Art. 1.
L' articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' cosi' modificato:
"Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975".
L' articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' cosi' modificato:
"Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975".