Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1606/2024 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo",
vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F.
,
Brunetti, con studio in Venosa, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
Controparte 1 (già con Sede in Lavello P.IVA Controparte_2
,P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
Concetta Massari ed Alberto Pettorruso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Pettorruso, in Lavello, come da mandato in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte_1 proponeva opposizione al decretoCon atto di citazione notificato il 23.4.2024
ingiuntivo n. 96/2024, notificato il 20.3.2024, con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 55.848,28 oltre interessi e spese del procedimento monitorio per il mancato pagamento di fatture per prodotti agricoli.
A fondamento della spiegata opposizione, la parte eccepiva: mancata prova scritta del credito, giusta artt. 633 e 634 c.p.c. in quanto unitamente alle fatture nono era stato depositato estratto autentico della scritture contabili;
disconoscimento delle fatture prodotte in quanto riportanti prezzi e quantità di prodotti mai consegnati al ricorrente;
che il prezzo sarebbe stato maggiorato almeno del 30% e che i prodotti indicati in fattura erano superiori a quelli effettivamente consegnati;
mancanza di certezza ed esigibilità del credito.
La parte domandava il rigetto della spiegata opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 54.832,93, oltre interessi moratori spese e competenze della procedura monitoria, come dettagliatamente indicato nella comparsa di costituzione.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e, all'udienza del 7.5.2025, assegnati alle parti termini di cui all'art. 281 quinquies e 189 c.p.c. nel testo applicabile alla controversia, era trattenuta in decisione.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
La parte opposta ha depositato, in sede monitoria, fatture in formato elettronico, le quali, ai sensi dell'art. 634 c.p.c. comma 2 nel testo applicabile alla controversia, costituiscono prova scritta del credito.
La società opposta non solo ha depositato le fatture, ma anche i documenti di trasporto cui le fatture si riferiscono, sottoscritte, in calce, dal venditore e dal ricevente le merci.
A fronte del dato documentale, il debitore si è limitato ad eccepire, in maniera generica, che le condizioni di vendita pattuite sarebbero diverse da quelle riportate in fattura (le reali condizioni non sono neanche allegate) e che in fattura sarebbero stati conteggiati maggiori quantitativi di merci rispetto ai documenti di trasporto (che però sono stati tutti sottoscritti dal ricevente e sono corrispondenti agli importi fatturati).
Altrettanto generico appare il "disconoscimento delle fatture "depositate in atti dal creditore.
Va rimarcato come se è vero che nel giudizio di opposizione la prova del credito deve essere fornita dal creditore opposto, attore in senso sostanziale, non è meno vero che il debitore, che alleghi fatti impeditivi, modificativi od estintivi, debba fornire la prova di essi.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata e, come domandato in via principale, il decreto ingiuntivo, come per legge, dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente ed in favore del creditore opposto.
Esse sono liquidate in € 8.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, tenuto conto: del valore della causa, delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori sostanzialmente prossimi ai minimi tariffari, in ragione della non elevata complessità delle questioni giuridiche affrontate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 96/2024
proposta da Parte_1
,ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposto, che liquida in € 8.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.
Potenza, 16.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro