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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2501 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ROCCISANO DOMENICO e l'avv. Parte_1
ALGAROTTI STEFANIA parte elettivamente domiciliata all'Indirizzo
Telematico indicato in atti;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 03/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 percepire la somma lorda di euro 30.584,95, a titolo di retribuzione del mese di marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. (pari ad euro 20.226,25), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) condannare al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della somma lorda di euro 30.586,95, a titolo di retribuzione del mese di marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. (pari ad euro
20.226,25), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
3) il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex DM
55/2014, oltre spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”; con vittoria di spese”
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Per quanto rileva ai fini della presente causa, è Parte_1 stato assunto in data 2 gennaio 2012 alle dipendenze della società in forza di un contratto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali), con mansioni di garagista e inquadramento nel 4° livello ex c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (doc. n. 1: comunicazione obbligatoria di assunzione). Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 31 marzo 2024 a seguito di licenziamento.
Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo di retribuzione del mese di marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. (pari ad euro 20.226,25).
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre
2 il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Il datore di lavoro nel rimanere contumace, Controparte_1 non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
- Retribuzione mensilità di marzo 2024: euro 1.699,39;
- Ferie maturate e non godute: euro 4.412,53
- R.o.l. maturati e non goduti: euro 1.277,09
- permessi (ex festività) non goduti: euro 1.139,57
- 13^ e 14^ mensilità: euro 849,70;
- Indennità sostitutiva del preavviso: euro 980,42
- T.f.r.: euro 20.226,25; il tutto per complessivi €30.586,95 lordi come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga, della
Certificazione unica nonché delle previsioni del CCNL.
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente della somma complessiva di euro 30.586,95 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3 2) condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 3.000 oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. ROCCISANO DOMENICO e l'avv. Parte_1
ALGAROTTI STEFANIA parte elettivamente domiciliata all'Indirizzo
Telematico indicato in atti;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 03/03/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 percepire la somma lorda di euro 30.584,95, a titolo di retribuzione del mese di marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. (pari ad euro 20.226,25), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
2) condannare al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della somma lorda di euro 30.586,95, a titolo di retribuzione del mese di marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. (pari ad euro
20.226,25), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
In ogni caso:
3) il tutto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dovuto all'effettivo saldo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ex DM
55/2014, oltre spese forfettarie 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”; con vittoria di spese”
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza dando lettura contestuale delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Per quanto rileva ai fini della presente causa, è Parte_1 stato assunto in data 2 gennaio 2012 alle dipendenze della società in forza di un contratto di lavoro subordinato Controparte_1
a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali), con mansioni di garagista e inquadramento nel 4° livello ex c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (doc. n. 1: comunicazione obbligatoria di assunzione). Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 31 marzo 2024 a seguito di licenziamento.
Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo di retribuzione del mese di marzo 2024, ratei fine rapporto, 13^ e 14^ mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r. (pari ad euro 20.226,25).
Come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre
2 il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
Il datore di lavoro nel rimanere contumace, Controparte_1 non ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore del ricorrente dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo:
- Retribuzione mensilità di marzo 2024: euro 1.699,39;
- Ferie maturate e non godute: euro 4.412,53
- R.o.l. maturati e non goduti: euro 1.277,09
- permessi (ex festività) non goduti: euro 1.139,57
- 13^ e 14^ mensilità: euro 849,70;
- Indennità sostitutiva del preavviso: euro 980,42
- T.f.r.: euro 20.226,25; il tutto per complessivi €30.586,95 lordi come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga, della
Certificazione unica nonché delle previsioni del CCNL.
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La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 parte ricorrente della somma complessiva di euro 30.586,95 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3 2) condanna alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 3.000 oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 20/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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