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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 13389/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Annibale Frizzato;
ricorrente
E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, depositava dichiarazione di dissenso
[...] ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e
11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…ESAME OBIETTIVO LOCALE
…APPARATO OSTEOARTICOLARE - Il rachide è in asse. La pressione digito-digitale praticata sulle apofisi spinose del rachide è riferita dolente. I movimenti di flesso estensione e di lateralità del rachide sono ridotti. Ridotta la escursione articolare della articolazione della spalla bilateralmente. Assenza di edemi o limitazioni articolari a carico degli arti superiori. Assenza di tumefazioni a carico delle articolazioni dei polsi, delle mani, delle caviglie e dei piedi con buona escursione articolare. A carico degli arti inferiori movimenti articolari ridotti a carico delle articolazioni delle anche e delle ginocchia. Manovra di Lasegue positiva ai gradi intermedi.
Assenti alterazioni cutanee e della temperatura al termotatto delle articolazioni esplorabili.
Assenza di crepitio articolare. Passaggi posturali e deambulazione rallentati ma autonomi…
SISTEMA NERVOSO E PSICHE - Normale la funzionalità dei nervi cranici. Sensibilità termo- algesiche e tattili ridotte a carico degli arti inferiori, riflessi osteotendinei presenti e validi a carico degli arti inferiori. Non deficit della fonazione. Adeguato il tono e il trofismo a carico degli arti inferiori. Non limitazioni nel mantenimento della stazione eretta e della deambulazione. Assenza di tremore agli arti.
L'esame psichico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia un soggetto con atteggiamento collaborante e partecipativo alla visita medica, eloquio fluido, sufficiente la comprensione con sporadici deficit mnesici. La paziente appare discretamente orientata nel tempo e nello spazio, buona la capacità di critica e di giudizio, tono dell'umore fortemente deflesso con abulia, anedonia e senso di frustrazione e di inadeguatezza. Al termine della visita medica il CTU non ritiene di dover disporre altri accertamenti.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Le patologie presentate dalla signora sono rappresentate da Ipertensione Parte_1 arteriosa
Poliartrosi
Incontinenza urinaria da sforzo
Malattia diverticolare del colon
Vasculopatia cerebrale con sporadici deficit mnesici
La paziente per le patologie presentate deve essere considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa.
La paziente non presenta i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Le patologie presentate non limitano la possibilità di deambulazione che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre, la paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'esame clinico eseguito in data 13 giugno 2024 ha evidenziato che la paziente sebbene affetta da artrosi diffusa, ha conservato la mobilità che avviene lentamente ma in maniera completamente autonoma, senza ausili così come autonomi sono i cambi posturali.
Alla visita peritale la paziente non presenta deficit nel mantenimento della stazione eretta, la manovra di è negativa, non sono presenti deficit della marcia. Per_2
2 La paziente appare discretamente orientata nel tempo e nello spazio, collaborante, con eloquio fluido ed espressivo, usa terminologia appropriata e non presenta deficit di comprensione.
La paziente presenta solo sporadici deficit mnesici della memoria a breve termine. Il tono dell'umore appare deflesso. Sono conservate le capacità semplici e strumentali della vita quotidiana. Il declino cognitivo appare essere lieve e congruo con la età anagrafica della paziente.
CONCLUSIONI
Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui la perizianda opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, la signora è da ritenersi soggetto invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa.
La paziente è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dalla data della domanda amministrativa”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998,
Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
3 Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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