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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Maria Sechi CONSIGLIERA
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 155 di RACL dell'anno 2019, proposta da:
Controparte_1
in persona del Direttore Regionale per la
[...]
Sardegna in carica, rappresentato e difeso come in atti.
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n°12, codice fiscale rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Elvirella Pacini (codice fiscale ) e Luciano Lobina (codice CodiceFiscale_2
fiscale ) per procura speciale in calce al ricorso introduttivo in CodiceFiscale_3
primo grado in data 08/11/2016 e presso il medesimo elett.te dom.to in Cagliari nella
Via Bottego n°38/40
APPELLATO
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, il ricorrente ha chiamato in giudizio l' , affermando di aver contratto una fibrosi polmonare, discopatia cervicale e CP_1 lombare, asma bronchiale, a seguito dell'attività lavorativa svolta, negata in via amministrativa dall'Istituto. Ha pertanto chiesto l'accertamento dell'esistenza di tali patologie e della loro origine professionale e la condanna dell' al pagamento CP_1
delle relative prestazioni economiche.
L' si è costituto in giudizio contestando l'esistenza della malattia e, in CP_1 subordine, l'origine professionale.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e CTU ed il
Tribunale, con sentenza n. 788 del 23-5-2019, aderendo alle conclusioni del CTU, ha accolta la domanda, riconoscendo che il ricorrente era affetto da: “segni clinico strumentali di asma bronchiale, e segni clinico strumentali di ernia discale C4, C5, C6 in cervicolombalgia cronica, discopatia L5-S1 su sciatalgia sinistra, attribuendo un danno del 15% alla patologia respiratoria e del 12% a quella osteoarticolare, per un complessivo del 25%, condannando l' alla corresponsione della relativa CP_1
prestazione ed al pagamento delle spese.
Propone appello l' , cui resiste l'appellato. La controversia è stata istruita CP_1
con produzioni documentali e rinnovo di CTU ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Accogliere l'appello e rigettare la domanda attrice.
In subordine riconoscere per la sola patologia lombare un danno del 6%.
Spese come per legge.
Per l'appellato:
Rigettare l'interposto appello, confermando la sentenza di 1° grado .
Per l'effetto dichiarare l' tenuto a costituire, in favore dell'appellato, la CP_1
rendita nella misura indicata nella sentenza di 1° grado o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse essere accertata nel presente giudizio.
2 Condannare l' al pagamento dei ratei scaduti nella misura e con la CP_1
decorrenza dichiarata in sentenza di 1° grado, o accertata nel presente grado del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese e competenze oltre 15% per rimborso spese generali su diritti ed onorari (art. 14 Tar. For. approvata con D.M. 08.04.2004 n°127), oltre IVA e
CIPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia deve tener conto dei risultati della nuova CTU espletata in questo grado, il cui oggetto è espressamente limitato (vedi ordinanza), ad una nuova valutazione della patologia osteoarticolare. Sono pertanto non ammissibili le nuove contestazioni che L' effettua sui risultati della CTU riguardo alla patologia CP_1
respiratoria: dove il CTU di questo grado esprime valutazioni al riguardo, lo fa al di fuori dall'ambito dell'incarico conferitogli, per cui delle stesse non si deve tener conto, correlativamente alle contestazioni dell' di cui sopra. CP_1
Per quanto riguarda infatti la patologia respiratoria, sono congrue e da condividere le valutazioni del CTU del primo grado, noto specialista della materia, che ha riconosciuto l'esistenza di un'asma allergica di natura professionale, con criterio di probabilità, sulla base delle caratteristiche specifiche dell'attività lavorativa svolta
(operaio addetto alla produzione del formaggio), e dell'esposizione agli agenti irritanti:
“In letteratura sono descritti casi di pneumopatia dei lavoratori del formaggio dove l'agente etiologico è rappresentato dal UM SE che si ritrova soprattutto nel formaggio ammuffito. Sia nelle fasi iniziali di stagionatura che durante la maturazione del formaggio si impiantano numerose specie di muffe che vanno eliminate sia per la corretta produzione che per la conservazione del valore biologico del prodotto;
dal punto di vista sanitario la pulitura delle forme riduce la quantità di acari e di muffe nell'ambiente e quindi il rischio di sensibilizzazione degli addetti. Gli acari e le muffe si depositano anche sulle assi degli scaffali dove vengono posti i formaggi a stagionare.
Sulla base della patogenesi dell'asma dunque, esistono, nel caso in esame, sia fattori irritativi che fattori immunologici. Anche se nel caso in oggetto non esiste documentazione clinica che confermi le esistenza di sensibilizzazione verso quegli allergeni presenti nell'ambiente lavorativo, appare evidente che il sig. sia un CP_2
3 soggetto allergico e quindi iperreattivo: come sopra esposto, la inalazione di sostanze irritanti quali la soda caustica utilizzata per il lavaggio dei macchinari e l'acido nitrico puro, impiegato per disincrostare i fondi dove veniva poggiata la ricotta costituiscono elementi determinanti nello scatenamento di crisi d'asma. Inoltre l'esposizione repentina alle basse temperature (passaggio in ambienti refrigerati) non deve essere trascurata nello scatenamento delle crisi d'asma.”
Ulteriori precisazioni derivano inoltre dai chiarimenti in risposta alle osservazioni del CTP (non esistono elementi nuovi ed ulteriori nell'atto CP_1
d'appello):
“La affermazione da me riportata a pag. 11 dove affermo che il sig. è CP_2
affeto da asma bronchiale allergico, è una affermazione che scaturisce da una sintesi del quadro clinico, ma che non trova, sotto il profilo documentale, conferme in tale senso solo per il fatto che i Pricktest sooultati negativi. Tale fatto non consente di etichettare
“estrinseco” (causato da allergeni identificati), l'asma sofferto dal sig. ma vi CP_2
sono tutta una serie di elementi che consentono di affermare che la condizione allergica del sig. non può essere rinnegata: CP_2
1) – La poliposi nasale sofferta, per la quale ha subìto con frequenza quasi biennale ben 19 interventi di polipectomia l'ultimo dei quali nel 2018, e' nella grande maggioranza dei casi correlata ad asma allergico.
