Decreto cautelare 18 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 8 marzo 2019
Sentenza 9 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/10/2020, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2020
N. 02033/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2019, proposto da
Condominio Marina Longa Ville, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Blandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Emilia n. 23;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Carini, corso Umberto I;
Regione Sicilia - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente non costituito in giudizio;
Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 6871/s154 del 12.12.2018 (BBNN 26798/D), pervenuta il 9 gennaio 2019, con la quale – ai sensi dell'art. 167 comma 1 e comma 2, D.L.vo n. 42/2004 - l'evocata Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Palermo ha ingiunto la demolizione di quanto realizzato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 D.L.VO n.42/2004, consistente nella pavimentazione con asfalto bituminoso, di una porzione di area demaniale marittima di mq. 118, ricadente nel territorio di Carini, fg. 2, part.lla 3104, con il coevo ordine di ripristino dei luoghi ante operam ;
- dell'Ordinanza n. 9 del 4.2.2019, con la quale il Comune di Carini, vista la predetta Ordinanza della Soprintendenza, ha ingiunto a propria volta - e nel ridotto termine di soli gg. 15 - la demolizione dell'opera, eseguita in violazione dell'art. 31 DPR 380/2001, perché realizzata "in assenza del permesso di costruire e in assenza di qualsivoglia autorizzazione o N.O. degli enti preposti per il vincolo, e specificatamente in assenza dell'autorizzazione paesaggistica";
- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, quali, ed ove occorra, della nota prot. n. 58123 del 21.9.2018 dell'assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Area 3, con la quale è stato comunicato che la part.lla 3104 del foglio di mappa n. 2 apparterrebbe al Demanio marittimo e non sarebbe ricompresa nella concessione demaniale di cui è titolare il condominio ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carini e della Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo e di Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana;
Visto il decreto cautelare n.258/2019;
Vista l’ordinanza n. 338/2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, recante “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”;
Visto il decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2020 il dott. Roberto Valenti, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il legale rappresentante del condominio “Marina Longa Ville” ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti ed emanazione di misura cautelare interinale, i provvedimenti in epigrafe indicati mercé i quali la Soprintendenza ai BB.CC.AA di Palermo ed il Comune di Carini, per quanto di rispettiva competenza, hanno intimato la demolizione di quanto realizzato in assenza dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 D.L.VO n.42/2004, in relazione alla pavimentazione con asfalto bituminoso di una porzione asseritamente rientrante in area demaniale marittima di mq. 118, ricadente nel territorio di Carini, fg. 2, part.lla 3104, con coevo ordine di ripristino dei luoghi ante operam .
Costituisce altresì oggetto di impugnazione, ove occorra, la nota prot. n. 58123 del 21/9/2018 dell’A.R.T.A., Area 3, con cui è stato comunicato che la part.lla n. 3104 del foglio di mappa n.2 apparterrebbe al Demanio marittimo e non sarebbe ricompresa nella concessione demaniale di cui è titolare il condominio ricorrente.
Premessi i fatti storici relativi alla realizzazione del predetto condominio (di cui ala autorizzazione sindacale del 19 giugno 1964, successiva alla approvazione del 6 maggio 1964 da parte del Commissione Edilizia Comunale del piano di lottizzazione) e agli obblighi assunti dal costruttore in relazione alla viabilità interna del complesso (come da atto di “sottomissione” del 30/01/1968), parte ricorrente deduce che:
-in sede di rinnovo della concessione demaniale relativa al tratto di scogliera e al prospicente specchio acqueo, una porzione di mq. 117,82 della sede di viabilità interna del Condominio risultava allibrata alla part.lla 3104, che, secondo la certificazione catastale, risultava essere stata creata a seguito di riordino fondiario del 2013, per il quale il concessionario ricorrente non aveva mai avuto assicurato alcun contraddittorio;
-l'esistenza della predetta particella n. 3104 veniva riportata nei grafici e negli elaborati tecnici offerti a corredo del Modello D1, tuttavia senza una richiesta esplicita di concessione demaniale marittima, nelle more di conseguenti accertamenti sulla reale natura – demaniale o privata – della predetta particella, data l’assenza, peraltro, di una procedura di delimitazione o di ampliamento ai sensi degli artt. 32 e 33 cod. nav.;
