot. n. 20117 del 30.9.2020, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 20474 del 2.10.2020 e la nota del R.U.P. Ufficio Paesaggio prot. com. n. 24234 del 10.11.2020.
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA. e di SU GU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. L. Sticchi, in sostituzione dell'avv. E. Sticchi Damiani, avv. A. Caggiula, anche in sostituzione dell'avv. A. Marcorelli, per la parte ricorrente, avv. L. Quinto, in sostituzione dell'avv. A. Quinto, per il Comune di Ugento, avv. V. Mele, anche in sostituzione dell'avv. O. M. Calsolaro, per il controinteressato.
1) Premesso che:
- a) all’udienza pubblica del 24 maggio 2022 sono stati chiamati, tra gli altri, i ricorsi r.g.n. 387/2018, 458/2018 e 459/2018;
- b) il Sig. GU, tanto in via incidentale (ricorso r.g.n. 387/2018) quanto in via principale (ricorsi r.g.n. 458/2018 e 459/2018), ha impugnato i permessi di costruire in forza dei quali il Sig. ER ED ha realizzato opere edilizie sulle particelle, di proprietà di quest’ultimo, n. 2590, già particella 2496 (per la quale vi sono i p.d.c. nn. 03/LM del 18.4.2014 e 04 del 18.7.2016), e n. 2588, già particella n. 2497 (ex proprietà Vittorio ED e per la quale vi sono i p.d.c. n. 09/LM del 6.8.2014 – inizialmente rilasciato al Sig. Vittorio ED, a quell’epoca proprietario del suolo – e n. 03/LM del 17.4.2018, rilasciato al Sig. ER ED, nel frattempo divenuto proprietario di quel suolo);
- c) il Sig. GU si duole, tra l’altro, del fatto che il Sig. ER ED abbia edificato, sulle suddette particelle, una “palazzina”, che non rientrerebbe nelle tipologie di edifici ammesse, in quella zona, dalle norme di PRG.
2) Rilevato che la verifica della tempestività dell’impugnazione è esperibile dal Giudice anche d’ufficio.
3) Ritenuto, con riferimento al caso di specie, di dover acquisire ogni elemento utile volto a individuare il momento in cui il Sig. GU abbia avuto – o avrebbe potuto avere – percezione del tipo di edificio che il Sig. ED stava costruendo (ad es. comunicazione inizio lavori, foto di avanzamento del cantiere riferibili a una data, prova del momento dell’apposizione del cartello di cantiere).
4) Ritenuto di gravare del suddetto incombente tutte le parti in causa, con assegnazione del termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e di rinviare la causa, per il prosieguo, all’udienza pubblica di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di EC, Sezione Seconda, dispone l’incombente di cui in motivazione e fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 16 novembre 2022.
Manda alla Segreteria di procedere alla comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Così deciso in EC nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO