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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1133/2022, promossa da
, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza De Marini n. 3/9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Andrea Angelo Agistri, che lo rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro
, in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. elettivamente domiciliata in Milano, Via Michele COroparte_2
Barozzi 1, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Daino e Enrico Chieppa, che la rappresentano e difendono in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione di primo grado;
Appellata.
e
. COroparte_3
Appellato;
; COroparte_4
Appellata;
e COroparte_5 COroparte_6
Appellati;
COroparte_7
Appellato;
; COroparte_8 Appellata;
; COroparte_9
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Genova, sezione specializzata impresa,
IN VIA PREGIUDIZIALE, parte appellante, insiste, richiamando integralmente il contenuto della propria memoria autorizzata del 30.01.2024, affinchè venga dichiarata l'ammissibilità del presente appello, rilevandosi in ogni caso come nessuna domanda sia stata svolta nei confronti degli eredi e rinunciando, ora per allora, eventualmente, alle Pt_2 domande formulate nell'atto di appello anche nei confronti dei Dottori e COroparte_5 COroparte_6
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1007/2022 emessa dal Tribunale di Genova, sezione specializzata imprese, causa R.G.
2537/2013, alla quale è stata riunita la causa R.G. 14423/2013, pubblicata in data 22.04.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da parte dell'appellante e, pertanto, respingere ogni e qualsivoglia domanda, proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, nei confronti del Sig. e per l'effetto, CP_1 Parte_1 dichiarare il Sig. non tenuto al pagamento in favore di della somma di € 5.175.745, nonché Parte_1 CP_1 dell'importo di € 30.542,50;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipoteso di rigetto della domanda svolta, in via di principalità, condannare il Sig. alla minor somma da determinarsi in corso di causa, in ragione del minor grado di Parte_1 responsabilità nelle sei operazioni menzionate atti, per le ragioni dedotte nei ridetti atti.
Con vittoria di spese, compensi, per la quantificazione dei quali si chiede vengano applicate le tabelle ministeriali in vigore, oltre oneri come per legge, anche avuto riguardo al primo grado di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Coste di Appello di Genova, disattesa ogni diversa e contraria domanda, ecce-zione, istanza e pretesa, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi dell'esponente:
(a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Genova
n. 1007/2022;
(b) dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale Pt_3 di Genova n. 1007/2022 e, per l'effetto, confermare le statuizioni ivi contenute e condannare il Sig. al Pt_3
CO risarcimento a favore di del danno riconosciuto come dovuto dalla sentenza di primo grado (o la diversa minore somma che codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere dovuta, oltre ad Euro 43.872,68, a titolo di credito residuo per il pagamento da
CO parte di dell'imposta di registro sulla predetta sentenza, nonché Euro 17.024,50 a titolo di anticipazioni effettuate
CO da per il pagamento dei compensi del CTU e non corrisposte dai convenuti in primo grado) ridotto nella misura di
CO Euro 1.496.183,48 indicata al § 108 della comparsa di costituzione e risposta in appello di (o nella diversa, maggiore o minore, misura che codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere corretta) per tenere conto delle transazioni concluse tra CO CP_
e i Sigg.ti , e sub docc. 112, 115 e 117, il tutto con la COroparte_6 CP_3 CP_7 CP_4 maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, anche in appello,
e con espressa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 96 c.p.c.
Con espresso rifiuto di accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande e/o eccezioni e/o istanze istruttorie tardivamente proposte in questa sede dal Sig. . Pt_3
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con la sentenza n. 1007/2022, oggetto dell'odierno appello, il Tribunale di Genova ha pronunciato in una causa che vedeva riuniti due fascicoli: il n. 2537/2013, relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo proposta da COroparte_1
CO in , da ora , contro riguardante una domanda di
[...] CP_1 COroparte_10 compensi richiesti nella qualità di consigliere e poi Presidente del CdA, dal 2007 al 23.7.2012, data della messa in liquidazione, CO il n. 14423/2013 avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dalla società contro
[...]
, membro del CdA, membro del CdA e direttore generale, CP_11 COroparte_12 CP_4
in qualità di amministratrice di fatto e e
[...] COroparte_5 COroparte_6 [...]
nella loro qualità di componenti il collegio sindacale. Parte_4
Nella causa n. 14423/2013, l'unica qui rilevante stante l'impugnazione promossa dal solo Pt_5
CO
, la ha prospettato che il dissesto della società sarebbe dipeso da diverse operazioni e atti
[...] gestionali fraudolenti o quanto meno “altamente imprudenti” posti in essere dal CdA in violazione dei doveri di legge e di statuto nonché in conflitto di interessi, operazioni rese possibili dalle carenze ed omissioni nella vigilanza, oggetto precipuo dell'obbligo dei sindaci. Una parte delle operazioni pregiudizievoli sarebbe stata conclusa da , formalmente consulente della società ma COroparte_4
CO che si era trovata, negli anni 2010/2011, a fruire di una notevole quantità di denaro proveniente da o da società controllate. Parte attrice nell'atto introduttivo ha individuato in modo specifico una serie di operazioni. La causa è stata istruita con prove testimoniali ed una CTU. Il Tribunale ha analizzato tutte le attività contestate, oggetto di approfondito esame e contraddittorio tecnico in sede di consulenza tecnica d'ufficio, ed ha concluso accertando la responsabilità di , Presidente del CdA, COroparte_13
e amministratori nominati con delibera 18.4.2007, e precisando i profili CP_11 COroparte_7 dell'oggetto delle obbligazioni relativi alle diverse posizioni ricoperte dai convenuti nell'ambito dell'amministrazione. La sentenza ha concluso condannando gli amministratori di diritto , Pt_2
CP_
e la quale amministratore di fatto ed i sindaci e Pt_3 CP_7 CP_4 COroparte_6
e gli eredi di – essendo intervenuta la sua morte in corso di causa con CP_3 COroparte_10 riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente-, in solido tra loro, al pagamento a favore della società di euro 5.175.745 oltre accessori.
Ha proposto appello avverso la decisione il solo per i seguenti motivi: Parte_1
CO I. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, in accoglimento delle domande di con riferimento alle sei operazioni contestate, ha attribuito erroneamente la responsabilità all'esponente nella misura imputata ai consiglieri esecutivi muniti di delega.
La difesa ha sottolineato che, nella dettagliata analisi delle sei operazioni svolta dal consulente d'ufficio, non era mai emerso il nome dell'appellante, inoltre dalla disamina del complesso degli elementi istruttori era emersa l'infondatezza della domanda, in assenza di prova dell'effettiva attività svolta dall'appellato, consigliere senza deleghe anche perché privo di specifiche competenze nell'attività di trading e commercializzazione di energia elettrica. La nomina della quale consulente esterno per CP_4
l'acquisizione di progetti e per lo sviluppo del trading era derivata da un rapporto di fiducia tra l'esponente e la stessa e quindi quest'ultima non poteva certo essere considerata amministratrice di fatto.
II. Riforma della sentenza per la mancata considerazione delle preclusioni nelle quali era incorsa parte attrice, non avendo contestato le tesi difensive del convenuto esposte con la Parte_1 comparsa di costituzione e risposta. In particolare, avendo il D'Acquino formulato precise CO deduzioni nel primo atto difensivo, la era onerata della specifica contestazione, in mancanza della quale queste dovevano considerarsi provate ex art. 115 cpc. CO Si è costituita la quale, ricostruita la vicenda economica e finanziaria della società, ha preliminarmente dato atto della conclusione di accordi transattivi intervenuti con tutte le parti, esclusi gli eredi , anche per la difficoltà ad individuarli e attesa la rinuncia effettuata da quelli rintracciati, e Pt_2
CP_ l'appellante. In particolare, un primo accordo era intervenuto con i sindaci – e CP_3 CP_6
e con per la somma di euro 1.000.000, un secondo con la per euro
[...] COroparte_8 CP_4
10.000 e la terza con per euro 100.000. Atteso il principio affermato dalla Suprema Corte che la CP_7 transazione parziaria riguarda la quota di responsabilità, presupponendo quote eguali e considerate le diverse voci di debito dei convenuti in primo grado, parte appellata ha concluso che la misura del debito ad oggi ammonta ad euro 1.496.183,48 oltre accessori. CO Sui motivi di impugnazione, ne ha dedotto l'inammissibilità atteso il contenuto dell'art. 342 cpc e comunque, quanto al primo, l'infondatezza nel merito e, quanto al secondo, per essere le circostanze richiamate deduzioni difensive della parte e non circostanze di fatto.