-la particella di che trattasi, invero, deve ritenersi derivata da precedente particella, già oggetto di concessione; ovvero rientrante comunque nella proprietà privata dei Longo che a tal fine, nel progetto approvato, si erano impegnati a realizzare le strade interne;
-è stata richiesta comunque la concessione demaniale della particella in questione, con avvio del relativo procedimento;
-in ogni caso non esisteva alcun vincolo paesaggistico posto che il vincolo apposto nel 1963 non si estendeva alla contrada Piraineto ma si fermava al Baglio dei Pescatori; il successivo ampliamento è avvenuto solo dopo la realizzazione della predetta stradella;
-manca, comunque, la delimitazione dei confini con il pubblico demanio.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure in diritto:
1)- Violazione di legge ed eccesso di potere: le ordinanze impugnate sono state emesse nel presupposto che la particella n. 3104 del foglio di mappa 2 rientri nell’ambito del demanio marittimo, il ché non risulta affatto provato; diversamente l’area in questione è sempre stata porzione della sede viaria interna al villaggio di Marinalonga ed è sempre stata ritenuta come ricadente nella part.lla privata n. 2648;
2)- Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriori profili: la pavimentazione con asfalto bituminoso è stata realizzata nel 1967, ossia in epoca antecedente all’ampliamento (avvenuto solo con il D.A. n. 2678 del 10/08/1991 in GURS n. 55 del 23/11/1991) del vincolo paesaggistico che nel 1963 era limitato al tratto di costa sino al viciniore “Baglio dei Pescatori”, e non si estendeva dunque alla Contrada Piraineto; l’opera è inoltre antecedente alla Legge 8 agosto 1985 n. 431 e alla nota n. 37444 del 3 ottobre 198 con cui l’A.R.T.A., in ragione del D.Pres.Reg. Siciliana 28 febbraio 1979, n.70, diede il proprio assenso ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 13 della Legge n. 1497/1939 per l’estensione al Demanio marittimo del vincolo paesaggistico; in ogni caso, per la pavimentazione bituminosa di una stradella a servizio delle costruzioni regolari esistenti, non sarebbe più prevista l’autorizzazione paesaggistica secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 9 del 30 giugno 2017 ovvero sarebbe sufficiente l’autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi della lettera B.18 del D.A. n. 300/2017 di recepimento del d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017; senza che possa quindi irrogarsi la demolizione secondo quanto previsto dall’art. 17 del d.P.R. n. 31/2017 già citato;
3)- Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriori profili: analoghe considerazioni valgono per il provvedimento emesso dal Comune sull’errato presupposto dell’appartenenza al demanio della particella di che trattasi; nonché per asserita mancanza di N.O. paesaggistico.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per l’Amministrazione regionale intimata.
Resiste altresì il Comune di Carini con memoria del 28/02/2019.
Con decreto presidenziale n. 258/2019 è stata accolta la domanda di provvedimenti cautelari interinali.
Con ordinanza n. 338/2019 la domanda cautelare è stata accolta.
Con memoria del 29/01/2020 l’Avvocatura distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento con memoria del 10 febbraio 2020.
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2020, tenutasi in collegamento da remoto, come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisato.
Risultano fondate ed assorbenti la seconda e la terza censura, qui previamente scrutinate.
Ed invero, indipendentemente dalla contestazione di cui alla prima doglianza in ordine alla individuazione come demaniale della particella n. 3104, che dalla documentazione versata in atti risulta allibrata solo a seguito di “riordino fondiario” del 10/04/2013 (prot. PA0103340 in atti dal 10/04/2013 ISTANZA n. 97836/2013 – n. 3323.1/2013) senza tuttavia che nella relativa visura storica possa evincersi la sua pregressa provenienza (a confutazione di quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla derivazione dalla particella n. 2648), occorre tenere in considerazione il rilievo, non debitamente contestato, della realizzazione dell’opera in questione in epoca antecedente alla apposizione del vincolo.
Impregiudicato l’esito della istanza presentata dalla parte in relazione all’ampliamento della concessione demaniale anche alla particella in questione, ritiene il Collegio che da quanto emerge dal verbale n. 21 della Riunione del 2 maggio 1963 di prima apposizione del vincolo paesaggistico, la zona in questione non era ricompresa nell’ambito della zona tutelata.
