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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1024/2023 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Novi di Modena, alla via Sant'Antonio n. 119 int. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marzi
(pec: ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_1
Torino, via Donati n. 5
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
OL, alla via Antica di Susa n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Macrì (pec:
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Email_2
Torino, via Susa n. 17
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale
pagina 1 di 5 IN PUNTO A: ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 809/2023, pubblicata il 22/05/82023, emessa nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1625/2017, notificata in data
25/05/2023
CONCLUSIONI
La parti e hanno così precisato Parte_1 Controparte_1
conformemente le conclusioni, con note scritte depositate rispettivamente il 5 maggio 2025 e l'8 maggio 2025:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.
809/2023. Dato atto che le parti hanno, con separato accordo, definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, anche con riferimento al concorso al mantenimento che versa Parte_1
a favore di mantenimento risultante ora così determinato: Controparte_1
A.- rinuncia al concorso da parte di nel mantenimento Controparte_1 Parte_1
delle figlie nata AL (TO) il 31.08.1994, e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], ancora con lei conviventi, dichiarando che sosterrà
[...]
personalmente eventuali loro bisogni economici, anche di natura straordinaria.
B.- A titolo di assegno divorzile si impegna a trasferire a favore di Parte_1 CP_1
e senza corrispettivo la sua quota, pari al 50% dell'intero, con imputazione del relativo
[...] valore ad assegno di mantenimento come parte di 'una tantum', della proprietà superficiaria dell'immobile sito in OL, via Antica di Susa n. 16, assegnata alle parti dalla Cooperativa Edilizia
Gran Paradiso, società cooperativa a responsabilità limitata, con atto rogito notaio Persona_3
4.04.1996 n. 51335, raccolta n. 13596, immobile così descritto in atto (salvo migliore
[...]
descrizione a cura del notaio che verrà incaricato) al NCEU: ▪ Partita autoallestita 10428 ▪ Foglio 22.
Mappale n.400, sub 20, Via Antica di Susa 2, piano int (il locale autorimessa) ▪ Mappale n.400, sub 8
Via Antica di Susa 16 piani T-1-S (tutti gli altri locali) ▪ Unità immobiliare con annesse porzioni di terreno in uso esclusivo distinta con il numero 7 (sette) avente accesso dal civico numero 16 (sedici) di via Antica di Susa, articolata nei piani interrato, terreno (1° fuori terra), primo (2° fuori terra) e sottotetto di cui: - il piano interrato formato da un locale autorimessa, locale cantina, nonché intercapedine, fra le coerenze: area di manovra, unità immobiliare 8, via Martiri del XXI, unità immobiliare n. 6; - il piano terreno (1° fuori terra) formato da una camera, cucina e servizio, fra le coerenze: via Antica di Susa, unità immobiliare 8, via Martiri del XXI, unità immobiliare 6; - il piano primo (2° fuori terra) formato da tre camere e servizio, fra le coerenze: Via Antica di Susa, unità immobiliare 8, Via Martiri del XXI, unità immobiliare 6; - il piano sottotetto formato da un locale non
pagina 2 di 5 abitabile, fra le coerenze: Via Antica di Susa, unità immobiliare 8, Via Martiri del XXI, unità immobiliare 6.
Ogni onere conseguente alla detta operazione di trasferimento della proprietà immobiliare, nessuno escluso, sarà a carico esclusivo di la quale provvederà a scegliere ed incaricare il Controparte_1
notaio rogante, fornendo allo stesso tutta la documentazione necessaria per pervenire al trasferimento della proprietà superficiaria e con obbligo di retribuzione dello stesso. si Parte_1
impegna a comparire di fronte al notaio, che gli verrà comunicato con preavviso di dieci giorni al fine di consentirgli di organizzare il trasferimento dal luogo di residenza al luogo di stipulazione dell'atto
La specifica obbligazione di trasferimento della proprietà superficiaria della quota di immobile di cui al presente punto dovrà essere eseguita entro il termine tassativo del 30 settembre 2025. Le parti danno atto che la cessione immobiliare di cui sopra è ritenuta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nel più ampio contesto della regolamentazione economico- patrimoniale dei rapporti sussistenti tra i coniugi signori ed Controparte_1 Parte_1
e che i medesimi intendono avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni fiscali di cui all'art.19
[...]
Legge n.74/1987.
C.- verserà a favore di la quota, contemplata dalla Parte_1 Controparte_1
legge come di spettanza del coniuge divorziato secondo i criteri previsti dalla stessa legge ed al netto di qualsiasi imposta dovuta secondo le norme fiscali vigenti, del Trattamento di Fine Servizio da lui maturato a seguito di pensionamento, previa esibizione dell'importo liquidato e conseguentemente dovuto al coniuge. Essendo la corresponsione del Trattamento di Fine Servizio a favore di dipendenti pubblici differita rispetto al momento del pensionamento ed essendo prevista l'erogazione per il prossimo mese di agosto 2025, le parti convengono che la somma di denaro attribuita secondo criteri di legge a verrà alla stessa versata da parte di in ogni Controparte_1 Parte_1
caso entro il termine tassativo del 30.09.2025.
D.- In aggiunta a quanto previsto sempre a titolo di assegno divorzile Parte_1
verserà a favore di la somma di euro 100,00 (euro cento/00) mensili entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Foi-Istat come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono state ripartite fra le parti nella misura del 50% ciascuna, secondo liquidazione fatta dallo stesso C.T.U.. Spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 1- Con sentenza n 809/2023 pubblicata il 22 magio 2023 il Tribunale di Modena, avendo in precedenza pronunciato con sentenza parziale depositata in data 11 aprile 2028 la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto il 22 aprile 1989 da e Controparte_1 [...]
, ha così regolato le condizioni di divorzio: Parte_1
“assegna a la casa familiare sita a OL (TO), via Antica di Susa n. 16; dispone Controparte_1
che corrisponda a , con decorrenza dalla presente sentenza, a Parte_1 Controparte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, gli assegni mensili di €. 200 per la prima e 300 per la seconda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie” come in dettaglio specificate;
dichiara cessato, a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo del di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia , nata il [...]. Per_4
Dispone che versi a , entro il 15 di ogni mese, a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di €.
1.200 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Condanna alla rifusione in favore della ricorrente del 50% delle spese Parte_1 processuali che, per l'intero, liquida in €. 98 per spese ed €. 12.632 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte. Pone integralmente a carico del convenuto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.”
2- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 22 giugno 2023, ha proposto appello
[...]
, riconoscendo il diritto di a un assegno divorzile, ma chiedendone la Parte_1 Controparte_1
riduzione e la diversa determinazione, sulla base di circostanze che assumeva sussistenti fin dal primo grado, anche se non comunicate dalla e chiedendo altresì la revoca della pronuncia di condanna CP_1
alle spese di lite nei propri confronti e la ripartizione delle spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e a sua volta proponendo Controparte_1
appello incidentale, finalizzato all'aumento dell'assegno divorzile e alla rideterminazione delle spese di lite.
La Corte, dopo aver trattenuto una prima volta la causa in decisione, ha ritenuto necessario disporne la rimessione in istruttoria, disponendo un supplemento della CTU espletata in primo grado, per l'aggiornamento delle valutazioni effettuate nella relazione depositata nel primo giudizio tenendo conto a) dell'avvenuta successione di alla madre;
b) dell'eventuale Controparte_1 Persona_5
esistenza di diritti di usufrutto sui beni ereditati da . Parte_1
Con rispettive identiche istanze depositate il 17 aprile 2025 le parti hanno riferito di essere addivenute
– nel corso delle operazioni peritali - ad un accordo transattivo, tale da definire il contenzioso fra di pagina 4 di 5 loro in essere e regolare interamente i rapporti di natura patrimoniale chiedendo che la causa fosse posta in decisione sulle loro congiunte conclusioni e hanno successivamente depositato note scritte sostitutive dell'udienza dell'8 maggio 2025, stante la trattazione cartolare fissata ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni sopra trascritte.
La Corte, con ordinanza in data odierna ha trattenuto la causa in decisione.
3- Trattandosi di diritti patrimoniali nella disponibilità delle parti e non essendovi figli minorenni (ma soltanto figlie maggiorenni, le quali non hanno preso parte al presente giudizio), l'accordo merita di essere recepito.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata, in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportarte.
Le spese di lite del grado, sempre in conformità all'accordo, vanno integralmente compensate fra le parti e le spese di CTU restano a carico di entrambe, ciascuna per metà, come da accordi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, recepite le condizioni concordate dalle parti sopra trascritte e da intendersi qui integralmente richiamate, dà atto che:
1) a titolo di assegno divorzile: a) si impegna a trasferire a favore di Parte_1
e senza corrispettivo la sua quota, pari al 50% dell'intero della proprietà Controparte_1 superficiaria dell'immobile sito in OL, via Antica di Susa n. 16, come da conclusioni sopra precisate;
b) verserà a favore di la somma di euro 100,00 mensili entro il Controparte_1
giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Foi-Istat come per legge. Il tutto alle specifiche condizioni di cui alle sopra riportate conclusioni;
2) rinuncia al concorso da parte di nel Controparte_1 Parte_1
mantenimento delle figlie e nata a Persona_1 Persona_2
OL (TO) il 20.09.2001, ancora con lei conviventi, come da conclusioni sopra trascritte;
3) verserà a favore di la quota, del Trattamento di Parte_1 Controparte_1
Fine Servizio da lui maturato a seguito di pensionamento, come sopra identificato e quantificato e alla scadenza sopra indicata;
4) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate e ripartite fra le parti al 50% le spese di CTU, come dalle stesse indicate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 8 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1024/2023 promossa da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Novi di Modena, alla via Sant'Antonio n. 119 int. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Marzi
(pec: ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Email_1
Torino, via Donati n. 5
APPELLANTE contro
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
OL, alla via Antica di Susa n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Macrì (pec:
ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima in Email_2
Torino, via Susa n. 17
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale
pagina 1 di 5 IN PUNTO A: ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 809/2023, pubblicata il 22/05/82023, emessa nell'ambito del giudizio civile R.G. n. 1625/2017, notificata in data
25/05/2023
CONCLUSIONI
La parti e hanno così precisato Parte_1 Controparte_1
conformemente le conclusioni, con note scritte depositate rispettivamente il 5 maggio 2025 e l'8 maggio 2025:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello. In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.
809/2023. Dato atto che le parti hanno, con separato accordo, definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale, anche con riferimento al concorso al mantenimento che versa Parte_1
a favore di mantenimento risultante ora così determinato: Controparte_1
A.- rinuncia al concorso da parte di nel mantenimento Controparte_1 Parte_1
delle figlie nata AL (TO) il 31.08.1994, e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], ancora con lei conviventi, dichiarando che sosterrà
[...]
personalmente eventuali loro bisogni economici, anche di natura straordinaria.
B.- A titolo di assegno divorzile si impegna a trasferire a favore di Parte_1 CP_1
e senza corrispettivo la sua quota, pari al 50% dell'intero, con imputazione del relativo
[...] valore ad assegno di mantenimento come parte di 'una tantum', della proprietà superficiaria dell'immobile sito in OL, via Antica di Susa n. 16, assegnata alle parti dalla Cooperativa Edilizia
Gran Paradiso, società cooperativa a responsabilità limitata, con atto rogito notaio Persona_3
4.04.1996 n. 51335, raccolta n. 13596, immobile così descritto in atto (salvo migliore
[...]
descrizione a cura del notaio che verrà incaricato) al NCEU: ▪ Partita autoallestita 10428 ▪ Foglio 22.
Mappale n.400, sub 20, Via Antica di Susa 2, piano int (il locale autorimessa) ▪ Mappale n.400, sub 8
Via Antica di Susa 16 piani T-1-S (tutti gli altri locali) ▪ Unità immobiliare con annesse porzioni di terreno in uso esclusivo distinta con il numero 7 (sette) avente accesso dal civico numero 16 (sedici) di via Antica di Susa, articolata nei piani interrato, terreno (1° fuori terra), primo (2° fuori terra) e sottotetto di cui: - il piano interrato formato da un locale autorimessa, locale cantina, nonché intercapedine, fra le coerenze: area di manovra, unità immobiliare 8, via Martiri del XXI, unità immobiliare n. 6; - il piano terreno (1° fuori terra) formato da una camera, cucina e servizio, fra le coerenze: via Antica di Susa, unità immobiliare 8, via Martiri del XXI, unità immobiliare 6; - il piano primo (2° fuori terra) formato da tre camere e servizio, fra le coerenze: Via Antica di Susa, unità immobiliare 8, Via Martiri del XXI, unità immobiliare 6; - il piano sottotetto formato da un locale non
pagina 2 di 5 abitabile, fra le coerenze: Via Antica di Susa, unità immobiliare 8, Via Martiri del XXI, unità immobiliare 6.
Ogni onere conseguente alla detta operazione di trasferimento della proprietà immobiliare, nessuno escluso, sarà a carico esclusivo di la quale provvederà a scegliere ed incaricare il Controparte_1
notaio rogante, fornendo allo stesso tutta la documentazione necessaria per pervenire al trasferimento della proprietà superficiaria e con obbligo di retribuzione dello stesso. si Parte_1
impegna a comparire di fronte al notaio, che gli verrà comunicato con preavviso di dieci giorni al fine di consentirgli di organizzare il trasferimento dal luogo di residenza al luogo di stipulazione dell'atto
La specifica obbligazione di trasferimento della proprietà superficiaria della quota di immobile di cui al presente punto dovrà essere eseguita entro il termine tassativo del 30 settembre 2025. Le parti danno atto che la cessione immobiliare di cui sopra è ritenuta elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nel più ampio contesto della regolamentazione economico- patrimoniale dei rapporti sussistenti tra i coniugi signori ed Controparte_1 Parte_1
e che i medesimi intendono avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni fiscali di cui all'art.19
[...]
Legge n.74/1987.
C.- verserà a favore di la quota, contemplata dalla Parte_1 Controparte_1
legge come di spettanza del coniuge divorziato secondo i criteri previsti dalla stessa legge ed al netto di qualsiasi imposta dovuta secondo le norme fiscali vigenti, del Trattamento di Fine Servizio da lui maturato a seguito di pensionamento, previa esibizione dell'importo liquidato e conseguentemente dovuto al coniuge. Essendo la corresponsione del Trattamento di Fine Servizio a favore di dipendenti pubblici differita rispetto al momento del pensionamento ed essendo prevista l'erogazione per il prossimo mese di agosto 2025, le parti convengono che la somma di denaro attribuita secondo criteri di legge a verrà alla stessa versata da parte di in ogni Controparte_1 Parte_1
caso entro il termine tassativo del 30.09.2025.
D.- In aggiunta a quanto previsto sempre a titolo di assegno divorzile Parte_1
verserà a favore di la somma di euro 100,00 (euro cento/00) mensili entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Foi-Istat come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono state ripartite fra le parti nella misura del 50% ciascuna, secondo liquidazione fatta dallo stesso C.T.U.. Spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 1- Con sentenza n 809/2023 pubblicata il 22 magio 2023 il Tribunale di Modena, avendo in precedenza pronunciato con sentenza parziale depositata in data 11 aprile 2028 la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto il 22 aprile 1989 da e Controparte_1 [...]
, ha così regolato le condizioni di divorzio: Parte_1
“assegna a la casa familiare sita a OL (TO), via Antica di Susa n. 16; dispone Controparte_1
che corrisponda a , con decorrenza dalla presente sentenza, a Parte_1 Controparte_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , in via anticipata entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese, gli assegni mensili di €. 200 per la prima e 300 per la seconda, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie” come in dettaglio specificate;
dichiara cessato, a decorrere dalla presente sentenza, l'obbligo del di contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia , nata il [...]. Per_4
Dispone che versi a , entro il 15 di ogni mese, a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, la somma di €.
1.200 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Condanna alla rifusione in favore della ricorrente del 50% delle spese Parte_1 processuali che, per l'intero, liquida in €. 98 per spese ed €. 12.632 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, compensandole per la rimanente parte. Pone integralmente a carico del convenuto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.”
2- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 22 giugno 2023, ha proposto appello
[...]
, riconoscendo il diritto di a un assegno divorzile, ma chiedendone la Parte_1 Controparte_1
riduzione e la diversa determinazione, sulla base di circostanze che assumeva sussistenti fin dal primo grado, anche se non comunicate dalla e chiedendo altresì la revoca della pronuncia di condanna CP_1
alle spese di lite nei propri confronti e la ripartizione delle spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuna per metà.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e a sua volta proponendo Controparte_1
appello incidentale, finalizzato all'aumento dell'assegno divorzile e alla rideterminazione delle spese di lite.
La Corte, dopo aver trattenuto una prima volta la causa in decisione, ha ritenuto necessario disporne la rimessione in istruttoria, disponendo un supplemento della CTU espletata in primo grado, per l'aggiornamento delle valutazioni effettuate nella relazione depositata nel primo giudizio tenendo conto a) dell'avvenuta successione di alla madre;
b) dell'eventuale Controparte_1 Persona_5
esistenza di diritti di usufrutto sui beni ereditati da . Parte_1
Con rispettive identiche istanze depositate il 17 aprile 2025 le parti hanno riferito di essere addivenute
– nel corso delle operazioni peritali - ad un accordo transattivo, tale da definire il contenzioso fra di pagina 4 di 5 loro in essere e regolare interamente i rapporti di natura patrimoniale chiedendo che la causa fosse posta in decisione sulle loro congiunte conclusioni e hanno successivamente depositato note scritte sostitutive dell'udienza dell'8 maggio 2025, stante la trattazione cartolare fissata ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni sopra trascritte.
La Corte, con ordinanza in data odierna ha trattenuto la causa in decisione.
3- Trattandosi di diritti patrimoniali nella disponibilità delle parti e non essendovi figli minorenni (ma soltanto figlie maggiorenni, le quali non hanno preso parte al presente giudizio), l'accordo merita di essere recepito.
La sentenza impugnata va quindi parzialmente riformata, in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportarte.
Le spese di lite del grado, sempre in conformità all'accordo, vanno integralmente compensate fra le parti e le spese di CTU restano a carico di entrambe, ciascuna per metà, come da accordi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della decisione impugnata, recepite le condizioni concordate dalle parti sopra trascritte e da intendersi qui integralmente richiamate, dà atto che:
1) a titolo di assegno divorzile: a) si impegna a trasferire a favore di Parte_1
e senza corrispettivo la sua quota, pari al 50% dell'intero della proprietà Controparte_1 superficiaria dell'immobile sito in OL, via Antica di Susa n. 16, come da conclusioni sopra precisate;
b) verserà a favore di la somma di euro 100,00 mensili entro il Controparte_1
giorno cinque di ogni mese, importo rivalutabile secondo gli indici Foi-Istat come per legge. Il tutto alle specifiche condizioni di cui alle sopra riportate conclusioni;
2) rinuncia al concorso da parte di nel Controparte_1 Parte_1
mantenimento delle figlie e nata a Persona_1 Persona_2
OL (TO) il 20.09.2001, ancora con lei conviventi, come da conclusioni sopra trascritte;
3) verserà a favore di la quota, del Trattamento di Parte_1 Controparte_1
Fine Servizio da lui maturato a seguito di pensionamento, come sopra identificato e quantificato e alla scadenza sopra indicata;
4) dichiara le spese di lite del presente grado di giudizio integralmente compensate e ripartite fra le parti al 50% le spese di CTU, come dalle stesse indicate.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 8 maggio 2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
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