Con ordinanza 10 maggio 2023 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli CP_ eredi e la rinnovazione della notifica con riguardo ai convenuti e Pt_2 COroparte_6 entro il 30.6.2023. Con successiva ordinanza 19 dicembre 2023 la Corte ha concesso termini per la trattazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 331 c. 2 cpc.
All'esito del deposito, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni. Occorre in via preliminare ricordare che parte appellante ha citato in questo grado tutte le parti, non provvedendo alla notifica nei soli riguardi degli eredi di . Inoltre, nei confronti di COroparte_10
e la notifica era stata effettuata personalmente. L'ordine COroparte_5 COroparte_6 pronunciato dalla Corte di Appello è stato eseguito per quanto si riferiva al rinnovo della citazione in CP_ appello degli appellati Per gli eredi la notifica, come da relata allegata all'atto CP_6 Pt_2 inviato con le modalità di cui alla L. 53/94, depositato unitamente alla nota 12.12.2023, è stata effettuata impersonalmente agli eredi presso l'avv. Gianluca Amarù, quale procuratore domiciliatario e avvocato costituito nel giudizio di primo grado di . Dunque, non vi è stata alcuna citazione in COroparte_10 appello nei confronti degli eredi posto che la notifica impersonalmente agli eredi nell'ultimo Pt_2 domicilio del defunto è possibile solo entro l'anno dal decesso – vedi art.303 c. 2 cpc - e così è avvenuto in primo grado, notifica correttamente ritenuta regolare dal tribunale. Ma in questa fase non era più possibile procedere con le modalità indicate, risultando obbligo della parte, a fronte dell'ordine di integrazione del contraddittorio, individuare nominativamente gli eredi e procedere alla chiamata in appello. Né rileva la allegata rinuncia all'eredità, per altro documentata da parte appellata, in quanto riguarda alcuni soggetti, in assenza di indicazioni sulla loro effettiva qualità di unici chiamati all'eredità.
Inoltre, solo all'esito di quella notifica sarebbe stato possibile porre al Collegio la questione della corretta instaurazione del contraddittorio. Invitati a prendere posizione sulla inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 332 cpc, parte appellante ha sostenuto il superamento dell'eccezione stante la non necessità della notifica attesa la mancanza di domande nei confronti del , e comunque la rinuncia anche ora Pt_2 per allora e l'esecuzione della stessa.
Preliminarmente occorre rammentare il contenuto dell'articolo 331 comma 2 cpc, indicato dalla Corte quale fondamento dell'eccezione rilevata ex officio: “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile
o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.”
Al fine della corretta impostazione della questione occorre distinguere il tema dell'inscindibilità del rapporto sotto il profilo sostanziale rispetto a quello processuale. La difesa D'Acquino, infatti, afferma il principio della scindibilità delle posizioni in presenza di un rapporto di solidarietà passiva, quale tipicamente quello che lega gli organi delle società. E' costante l'affermazione secondo cui l'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto un'unica prestazione, non dà luogo a un rapporto unico e inscindibile, con la conseguenza che è possibile la scissione del rapporto processuale nelle fasi di impugnazione – ex plurimis Cass. n. 2854/2016; Cass. n. 24680/2006; Cass. n. 14469/2008; Cass. n. 17795/2011-; è stato talora affermato che, pronunciata sentenza di condanna nei confronti di più debitori in solido, qualora la decisione sia impugnata soltanto da uno di essi, l'esigenza della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 331 cpc, insorge, per ragione di dipendenza fra cause, quando le distinte posizioni degli obbligati presentino una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presuppone quella dell'altro, così Cass. n. 26852/2006. Questo caso si avrebbe ad esempio in presenza di una condanna per omissione di sorveglianza. In ultimo la Suprema Corte ha affrontato e risolto il problema del rapporto processuale sostanziale anche in presenza di transazioni parziarie, vicenda ricorrente nelle azioni dirette a far valere la responsabilità degli organi sociali e che vede coinvolti in causa numerosi soggetti. La Corte di Cassazione ha chiarito la relazione con la pronuncia della Sez. 1, n. 7907 del 18/05/2012 Rel. Rordorf, la cui massima recita: “L'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.”. Nella presente fattispecie, quindi, la regola vale per quanto riguarda gli appellati, posto che, escluso l'appellante e gli eredi , Pt_2 tutte le parti hanno raggiunto una transazione. La loro presenza, quindi, non era necessaria nella presente fase, né si poneva un rapporto di pregiudizialità in punto responsabilità, infatti nessuno si è costituito.
Ma per gli eredi la questione si pone diversamente, dovendosi esaminare il diverso profilo del litisconsorzio processuale.
La giurisprudenza afferma l'esistenza del litisconsorzio per ragioni processuali, innanzi tutto, nel caso della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, con successiva prosecuzione del processo nei confronti degli eredi, vedi Cass. n. 1202/2007. In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda – ex plurimis Cass. n. 24639/2020; Cass. n. 23765/2008; Cass.
n. 23543/2008-. Nel caso di specie non c'è stata citazione in appello di alcun erede, poiché l'unica notifica
è avvenuta impersonalmente e presso il difensore del de cuius in primo grado. Alcun rilievo dirimente ha poi la rinuncia all'eredità depositata da parte appellata – art. 112 TPE atto notarile di rinuncia all'eredità- che coinvolge alcuni chiamati all'eredità, poiché la parte era onerata della verifica circa l'esistenza comunque di un soggetto legittimato e soprattutto di individuare nominativamente gli eredi, procedendo poi alla notifica personalmente. Si ripete qui quanto già evidenziato all'inizio: solo successivamente alla notifica agli eredi, all'esito di una ricerca per la loro identificazione, la parte avrebbe potuto sollevare la questione della rinuncia all'eredità e delle modalità di integrazione del contraddittorio. Tanto parte non ha fatto e l'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Alla reiezione dell'appello seguono le spese del grado, liquidate con riferimento al parametro di valore della causa individuato da parte appellata, nella misura minima atteso lo svolgimento del processo. Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359, 279 e 331 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da , avverso la sentenza n. 1007/2022 Parte_1 del Tribunale di Genova, dichiara inammissibile l'appello; CO dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di delle spese del grado, Parte_1 liquidate in euro 17.002,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 1133/2022, promossa da
, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza De Marini n. 3/9, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Andrea Angelo Agistri, che lo rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in appello;
Appellante; contro
, in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. elettivamente domiciliata in Milano, Via Michele COroparte_2
Barozzi 1, presso lo studio degli Avv.ti Paolo Daino e Enrico Chieppa, che la rappresentano e difendono in forza di procura da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione di primo grado;
Appellata.
e
. COroparte_3
Appellato;
; COroparte_4
Appellata;
e COroparte_5 COroparte_6
Appellati;
COroparte_7
Appellato;
; COroparte_8 Appellata;
; COroparte_9
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza n. 1007/2022 del Tribunale di Genova, sezione specializzata impresa,
IN VIA PREGIUDIZIALE, parte appellante, insiste, richiamando integralmente il contenuto della propria memoria autorizzata del 30.01.2024, affinchè venga dichiarata l'ammissibilità del presente appello, rilevandosi in ogni caso come nessuna domanda sia stata svolta nei confronti degli eredi e rinunciando, ora per allora, eventualmente, alle Pt_2 domande formulate nell'atto di appello anche nei confronti dei Dottori e COroparte_5 COroparte_6
IN VIA PRINCIPALE DI MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in atti il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1007/2022 emessa dal Tribunale di Genova, sezione specializzata imprese, causa R.G.
2537/2013, alla quale è stata riunita la causa R.G. 14423/2013, pubblicata in data 22.04.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado da parte dell'appellante e, pertanto, respingere ogni e qualsivoglia domanda, proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, nei confronti del Sig. e per l'effetto, CP_1 Parte_1 dichiarare il Sig. non tenuto al pagamento in favore di della somma di € 5.175.745, nonché Parte_1 CP_1 dell'importo di € 30.542,50;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipoteso di rigetto della domanda svolta, in via di principalità, condannare il Sig. alla minor somma da determinarsi in corso di causa, in ragione del minor grado di Parte_1 responsabilità nelle sei operazioni menzionate atti, per le ragioni dedotte nei ridetti atti.
Con vittoria di spese, compensi, per la quantificazione dei quali si chiede vengano applicate le tabelle ministeriali in vigore, oltre oneri come per legge, anche avuto riguardo al primo grado di giudizio”.
Parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Coste di Appello di Genova, disattesa ogni diversa e contraria domanda, ecce-zione, istanza e pretesa, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi dell'esponente:
(a) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza del Tribunale di Genova
n. 1007/2022;
(b) dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale Pt_3 di Genova n. 1007/2022 e, per l'effetto, confermare le statuizioni ivi contenute e condannare il Sig. al Pt_3
CO risarcimento a favore di del danno riconosciuto come dovuto dalla sentenza di primo grado (o la diversa minore somma che codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere dovuta, oltre ad Euro 43.872,68, a titolo di credito residuo per il pagamento da
CO parte di dell'imposta di registro sulla predetta sentenza, nonché Euro 17.024,50 a titolo di anticipazioni effettuate
CO da per il pagamento dei compensi del CTU e non corrisposte dai convenuti in primo grado) ridotto nella misura di
CO Euro 1.496.183,48 indicata al § 108 della comparsa di costituzione e risposta in appello di (o nella diversa, maggiore o minore, misura che codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere corretta) per tenere conto delle transazioni concluse tra CO CP_
e i Sigg.ti , e sub docc. 112, 115 e 117, il tutto con la COroparte_6 CP_3 CP_7 CP_4 maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, anche in appello,
e con espressa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 96 c.p.c.
Con espresso rifiuto di accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande e/o eccezioni e/o istanze istruttorie tardivamente proposte in questa sede dal Sig. . Pt_3
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con la sentenza n. 1007/2022, oggetto dell'odierno appello, il Tribunale di Genova ha pronunciato in una causa che vedeva riuniti due fascicoli: il n. 2537/2013, relativo ad opposizione a decreto ingiuntivo proposta da COroparte_1
CO in , da ora , contro riguardante una domanda di
[...] CP_1 COroparte_10 compensi richiesti nella qualità di consigliere e poi Presidente del CdA, dal 2007 al 23.7.2012, data della messa in liquidazione, CO il n. 14423/2013 avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dalla società contro
[...]
, membro del CdA, membro del CdA e direttore generale, CP_11 COroparte_12 CP_4
in qualità di amministratrice di fatto e e
[...] COroparte_5 COroparte_6 [...]
nella loro qualità di componenti il collegio sindacale. Parte_4
Nella causa n. 14423/2013, l'unica qui rilevante stante l'impugnazione promossa dal solo Pt_5
CO
, la ha prospettato che il dissesto della società sarebbe dipeso da diverse operazioni e atti
[...] gestionali fraudolenti o quanto meno “altamente imprudenti” posti in essere dal CdA in violazione dei doveri di legge e di statuto nonché in conflitto di interessi, operazioni rese possibili dalle carenze ed omissioni nella vigilanza, oggetto precipuo dell'obbligo dei sindaci. Una parte delle operazioni pregiudizievoli sarebbe stata conclusa da , formalmente consulente della società ma COroparte_4
CO che si era trovata, negli anni 2010/2011, a fruire di una notevole quantità di denaro proveniente da o da società controllate. Parte attrice nell'atto introduttivo ha individuato in modo specifico una serie di operazioni. La causa è stata istruita con prove testimoniali ed una CTU. Il Tribunale ha analizzato tutte le attività contestate, oggetto di approfondito esame e contraddittorio tecnico in sede di consulenza tecnica d'ufficio, ed ha concluso accertando la responsabilità di , Presidente del CdA, COroparte_13
e amministratori nominati con delibera 18.4.2007, e precisando i profili CP_11 COroparte_7 dell'oggetto delle obbligazioni relativi alle diverse posizioni ricoperte dai convenuti nell'ambito dell'amministrazione. La sentenza ha concluso condannando gli amministratori di diritto , Pt_2
CP_
e la quale amministratore di fatto ed i sindaci e Pt_3 CP_7 CP_4 COroparte_6
e gli eredi di – essendo intervenuta la sua morte in corso di causa con CP_3 COroparte_10 riassunzione nei confronti degli eredi impersonalmente-, in solido tra loro, al pagamento a favore della società di euro 5.175.745 oltre accessori.
Ha proposto appello avverso la decisione il solo per i seguenti motivi: Parte_1
CO I. Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale, in accoglimento delle domande di con riferimento alle sei operazioni contestate, ha attribuito erroneamente la responsabilità all'esponente nella misura imputata ai consiglieri esecutivi muniti di delega.
La difesa ha sottolineato che, nella dettagliata analisi delle sei operazioni svolta dal consulente d'ufficio, non era mai emerso il nome dell'appellante, inoltre dalla disamina del complesso degli elementi istruttori era emersa l'infondatezza della domanda, in assenza di prova dell'effettiva attività svolta dall'appellato, consigliere senza deleghe anche perché privo di specifiche competenze nell'attività di trading e commercializzazione di energia elettrica. La nomina della quale consulente esterno per CP_4
l'acquisizione di progetti e per lo sviluppo del trading era derivata da un rapporto di fiducia tra l'esponente e la stessa e quindi quest'ultima non poteva certo essere considerata amministratrice di fatto.
II. Riforma della sentenza per la mancata considerazione delle preclusioni nelle quali era incorsa parte attrice, non avendo contestato le tesi difensive del convenuto esposte con la Parte_1 comparsa di costituzione e risposta. In particolare, avendo il D'Acquino formulato precise CO deduzioni nel primo atto difensivo, la era onerata della specifica contestazione, in mancanza della quale queste dovevano considerarsi provate ex art. 115 cpc. CO Si è costituita la quale, ricostruita la vicenda economica e finanziaria della società, ha preliminarmente dato atto della conclusione di accordi transattivi intervenuti con tutte le parti, esclusi gli eredi , anche per la difficoltà ad individuarli e attesa la rinuncia effettuata da quelli rintracciati, e Pt_2
CP_ l'appellante. In particolare, un primo accordo era intervenuto con i sindaci – e CP_3 CP_6
e con per la somma di euro 1.000.000, un secondo con la per euro
[...] COroparte_8 CP_4
10.000 e la terza con per euro 100.000. Atteso il principio affermato dalla Suprema Corte che la CP_7 transazione parziaria riguarda la quota di responsabilità, presupponendo quote eguali e considerate le diverse voci di debito dei convenuti in primo grado, parte appellata ha concluso che la misura del debito ad oggi ammonta ad euro 1.496.183,48 oltre accessori. CO Sui motivi di impugnazione, ne ha dedotto l'inammissibilità atteso il contenuto dell'art. 342 cpc e comunque, quanto al primo, l'infondatezza nel merito e, quanto al secondo, per essere le circostanze richiamate deduzioni difensive della parte e non circostanze di fatto.
Con ordinanza 10 maggio 2023 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli CP_ eredi e la rinnovazione della notifica con riguardo ai convenuti e Pt_2 COroparte_6 entro il 30.6.2023. Con successiva ordinanza 19 dicembre 2023 la Corte ha concesso termini per la trattazione dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 331 c. 2 cpc.
All'esito del deposito, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni. Occorre in via preliminare ricordare che parte appellante ha citato in questo grado tutte le parti, non provvedendo alla notifica nei soli riguardi degli eredi di . Inoltre, nei confronti di COroparte_10
e la notifica era stata effettuata personalmente. L'ordine COroparte_5 COroparte_6 pronunciato dalla Corte di Appello è stato eseguito per quanto si riferiva al rinnovo della citazione in CP_ appello degli appellati Per gli eredi la notifica, come da relata allegata all'atto CP_6 Pt_2 inviato con le modalità di cui alla L. 53/94, depositato unitamente alla nota 12.12.2023, è stata effettuata impersonalmente agli eredi presso l'avv. Gianluca Amarù, quale procuratore domiciliatario e avvocato costituito nel giudizio di primo grado di . Dunque, non vi è stata alcuna citazione in COroparte_10 appello nei confronti degli eredi posto che la notifica impersonalmente agli eredi nell'ultimo Pt_2 domicilio del defunto è possibile solo entro l'anno dal decesso – vedi art.303 c. 2 cpc - e così è avvenuto in primo grado, notifica correttamente ritenuta regolare dal tribunale. Ma in questa fase non era più possibile procedere con le modalità indicate, risultando obbligo della parte, a fronte dell'ordine di integrazione del contraddittorio, individuare nominativamente gli eredi e procedere alla chiamata in appello. Né rileva la allegata rinuncia all'eredità, per altro documentata da parte appellata, in quanto riguarda alcuni soggetti, in assenza di indicazioni sulla loro effettiva qualità di unici chiamati all'eredità.
Inoltre, solo all'esito di quella notifica sarebbe stato possibile porre al Collegio la questione della corretta instaurazione del contraddittorio. Invitati a prendere posizione sulla inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 332 cpc, parte appellante ha sostenuto il superamento dell'eccezione stante la non necessità della notifica attesa la mancanza di domande nei confronti del , e comunque la rinuncia anche ora Pt_2 per allora e l'esecuzione della stessa.
Preliminarmente occorre rammentare il contenuto dell'articolo 331 comma 2 cpc, indicato dalla Corte quale fondamento dell'eccezione rilevata ex officio: “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile
o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.”
Al fine della corretta impostazione della questione occorre distinguere il tema dell'inscindibilità del rapporto sotto il profilo sostanziale rispetto a quello processuale. La difesa D'Acquino, infatti, afferma il principio della scindibilità delle posizioni in presenza di un rapporto di solidarietà passiva, quale tipicamente quello che lega gli organi delle società. E' costante l'affermazione secondo cui l'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto un'unica prestazione, non dà luogo a un rapporto unico e inscindibile, con la conseguenza che è possibile la scissione del rapporto processuale nelle fasi di impugnazione – ex plurimis Cass. n. 2854/2016; Cass. n. 24680/2006; Cass. n. 14469/2008; Cass. n. 17795/2011-; è stato talora affermato che, pronunciata sentenza di condanna nei confronti di più debitori in solido, qualora la decisione sia impugnata soltanto da uno di essi, l'esigenza della integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 331 cpc, insorge, per ragione di dipendenza fra cause, quando le distinte posizioni degli obbligati presentino una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presuppone quella dell'altro, così Cass. n. 26852/2006. Questo caso si avrebbe ad esempio in presenza di una condanna per omissione di sorveglianza. In ultimo la Suprema Corte ha affrontato e risolto il problema del rapporto processuale sostanziale anche in presenza di transazioni parziarie, vicenda ricorrente nelle azioni dirette a far valere la responsabilità degli organi sociali e che vede coinvolti in causa numerosi soggetti. La Corte di Cassazione ha chiarito la relazione con la pronuncia della Sez. 1, n. 7907 del 18/05/2012 Rel. Rordorf, la cui massima recita: “L'azione di responsabilità, promossa contro gli organi della società ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra gli amministratori ed i sindaci (salvo allorché l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quella degli altri, come nel caso di imputazione per omessa vigilanza) con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di amministratori e sindaci di una società, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.”. Nella presente fattispecie, quindi, la regola vale per quanto riguarda gli appellati, posto che, escluso l'appellante e gli eredi , Pt_2 tutte le parti hanno raggiunto una transazione. La loro presenza, quindi, non era necessaria nella presente fase, né si poneva un rapporto di pregiudizialità in punto responsabilità, infatti nessuno si è costituito.
Ma per gli eredi la questione si pone diversamente, dovendosi esaminare il diverso profilo del litisconsorzio processuale.
La giurisprudenza afferma l'esistenza del litisconsorzio per ragioni processuali, innanzi tutto, nel caso della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, con successiva prosecuzione del processo nei confronti degli eredi, vedi Cass. n. 1202/2007. In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine processuale, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda – ex plurimis Cass. n. 24639/2020; Cass. n. 23765/2008; Cass.
n. 23543/2008-. Nel caso di specie non c'è stata citazione in appello di alcun erede, poiché l'unica notifica
è avvenuta impersonalmente e presso il difensore del de cuius in primo grado. Alcun rilievo dirimente ha poi la rinuncia all'eredità depositata da parte appellata – art. 112 TPE atto notarile di rinuncia all'eredità- che coinvolge alcuni chiamati all'eredità, poiché la parte era onerata della verifica circa l'esistenza comunque di un soggetto legittimato e soprattutto di individuare nominativamente gli eredi, procedendo poi alla notifica personalmente. Si ripete qui quanto già evidenziato all'inizio: solo successivamente alla notifica agli eredi, all'esito di una ricerca per la loro identificazione, la parte avrebbe potuto sollevare la questione della rinuncia all'eredità e delle modalità di integrazione del contraddittorio. Tanto parte non ha fatto e l'appello deve quindi essere dichiarato inammissibile. Parte_1
Alla reiezione dell'appello seguono le spese del grado, liquidate con riferimento al parametro di valore della causa individuato da parte appellata, nella misura minima atteso lo svolgimento del processo. Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc. Sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359, 279 e 331 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da , avverso la sentenza n. 1007/2022 Parte_1 del Tribunale di Genova, dichiara inammissibile l'appello; CO dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore di delle spese del grado, Parte_1 liquidate in euro 17.002,00 oltre IVA se dovuta, spese generali ed accessori di legge;
sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Genova, in data 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno