Articolo 37 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
Art. 37. ((Obbligo dell'indicazione del codice fiscale ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti)) 1. Le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali fmalita' di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali hanno l'obbligo di indicare nella domanda di deposito per invenzione industriale e per il modello di utilita' il codice fiscale, come condizione di ottenimento dell'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81. 2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalita' straniera, devono specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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