2) – La ipereosinofilia risconti diversi periodi è una tipica espressione di malattia allergica respiratoria matologica. Altre cause di ipereosinofilia possono essere le infezioni parassitarie o i tumori ematologici.
3) – La polmonite eosinofila per la quale nel 2016 è stato sottoposto ad intervento di resezione atipica del segmento laterale del lobo medio: non si conosce l'esatto meccanismo per il quale i granulociti eosinofili si accumulano nei polmoni, ma la lettreratura attribuisce il fatto ad una condizione allergica, anche se spesso non è possibile identificare la sostanza che determina la reazione allergica. Fra le cause note di polmonite allergica vengono segnalate: – Fumo di sigaretta – Farmaci (ad esempio, penicillina, acido aminosalicilico, carbamazepina, l-triptofano, naprossene, isoniazide, nitrofurantoina, fenitoina, clorpropamide e sulfonamidi. – Esalazioni chimiche (ad esempio, cocaina o nichel inalati sotto forma di vapore) – Miceti (in genere Aspergillus fumigatus) – Parassiti (particolarmente ascaridi, fra cui nematodi) Sulla base di quanto
4 sopra, pur in assenza di una comprovata positività verso gli allergeni respiratori, la negatività dei Prick-test non esclude che possa trattarsi di un soggetto con esito falsamente negativo ai test.
Il sig. a parte gli allergeni respiratori, ha inalato nell'espletamento del CP_2
proprio lavoro, vapori di sostanze quali la soda e l'ac. Nitrico che, per il loro trinseco carattere irritante, sono in grado di determinare quadri di asma bronchiale. Pertanto,
l'asma bronchiale di cui soffre il sig. per i motivi sopra esposti va considerata di CP_2 origine professionale con criterio di alta probabilità.”
Le conclusioni del CTU del primo grado sul punto sono perciò conformi ai criteri della scienza medica, non presentano censure di ordine logico e devono essere condivise.
L'appello, per quanto riguarda la patologia respiratoria, è pertanto infondato.
Per quanto riguarda la CTU espletata in questo grado, relativa alla patologia del rachide, questa Corte ha ritenuto opportuno affidarla ad altro noto specialista ortopedico, il quale ha rilevato che l' “non presenta, attualmente, una CP_2
significatività clinica e funzionale di particolare importanza, non rilevandosi alcun deficit della funzionalità della colonna. Dall'esame clinico praticato si è potuta evidenziare la presenza di una buona muscolatura paravertebrale, i movimenti di flesso- estensione e rotolateralità del rachide soprattutto lombare sono apparsi normali e non dolenti neanche ai gradi estremi dell'escursione articolare. Negative pure tutte le manovre praticate, né sono risultati presenti deficit neurologici periferici. Tutto ciò è pure avvalorato dalla presenza della notevole massa muscolare sia degli arti superiori ed inferiori che della muscolatura paravertebrale del tronco.”
Concludendo: “Per quanto riguarda invece le patologie a livello del rachide cervicale sono invece pienamente d'accordo con i colleghi dell' sul fatto che non CP_1
sia possibile in alcun modo ipotizzare una correlazione causale o concausale con il fenomeno lavorativo. Per la patologia a livello lombare il quadro patologico è perfettamente sovrapponibile a quello cervicale, di conseguenza si può supporre una patologia degenerativa di tutto il rachide (C-D-L) con fisiologica senescenza delle strutture osteo-discali. La presenza, infatti di lesioni a livello cervicale sovrapponibili alle lesioni dorsali e lombari dimostra chiara patologia d'organo, estranea pertanto a etiopatogenesi di matrice lavorativa.”
5 Anche le conclusioni del CTU di questo grado devono essere condivise, limitate all'oggetto dell'incarico affidatogli, in quanto conformi alle normali cognizioni della scienza medica e prive di errori logici. Esse rispondono in termini di certezza alle osservazioni formulate dall'appellante, escludendo che le attività lavorative descritte come sollevare pesi al di sopra del livello del capo, potessero causare le ernie discali sofferte, ed affermando contestualmente che l'unica origine possibile era il curvarsi in avanti ed il raddrizzarsi per recuperare l'ortostatismo. Altro elemento determinante è che il fenomeno degenerativo della colonna si presenti con analoghe caratteristiche in tutti i distretti vertebrali, a conferma dell'origine comune della malattia e non collegata all'attività lavorativa.
In conclusione, l'appello dell' deve trovare il parziale accoglimento che CP_1
risulta dalla motivazione sopra estesa e la sentenza appellata deve essere parzialmente riformata nello stesso senso, escludendo che la patologia vertebrale sia di origine lavorativa ed attribuendole in termini di certezza la natura di patologia degenerativa comune.
Le spese del giudizi non devono essere poste a carico dell'appellato, viste le dichiarazioni reddituali agli atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello proposto e, in riforma parziale della sentenza appellata, che conferma per il resto, dichiara che l'appellato è affetto segni clinico-strumentali di asma bronchiale, da cui deriva un danno biologico del 15% a decorrere dalla data del procedimento amministrativo.
Condanna l' al pagamento del relativo indennizzo, nella misura e con la CP_1
decorrenza prevista dalla legge e con gli accessori relativi.
Rigetta per il resto le domande dell'originario ricorrente.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' quelle di consulenza tecnica. CP_1
Cagliari, 3-6-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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