Art. 49.
Per la liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti, durante i servizi utili:
a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni alla data medesima e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data la iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento;
b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento;
c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, salvo il disposto del comma secondo del presente articolo, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.
Nei riguardi degli insegnanti per i quali i contributi al Monte-pensioni siano stati corrisposti nei modi previsti dal precedente articolo 18, ai fini della liquidazione della indennita' e della pensione si considerano goduti gli stipendi ed altri assegni sui quali sia stata operata la ritenuta e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23.
Per la liquidazione dell'indennita' o della pensione si considerano goduti dagli insegnanti, durante i servizi utili:
a) per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni alla data medesima e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi in tale data la iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti alla data medesima, aumentati del 250 per cento;
b) per il periodo dal 1° gennaio 1912 al 30 aprile 1919, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti, aumentati del 250 per cento;
c) per il periodo dal 1° maggio 1919 in poi, salvo il disposto del comma secondo del presente articolo, gli stipendi ed altri assegni coi quali risultino effettivamente iscritti al Monte-pensioni e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23, o, quando, per qualsiasi causa, manchi l'iscrizione al Monte, gli stipendi ed altri assegni dichiarati per legge utili agli effetti della pensione effettivamente goduti.
Nei riguardi degli insegnanti per i quali i contributi al Monte-pensioni siano stati corrisposti nei modi previsti dal precedente articolo 18, ai fini della liquidazione della indennita' e della pensione si considerano goduti gli stipendi ed altri assegni sui quali sia stata operata la ritenuta e che non siano stati contestati nei modi e nei termini stabiliti dal precedente articolo 23.