Sentenza breve 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 10/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5 del 2025, proposto da MO RE LT AD e A.A.R.O.I.-E.M.A.C. Trento, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Piero Costantini e Federico Normanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Aleotti, Angela Colpi e Silvia Dal Ri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari:
- del bando di concorso pubblico per esami, pubblicato in data 11.12.2024 sul B.U.R. n. 50 Concorsi di pari data, in esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane dott. Luciano Bocchi n. 1927/2024 del 02.12.2024, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 20 posti di Dirigente medico – disciplina Medicina d’emergenza-urgenza per le necessità dell’Unità operativa RE emergenza, dei servizi di Pronto soccorso degli ospedali di Trento e Rovereto e delle aree integrate di Medicina e Pronto Soccorso delle sedi periferiche;
per quanto occorresse:
- della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Umane dott. Luciano Bocchi n. 1927/2024 del 2.12.2024 e relativo allegato;
- della nota prot. n. 964 del 3.01.2025, a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Umane dott. Luciano Bocchi, recante diniego all’istanza di annullamento in autotutela del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con la determinazione 2.12.2024 n. 1927 il direttore del Dipartimento Risorse Umane dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito, APSS) ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 20 posti di Dirigente medico - disciplina Medicina d’emergenza urgenza per le necessità dell’Unità operativa RE emergenza, dei servizi di Pronto soccorso degli ospedali di Trento e Rovereto e delle aree integrate di Medicina e Pronto Soccorso delle sedi periferiche.
2. Il relativo bando è stato pubblicato in data 11.12.2024 con scadenza per la presentazione delle domande in data 10.01.2025. Per quanto qui rileva il punto 4 del bando di concorso, rubricato “ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ” prevede al punto 2. quanto segue “ I candidati devono […] indicare: […] 2. la PREFERENZA SEDI: ovvero, l’indicazione della sede o le sedi di servizio aziendali per le quali si intende concorrere, precisando l’ordine numerico di preferenza; se non viene indicata alcuna sede di assegnazione, si intendono scelte tutte le sedi aziendali ”, e reca l’elencazione di sette sedi tra le quali effettuare la scelta (Trento, Cavalese, Borgo Valsugana, Cles, Rovereto, Arco, Tione di Trento). Nel medesimo paragrafo il bando ancora precisa: “ Nel contratto di assunzione verrà inserita la previsione che, per esigenze organizzative, al dipendente potrà essere richiesta l’effettuazione di turni di guardia in sede diversa da quella di assegnazione ”.
3. In data 20.12.2024, tra gli altri, MO RE LT AD (di seguito, MO) e A.A.R.O.I.-E.M.A.C. Trento (di seguito, AAROI-EMAC) - organismi locali delle rispettive organizzazioni sindacali “ MO, Il sindacato dei Medici ” e “ A.A.R.O.I.-E.M.A.C. - Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica ” - costituenti la parte ricorrente nel ricorso in esame, hanno presentato ad APSS istanza di annullamento in autotutela del bando di concorso, ritenendo le suesposte previsioni difformi rispetto al vigente contratto collettivo provinciale di lavoro (d’ora in poi CCPL), in particolare, all’art. 23, comma 4, lett. h) e comma 12. Con nota del 3.01.2025 il direttore del Dipartimento Risorse Umane di APSS ha rigettato tale istanza, specificando che le sedi di preferenza riportate nel bando di concorso sono da intendersi quali “sedi geografiche, fra le quali il candidato ha la possibilità di scegliere di concorrere ”, mentre nel contratto individuale di lavoro stipulato avrà luogo la successiva specificazione della sede di assegnazione nell’ambito della sede geografica indicata dal candidato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 lett. h) del CCPL.
4. Pertanto, MO e AAROI-EMAC hanno impugnato gli atti in epigrafe, chiedendone il relativo annullamento previa sospensione dell’esecuzione, e affidando il ricorso alle seguenti censure.
I. Violazione di legge. Violazione delle norme dettate dal vigente CCPL all’art. 23, commi 4, lett. h), e 12, nonché agli artt. 32 e 60; violazione dell’art. 1 del D.Lgs. 26/05/1997, n. 152; violazione della lex specialis, in particolare del punto 12 del bando di concorso.
II. Eccesso di potere. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.
Le ricorrenti, precisato il proprio interesse ad agire in ragione della loro rappresentatività dei lavoratori, censurano il bando di concorso impugnato per la violazione delle norme del CCPL - art. 23, 32 e 60 - nonché dell’art. 1 del d.lgs. 152/1997. In particolare, si appuntano sul paragrafo 4 della lex specialis rubricato “ domanda di partecipazione ” nella parte in cui, in sede di partecipazione, prescrive al candidato di indicare le sedi aziendali per le quali esprime la propria preferenza, ma nella sede di Trento non distingue tra i due possibili diversi servizi/sedi assegnazione: “ TRENTO-U.O. RE Emergenza ” oppure “ TRENTO-U.O. Medicina d’urgenza e pronto soccorso c/o Ospedale S. Chiara ”. Vi sarebbe inoltre la violazione dell’art. 1 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152 che obbliga il datore di lavoro a comunicare al lavoratore il luogo di lavoro, come confermato dall’art. 23, comma 4, lett. h) del CCPL che impone l’indicazione nel contratto individuale di lavoro del dirigente medico della “ sede di assegnazione (servizio o presidio di assegnazione) ”. La disposizione si porrebbe, infine, in contrasto con il comma 12 del medesimo art. 23 CCPL che dispone: “ Nella stipulazione dei contratti individuali l’Azienda non può inserire clausole peggiorative dei CCPL o in contrasto con norme di legge ”.
Le medesime doglianze sono altresì espresse con riferimento a quanto previsto parimenti al paragrafo 4 del bando di concorso ove si stabilisce che “ Nel contratto di assunzione verrà inserita la previsione che, per esigenze organizzative, al dipendente potrà essere richiesta l’effettuazione di turni di guardia in sede diversa da quella di assegnazione ”, che avrebbe la finalità di inserire nel contratto di lavoro clausole che determinano la facoltà dell’Azienda di destinare liberamente il lavoratore a plurime sedi lavorative a seconda della necessità del datore di lavoro. In tesi della parte ricorrente tale previsione avrebbe l’obiettivo di anticipare un progetto datoriale contrastato dalle organizzazioni sindacali ricorrenti: “ creare una sorta di <ospedale diffuso> sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, impiegando i dirigenti medici liberamente sulle varie sedi di tale ipotizzata realtà ”.
Inoltre, relativamente al servizio di guardia ivi previsto, sarebbe violato anche l’art. 32 CCPL il quale non prevede che tale servizio possa essere richiesto o espletato al di fuori della sede aziendale. Sotto altro profilo, la parte ricorrente ravvisa nella contestata clausola una “ lapalissiana” violazione dell’art. 60 CCPL in materia di mobilità interna (secondo il quale “ Rientra nel potere organizzatorio dell’Azienda l’utilizzazione del personale nell’ambito di presidi, servizi, uffici situati in località diversa e distante non oltre 10km dalla sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non è soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 4 per la mobilità d’urgenza ed ordinaria, è disposta sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al difuori dal presidio, servizio o ufficio di assegnazione” ), con intento elusivo non solo quanto ai presupposti distanziali ivi previsti (che sarebbero svincolati dal limite di 10 km) ma anche dell’obbligatoria consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La parte ricorrente denuncia, da ultimo, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità delle contestate clausole del bando, derivante dal fatto che il punto 12 del medesimo ribadisce che il CCPL regolerà “ L’assunzione, la presa di servizio e tutto quanto concerne il rapporto di lavoro con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ”.
5. L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari intimata si è costituita in giudizio in data 30.01.2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato. Le organizzazioni sindacali ricorrenti, in tesi della resistente, sono carenti della legittimazione attiva e dell’interesse al ricorso, in quanto difetta il requisito – necessario ai fini della legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi – della comunanza dell’interesse tutelato a tutti gli associati e dell’assenza di conflitti interni all’associazione, invece sussistenti stante l’iscrizione al concorso di 15 candidati appartenenti alle categorie rappresentate dalle ricorrenti, numero equiparabile alle domande presentate per i concorsi banditi negli anni precedenti. I partecipanti alla procedura concorsuale, infatti, sono titolari dell’interesse alla conservazione del concorso, opposto a quello fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente. Inoltre, la consistenza numerica delle candidature comprova anche la mancanza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del bando, rappresentato nel ricorso in termini di interesse a non scoraggiare la partecipazione.
La difesa della resistente, nel merito, richiamando l’art. 5 del Regolamento concorsuale di APSS, approvato con d.P.P. 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg. recante il “ Regolamento per l’accesso all’impiego del personale sanitario presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici ”, sottolinea la possibilità per l’Azienda di indire procedure concorsuali per specifici ambiti territoriali mancando l’obbligo di indizione del concorso sulla dimensione dell’unità operativa, mentre il dirigente medico è, in ogni caso, assegnato ad un’unità operativa specifica al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Sotto altro profilo, la clausola sui turni di guardia in altra sede non attiene all’istituto della mobilità – avente ad oggetto un “trasferimento ” del dirigente in altra sede – bensì alla “missione”, da intendersi quale “ invio occasionale ” del medico presso altre sedi per esigenze organizzative. Si tratta non di un obbligo incondizionato alla prestazione in sede diversa, quanto piuttosto di una possibile richiesta al dirigente medico in situazione di carenza di organico, con le garanzie degli oneri di trasferta e nei limiti delle motivate esigenze di servizio all’interno del debito orario cui è tenuto il lavoratore.
6. Nell’odierna udienza camerale, convocata per la trattazione dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati proposta dalla parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione previo avviso a mente dell’art. 60 c.p.a.
7. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, poiché ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., come da avviso a verbale d’udienza, in assenza di opposizione delle parti.
8. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito illustrate e tale conclusione consente di prescindere dalle eccezioni in rito prospettate dall’Amministrazione resistente.
9. L’articolazione del bando è conforme al Regolamento concorsuale di APSS, approvato con d.P.P. 28 giugno 2010, n. 17-49/Leg. (art. 5), che ammette l’indizione del concorso per ambiti territoriali aziendali, e non impone l’indizione per singole unità operative. Pertanto, legittimamente l’Amministrazione ha indetto il concorso avendo riguardo alle sedi geografiche di scopertura, a cui si riferisce l’elencazione prevista nel bando. Ne consegue che la preferenza espressa da ciascun candidato sarà necessariamente precisata in sede di contratto individuale, in osservanza dell’art. 23, comma 4 lett. h) del CCPL, e nel rispetto anche dell’art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1997 che a tale contratto rinvia. Nel caso di preferenza espressa con riguardo alla sede geografica di Trento, la sede di servizio sarà ivi specificata con selezione di una delle due opzioni su Trento, se disponibili (rispettivamente “ TRENTO-U.O. RE Emergenza ” e “ TRENTO-U.O. Medicina d’urgenza e pronto soccorso c/o Ospedale S. Chiara ”), a scelta del candidato ed in ragione della graduatoria.
In definitiva la disposizione del bando di concorso impugnata non si prospetta illegittima in quanto l’interpretazione sottesa alla censura espressa nel ricorso non trova riscontro nella lex specialis , e neppure negli intendimenti dell’Amministrazione. Infatti, l’esegesi conforme a quanto sopra esposto, ribadita in sede difensiva, era già stata chiarita ai ricorrenti con la nota del 3.01.2025 di APSS di reiezione della richiesta di annullamento in autotutela, fermo restando che la stipula del contratto di lavoro individuale e la sua conformità al contratto collettivo concerne un’attività non ancora espletata sulla quale non può attualmente estendersi il sindacato ex art. 34, comma 2 c.p.a. e comunque estranea alla giurisdizione di questo giudice.
10. Anche la doglianza concernente la clausola del seguente tenore: “Nel contratto di assunzione verrà inserita la previsione che, per esigenze organizzative, al dipendente potrà essere richiesta l’effettuazione di turni di guardia in sede diversa da quella di assegnazione ”, rinvenibile nel paragrafo 4 del bando impugnato, ad avviso del Collegio, non merita accoglimento in quanto l’art. 32 del CCPL che si assume violato, se non prevede tale fattispecie, nemmeno ne fa divieto al contrario di quanto assume la parte ricorrente. I turni di guardia costituiscono un servizio espletato per un limitato periodo di tempo nell’ambito del normale orario di lavoro che si esplica ordinariamente nella sede di servizio precisata nel contratto di lavoro individuale. La clausola in argomento, inoltre, subordina la sua attivazione alla sussistenza di esigenze organizzative che APSS dovrà motivare in sede applicativa, con le garanzie previste dalla contrattazione collettiva, il che ulteriormente circoscrive la futura portata di tale clausola nell’ambito dei poteri datoriali di APSS.
11. La censura che riconduce la contrastata disposizione all’applicazione surrettizia della mobilità che trova disciplina nell’art. 60 CCPL, in tesi violata, non è condivisibile poiché contrastante con la natura dell’istituto della mobilità il quale postula un trasferimento del dipendente su altra sede, e quindi integra una fattispecie diversa dalla richiesta di turni di guardia in sede diversa da quella di assegnazione, più specificamente inerente ad una misura organizzativa intesa a modificare in via temporanea ed occasionale il luogo di lavoro del dipendente riconducibile al diverso istituto della “ missione” , come condivisibilmente precisato da APSS in sede difensiva.
Vale considerare infine che, quand’anche si possa accedere alla prospettazione della parte ricorrente, la doglianza in esame, nei termini in cui prospetta l’assenza della previa consultazione dell’organizzazione sindacale, integra in tesi un comportamento antisindacale ed interpella la giurisdizione del giudice ordinario a mente dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, comma 3, secondo il quale “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente decreto” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I ter, sent. 12.10.2022, n. 13015).
12. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma RE-LT AD/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO