Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IBunale Ordinario di DE
Il Giudice istruttore
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 1270/2023 R. G. promossa da
Parte_1 in proprio quale unica erede di Per_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. R. Giovanelli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Sovieni
in punto a: conto corrente, ripetizione indebito.
All'udienza del 3/12/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 1/2/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 21/2/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“Piaccia al IBunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa rimessione della causa in istruttoria, accogliendo le domande svolte per i soli periodi di cui agli estratti conto in atti Nel merito e in via principale.
Per i c/c n. 1050511 e n. 807655
Accertato e dichiarato che i rapporti accessori n. 1050511 e n. 807655 sono inesistenti in quanto non risultano sottoscritti i rispettivi e necessari contratti di apertura dei conti correnti, pronunciarsi in ordine alla ripetizione di spese, commissioni, competenze ed interessi tutti come rilevati dagli estratti conto prodotti e addebitati trimestralmente sul rapporto principale n. 665938. Per il c/c n. 665938 accertato e dichiarato che la banca ha praticato anatocismo in assenza di specifica pattuizione e di comunicazione al cliente;
accertato e dichiarato che la banca ha applicato valute fittizie a lei favorevoli incrementando gli interessi passivi percepiti in assenza di pattuizione;
accertato e dichiarato che la banca ha altresì addebitato spese e commissioni non pattuite;
12/06/2012. In ogni caso e specie con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti di causa e di CTP da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- In via istruttoria si chiede ammettersi allo stato C.T.U. contabile in caso di contestazione degli importi indicati in atti e per la rilevazione di eventuali rimesse solutorie”:
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del IBunale di DE, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i titoli ed i fatti dedotti,
Respingere nei confronti di le domande tutte formulate già dal Sig. con Controparte_1 Per_1 atto di citazione notificato in data 21/02/2023 e poi dalla sua erede Sig.ra con Parte_1 ricorso in riassunzione notificato in data 17/05/2024, in quanto improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o prescritte.
Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, così come integrato dai D.M. n. 37/2018 e D.M. n. 147/2022”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente in rito va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Nella specie, l'originaria parte attrice asserisce di avere indebitamente Per_1 versato somme nel corso di più rapporti bancari (uno di conto corrente ordinario, uno di conto corrente di transito salvo buon fine e uno di conto corrente per anticipo fatture) intrattenuti con la banca convenuta in qualità di ditta individuale
(Carrozzeria Poli di Poli Sauro), in eccedenza su quanto dovuto, per effetto in particolare del fatto che nel corso di detti rapporti la banca ha illegittimamente
2 addebitato al correntista somme di denaro a titolo di interessi, spese, compensi e commissioni in realtà non dovuti, in quanto non validamente pattuiti non essendo nemmeno menzionati in contratto. Parte attrice allega, quindi, la nullità di ogni pattuizione per mancanza di forma scritta, in violazione dell'art. 117 T.U.B., e l'assenza di pattuizione di alcuna condizione economica, nonché nullità in violazione dell'art. 1284 C.c., per effetto di varie clausole contrattuali illegittime, relative alla pattuizione del tasso d'interesse, all'illegittima applicazione di anatocismo ed alla capitalizzazione periodica degli stessi e alle commissioni di massimo scoperto ed altre competenze;
conseguentemente parte attrice, previ accertamento della nullità degli affidamenti ed accertamento ed eliminazione di qualsiasi anatocismo, chiede l'accertamento, mediante ricalcolo, del reale saldo di dare ed avere tra le parti in relazione ai predetti rapporti, e la restituzione delle somme versate in eccedenza (“la ripetizione delle spese e competenze non pattuite, nonché la differenza fra gli interessi computati e gli interessi dovuti ricalcolati”), da quantificarsi in giudizio anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
4. Ricorre la condizione di procedibilità perché durante il giudizio è stato disposto il procedimento di mediazione, anche se infruttuosamente per mancato accordo.
Nel merito, va primariamente rilevato che in relazione ai rapporti di cui è causa, parte attrice ha prodotto il primo contratto di conto corrente di corrispondenza del 6/3/95 e vari contratti di affidamento, mentre non ha prodotto gli altri due contratti di conto corrente, avendo prodotto al riguardo documenti parzialmente compilati ma non compiutamente sottoscritti;
soprattutto, ha prodotto estratti di conto corrente per parte del periodo di vigenza del rapporto, ma con alcune consistenti lacune;
anche con riferimento alle aperture di credito non ha prodotto alcuna documentazione”.
Dalla documentazione prodotta risulta, in particolare, la produzione di estratti conto per due conti correnti a partire dall'anno 2003, fino all'anno 2020 quando, per affermazione incontestata tra le parti, i rapporti si sono chiusi.
È, in particolare, un elemento di fatto incontrovertibile, e immediatamente eccepito da parte convenuta, che non risulta in atti contrattualistica e continuità degli estratti conto con riferimento a tutti i rapporti dedotti.
Parte convenuta ha, infatti, eccepito in primo luogo il mancato assolvimento dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697, 1°, C.c.
3 5. Al riguardo, quindi, va fatta applicazione dei criteri interpretativi sull'onere della prova seguiti da giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, per la quale: <ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione o comunque>l'accertamento, delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c.,
l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti, e tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari>> (cfr. tra le molte: IB. DE
(Cividali) 19/1/18, n. 97; IB. DE (Grandi) 13/3/18, n. 458; IB. DE
(Salvatore) 22/5/18, n. 905; IB. DE (Grandi) 25/5/18, n. 943; IB. DE
(Grandi) 30/5/18, n. 978; IB. DE (Cortelloni) 15/6/18, n. 1100; IB. DE
(Pagliani) 21/6/18, n. 1139; IB. DE (Salvatore) 27/6/18, n. 1190; IB. DE
(Salvatore) 6/8/18, n. 1424; IB. DE (Primiceri) 7/8/18, n. 1435; IB. DE
(Pagliani) 6/11/18, n. 1824; IB. DE (Primiceri) 26/10/18, n. 1760; IB.
DE (Primiceri) 26/11/18, n. 1928; IB. DE (Primiceri) 17/12/18, n. 2062);
IB. DE (Grandi) 12/3/19, n. 351; IB. DE (Cortelloni) 27/3/19, n. 435;
IB. DE (Pagliani) 29/3/19, n. 501; IB. DE (Pagliani) 16/5/19, n. 771;
IB. DE (Pagliani) 3/1/20, n. 5; IB. DE (Pagliani) 15/6/20, n. 684; IB.
DE (Pagliani) 9/7/20, n. 790; IB. DE (Pagliani) 4/1/21, n. 15; IB.
DE (Pagliani) 29/6/22, n. 845; IB. DE (Pagliani) 3/11/22, n. 1319; IB.
DE (Pagliani) 4/1/21, n. 15; IB. DE (Pagliani) 25/1024, n. 1572); <in tema di contratto conto corrente bancario il correntista che agisca per la ripetizione indebito tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti della mancanza rispetto ad essi una valida causa debendi onerato documentare l del rapporto con produzione estratti i quali evidenziano le singole rimesse riferirsi importi non dovuti sono suscettibili>> (IB. DE (Salvatore), 22/5/18, n. 905; IB.
DE (Pagliani) 18/7/23, n. 1239; IB. DE (Lucchi) 21/6/23, n. 1035);
4 <il correntista che agisca per la ripetizione dell nei confronti della banca>è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l'obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “ al fine di poter dare prova dei fatti contestati>> (IB. DE (Salvatore), 13/11/18, n. 1860; IB. DE
(Primiceri) 18/12/17, n. 2227; IB. DE (Primiceri) 26/11/18, n. 1928, cit.; IB.
DE (Pagliani) 9/11/23, n. 1840); <il correntista che agisca per la ripetizione dell nei confronti della banca>Il cliente o chiunque gli succede nell'amministrazione dei suoi beni ha il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» (art. 119 co. 4 T.U.B.) e non, quindi, dei contratti, potendo il cliente esigerne la consegna al momento della sottoscrizione (art. 117 co. 1 T.U.B.)>> (IB. DE (Grandi) 21/3/19, n. 351); <il correntista che agisca per la ripetizione dell nei confronti della banca>Conseguentemente, una volta accertata la nullità delle clausole determinative di interessi, commissioni e spese di un conto corrente bancario, il solvens ha l'onere di documentare l'intero andamento contabile del rapporto per poter provare i pagamenti sine causa da espungere nella ricostruzione del saldo. Se la produzione
è incompleta, il giudice – valutate le allegazioni delle parti – può integrare la prova carente dei rapporti di dare e avere disponendo una consulenza sulla frazione del
5 rapporto continuativamente documentata>> (IB. DE (Grandi) 5/3/20, n.
335);
“Sia laddove il correntista abbia proposto un'azione di accertamento negativo del credito della , sia allorquando abbia richiesto la ripetizione delle somme CP_1 indebitamente percepite da quest'ultima, grava sul medesimo l'onere di indicare e di produrre sia il titolo (negoziale) sulla base del quale assume la nullità di talune clausole contrattuali – (ad esempio, per la violazione del disposto di cui all'art. 120
TUB in tema di anatocismo, così come della determinazione dei tassi di interesse, attivi o passivi, delle c.m.s., ecc.) – oltre che tutti gli estratti di conto corrente. Solo su tale base, è infatti possibile la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto intercorso fra il medesimo correntista e la banca, dall'accensione dello stesso sino alla sua chiusura, con la rideterminazione del saldo finale di conto corrente. Ugualmente e simmetricamente dicasi nel caso in cui sia la banca ad agire (in sede di cognizione ordinaria o mediante la richiesta di un decreto ingiuntivo poi opposto dal correntista) – per ottenere il pagamento di un determinato credito: in tale caso, è onere di quest'ultima dare prova dell'intero andamento del rapporto, dall'inizio alla sua conclusione e senza cesure di continuità” (IB. DE (Cividali) 19/1/18, n. 97; IB. DE (Grandi) 13/3/18,
n. 458; IB. DE (Grandi) 17/4/18, n. 691; IB. DE (Salvatore) 22/5/18, n.
905; IB. DE (Grandi) 25/5/18, n. 943; IB. DE (Grandi) 30/5/18, n.
978; IB. DE (Cortelloni) 15/6/18, n. 1100; IB. DE (Pagliani) 21/6/18, n.
1139; IB. DE (Salvatore) 27/6/18, n. 1190; IB. DE (Cortelloni) 19/9/18,
n. 1561; IB. DE (Salvatore) 6/8/18, n. 1424; IB. DE (Primiceri)
26/10/18, n. 1760; IB. DE (Primiceri) 17/12/18, n. 2062; IB. DE
(Pagliani) 16/5/19, n. 771; IB. DE (Pagliani) 3/1/20, n. 5; IB. DE
(Pagliani) 4/1/21, n. 15; IB. DE (Pagliani) 29/6/22, n. 845; IB. DE
(Pagliani) 8/7/23, n. 1239);
“Nei giudizi in cui si faccia domanda di ricostruzione dei rapporti di conto corrente,
l'attore ha sempre l'onere di provare per intero il rapporto dedotto. La ricostruzione contabile del rapporto effettuata in mancanza anche di un solo estratto conto è del tutto inammissibile in quanto inidonea a ricostruire il rapporto nella sua interezza, non potendosi provare per presunzioni quanto accaduto nel periodo in relazione al quale è assente la documentazione di riferimento. Una ricostruzione solo parziale del rapporto deve considerarsi inammissibile sia in quanto non potrebbe determinarsi un giudicato stabile relativo al rapporto dedotto,
6 non potendosi precludere alla parte l'avvio di un nuovo e diverso giudizio sulla base dei documenti mancanti, sia perché altrimenti si rimetterebbe alla libera iniziativa delle parti l'individuazione degli estratti conto da esibire, giungendo a risultati parziali contrastanti e comunque inidonei a definire in modo chiaro e certo il saldo finale oggetto della domanda di accertamento. La ricostruzione del rapporto deve dunque essere effettuata in base a dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, essendo inutilizzabili, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi”
(IB. DE (Bagnoli) 11/4/23, n. 586; IB. DE (Pagliani) 15/9/23, n. 1449); <il correntista che agisca per la ripetizione dell nei confronti della banca>l'intera serie degli estratti conto a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente e sino alla data della domanda o, alternativamente, di chiusura del conto medesimo. Ed invero solo la produzione degli estratti conto analitici consente di pervenire per il tramite dell'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere e con la corretta applicazione del tasso di interesse, all'esatta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto. Di tal guisa, non sono sufficienti i soli estratti conto scalari, in quanto rappresentanti unicamente i conteggi degli interessi attivi e passivi, non consentendo l'individuazione delle operazioni determinanti le annotazioni degli interessi e la ricostruzione di tutti i movimenti effettuati, nell'arco temporale attenzionato. Infatti, la mancanza degli estratti conto analitici non consente di verificare se gli interessi del trimestre precedente siano stati effettivamente addebitati e capitalizzati nel successivo trimestre, ovvero se siano stati per qualche ragione stornati, così come preclude di appurare se vi siano stati dei pagamenti da parte del cliente delle somme dovute a titolo di interessi, con la conseguenza che non avrebbero più prodotto a loro volta interessi. La produzione degli estratti
“scalari” non consente nemmeno di accertare se nei periodi successivi ad ogni liquidazione trimestrale il saldo contabile sia ritornato attivo, magari anche per un solo giorno, sì da interrompere il flusso anatocistico. Del resto, il correntista che agisce giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo deve farsi carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto;
con tale produzione, difatti, esso assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi>> (IB. DE (Bagnoli) 5/9/23, n. 1370);
7 ne consegue anche che, quando -come nella specie- la parte onerata non ha prodotto integralmente gli estratti conto per l'intero periodo e senza soluzione di continuità, è preclusa al giudice ogni attività integratrice o supplente delle carenze istruttorie di parte, anche mediante ordine di esibizione: <l cpc uno strumento residuale che non pu essere usato per colmare lacune di allegazione e prova queste sia dimostrata una giustificazione del tutto peculiare o capovolgere l dei rapporti sostanziali caso specie la parte aveva chiesto esibizione documenti bancari cui in precedenza mai fatto richiesta ex art.>TUB)>> (IB. DE (Siracusano) 6/12/17, n. 2148; IB. DE (Grandi)
13/3/18, n. 468; IB. DE (Grandi) 17/4/18, n. 691; IB. DE (Grandi)
30/5/18, n. 978); <l cpc uno strumento residuale che non pu essere usato per colmare lacune di allegazione e prova queste sia dimostrata una giustificazione del tutto peculiare o capovolgere l dei rapporti sostanziali caso specie la parte aveva chiesto esibizione documenti bancari cui in precedenza mai fatto richiesta ex art.>>(DE (Grandi)
12/3/19, n. 351); <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine ctu non rappresenta un mezzo di e pu essere disposta dal giudice al supplire alle carenti allegazioni probatorie modena borrello n.>>.
6. In particolare, la mancata produzione di documenti iniziali assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica delle clausole contrattuali (cfr., tra le varie: IB. DE (Cortelloni) 19/9/2018, n. 1561); la mancata produzione (integrale) degli estratti conto con scalari impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento. La lacuna concernente i primi anni del rapporto dopo la sua accensione, unitamente all'assenza delle condizioni iniziali, rende inattendibile l'analisi, non essendo possibile determinare i criteri di regolazione dei rispettivi rapporti di dare e avere;
pertanto il ricalcolo del saldo effettuato da una consulenza eventualmente espletata è comunque
8 inattendibile. Nella descritta situazione la consulenza tecnica d'ufficio non rappresenta un mezzo di prova e non può essere disposta dal giudice al fine di supplire alle carenti allegazioni probatorie (IB. DE (Rovatti) 14/9/17, n. 1573;
IB. DE (Del Borrello) 14/3/18, n. 460; IB. DE (Pagliani) 6/11/18, n.
1824; IB. DE (Primiceri) 18/12/17, n. 2227; IB. DE (Primiceri)
13/11/18, n. 1855).
Nel caso di specie lo strumento tecnico patirebbe, infatti, limiti insuperabili, come riconosciuto dalla stessa parte attrice con la richiesta di procedere a determinare il c.d. “saldo zero”, colmando alcuni periodi non documentati.
Di particolare rilievo è, dunque, la mancanza della contrattualistica iniziale di due dei tre rapporti, specie considerando che la mancata produzione di documenti iniziali assume valore decisivo laddove siano dedotte nullità negoziali, occorrendo la verifica delle clausole contrattuali (cfr., tra le varie: IB. DE (Cortelloni)
19/9/2018, n. 1561); ma anche l'assenza degli estratti conto nella fase iniziale del rapporto - quando si cominciano ad applicare le condizioni contrattualmente stabilite, e si perviene al primo saldo di estratto conto- impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento, rendendo altresì impossibile ricostruire come si arrivi al primo saldo documentato, e ciò per un periodo di anni;
inoltre, con riferimento al caso in esame, la mancanza di documentazione è attestata per un periodo indeterminato, e comunque pluriennale, atteso che anche per l'unico rapporto documentato manca qualunque estratto conto per un periodo di otto anni, ovvero un periodo troppo ampio per consentire una ricostruzione a posteriori dotata di un minimo di attendibilità.
Infatti gli estratti conto -n° 665938- iniziano nel 2003, con un saldo iniziale negativo di € 8.217,35, e “numeri debitori” di € 1.387.417,06, situazione che non rappresenta certo quella di partenza, ma lo sviluppo di una passività maturata in un periodo piuttosto lungo, di vari anni.
Inoltre, nel caso di specie assume rilievo la circostanza che, in ordine a rapporti durati circa ventisei anni senza che consti alcuna eccezione sollevata dal cliente, destinatario degli estratti conto che non contesta di avere regolarmente ricevuto, la stessa consulenza tecnica di parte, posta a fondamento della domanda attorea, non individua con precisione la data di inizio dei rapporti, parla di contratti non sottoscritti ed evidenzia saldi iniziali che non è dato intendere come si siano formati, e numeri debitori milionari, senza però fornire spiegazione di come si fossero formati, risultando in definitiva inattendibile.
9 Dalle allegazioni e produzioni della banca convenuta si trae, infine, qualche elemento ulteriore di conoscenza, in quanto risulterebbe la data di accensione degli altri due conti correnti -dei quali peraltro non viene prodotta la documentazione iniziale- indicata nel 6/6/1997 e nel 26/4/2001, oltre a una operazione verosimilmente di giroconto alla data del 31/3/2000, ma in realtà questi ulteriori apporti non modificano la situazione probatoria complessiva, come sopra delineata.
7. Al riguardo vanno opportunamente esplicitate le ragioni sostanziali che precludono -determinandone l'inammissibilità- lo svolgimento dell'ulteriore istruttoria richiesta, anche in sede di precisazione delle conclusioni, da parte attrice, ossia che, appunto, parte attrice non ha prodotto per intero la documentazione necessaria e, in particolare, la documentazione contrattuale relativa all'origine dei rapporti, e tale fattispecie comporta conseguenze ineludibili, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, già ampiamente ricordata.
In quest'ottica resta, infatti, del tutto vana la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, attività che in ogni caso non potrebbe condurre -come già accennato- a integrazione della documentazione mancante, né risultare idoneo succedaneo di tale documentazione, per la presenza di lacune tali da determinare l'inattendibilità di ogni ricalcolo.
Le lacune istruttorie non possono essere colmate mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che in questa situazione risulterebbe inammissibilmente esplorativa: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (IB. DE
(Rovatti) 12/9/17, n. 1548; IB. DE (Primiceri) 13/11/18, n. 1855).
8. La domanda attorea è risultata, pertanto, sul piano probatorio infondata e come tale va respinta. Parte convenuta non ha svolto alcuna domanda riconvenzionale di pagamento, limitandosi a domandare il rigetto delle domande attoree. Il saldo rimane quello documentato da
10 Attesa la verificata infondatezza nel merito delle domande, non occorre esaminare le altre questioni -quali specificamente le eccezioni relative al difetto di forma scritta e, per contro, di prescrizione e di errori di calcolo sollevate da parte convenuta- dibattute dalle parti, in attuazione del criterio di giudizio correntemente applicato da quanto ufficio secondo il quale secondo il quale <la prova del carattere usurario degli interessi grava su colui che la afferma senza sproporzione possa ritenersi in re ipsa dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca. a tal fine ctu non rappresenta un mezzo di e pu essere disposta dal giudice al supplire alle carenti allegazioni probatorie modena borrello n.>> (IB. DE -Rimondini- 25/9/2017, n.
1677; IB. DE -Castagnini- 13/1/2018, n. 454; IB. DE –Del Borrello-
19/3/2018, n. 475; IB. DE -Ramacciotti- 26/9/2018, n. 1582; IB. DE -
Pagliani- 9/1/2019, n. 21; IB. DE -Pagliani- 10/1/2019, n. 37; IB. DE -
Pagliani- 17/1/2019, n. 89; IB. DE -Pagliani- 22/1/2019, n. 107; IB. DE
-Castagnini- 26/1/2019, n. 143; IB. DE -Pagliani- 15/2/2019, n. 232; IB.
DE -Pagliani- 22/3/2019, n. 412; IB. DE -Siracusano- 8/5/2019, n. 672).
9. Le spese processuali -per valore dichiarato come in atto introduttivo e complessità bassa- seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, rigetta le domande svolte da , ed ora , in proprio quale Per_1 Parte_1 unica erede di , c citazio zzo PEC in data Per_1 21/2/2023 nei c Controparte_1 dichiara tenuta e cond , in proprio quale unica erede di Parte_1
, a rifondere a pese processuali, che liquida in Per_1 Controparte_1 complessivi € 8.109,90, di cui € 1.057,80 di spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in DE, il giorno 9/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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