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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5235/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 724/2020;
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuliano Di Palma, presso il Parte_1
cui studio, in Gragnano, via San Nicola dei Miri, n. 73, elett.te domicilia;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Massimo Di Lello, elett.te domiciliata in Napoli, via Console, n. 3;
PARTE APPELLATA
D ; CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 05 febbraio 2013, ore 16:00, in Scafati, alla via Epitaffio, il veicolo CI SA, TG
EB307FV, di proprietà di ed assicurata con la Zurich Ass.ni S.p.A., non si fermava Controparte_3 presso l'incrocio con via Capone, investendo così la parte anteriore della vettura WV Polo, TG
AN080PD, sulla quale era trasportata parte attrice;
costei domandava, pertanto, una condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado dichiarava il concorso di colpa, riconoscendo il 60% a carico del conducente la vettura ed il 40% a carico del conducente della vettura Polo. Pt_2
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente accertato la responsabilità dei conducenti, a fronte della domanda formulata dal terzo trasportato;
lamentava altresì l'erronea quantificazione del danno, posto che il giudice di primo grado si sarebbe immotivatamente discostato dagli esiti della CTU, come integrata, né avrebbe previsto nulla in relazione al patito trauma psicologico;
sosteneva la totale responsabilità del veicolo Parte_3 come emergente dalle prove in atti (pag. 12, atto di appello); chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità di quale proprietaria del veicolo CI SA, nella produzione Controparte_3 dell'evento, con accoglimento della domanda e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la sola , la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello, e Controparte_1
domandava una pronuncia di rigetto, con vittoria delle spese.
Rimaneva contumace l'altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In primo luogo, sussiste la legittimazione passiva di parte appellata, come evidente dalla corrispondenza stragiudiziale (dove si invitava parte appellante a sostenere la visita medica) e dalla contestazione del tutto generica sul punto (si veda, altresì, la relazione della Polizia Locale, prot. n.
26/13, all.to alla produzione di primo grado di parte appellante).
In secondo luogo, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista
(ad es., l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista)”; “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass., n. 29927 del 2024).
Ebbene, nella sentenza impugnata risulta accertata la responsabilità a carico del conducente la vettura
CI SA “in quanto ha violato la segnaletica stradale che gli imponeva di dare la precedenza”
(pag. 2, sentenza di primo grado).
Si aggiungeva che “non è emersa prova della condotta tenuta dal conducente il veicolo Polo, dove era trasportata l'attrice, per evitare l'impatto con la vettura CI”; ai fini dell'affermazione del concorso di responsabilità venivano valorizzate talune circostanze (“non sono state rinvenute tracce di frenata”; “visibilità ottimale dell'incrocio” e la “violenza dell'urto”), dalle quali si riteneva di poter inferire che “la conducente la vettura Polo, al momento dell'evento, non tenesse un'andatura conforme alle norme di comportamento stabilite ai sensi dell'art. 141 c.d.s.”.
Dalla istruttoria emerge, tuttavia, che il veicolo danneggiante non riconosceva la dovuta precedenza e, dunque, si immetteva nell'incrocio “senza fermarsi così tagliando la strada alla vettura Polo” (pag.
1 della sentenza impugnata); ebbene, la descritta condotta risulta tale da rendere impossibile qualunque manovra finalizzata ad evitare la collisione da parte di un veicolo che procede nel rispetto delle indicazioni stradali, in condizione da non poter prevedere l'altrui improvvisa violazione, peraltro perpetrata senza alcun tentativo di frenata.
Le ulteriori valutazioni espresse dal giudice di primo grado – a sostegno della corresponsabilità del veicolo Polo - non risultano condivisibili, poiché eccessivamente astratte, sganciate dal fatto come descritto dai testimoni e dalla stessa dinamica accertata in sentenza (secondo la quale la Parte_3
“ha violato la segnaletica stradale che gli imponeva di dare la precedenza”); in proposito, la buona visibilità non consente, di per sé, di prevedere chiaramente l'altrui inaspettata violazione della precedenza, non emergendo nel caso di specie un dato dal quale inferire diversamente;
né la violenza dell'urto rappresenta adeguata prova di una velocità anomala, o comunque eccessiva, ascrivibile alla vettura Polo;
infine, l'assenza di segni di frenata rende ancora più marcata la responsabilità della vettura che impegnava l'incrocio in violazione delle norme del codice della strada senza Pt_2
nemmeno tentare di porvi rimedio, rallentando o arrestando il proprio veicolo.
In conclusione, dalla istruttoria in atti emerge che l'evento è ascrivibile esclusivamente alla imprudente condotta del conducente del veicolo CI SA, mentre alcuna condotta poteva assumere l'altro veicolo al fine di evitare l'impatto.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, la Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata in corso di giudizio ha accertato, nella propria integrazione, che i postumi permanenti residuati a carico dell'attrice sono quantificabili nella misura del 2% (due per cento), e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni cinque quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni venti quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni venti quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni ventinove quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato spese congrue pari ad euro € 161,81.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, quindi, e valutati i suddetti postumi permanenti, in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato a parte attrice, un importo complessivo pari ad euro 4.732,88, come prospettato da parte appellante (pag. 7, comparsa conclusionale) e comprensivo dell'incremento per la sofferenza patita, come emergente dal certificato a firma del dott. (allegato alla produzione di primo grado di parte appellante). Per_1
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 05 febbraio 2013 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Le parti convenute venivano condannate, in virtù della sentenza impugnata, alle spese di lite di primo grado, anche in relazione a quelle sostenute a fronte della relazione tecnica;
pertanto, dovendo essere regolate le sole spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 724/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 5235/2020, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 4.732,88, oltre interessi come in motivazione, fermo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
1. condanna le parti appellate al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 184,00 euro per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore. Così deciso in Nocera Inferiore, 31 marzo 2025.
Depositato telematicamente in data 31 marzo 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5235/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 724/2020;
TRA
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuliano Di Palma, presso il Parte_1
cui studio, in Gragnano, via San Nicola dei Miri, n. 73, elett.te domicilia;
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa giusta Controparte_1
procura alle liti agli atti, dall'avv. Massimo Di Lello, elett.te domiciliata in Napoli, via Console, n. 3;
PARTE APPELLATA
D ; CP_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La odierna parte appellante, in primo grado, conveniva in giudizio le parti appellate, deducendo che in data 05 febbraio 2013, ore 16:00, in Scafati, alla via Epitaffio, il veicolo CI SA, TG
EB307FV, di proprietà di ed assicurata con la Zurich Ass.ni S.p.A., non si fermava Controparte_3 presso l'incrocio con via Capone, investendo così la parte anteriore della vettura WV Polo, TG
AN080PD, sulla quale era trasportata parte attrice;
costei domandava, pertanto, una condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado dichiarava il concorso di colpa, riconoscendo il 60% a carico del conducente la vettura ed il 40% a carico del conducente della vettura Polo. Pt_2
Con l'atto di appello si lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente accertato la responsabilità dei conducenti, a fronte della domanda formulata dal terzo trasportato;
lamentava altresì l'erronea quantificazione del danno, posto che il giudice di primo grado si sarebbe immotivatamente discostato dagli esiti della CTU, come integrata, né avrebbe previsto nulla in relazione al patito trauma psicologico;
sosteneva la totale responsabilità del veicolo Parte_3 come emergente dalle prove in atti (pag. 12, atto di appello); chiedeva di accertare l'esclusiva responsabilità di quale proprietaria del veicolo CI SA, nella produzione Controparte_3 dell'evento, con accoglimento della domanda e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva la sola , la quale sosteneva l'inammissibilità dell'appello, e Controparte_1
domandava una pronuncia di rigetto, con vittoria delle spese.
Rimaneva contumace l'altra parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata;
né sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., motivo formulato, peraltro, genericamente da parte appellata.
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In primo luogo, sussiste la legittimazione passiva di parte appellata, come evidente dalla corrispondenza stragiudiziale (dove si invitava parte appellante a sostenere la visita medica) e dalla contestazione del tutto generica sul punto (si veda, altresì, la relazione della Polizia Locale, prot. n.
26/13, all.to alla produzione di primo grado di parte appellante).
In secondo luogo, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'accertamento della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti è idoneo a superare la suddetta presunzione in un solo caso quando quella condotta avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'antagonista
(ad es., l'invasione improvvisa dell'opposta corsia, da parte di un veicolo di larghezza pari alla corsia percorsa dall'antagonista)”; “L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., solo in un caso quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro” (Cass., n. 29927 del 2024).
Ebbene, nella sentenza impugnata risulta accertata la responsabilità a carico del conducente la vettura
CI SA “in quanto ha violato la segnaletica stradale che gli imponeva di dare la precedenza”
(pag. 2, sentenza di primo grado).
Si aggiungeva che “non è emersa prova della condotta tenuta dal conducente il veicolo Polo, dove era trasportata l'attrice, per evitare l'impatto con la vettura CI”; ai fini dell'affermazione del concorso di responsabilità venivano valorizzate talune circostanze (“non sono state rinvenute tracce di frenata”; “visibilità ottimale dell'incrocio” e la “violenza dell'urto”), dalle quali si riteneva di poter inferire che “la conducente la vettura Polo, al momento dell'evento, non tenesse un'andatura conforme alle norme di comportamento stabilite ai sensi dell'art. 141 c.d.s.”.
Dalla istruttoria emerge, tuttavia, che il veicolo danneggiante non riconosceva la dovuta precedenza e, dunque, si immetteva nell'incrocio “senza fermarsi così tagliando la strada alla vettura Polo” (pag.
1 della sentenza impugnata); ebbene, la descritta condotta risulta tale da rendere impossibile qualunque manovra finalizzata ad evitare la collisione da parte di un veicolo che procede nel rispetto delle indicazioni stradali, in condizione da non poter prevedere l'altrui improvvisa violazione, peraltro perpetrata senza alcun tentativo di frenata.
Le ulteriori valutazioni espresse dal giudice di primo grado – a sostegno della corresponsabilità del veicolo Polo - non risultano condivisibili, poiché eccessivamente astratte, sganciate dal fatto come descritto dai testimoni e dalla stessa dinamica accertata in sentenza (secondo la quale la Parte_3
“ha violato la segnaletica stradale che gli imponeva di dare la precedenza”); in proposito, la buona visibilità non consente, di per sé, di prevedere chiaramente l'altrui inaspettata violazione della precedenza, non emergendo nel caso di specie un dato dal quale inferire diversamente;
né la violenza dell'urto rappresenta adeguata prova di una velocità anomala, o comunque eccessiva, ascrivibile alla vettura Polo;
infine, l'assenza di segni di frenata rende ancora più marcata la responsabilità della vettura che impegnava l'incrocio in violazione delle norme del codice della strada senza Pt_2
nemmeno tentare di porvi rimedio, rallentando o arrestando il proprio veicolo.
In conclusione, dalla istruttoria in atti emerge che l'evento è ascrivibile esclusivamente alla imprudente condotta del conducente del veicolo CI SA, mentre alcuna condotta poteva assumere l'altro veicolo al fine di evitare l'impatto.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, la Consulenza Tecnica
d'Ufficio espletata in corso di giudizio ha accertato, nella propria integrazione, che i postumi permanenti residuati a carico dell'attrice sono quantificabili nella misura del 2% (due per cento), e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni cinque quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni venti quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, giorni venti quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%, e giorni ventinove quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato spese congrue pari ad euro € 161,81.
Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, quindi, e valutati i suddetti postumi permanenti, in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico residuato a parte attrice, un importo complessivo pari ad euro 4.732,88, come prospettato da parte appellante (pag. 7, comparsa conclusionale) e comprensivo dell'incremento per la sofferenza patita, come emergente dal certificato a firma del dott. (allegato alla produzione di primo grado di parte appellante). Per_1
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 05 febbraio 2013 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Le parti convenute venivano condannate, in virtù della sentenza impugnata, alle spese di lite di primo grado, anche in relazione a quelle sostenute a fronte della relazione tecnica;
pertanto, dovendo essere regolate le sole spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 724/2020, pronunciata dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, R.G. n. 5235/2020, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore di parte appellante, di euro 4.732,88, oltre interessi come in motivazione, fermo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata;
1. condanna le parti appellate al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 184,00 euro per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del difensore. Così deciso in Nocera Inferiore, 31 marzo 2025.
Depositato telematicamente in data 31 marzo 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio