Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00609/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2025, proposto dalla Atlante s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - RP Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Cantarutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Basiliano e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Asu Fc, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 2790/GRFVG del 24 gennaio 2025 della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione, avente ad oggetto “ UD/ESR/3591 – D.Lgs. 152/2006, art. 208 – L.R. 34/2017 – Atlante srl – Recupero morfologico-ambientale della cava dismessa “Via dell’albero” a Basiliano ”, in relazione alla sola mancata inclusione all’interno dei materiali accoglibili del “ compost fuori specifica (rifiuto codice EER 190503) ”;
- della presupposta nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati prot. n. 0822990/P/GEN del 20 dicembre 2024;
- delle note RP Fvg prot. n. 0023580/P/GEN/UD del 25 luglio 2024, prot. n. 0041554/P/GEN/UD del 19 dicembre 2024 e prot. n. 0002373/P/GEN/UD del 23 gennaio 2025;
- in parte qua della “ Scheda tecnica impianto ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e dell’RP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LE BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 10 marzo 2025 e depositato il giorno successivo la società ricorrente, attuale proprietaria di un’ex area di cava di ghiaia situata nel Comune di Basiliano, ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Regione ha autorizzato il progetto, presentato dalla ricorrente, che prevede il riempimento della cava predetta tramite un’operazione di recupero R10 di rifiuti non pericolosi, per la realizzazione di un parco verde con un’area giochi destinato alla comunità. Il progetto prevede il riporto di circa 140.000 metri cubi di rifiuti inerti.
L’impugnativa è espressamente limitata alla parte del provvedimento che non prevede l’impiego del compost fuori specifica identificato con il codice EER 190503.
Il diniego sul punto è stato espresso dall’RP prima e dalla Regione poi sulla base dei seguenti rilievi:
a) le criticità rilevate nel corso del procedimento (in relazione a composizione e provenienza del compost fuori specifica ) non sono state chiarite e superate dalle integrazioni dell’istante;
b) è assente una normativa nazionale tecnica specifica relativa all’impiego del compost fuori specifica per l’attività di recupero R10;
c) il principio di precauzione e la precisa finalità del recupero impongono particolare prudenza.
2. La Regione e L’RP si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è infondato. Si può perciò prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari delle convenute.
5. Col primo motivo la ricorrente ha censurato, una per una, le tre ragioni del diniego di autorizzazione all’impiego del compost fuori specifica .
Il motivo è complessivamente infondato.
Nell’accostarsi all’esame delle singole censure occorre premettere introduttivamente che il compost fuori specifica è il residuo di un processo biologico di trattamento dei rifiuti, il cui risultato non ha superato i controlli e i criteri previsti dalla normativa vigente, impedendone l’uso come fertilizzante o ammendante e la sua qualificazione come materiale.
In pratica, come ha correttamente dedotto la Regione, la presenza di sostanze indesiderate o di caratteristiche chimico-fisiche non conformi impedisce non solo l’impiego come prodotto, ma mantiene il compost nella categoria di “rifiuto”, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, qualifica che conserva finché non è dimostrato il rispetto dei requisiti per la cessazione della qualifica stabiliti dall’art. 184- ter dello stesso d.lgs. cit..
6. La società ricorrente ha in primo luogo dedotto che l’Amministrazione avrebbe errato, a fronte dei puntuali chiarimenti forniti, nel ritenere non superati i profili di criticità rilevati nel corso del procedimento, non essendoci ragioni per impedire l’impiego del compost fuori specifica , se non quelle legate ad un mero generico sospetto nei confronti del materiale e della sua provenienza.
6.1. Questa prima censura è infondata.
6.2. La valutazione tecnica resa dall’RP, come riportato nelle note del 19 dicembre 2024 e del 23 gennaio 2025, evidenzia in modo chiaro e puntuale le ragioni per le quali le criticità già rilevate con la nota del 25 luglio 2024 non sono state superate nel corso dell’interlocuzione procedimentale. In particolare, permane una sostanziale incertezza sulla provenienza e sulla composizione chimico-fisica del compost fuori specifica che la ricorrente intende utilizzare per il riempimento.
I chiarimenti forniti e le informazioni messe a disposizione dalla ricorrente, pure sollecitata sul punto da una fitta interlocuzione procedimentale, non risultano infatti definitivamente chiarificatori circa le carenze probatorie e documentali rilevate dall’RP, peraltro di natura ampiamente tecnico-specialistica.
6.3. Rimangono infatti irrisolti i seguenti aspetti senz’altro centrali:
a) la ricorrente avrebbe dovuto illustrare e motivare le ragioni e gli specifici elementi della “non conformità” del rifiuto rispetto ai parametri previsti per il compost “prodotto”, disciplinato dal d.lgs. n. 75/2010; tale analisi, invece, non risulta svolta;
b) dal rapporto di prova trasmesso emergono valori elevati di alcuni metalli pesanti, eccedenti non solo i limiti per gli ammendanti previsti nell’Allegato 2 del d.lgs. n. 75/2010, ma anche quelli fissati dalla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
c) ai fini della qualificazione dell’eventuale natura inerte del compost fuori specifica , sarebbe stato opportuno sottoporre il rifiuto a un test di cessione, come previsto per le tipologie di rifiuti disciplinate dal d.m. 5 febbraio 1998;
d) considerata la pressoché irrilevante presenza, sul territorio regionale, di questa tipologia di rifiuto, era necessario chiarire da quale fonte la ricorrente intendesse approvvigionarsi.
6.4. Come s’è visto, quindi, l’RP, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connota le sue valutazioni, ha quindi correttamente rilevato l’insufficienza delle informazioni fornite in merito alla provenienza e alle caratteristiche chimico-fisiche del compost fuori specifica , sottolineando inoltre la verificata e segnalata criticità dell’unico rapporto di prova fornito dalla ricorrente, rimasta insuperata. Ne consegue che, su questo specifico punto, la conclusione fatta propria dalla Regione – unitamente agli ulteriori elementi valorizzati nel provvedimento conclusivo – circa l’indimostrata idoneità del rifiuto in parola all’impiego previsto per il ripristino ambientale è del tutto corretta o, comunque, non risulta affetta da macroscopici errori di valutazione sulla (in)completezza dell’incartamento procedimentale.
6.5. Inoltre, non possono essere considerate definitivamente rassicuranti, ai fini della valutazione tecnico-scientifica rimessa all’RP e, indi, alla Regione, le mere dichiarazioni da parte dell’istante circa il rispetto di limiti quantitativi o le semplici autodichiarazioni di limitazione d’uso. Infatti, in assenza di una chiara definizione delle caratteristiche fisico-chimiche e della provenienza del rifiuto stesso, la sua limitazione sul piano quantitativo sarebbe del tutto arbitraria e priva di consistenza tecnico-scientifica, proprio perché fondata su una preliminare analisi insufficiente.
In questo senso, anche per quanto si dirà nel prosieguo, la pretesa della ricorrente che l’Amministrazione indicasse prescrizioni e non vietasse l’impiego del compost fuori specifica è infondata.
7. La società ricorrente ha poi dedotto che la Regione e l’RP avrebbero errato nel ritenere aprioristicamente preclusiva l’assenza di una specifica normativa di riferimento nazionale che regolamenti l’utilizzo del compost fuori specifica nell’attività di recupero R10.
Ciò per due ragioni:
a) in primis perché la disciplina specifica è rinvenibile all’art. 6 ter , comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 90/2008, come convertito, e successivamente integrato dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 196/2010, come convertito (“ I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio ”);
b) in secondo luogo perché la Direttiva (UE) 2018/851 e il d.lgs. n. 152/2006 (quest’ultimo richiamato in sostanza dall’art. 3.4.2. della delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 sub “possibili utilizzazioni del compost ” in caso di utilizzazioni diverse rispetto a quelle agricole o in floricultura), ammettono espressamente l’uso di rifiuti idonei non pericolosi per operazioni di riempimento e ripristino, in sostituzione di materiali naturali; pertanto, la valutazione dei materiali utilizzabili — incluso il compost fuori specifica — spetta all’autorizzazione amministrativa, senza necessità di ulteriori normative nazionali specifiche.
7.1. Entrambe le censure sono infondate.
7.2. Quanto al profilo sub lett. a) perché la normativa citata non può essere considerata un riferimento giuridico ordinario, essendo una disciplina straordinaria ed emergenziale, introdotta specificamente per affrontare l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, come emerge testualmente dal preambolo del d.l. n. 90/2008 laddove vengono esplicitati:
- “ la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania ”;
- “ la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale ”;
- “ la necessità e … assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania ”;
- “ il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e … la conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera ”;
- “ l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e … la conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani ”;
- l’opportunità “ di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione ”;
- “ la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio ”;
- “ gli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e … la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti ”.
Come ha giustamente sottolineato la difesa regionale, si tratta dunque di un complesso normativo del tutto eccezionale ed eccentrico rispetto all’ordinario regime, dettato da esigenze di urgenza e improntato alla flessibilità, che non può costituire riferimento per un contesto, quale quello del Friuli Venezia Giulia, che non è soggetto a regime derogatorio né a poteri straordinari.
7.3. Quanto al profilo sub lett. b) perché le previsioni (unionali e interne) richiamate costituiscono soltanto la cornice legale primaria della generale disciplina in materia ambientale, ma nulla indicano di preciso e sul piano tecnico circa l’impiego del compost fuori specifica per l’attività di recupero R10.
Le disposizioni generali citate dalla ricorrente stabiliscono che i rifiuti destinati al riempimento devono essere idonei e non pericolosi, senza fornire più dettagliate indicazioni di ordine tecnico.
La mancanza di una specifica normativa, sottolineata dall’RP e dalla Regione negli atti e provvedimenti impugnati, riguarda infatti non già l’assoluta assenza di un quadro normativo di riferimento o di principi generali, ma esclusivamente la carente indicazione di una regolamentazione tecnica dell’utilizzo del compost fuori specifica nell’attività di recupero R10.
Non c’è infatti una indicazione di dettaglio analoga, per l’impiego di questo tipo di rifiuto, a quella di cui al d.m. 5 febbraio 1998 per i rifiuti indicati all’Allegato 1, Suballegato 1 - Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, dove vengono analiticamente individuate la tipologia di rifiuto, da un lato (unitamente alle sue caratteristiche e alla provenienza), e, dall’altro lato, la possibile attività di recupero ammessa (precisamente identificata da un codice alfanumerico).
7.4. La Regione, peraltro e contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non ha opposto una preclusione assoluta o aprioristica all’impiego del compost fuori specifica sull’unico e astratto rilievo dell’insussistenza di una normativa specifica, ma ha invece correttamente ritenuto che - stante l’assenza di una normativa che definisse dei parametri certi sul riutilizzo in operazione R10 del compost fuori specifica – fosse onere del proponente provare, con la necessaria specificità, affidabilità e completezza, che tale rifiuto fosse idoneo alle operazioni R10.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita per le ragioni indicate dall’RP e dalla Regione ed esaminate nel paragrafo 6 della presente decisione.
8. La ricorrente ha pure censurato l’ulteriore ragione di diniego attraverso il richiamo al “ principio di precauzione ” perché non contemperato con il principio di proporzionalità (trattandosi di materiali aventi caratteristiche tali da escludere qualsivoglia possibilità di rischio e avendo la ricorrente proposto l’autovincolo del limite quantitativo del 15%).
8.1. Anche questa censura è infondata.
8.2. La Regione, nella consapevolezza dell’assenza di normative tecniche specifiche per l’impiego del compost fuori specifica , ha fatto corretta applicazione del principio di precauzione, richiamato tutt’altro che a sproposito.
Considerata la rilevanza ambientale e sanitaria della materia, la Regione – nell’esercizio della discrezionalità che connota siffatto tipo di procedimenti - si è fatta giustamente carico di un esame puntuale e scrupoloso, nella consapevolezza che l’operazione proposta – vale a dire la messa a dimora definitiva di rifiuti all’interno di una cava dismessa – si configura come intervento irreversibile e non temporaneo, con potenziale impatto permanente sul sito e sull’ecosistema circostante e conseguente necessità di una seria e prudenziale valutazione circa i materiali conferibili. Vieppiù, come fatto osservare all’odierna udienza pubblica dalla difesa dell’RP, con riferimento alla nuova versione progettuale che non prevede più la creazione di un substrato di fondo limaccioso per impedire l’infiltrazione di eventuali liquami all’interno delle falde sottostanti.
È quindi del tutto legittimo il richiamo al principio di precauzione, quale criterio orientativo dell’azione amministrativa, e l’impiego - tutt’altro che sproporzionato tenendo anche conto della destinazione finale d’uso dell’area (“ Sport, Spettacolo e ricreazione ”) - che ne ha fatto la Regione. In particolare di fronte a un caso, si ripete, nel quale le determinazioni amministrative scontano, da un lato, l’assenza di specifiche tecniche circa le caratteristiche del compost fuori specifica impiegabile in attività R10 e, dall’altro lato, la carenza di dati oggettivi e verificabili forniti dal proponente.
8.3. Quanto alla questione dell’autovincolo quantitativo al 15% si deve ribadire, con la difesa regionale, che l’Amministrazione - prima di appagarsi di semplici rassicurazioni quantitative – ha all’evidenza necessità di contare su certezze qualitative sul materiale da impiegare: è l’idoneità intrinseca del rifiuto, non la sua quantità, a costituire il primario parametro per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo per il riempimento. Altrimenti – in mancanza della sua accertata idoneità - il limite quantitativo sarebbe fissato in modo del tutto arbitrario, senza garanzie per l’efficacia della sua apposizione alla sicurezza del conferimento.
Il primo motivo, alla luce delle suesposte considerazioni, è pertanto infondato.
9. Col secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 4 della Direttiva 2008/98/CE e dell’art. 179, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, nella parte in cui prevedono che il recupero viene prima dello (e quindi è preferito allo) smaltimento in discarica, che costituisce infatti la destinazione di ultima istanza: l’aver “condannato” il compost fuori specifica si pone quindi in contrasto coi criteri delineati dalla normativa di settore.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Come ha correttamente rilevato sul punto la difesa regionale, i livelli di priorità della gestione dei rifiuti di cui all’art. 4 della Direttiva e all’art. 179 d.lgs. n. 152/2006 e il concetto di economia circolare non devono essere intesi quale rigido criterio o vincolo assoluto che prescinda dal corretto impiego del rifiuto in relazione all’attività per il quale deve essere utilizzato.
Tant’è vero che sia l’art. 4, par. 2, della citata Direttiva che l’art. 179 del d.lgs. cit. prevedono esplicite deroghe alla gerarchia indicata (prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento) anche attraverso il contemperamento, con un’adeguata motivazione, con il rispetto del principio di precauzione e di sostenibilità.
Infatti, il criterio di massima citato dalla ricorrente va contemperato con l’indicazione che i rifiuti devono essere gestiti, in primo luogo, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 177 del d.lgs. cit., ovvero senza causare pericolo per la salute umana e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
9.3. D’altra parte, la Regione, lungi dall’aver preconfezionato un’indicazione generale e di massima circa il divieto dell’impiego del compost fuori specifica per la classe di attività R10, ha più riduttivamente ritenuto, con esclusiva valenza al caso di specie, l’inadeguatezza del compost fuori specifica ad essere impiegato – in mancanza degli adeguati chiarimenti di cui s’è detto – per la specifica operazione di recupero autorizzata, fornendo al riguardo una motivazione sufficiente a sostenerla.
9.4. Il secondo motivo è perciò infondato.
10. Col terzo motivo la ricorrente ha dedotto che la Regione, nel rifiutare l’uso del compost fuori specifica basandosi sulle presunte carenze di prove, ha violato i principi di fiducia e buona fede, ignorando i chiarimenti e le conformità garantite dalla ricorrente e omettendo di valutare interessi economici e comunitari connessi al rimpiego.
Il motivo è infondato perché, come già detto nell’esame della prima censura, non si è verificata alcuna violazione dei principi di affidamento e buona fede, atteso che i pretesi chiarimenti "esaustivi" non sono mai stati forniti dal proponente.
Con riferimento alla doglianza secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’effetto calmierante dell’intervento sui prezzi di mercato, si osserva come tale valutazione è del tutto estranea all’oggetto dell’istruttoria e non rientra tra le valutazioni che deve effettuare l’Autorità che rilascia l’autorizzazione.
11. Col quarto motivo la ricorrente ha proposto, in chiave subordinata, la sottoposizione alla Corte di Giustizia Ue dei seguenti quesiti pregiudiziali:
1) “ Se sia conforme agli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2008/98/CE, come modificata e integrata dalla Direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, invocare il principio di precauzione quale ragione ostativa ad escludere a priori l’utilizzo di materiale EER 190503 “compost non certificato” per operazioni di riempimento e di ripristino di un’area escavata (cava dismessa) e per effettuarvi rimodellamenti morfologici ”;
2) “ Se le previsioni contenute nella Direttiva 2008/98/CE, così come modificata e integrata dalla Direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018, consentano, ancorché in mancanza di più recente normativa interna specifica, che in sede di rilascio della autorizzazione alla gestione di un sito da ripristinare possano essere stabilite dal provvedimento amministrativo le condizioni di utilizzo del compost non certificato EER 190503, per operazioni di riempimento e di ripristino di un’area escavata (cava dismessa) e per effettuarvi rimodellamenti morfologici, tenuto conto in particolare di quanto previsto dal p.to 17 bis dell’art. 3 direttiva 2008/98/CE come integrata ”.
11.1. Entrambe le richieste di rimessione sono inammissibili per carenza del requisito della rilevanza.
11.2. Il primo quesito è irrilevante perché, si ripete, la Regione non ha “escluso a priori” l’impiego del compost fuori specifica nell’utilizzo per recuperi ambientali, ma ha correttamente rilevato l’insussistenza di una specifica normativa tecnica, ha giustamente e motivatamente applicato il principio di precauzione, anche e soprattutto sulla scorta dell’inadeguatezza degli elementi forniti dalla ricorrente in ordine alla composizione chimico-fisica del rifiuto e alla sua provenienza.
In altre parole, la Regione non ha utilizzato il principio di precauzione quale ragione totut court ostativa all’utilizzo del compost fuori specifica in operazioni R10, ma l’ha impiegato in convergenza con le carenze allegatorie e probatorie riscontrate nel procedimento.
11.3. Il secondo quesito è parimenti irrilevante perché la Regione ha correttamente ritenuto di non autorizzare l’impiego del compost fuori specifica , si ripete, per la carente dimostrazione da parte della ricorrente della provenienza e caratteristica chimico-fisica del rifiuto, e – in definitiva – dell’impiego in sicurezza del materiale.
Nel caso di specie, non è quindi in discussione la diversa questione – oggetto del secondo quesito - se la Regione possa o meno, in sede di rilascio della autorizzazione, individuare specifiche condizioni di utilizzo del compost non certificato. Questa questione si pone, come già argomentato in relazione all’autovincolo quantitativo, a valle del preliminare sicuro accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e della sua utilizzabilità per l’attività R10 in piena sicurezza; accertamento che in questo caso è mancato per la carenza della documentazione fornita all’Amministrazione.
11.4. Occorre infine rilevare che la tesi attorea che il diniego parziale regionale sarebbe fondato anche sulla mancata presentazione di analisi su un materiale futuro, costituendo un’illegittima inversione degli oneri procedurali, è inammissibile perché dedotta per la prima volta con la memoria difensiva. In ogni caso, è del tutto fisiologico che al momento del rilascio dell’autorizzazione – trattandosi di un intervento di definitiva modificazione dell’area, peraltro con il collocamento del compost in profondità – le Amministrazioni abbiano richiesto la campionatura del rifiuto destinato ad essere impiegato in via definitiva nell’autorizzanda attività di riempimento.
Per la stessa ragione, anche le deduzioni, contenute esclusivamente nella memoria di replica, circa l’errata valutazione del rischio imprenditoriale e sul travisamento del ruolo dell’Amministrazione (sul rilievo che “ La Pubblica Amministrazione non è chiamata a valutare la sostenibilità economica o la fattibilità commerciale di un progetto, ma unicamente la sua compatibilità con la tutela dell’ambiente e della salute pubblica ”) sono inammissibili.
12. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della Regione e dell’RP, delle spese di lite che liquida in € 3.500, oltre accessori per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
LE BU, Primo Referendario, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE BU | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO