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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dr. Gius eppe Di sabato Presidente
- Dr.ss a Nocera R osell a Gi udi ce
- Dr.ss a Di Gioi a Ti zi ana Gi udi ce rel at ore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 3819/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato il 10.07.2024, pendent e t ra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosa Mongelli
e nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De Martino
nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: s cioglim ent o del m atri moni o civil e su domanda congiunta ex art . 473 bis .51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congiunto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato i l 10.07.2024,
e prem esso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano cont rat to m atrimonio civil e, i n regim e di comunione dei beni, il 27.07.2012 i n Fasano (BR ), trascritto nel regist ro degli at ti di m at rimonio del C omune del l uogo di celebrazione (anno 2012 – part e II, Seri e C , n. 28);
- dall'unione coniugale era nata la figlia il 15.08.2011; Per_1
- i coniugi avevano definit o consensualm ente l a separazione;
- il Tri bunal e di B ari omologava l a suddet ta separazione con decreto del 03.07.2023;
- le parti si erano accordat e anche in ordi ne all e condi zi oni con cui divorziare;
tutto quanto premess o, chi edevano al Tribunale di B a ri di recepire t ali l oro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Con decreto del 21.08.2024, il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a com pari zione personal e dell e parti per l'udi enza del 17.12.2024.
All'udienza del 17.12.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposit o di note s critt e ai sensi del l'art . 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io.
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.8.2024.
Con ordinanza coll egial e del 7.2.2025 l a causa era rimessa sul ruolo al fine di acquisire l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione.
In data 12.3.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa era nuovam ent e rim es sa al C oll egio per l a decisi one.
*****
La domanda di s cioglimento del mat rim onio ci vil e su ri corso congiunto è fondat a e merit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo le condi zi oni previ ste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dall a copia del decreto di omologa em erge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza di comparizione tenutasi in quel procedi mento a quell a di proposi zi one del present e ri corso risult a com piuto il t ermine di l egge ri chi est o dal la cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la do cument azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desum ere che dall a dat a dell a com pari zi one del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune d el luogo di celebrazione, nei cui atti il m at rim onio ris ult a t rascri tto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P . R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (affi do congiunto dell a minore, con collocamento prevalente presso l a m adre;
cal endario dell e vi sit e padre/fi gli a;
cont ri but o del padre al mantenimento della figlia nella misura di €400,00 oltre al 50% delle spese st raordinari e;
n ull a a titol o di assegno divorzil e) sono conform i all a legge e, pert anto, devono ess ere recepite in sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e t ra l e parti attesa l a nat ura del la cont roversi a.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di B ari -Prim a S ezione civil e - defi nitivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunt a proposta da e Parte_1 CP_1 nel gi udi zi o n. 3819/ 2024 R.G. V.G., in com posizi one coll egi al e,
[...] con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara lo s ciogli ment o del mat rim onio ci vil e cel ebrato t ra i coniugi anzidetti in Fas ano (BR) il 27.7.2012, t r ascri tto nel registro degli atti di matrim onio del Com une del l uogo di cel ebrazione (anno
2012, atto n. 28, parte 2, seri e C ) all e condi zioni concordat e nel ricorso congi unto da intendersi qui i ntegralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune s uindicat o per le annot azioni e gl i ult eri ori adempim enti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 1^ april e 2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.s sa Ti ziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato