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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1050/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1050/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monfalcone via G. Ferraris n. 7
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Roma in via Bedollo n. 340 entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone (GO) in via San Francesco n. 31 presso lo studio dell'Avv. BROILI MARZIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà nella casa famigliare di Persona_1
Monfalcone (GO), Via G. Ferraris n. 7, con la madre.
2) Il Signor provvederà al mantenimento del figlio mediante corresponsione alla Parte_2 Persona_1
Signora di € 750,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici Parte_1
Istat, e provvederà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio come individuate dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Gorizia.
3) I coniugi separati, attese le rispettive condizioni economiche come sopra rappresentate, convengono che di non prevedere alcun assegno divorzile a favore della moglie da parte del marito.
4) I Signori e concordano che l'efficacia delle suesposte condizioni varrà dal Parte_1 Parte_2 giorno in cui il presente ricorso è sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale.”
Conclusioni del P.M.
Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Monfalcone in data
25/08/1990 (reg. Atti di Matrimonio, anno 1990, parte 1, atto n. 18) e si sono separati consensualmente con verbale in data 03/07/2017 omologato con decreto del 27/07/2017.
Dall'unione coniugale sono nati figli il 22/04/1997 a Padova e il 27/05/2005 Persona_2 Persona_1
a Monfalcone.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 18/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 25/08/1990 in Monfalcone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno 1990, parte 1, atto n. 18) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1050/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monfalcone via G. Ferraris n. 7
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 CodiceFiscale_2
Roma in via Bedollo n. 340 entrambi elettivamente domiciliati in Monfalcone (GO) in via San Francesco n. 31 presso lo studio dell'Avv. BROILI MARZIA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, vivrà nella casa famigliare di Persona_1
Monfalcone (GO), Via G. Ferraris n. 7, con la madre.
2) Il Signor provvederà al mantenimento del figlio mediante corresponsione alla Parte_2 Persona_1
Signora di € 750,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente ex indici Parte_1
Istat, e provvederà altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio come individuate dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Gorizia.
3) I coniugi separati, attese le rispettive condizioni economiche come sopra rappresentate, convengono che di non prevedere alcun assegno divorzile a favore della moglie da parte del marito.
4) I Signori e concordano che l'efficacia delle suesposte condizioni varrà dal Parte_1 Parte_2 giorno in cui il presente ricorso è sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale.”
Conclusioni del P.M.
Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/03/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Monfalcone in data
25/08/1990 (reg. Atti di Matrimonio, anno 1990, parte 1, atto n. 18) e si sono separati consensualmente con verbale in data 03/07/2017 omologato con decreto del 27/07/2017.
Dall'unione coniugale sono nati figli il 22/04/1997 a Padova e il 27/05/2005 Persona_2 Persona_1
a Monfalcone.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 18/03/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata assicurato il contraddittorio con il PM mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 25/08/1990 in Monfalcone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno 1990, parte 1, atto n. 18) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monfalcone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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