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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al NRG. 3006/2016
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Lofrano in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del presidente Controparte_1
del consiglio in carica, , Controparte_2 [...]
, Controparte_3
, Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi Controparte_5
Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domiciliano;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come nei verbali ed atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio nei confronti delle Parte_1
amministrazioni convenute deducendo che:
- dopo la laurea in medicina, ha conseguito il titolo di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli Studi di Napoli in data
18.11.1987, frequentando il relativo corso di specializzazione negli anni accademici1984 (anno accademico 84'/85'), 1985(anno accademico
85'/86') e 1987 (anno accademico 86'/87');
- durante il periodo del corso di specializzazione non ha mai percepito alcuna retribuzione e ha diritto ad essere risarcito per tutte le somme non corrisposte;
- la Direttiva europea n.82/76 CEE di modifica delle Direttive 75/362/CEE
(cd direttiva di riconoscimento) 75/363 CEE (cd. direttiva di coordinamento) aveva, infatti, previsto in favore dei medici specializzandi il riconoscimento di un emolumento economico per tutta la durata della specializzazione, imponendo agli Stati membri di adottare le disposizioni interne necessarie per dare attuazione alla Direttiva medesima entro il
31.12.1982;
- a seguito della sentenza 7.7.1987 della Corte Europea (con la quale era stata riconosciuta la responsabilità dello Stato Italiano per non avere adottato nei termini la normativa di attuazione della Direttiva 82/76) era stato emanato il D.lvo 257/91 di recepimento della Direttiva 82/76;
- tale intervento legislativo oltre ad essere tardivo rispetto al termine del
31.12.1982 è altresì censurabile trattandosi di normativa non avente effetto retroattivo giacchè le disposizioni del citato D.lvo 257/91 e, quindi, anche il diritto alla corresponsione di una borsa di studio determinata annualmente ex art.6 del D.lvo, si applicano solo a decorrere dall'anno accademico
1991/92 con conseguente lesività dell'atto normativo di recepimento della pagina 2 di 12 Direttiva comunitaria che è avvenuto in modo da non consentire l'attribuzione della remunerazione agli specializzandi che hanno frequentato i corsi negli anni 1983-1990;
- a causa di questa ritardata e non completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate, coloro che hanno ottenuto il certificato di specializzazione in epoca precedente al 1991 non hanno di fatto ottenuto la dovuta remunerazione per l'attività di formazione prestata;
- successivamente, e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, (precisamente all'articolo 11), una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici che avevano ottenuto sentenze amministrative già passate in giudicato;
- la Corte di Giustizia Europea, con le sentenze del 25 febbraio 1999 (causa
C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha affermato inoltre che
“l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva, permette di rimediare alle conseguenze pregiudiziali della tardiva attuazione delle stesse” (par.53), ribadendo, altresì, il principio ermeneutico di carattere generale in virtù del quale “il Giudice nazionale è tenuto, allorchè applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive, da una direttiva comunitaria ad interpretarle alla luce della lettera e dello spirito della direttiva”(par.54).
L'attore ha, inoltre, dedotto che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo della direttiva 93/16/CEE ha previsto l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in uno specifico contratto di formazione-lavoro, con la corresponsione di un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, determinato con decreto ministeriale, ogni tre anni (art. 37); che la disciplina appena esaminata è rimasta disapplicata, difatti l'art. 46 del Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 legava gli oneri derivanti, nei limiti delle risorse previste, alle quote del destinate al finanziamento della Controparte_6
formazione dei medici specialisti ed alle ulteriori risorse autorizzate da apposito pagina 3 di 12 provvedimento legislativo, alla cui entrata in vigore era espressamente condizionata l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.39 e 41;l'art. 8 del
Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n.517 ; solo con l'art. 1 comma 300, l. 23 dicembre 2005 n. 266, è stata data definitiva sistemazione al trattamento economico degli specializzandi stabilendosi comunque che fino all'anno accademico 2005-2006 si continuino ad applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che da ultimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 si è stabilito che, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda.
Alla luce delle suddette allegazioni l'attore ha chiesto di accertare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di remunerare adeguatamente i medici specializzandi nel periodo su indicato, e per l'effetto, condannare in solido tra loro le parti convenute al risarcimento dei danni da lui subiti a causa della mancata attuazione delle direttive europee sopra dette, consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di
Euro 11.103,82 per ciascun anno di corso di specializzazione della durata di anni
3, per complessivi Euro 33.311,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le Amministrazioni convenute hanno eccepito la prescrizione delle pretese attoree e hanno chiesto il rigetto nel merito della domanda .
Con memoria ex art 183 comma 6 cpc le parti convenute hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva dei citati in giudizio. CP_7
Tale ultima eccezione è tardiva perché sollevata oltre la prima udienza .
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale pagina 4 di 12 diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Controparte_1
quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare
[...]
lo Stato nella sua unitarietà (ex multis,Cass. n.16104/2013; Cass.n.8292/2015;
Cass. n.10613/2015).
Ciò posto, nel caso in cui venga erroneamente convenuto un altro organo dello
Stato, la carenza di legittimazione passiva dell'organo citato in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità, trovando operatività la regola contenuta nell'art. 4 della L.
n. 260/1958, in applicazione della quale, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza (in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 3117/2006, Cass., Sez. Un., n.36649/2018 Cassazione civile sez. III - 17/01/2022, n. 1157 ).
Ove venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto (Cassazione civile sez. III - 15/04/2024, n. 10074).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, va rilevato che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi anche per i ha eccepito il loro difetto di CP_7
legittimazione passiva soltanto con la memoria ex art 183 comma 6 cpc e, quindi, tardivamente, con la conseguenza che la relativa eccezione è inammissibile.
Passando ad esaminare il merito, si osserva che a seguito di diverse pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea a cui hanno fatto seguito pronunce della
Corte di Cassazione (v. ex multis Cass SSUU n. 20278 del 23.6.2022; ) hanno affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n.
pagina 5 di 12 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio
1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Ne discende che astrattamente il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle Direttive comunitarie in parola, spetterebbe anche all'attore iscritto al corso di Otorinolaringoiatria nel 1984, e fino alla conclusione del percorso post laurea che, nel caso di specie, si è concluso nel 1987.
Tuttavia, il diritto risulta irrimediabilmente prescritto, come correttamente eccepito dalle convenute.
Secondo un principio ormai consolidato, la responsabilità della P.A. per la mancata attuazione delle Direttive comunitarie relative alla adeguata remunerazione dei medici specializzandi non ha natura aquiliana, bensì meramente indennitaria, e, pertanto, trovando il suo alveo naturale nell'ambito contrattuale, il relativo diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. I, sentenza n. 12725 del 20.7.2012). Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto- esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c., tale responsabilità deve essere qualificata come contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto pagina 6 di 12 al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione (da ultimo, Cass., Sez. III, ordinanza n. 30502 del 22.11.2019).
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, l'attore ha dedotto che:
-la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Emmott C-208/90, ha stabilito che “Finché una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti.
[...] Ne deriva che, fino al momento dell'esatta trasposizione della direttiva, lo
Stato membro non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti, che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere sola da tale momento”.
- il D.Lgs. n. 257 del 1991, intervenuto peraltro tardivamente, non costituisce la compiuta e corretta applicazione delle direttive suindicate, provvedendo solo de futuro, lasciando intatta la situazione di inadempienza dal 01.01.1983 alla fine dell'anno accademico 1991-1992.
- del pari, la L. n. 370 del 1999 non può in alcun modo considerarsi una trasposizione completa, fedele ed esatta, prevedendo una limitazione soggettiva, lesiva dei principi europei di equivalenza ed effettività del diritto;
-lo Stato Italiano è ad oggi inadempiente e non può eccepire l'intervenuta prescrizione decennale in relazione alla richiesta di risarcimento indennitario per la mancata attuazione delle nominate direttive, posto che l'esatta trasposizione non
è mai intervenuta da parte del legislatore e lo Stato versa in una situazione di illecito permanente, protraendosi la condotta inadempiente “de die in die”;
- inoltre, le direttive nn. 362-363/75 e 82/76 sono state abrogate dalla n. 16/93,
(che ne ha confermato i contenuti, oltre a mantenerne i termini per il recepimento),
a propria volta oggetto di intervento ad opera della più recente direttiva Ue - la
Bolkestein n. 36/2005 che, nel dettare una nuova disciplina per i medici specializzandi, all'art. 62 ha previsto l'abrogazione della direttiva n. 16/93 a far pagina 7 di 12 data dal 20.10.07, sicchè solo a partire da tale data decorrerebbe il termine decennale di prescrizione.
Secondo l'attore, pertanto, “la scadenza del termine di prescrizione decennale ha come termine ultimo l'anno 2017, in quanto, fino a che lo Stato Italiano poteva adeguarsi in toto alla normativa europea, il diritto del Dott. non poteva Pt_1
dirsi definitivamente nato, poichè qualora fosse avvenuta la regolarizzazione da parte dello Stato Italiano, sarebbe stato soddisfatto un diritto “diretto Nel caso che ci occupa, invece, non parliamo di diritto diretto ma di diritto risarcitorio.
Negli anni si è venuta a creare una situazione di illegittimità che si è prolungata nel tempo ma che poteva essere sanata. Nel 2007 è stata raggiunta una stabilizzazione e si può affermare che da quel punto è possibile far valere il diritto al risarcimento”.
L'assunto attoreo secondo cui, nella sostanza, l'illecito è tuttora permanente, trattandosi di diritti di fonte comunitaria non ancora completamente attuati, con conseguente impedimento al decorso della prescrizione, non può essere condiviso.
In primo luogo, con riferimento alla tesi sostenuta dall'attore che intenderebbe ricondurre la fattispecie in oggetto nell'alveo dell'illecito permanente, interrotta unicamente dalla emanazione del D.P.C.M. del 6.7.2007, si rileva che la Corte di
Giustizia U.E. con la sentenza nella causa C-452/09 del 19.5.2011 Parte_2
ed altri, ha definitivamente posto fine alla questione, indicando
[...] espressamente che "l'eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell'Unione è in linea di principio insufficiente sul dies a quo del termine di prescrizione", abbandonando, così, definitivamente l'orientamento precedentemente espresso con la sentenza del caso nella causa C-208/90) Pt_3
e ribadendo che il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro preveda un termine di prescrizione ragionevole, a fronte di un'azione giurisdizionale proposta per ottenere la tutela dei diritti conferiti dalla direttiva 82/76/CEE o per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto del ritardo nel recepimento della predetta direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta, a condizione pagina 8 di 12 che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso.
Con tale sentenza si pone fine quindi a quella corrente di pensiero che ritiene ravvisabile in queste fattispecie l'istituto dell'illecito permanente, secondo il quale il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere, atteso che la direttiva non sarebbe mai stata correttamente trasposta nel diritto interno o, comunque, ogni eccezione di prescrizione sarebbe preclusa fino all'accertamento della violazione comunitaria da parte della Corte di Giustizia del 1999.
In particolare, relativamente alla qualificazione della fattispecie in questione quale illecito permanente, va precisato che, secondo la giurisprudenza di merito che si condivide, è inammissibile l'eccezione di illecito permanente ex art. 345 c.p.c., atteso che con l'introduzione del d.lgs. n.
257/91 è comunque cessato l'illecito ( v. Corte di Appello di Roma. I sez. civile, sent. n. 18/2010 e sent. n. 3970/09).
Né può neanche ritenersi fondato l'assunto secondo il quale occorre posticipare ulteriormente il dies a quo della prescrizione decennale alla data del 27.10.2007, data di abrogazione della direttiva 93/16/CEE, per l'assorbente ragione che la direttiva 93/16/CEE non risulta essere applicabile alle fattispecie in esame, poiché non ancora emanata all'epoca dei fatti di cui è causa.
Ciò detto, come chiarito nella motivazione della sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III, n. 10813/2011 (anche alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia Europea, Grande Sezione 14 marzo 2009, in causa C-445/06,
[...]
che ha rivisto i principi affermati nella sentenza 25 luglio 1991, in Per_1
causa C-208/90, Emmot) il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, conseguente alla carente trasposizione di una direttiva, comincia a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri. Detta data può anche essere antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa, a condizione pagina 9 di 12 che il danno per gli aventi diritto si sia verificato, anche solo in parte, anteriormente alla trasposizione stessa.
E siccome, in considerazione del tenore dell'art. 11 della L. n. 370/1999, i medici che già avevano frequentato corsi di specializzazione medica hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea, a decorrere dall'entrata in vigore di tale disciplina e dunque a decorrere dal 27 ottobre 1999, in tale data gli effetti lesivi dell'inadempimento dello Stato Italiano di cui si tratta non solo si erano verificati, ma si erano anche consolidati.
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (ex multis, Cass., Sez. VI 3, ordinanza n. 16452 del 19.6.2019).
Ed infatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari (realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257), è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole pagina 10 di 12 certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.
Nel caso di specie, non risulta che vi sia stato un atto interruttivo della prescrizione prima dell'azione giudiziaria che è stata proposta ben oltre il termine di dieci danni decorrenti dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore dell'art. 11 della L.
370/1999).
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda attrice deve essere, pertanto, respinta in ragione della estinzione delle pretese azionate.
La peculiarità e la novità delle questioni trattate, nonché la loro molteplicità e obiettiva complessità unitamente alla mancanza di orientamenti interpretativi consolidati al tempo della proposizione della domanda, giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta la domanda attrice;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al NRG. 3006/2016
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_1
Lofrano in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del presidente Controparte_1
del consiglio in carica, , Controparte_2 [...]
, Controparte_3
, Controparte_4 [...]
in persona dei rispettivi Controparte_5
Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domiciliano;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come nei verbali ed atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio nei confronti delle Parte_1
amministrazioni convenute deducendo che:
- dopo la laurea in medicina, ha conseguito il titolo di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli Studi di Napoli in data
18.11.1987, frequentando il relativo corso di specializzazione negli anni accademici1984 (anno accademico 84'/85'), 1985(anno accademico
85'/86') e 1987 (anno accademico 86'/87');
- durante il periodo del corso di specializzazione non ha mai percepito alcuna retribuzione e ha diritto ad essere risarcito per tutte le somme non corrisposte;
- la Direttiva europea n.82/76 CEE di modifica delle Direttive 75/362/CEE
(cd direttiva di riconoscimento) 75/363 CEE (cd. direttiva di coordinamento) aveva, infatti, previsto in favore dei medici specializzandi il riconoscimento di un emolumento economico per tutta la durata della specializzazione, imponendo agli Stati membri di adottare le disposizioni interne necessarie per dare attuazione alla Direttiva medesima entro il
31.12.1982;
- a seguito della sentenza 7.7.1987 della Corte Europea (con la quale era stata riconosciuta la responsabilità dello Stato Italiano per non avere adottato nei termini la normativa di attuazione della Direttiva 82/76) era stato emanato il D.lvo 257/91 di recepimento della Direttiva 82/76;
- tale intervento legislativo oltre ad essere tardivo rispetto al termine del
31.12.1982 è altresì censurabile trattandosi di normativa non avente effetto retroattivo giacchè le disposizioni del citato D.lvo 257/91 e, quindi, anche il diritto alla corresponsione di una borsa di studio determinata annualmente ex art.6 del D.lvo, si applicano solo a decorrere dall'anno accademico
1991/92 con conseguente lesività dell'atto normativo di recepimento della pagina 2 di 12 Direttiva comunitaria che è avvenuto in modo da non consentire l'attribuzione della remunerazione agli specializzandi che hanno frequentato i corsi negli anni 1983-1990;
- a causa di questa ritardata e non completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate, coloro che hanno ottenuto il certificato di specializzazione in epoca precedente al 1991 non hanno di fatto ottenuto la dovuta remunerazione per l'attività di formazione prestata;
- successivamente, e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha attribuito, (precisamente all'articolo 11), una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici che avevano ottenuto sentenze amministrative già passate in giudicato;
- la Corte di Giustizia Europea, con le sentenze del 25 febbraio 1999 (causa
C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha affermato inoltre che
“l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione di una direttiva, permette di rimediare alle conseguenze pregiudiziali della tardiva attuazione delle stesse” (par.53), ribadendo, altresì, il principio ermeneutico di carattere generale in virtù del quale “il Giudice nazionale è tenuto, allorchè applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive, da una direttiva comunitaria ad interpretarle alla luce della lettera e dello spirito della direttiva”(par.54).
L'attore ha, inoltre, dedotto che il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, attuativo della direttiva 93/16/CEE ha previsto l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in uno specifico contratto di formazione-lavoro, con la corresponsione di un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, determinato con decreto ministeriale, ogni tre anni (art. 37); che la disciplina appena esaminata è rimasta disapplicata, difatti l'art. 46 del Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 legava gli oneri derivanti, nei limiti delle risorse previste, alle quote del destinate al finanziamento della Controparte_6
formazione dei medici specialisti ed alle ulteriori risorse autorizzate da apposito pagina 3 di 12 provvedimento legislativo, alla cui entrata in vigore era espressamente condizionata l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.39 e 41;l'art. 8 del
Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n.517 ; solo con l'art. 1 comma 300, l. 23 dicembre 2005 n. 266, è stata data definitiva sistemazione al trattamento economico degli specializzandi stabilendosi comunque che fino all'anno accademico 2005-2006 si continuino ad applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che da ultimo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 si è stabilito che, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda.
Alla luce delle suddette allegazioni l'attore ha chiesto di accertare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di remunerare adeguatamente i medici specializzandi nel periodo su indicato, e per l'effetto, condannare in solido tra loro le parti convenute al risarcimento dei danni da lui subiti a causa della mancata attuazione delle direttive europee sopra dette, consistenti nella mancata erogazione all'attore medesimo delle somme previste a titolo di remunerazione per l'attività svolta durante il corso di specializzazione, danno da quantificarsi nella somma di
Euro 11.103,82 per ciascun anno di corso di specializzazione della durata di anni
3, per complessivi Euro 33.311,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Le Amministrazioni convenute hanno eccepito la prescrizione delle pretese attoree e hanno chiesto il rigetto nel merito della domanda .
Con memoria ex art 183 comma 6 cpc le parti convenute hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva dei citati in giudizio. CP_7
Tale ultima eccezione è tardiva perché sollevata oltre la prima udienza .
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale pagina 4 di 12 diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE), compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Controparte_1
quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare
[...]
lo Stato nella sua unitarietà (ex multis,Cass. n.16104/2013; Cass.n.8292/2015;
Cass. n.10613/2015).
Ciò posto, nel caso in cui venga erroneamente convenuto un altro organo dello
Stato, la carenza di legittimazione passiva dell'organo citato in giudizio non si traduce (come di regola si verifica) nella mancata instaurazione del rapporto processuale rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo, bensì in una mera irregolarità, trovando operatività la regola contenuta nell'art. 4 della L.
n. 260/1958, in applicazione della quale, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva deve essere eccepita dalla Avvocatura dello Stato nella prima udienza (in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 3117/2006, Cass., Sez. Un., n.36649/2018 Cassazione civile sez. III - 17/01/2022, n. 1157 ).
Ove venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto (Cassazione civile sez. III - 15/04/2024, n. 10074).
Applicando questi principi alla fattispecie in esame, va rilevato che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi anche per i ha eccepito il loro difetto di CP_7
legittimazione passiva soltanto con la memoria ex art 183 comma 6 cpc e, quindi, tardivamente, con la conseguenza che la relativa eccezione è inammissibile.
Passando ad esaminare il merito, si osserva che a seguito di diverse pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea a cui hanno fatto seguito pronunce della
Corte di Cassazione (v. ex multis Cass SSUU n. 20278 del 23.6.2022; ) hanno affermato che “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n.
pagina 5 di 12 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dall'1 gennaio
1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE”.
Ne discende che astrattamente il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delle Direttive comunitarie in parola, spetterebbe anche all'attore iscritto al corso di Otorinolaringoiatria nel 1984, e fino alla conclusione del percorso post laurea che, nel caso di specie, si è concluso nel 1987.
Tuttavia, il diritto risulta irrimediabilmente prescritto, come correttamente eccepito dalle convenute.
Secondo un principio ormai consolidato, la responsabilità della P.A. per la mancata attuazione delle Direttive comunitarie relative alla adeguata remunerazione dei medici specializzandi non ha natura aquiliana, bensì meramente indennitaria, e, pertanto, trovando il suo alveo naturale nell'ambito contrattuale, il relativo diritto al risarcimento del danno è soggetto al termine di prescrizione decennale (Cass., Sez. I, sentenza n. 12725 del 20.7.2012). Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene, infatti, che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto- esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c., tale responsabilità deve essere qualificata come contrattuale, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto pagina 6 di 12 al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione (da ultimo, Cass., Sez. III, ordinanza n. 30502 del 22.11.2019).
Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, l'attore ha dedotto che:
-la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza Emmott C-208/90, ha stabilito che “Finché una direttiva non è stata correttamente trasposta nel diritto nazionale, i singoli non sono in grado di avere piena conoscenza dei loro diritti.
[...] Ne deriva che, fino al momento dell'esatta trasposizione della direttiva, lo
Stato membro non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti, che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, e che un termine di ricorso di diritto nazionale può cominciare a decorrere sola da tale momento”.
- il D.Lgs. n. 257 del 1991, intervenuto peraltro tardivamente, non costituisce la compiuta e corretta applicazione delle direttive suindicate, provvedendo solo de futuro, lasciando intatta la situazione di inadempienza dal 01.01.1983 alla fine dell'anno accademico 1991-1992.
- del pari, la L. n. 370 del 1999 non può in alcun modo considerarsi una trasposizione completa, fedele ed esatta, prevedendo una limitazione soggettiva, lesiva dei principi europei di equivalenza ed effettività del diritto;
-lo Stato Italiano è ad oggi inadempiente e non può eccepire l'intervenuta prescrizione decennale in relazione alla richiesta di risarcimento indennitario per la mancata attuazione delle nominate direttive, posto che l'esatta trasposizione non
è mai intervenuta da parte del legislatore e lo Stato versa in una situazione di illecito permanente, protraendosi la condotta inadempiente “de die in die”;
- inoltre, le direttive nn. 362-363/75 e 82/76 sono state abrogate dalla n. 16/93,
(che ne ha confermato i contenuti, oltre a mantenerne i termini per il recepimento),
a propria volta oggetto di intervento ad opera della più recente direttiva Ue - la
Bolkestein n. 36/2005 che, nel dettare una nuova disciplina per i medici specializzandi, all'art. 62 ha previsto l'abrogazione della direttiva n. 16/93 a far pagina 7 di 12 data dal 20.10.07, sicchè solo a partire da tale data decorrerebbe il termine decennale di prescrizione.
Secondo l'attore, pertanto, “la scadenza del termine di prescrizione decennale ha come termine ultimo l'anno 2017, in quanto, fino a che lo Stato Italiano poteva adeguarsi in toto alla normativa europea, il diritto del Dott. non poteva Pt_1
dirsi definitivamente nato, poichè qualora fosse avvenuta la regolarizzazione da parte dello Stato Italiano, sarebbe stato soddisfatto un diritto “diretto Nel caso che ci occupa, invece, non parliamo di diritto diretto ma di diritto risarcitorio.
Negli anni si è venuta a creare una situazione di illegittimità che si è prolungata nel tempo ma che poteva essere sanata. Nel 2007 è stata raggiunta una stabilizzazione e si può affermare che da quel punto è possibile far valere il diritto al risarcimento”.
L'assunto attoreo secondo cui, nella sostanza, l'illecito è tuttora permanente, trattandosi di diritti di fonte comunitaria non ancora completamente attuati, con conseguente impedimento al decorso della prescrizione, non può essere condiviso.
In primo luogo, con riferimento alla tesi sostenuta dall'attore che intenderebbe ricondurre la fattispecie in oggetto nell'alveo dell'illecito permanente, interrotta unicamente dalla emanazione del D.P.C.M. del 6.7.2007, si rileva che la Corte di
Giustizia U.E. con la sentenza nella causa C-452/09 del 19.5.2011 Parte_2
ed altri, ha definitivamente posto fine alla questione, indicando
[...] espressamente che "l'eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell'Unione è in linea di principio insufficiente sul dies a quo del termine di prescrizione", abbandonando, così, definitivamente l'orientamento precedentemente espresso con la sentenza del caso nella causa C-208/90) Pt_3
e ribadendo che il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro preveda un termine di prescrizione ragionevole, a fronte di un'azione giurisdizionale proposta per ottenere la tutela dei diritti conferiti dalla direttiva 82/76/CEE o per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto del ritardo nel recepimento della predetta direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta, a condizione pagina 8 di 12 che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso.
Con tale sentenza si pone fine quindi a quella corrente di pensiero che ritiene ravvisabile in queste fattispecie l'istituto dell'illecito permanente, secondo il quale il termine di prescrizione non sarebbe mai iniziato a decorrere, atteso che la direttiva non sarebbe mai stata correttamente trasposta nel diritto interno o, comunque, ogni eccezione di prescrizione sarebbe preclusa fino all'accertamento della violazione comunitaria da parte della Corte di Giustizia del 1999.
In particolare, relativamente alla qualificazione della fattispecie in questione quale illecito permanente, va precisato che, secondo la giurisprudenza di merito che si condivide, è inammissibile l'eccezione di illecito permanente ex art. 345 c.p.c., atteso che con l'introduzione del d.lgs. n.
257/91 è comunque cessato l'illecito ( v. Corte di Appello di Roma. I sez. civile, sent. n. 18/2010 e sent. n. 3970/09).
Né può neanche ritenersi fondato l'assunto secondo il quale occorre posticipare ulteriormente il dies a quo della prescrizione decennale alla data del 27.10.2007, data di abrogazione della direttiva 93/16/CEE, per l'assorbente ragione che la direttiva 93/16/CEE non risulta essere applicabile alle fattispecie in esame, poiché non ancora emanata all'epoca dei fatti di cui è causa.
Ciò detto, come chiarito nella motivazione della sentenza della Corte di
Cassazione, sez. III, n. 10813/2011 (anche alla luce della sentenza della Corte di
Giustizia Europea, Grande Sezione 14 marzo 2009, in causa C-445/06,
[...]
che ha rivisto i principi affermati nella sentenza 25 luglio 1991, in Per_1
causa C-208/90, Emmot) il termine di prescrizione di un'azione di risarcimento nei confronti dello Stato, conseguente alla carente trasposizione di una direttiva, comincia a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri. Detta data può anche essere antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa, a condizione pagina 9 di 12 che il danno per gli aventi diritto si sia verificato, anche solo in parte, anteriormente alla trasposizione stessa.
E siccome, in considerazione del tenore dell'art. 11 della L. n. 370/1999, i medici che già avevano frequentato corsi di specializzazione medica hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea, a decorrere dall'entrata in vigore di tale disciplina e dunque a decorrere dal 27 ottobre 1999, in tale data gli effetti lesivi dell'inadempimento dello Stato Italiano di cui si tratta non solo si erano verificati, ma si erano anche consolidati.
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (ex multis, Cass., Sez. VI 3, ordinanza n. 16452 del 19.6.2019).
Ed infatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari (realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257), è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano con riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole pagina 10 di 12 certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11.
Nel caso di specie, non risulta che vi sia stato un atto interruttivo della prescrizione prima dell'azione giudiziaria che è stata proposta ben oltre il termine di dieci danni decorrenti dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore dell'art. 11 della L.
370/1999).
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda attrice deve essere, pertanto, respinta in ragione della estinzione delle pretese azionate.
La peculiarità e la novità delle questioni trattate, nonché la loro molteplicità e obiettiva complessità unitamente alla mancanza di orientamenti interpretativi consolidati al tempo della proposizione della domanda, giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Potenza-Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta la domanda attrice;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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