Segnatamente, la Commissione nel 1093 ha così deciso:
“… Osservando dalla planimetria - come del resto è stato costatato sul luogo il giorno 11 aprile - che il percorso della costruenda "Autostrada Punta Raisi" nell'ultimo tratto di attraversamento del territorio di Carini si distacca notevolmente dalla fascia costiera e precisamente dalla SA SI (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al confine col territorio del comune di SI (nei pressi della Torre Pozzillo). Tenendo nel debito conto quanto il sindaco di Carini ha esposto
nella precedente adunanza del 20 marzo 1963 (verbale n. 19) sulla necessita' di lasciare a zona industriale il triangolo compreso tra la SA SI, la Torre Muzza e l'insenatura ad ovest della SA Lentini. Decide all'unanimità - tenendo presente le disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1960, n. 1357 - di ridurre al minimo indispensabile, in questo predetto tratto, il vincolo da porre ai margini dell'autostrada e di estenderlo, invece, nell'altro tratto che va dalla SA SI (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al limite col territorio del comune di CA (delimitato dal torrente AC). Ciò premesso include nell'elenco delle bellezze d'insieme, ai
sensi degli articoli 1, comma quarto, e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una fascia di m 50 di profondità a monte dell'autostrada, ed a valle - dal ciglio dell'autostrada fino al mare - tutto quel tratto dell'autostrada che va dal torrente AC (delimitazione del confine fra il territorio di CA ed il territorio di Carini, fino alla SA SI (nei pressi, dell'Arco del Baglio) perché in questo percorso si gode dall'autostrada la splendida visione panoramica di tutto il golfo. Mentre nel seguente percorso dell'autostrada, dalla predetta SA SI (nei pressi dell'Arco del Baglio) fino al confine del territorio di SI (nei pressi della Torre Pozzillo) il vincolo viene limitato a metri 10 di profondita' sia a valle che a monte dell'autostrada ”.
Da quanto precede si ricava che la contrada “Piraineto”, come per altro rimarcato dal successivo provvedimento del 1991 di cui al D.A. 10/08/1991 di estensione della “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio di Carini”, non era sottoposta al vincolo paesaggistico. Ed invero la stessa era stata individuata allora quale sede per insediamenti industriali (poi non eseguiti).
Nello stesso D.A. 10/08/1991, in relazione alla zona “Piraineto”, viene infatti precisato: “ La zona Piraineto costituisce la chiusura geografica e, quindi, visuale del Golfo di Carini – definita all’altro estremo dall’altre penisoletta ricedente nel territorio di Isola delle Femmine – ed è pertanto un riferimento ben preciso e significativo dell’immagine della costa sia che la si osservi da tessa che dal mare. Detta zone è l’unico tratto della fascia costiera occidentale del palermitano finora non compreso negli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge n. 1497/1939; l’esclusione della proposta di vincolo del 1963 era stata determinata non già dalla mancanza di requisiti necessari per l’apposizione del vincolo, ma da considerazioni di carattere economico-sociale, poi venute a decadere, avendo il Comune di Carini indicato Piraineto come probabile zona di espansione industriale… ”.
Ne discende che, attesa la mancata confutazione con elementi probanti del fatto che la pavimentazione della stradella con copertura bituminosa sia avvenuta in zona Piraineto contestualmente alla realizzazione del complesso immobiliare “ Marina Longa ville ” alla fine degli anni ’60, per la realizzazione dell’opera in questione non era necessario il N.O. paesaggistico da parte della Soprintendenza; né all’epoca vigeva la tutela ope legis dei tratti costieri, introdotto nel solo con la c.d. legge “Galasso” n. 431/1985.
Ciò comporta, impregiudicata ogni ulteriore valutazione da parte delle Amministrazioni per quanto di rispettiva competenza anche in ordine alla definizione della domanda di ampliamento della concessione demaniale, che i provvedimenti impugnati -con cui è stato intimato il ripristino dei luoghi- risultano illegittimi e vanno per l’effetto annullati.
Considerata la natura della controversia, assorbiti gli ulteriori profili di gravame, sussistono ad avviso del Collegio i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota prot. n. 6871/s154 del 12.12.2018 (BBNN 26798/D) della soprintendenza BB.CC. AA di Palermo e l’ordinanza n. 9 del 4.2.2019 del Comune di Carini.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2020, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del decreto presidenziale n. 48 del 30 maggio 2020, con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Valenti | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO