Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4828 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CHIESA MAURIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Voghera, Via Mandelli, n. 9;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Fortunago, in data 14/05/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Fortunago alla Parte II, Serie
A n. 2, dell'anno 2005; separati consensualmente con verbale in data 21 aprile 2015 e relativo decreto di omologa del 8 maggio 2015;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“• la figlia minore , affidata congiuntamente a e Persona_1 Parte_2 [...]
continuerà ad essere collocata presso la madre in Godiasco-Salice Terme (PV) in Viale Pt_1 dei Pioppi n. 10 sino al raggiungimento della maggiore età;
• il padre potrà vedere la figlia ogni volta che lo vorrà, compatibilmente alle esigenze di studio di ed alle esigenze lavorative della madre;
Per_1
• il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane nel periodo delle vacanze estive anche non consecutivamente ed una settimana durante le vacanze di Natale;
• il padre trascorrerà le festività religiose e civili con il criterio dell'alternanza;
• La casa familiare sita a Godiasco Salice Terme in Viale Dei Pioppi n.10 resterà assegnata alla NO;
Parte_1
[...]
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e Pt_1 sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
• le parti concordano che l'Assegno Unico per il nucleo familiare sia percepito interamente dalla NO;
Parte_1
• il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla Parte_2 figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Pavia nel
Novembre 2016 e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pag. 2 di 4 a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest,
campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
• per ogni altro aspetto economico patrimoniale le parti dichiarano di aver risolto ogni questione e, pertanto, nulla vi è da statuire in sede di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.11.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti,
i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(decreto del Tribunale di Pavia del 08.05.2015 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 21 aprile 2015.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 3 di 4 L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Fortunago il giorno 14/05/2005 (atto n. 2,
[...] Parte_2 parte II, serie A, anno 2005);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
• omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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