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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 320/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 320/2025 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , entrambi con l'avv. Parte_2 C.F._2
Giovanna Millocca (pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ex 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 25.3.2025, al quale si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale con sentenza n. 1075/2018 emessa in data 14.11.2018 e pubblicata il 16.11.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1699/2018 R.G. vertente tra e , nelle Parte_2 Parte_1
parti relative all'obbligo di mantenimento delle figlie – maggiorenni ed economicamente indipendenti - a carico di ed all'assegnazione della casa familiare. Parte_2
Segnatamente, le parti hanno chiesto disporsi:
“a) Cessazione immediata dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento alla ex
coniuge IG.ra in favore delle figlie posto a carico del IG. , per la loro Parte_1 Pt_2
raggiunta indipendenza economica e conseguentemente anche la contribuzione straordinaria
concordata nella misura del 50% tra i ricorrenti;
b) Revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra . Parte_1
Ciò posto, la domanda dei ricorrenti va accolta, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge né all'ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio e l'assenza di una controparte, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.51 c.p.c. di cui alla sentenza n. 1075/2018 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 14.11.2018 e pubblicata il 16.11.2018 nel procedimento iscritto al n. 1699/2018 R.G., come da ricorso depositato in data 25.3.2025 ed indicate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani in data 2.4.2025
Il Presidente rel./est.
Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. Michele Ruvolo Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Gaetano Sole Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 320/2025 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nata a [...] l'[...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , entrambi con l'avv. Parte_2 C.F._2
Giovanna Millocca (pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ex 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da ricorso congiunto depositato in data 25.3.2025, al quale si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.3.2025, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, statuite da questo Tribunale con sentenza n. 1075/2018 emessa in data 14.11.2018 e pubblicata il 16.11.2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1699/2018 R.G. vertente tra e , nelle Parte_2 Parte_1
parti relative all'obbligo di mantenimento delle figlie – maggiorenni ed economicamente indipendenti - a carico di ed all'assegnazione della casa familiare. Parte_2
Segnatamente, le parti hanno chiesto disporsi:
“a) Cessazione immediata dell'obbligo di versamento del contributo di mantenimento alla ex
coniuge IG.ra in favore delle figlie posto a carico del IG. , per la loro Parte_1 Pt_2
raggiunta indipendenza economica e conseguentemente anche la contribuzione straordinaria
concordata nella misura del 50% tra i ricorrenti;
b) Revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra . Parte_1
Ciò posto, la domanda dei ricorrenti va accolta, tenuto conto che gli accordi raggiunti non sono contrari a norme imperative di legge né all'ordine pubblico.
Visto l'esito del giudizio e l'assenza di una controparte, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.51 c.p.c. di cui alla sentenza n. 1075/2018 emessa dal
Tribunale di Trapani in data 14.11.2018 e pubblicata il 16.11.2018 nel procedimento iscritto al n. 1699/2018 R.G., come da ricorso depositato in data 25.3.2025 ed indicate in parte motiva;
nulla sulle spese.
Così deciso in Trapani in data 2.4.2025
Il Presidente rel./est.
Michele Ruvolo
Tribunale di Trapani Sezione Civile