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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/10/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore dott.ssa Laura Maione giudice nella camera di consiglio del 24/10/25
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1661/2022 tra le parti:
C.F.: ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 legale pro tempore con sede a , Via Vella o Lungo La Bardena Controparte_2 CP_1
n. 1/C e (C.F.: ), in persona del rappresentante legale pro CP_3 P.IVA_2 tempore con sede in Pontedera, Via Tosco Romagnola n. 136, Controparte_2 entrambe con gli avvocati CLAUDIO CECCHELLA e CARLOTTA SANTARNECCHI ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Pisa, Via San Martino n. 51 ATTRICI (C.F.: ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
RO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pontedera, Piazza Curtatone n. 11 CONVENUTO OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 24/10/25 sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: 1) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova dedotti in memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma c.p.c. del 2.11.2022, dichiarare inammissibili le prove avversarie, per i motivi di cui alla memoria n. 3 ex art. 183, 6° comma c.p.c., del 17.11.2022 e, solo in denegata ammissione, ammettere in controprova, quale teste, il Dott. ; Testimone_1
2) nel merito, accertare la responsabilità dell'amministratore e condannarlo per l'effetto alla restituzione alla delle somme indebitamente Controparte_1 prelevate dai conti della società, pari all'ammontare complessivo di Euro 89.703,00=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dalla data della presente domanda;
3) accertare, sempre nel merito, il maggior danno arrecato alla Controparte_1 dall'ingiustificata indisponibilità delle predette risorse, che ne ha seriamente
[...]
1 compromesso il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla in qualità CP_3 di socia unica della nella misura che sarà ritenuta di giustizia Controparte_1 dall'On. Tribunale adito;
4) condannare il convenuto alle spese ed alle competenze di giudizio, oltre Iva e Cpa.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA: Come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previe tutte le declaratorie del caso, Nel Merito Respingere tutte le domande e le eccezioni contenute nell'atto di citazione in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del grado, addizionati delle spese generali e degli accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
FATTO E PROCESSO La (d'ora innanzi, “la Società” o ) e la sua socia unica Controparte_1 CP_1
(d'ora innanzi, “la Snc” o “il socio”) hanno esperito azione di responsabilità CP_3 per mala gestio contro il sig. già amministratore della Società a far Parte_1 data dalla sua costituzione, avvenuta con atto del 03/12/14, sino alla sua revoca, deliberata dall'assemblea della Srl in data 21/11/19:
- allegando l'avvenuto compimento, da parte del convenuto, sui conti correnti bancari intestati alla società, di prelievi in contanti, bonifici e giroconti in favore di conti e di carte allo stesso intestati, nel periodo intercorso tra il gennaio 2018 e il terzo trimestre 2019, per un totale di somme prelevate pari a euro 89.703,00;
- deducendo la natura indebita e la connotazione distrattiva di siffatti prelevamenti, siccome rispondenti a finalità personali del relativo esecutore, non inerenti all'oggetto sociale, nonché esorbitanti sinanco rispetto al compenso deliberato in favore dell'ex AU, che gli attori asseriscono essere stato regolarmente pagato in ragione di euro 1.500 mensili: ciò in quanto, nonostante plurime richieste di chiarimenti, nessuna giustificazione delle uscite di cassa sarebbe mai stata fornita dal convenuto;
- e chiedendo la condanna dell'ex AU, medio tempore destituito dalla carica, alla restituzione dell'ammanco documentato, indebitamente prelevato dalle casse sociali, nonché l'accertamento del maggiore danno asseritamente derivante dalla protratta indisponibilità delle somme che avrebbe, a loro dire, compromesso il conseguimento dell'oggetto sociale.
Costituitosi a pochi giorni dalla prima udienza di comparizione come differita dal GI, il sig. ha resistito, rilevando che gli attori si sarebbero limitati a Parte_1 elencare una serie di movimenti bancari senza muovere alcuna specifica doglianza, e affermando che i prelievi effettuati durante la sua carica sarebbero, invece, stati tutti
2 giustificati, siccome riconducibili a esborsi sostenuti nell'esercizio di attività svolte per scopi sociali.
Istruita la causa con le produzioni documentali, rigettate le richieste di prova orale e di CTU contabile avanzate hinc et inde, all'udienza del 10/06/25 le parti hanno precisato le proprie conclusioni avanti al giudice nuovo assegnatario del fascicolo a far data dal 20/09/22.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale
In limine litis, e nell'esercizio dei poteri-doveri di controllo della ricorrenza delle condizioni dell'azione che il giudice deve esercitare anche in via officiosa prima dell'emissione della sentenza, richiamato il principio da ultimo espresso dal SC per cui la necessità di provocare il contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo la perimetrazione della portata applicativa della norma data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti e, dunque, non si applica al rilievo della mancanza di un parametro di ammissibilità della domanda (Cass. SSUU n. 30883/24; da ultimo, Cass. n. 6483/25), ritiene il Collegio la necessità di compiere alcune valutazioni in punto di legitimatio ad causam e di legitimatio ad processum in capo alle odierne parti attrici.
1.a. Sulla legittimazione ad agire del socio e della Società
In primo luogo, osserva il Collegio che, rispetto alle domande come in concreto formulate, ossia:
“1) Accertare la responsabilità dell'amministratore e condannarlo per l'effetto alla restituzione alla delle somme indebitamente prelevate dai Controparte_1 conti della Società, pari all'ammontare complessivo di Euro 89.703,00=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data della presente domanda;
2) Accertare il maggior danno arrecato alla dall'ingiustificata Controparte_1 indisponibilità delle predette risorse, che ne ha seriamente compromesso il Co conseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla in qualità di socia CP_3 unica della nella misura che sarà ritenuta di giustizia Controparte_1 dall'On. Tribunale adito”
il petitum deve essere individuato:
- rispetto alla prima domanda, nella sola rifusione di danni asseritamente occorsi alla Società, rispetto alla quale (pag. 4 atto di citazione) “è interesse della
[...]
e della la prima quale Società danneggiata e la Controparte_1 CP_3 seconda in quanto socia della medesima, esercitare l'azione sociale di responsabilità per i danni causati dall'amministratore”;
3 - rispetto alla seconda domanda, nell'accertamento di un asserito maggiore danno arrecato sia alla Società che al socio, in base all'affermazione, contenuta nel corpo dell'atto introduttivo, dell'avvenuta causazione, in conseguenza della condotta del convenuto causativa di un ammanco nelle casse sociali, tanto di un danno patrimoniale diretto alla Società, quanto di un danno patrimoniale riflesso e indiretto alla socia (“L'utilizzo del denaro sociale per finalità personali ha comportato la distrazione dal patrimonio societario di risorse che avrebbero dovuto trovare impiego per il conseguimento dell'oggetto sociale, manifestando una evidente violazione dei doveri di diligenza nell'assolvimento delle mansioni connesse all'incarico ed arrecando una grave danno sia alla Controparte_1
indebitamente privata di un consistente segmento del proprio patrimonio, sia,
[...] di riflesso, alla in quanto sua socia unica”: pag. 3 atto di citazione). CP_3
Ciò posto, in punto di legittimazione, osserva il Collegio che:
- in relazione alla prima domanda, e salvo quando è da osservarsi in merito alla Co posizione della (cfr. infra, § 1.b), l'iniziativa processuale ben può ritenersi Con essere stata intrapresa dal socio ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., nella qualità di legittimato straordinario o sostituto processuale, ex art. 81 c.p.c., della Società stessa (Cass. n. 19745/18), sua litisconsorte necessaria, unica effettiva titolare della pretesa azionata dal lato attivo ed esclusiva destinataria del versamento richiesto in esecuzione dell'eventuale condanna risarcitoria: donde, deve essere in effetti riconosciuta la legittimazione del socio a chiedere, nomine proprio, il risarcimento del danno in favore della Società;
- in relazione alla seconda domanda, per
contro
:
✓ ferma la legittimazione del socio, quale sostituto processuale ai sensi del citato comma 3, a chiedere l'accertamento del maggiore danno in favore della Società;
✓ e ferma, altresì, la legittimazione del medesimo a chiedere l'accertamento in proprio favore di un asserito danno riflesso occorso alla propria sfera patrimoniale - salva e impregiudicata ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito di siffatta domanda (su cui, cfr., amplius, infra, § 3);
✓ in difetto di alcuna norma di legge costitutiva di un'ipotesi di legittimazione straordinaria della Società ad agire in nome proprio e per conto del socio simmetrica e parallela a quella del citato comma 3; deve essere rilevata l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva rispetto alla domanda di accertamento del danno riflesso avanzata - nelle conclusioni dell'atto introduttivo e in quelle da ultimo precisate – dalla Società in favore del socio: ciò in forza della divergenza tra la titolare affermata del diritto dedotto in giudizio (che rispetto a tale domanda non è la Società, in atti indicata esclusivamente come titolare del patrimonio direttamente danneggiato dai prelievi ingiustificati, bensì il socio, indicato come titolare del patrimonio attinto da un preteso danno riflesso) e il soggetto indicato quale co-beneficiario della pronuncia, determinante il difetto di una condizione dell'azione, in ossequio all'insegnamento ormai consolidato del SC (Cass. SSUU. n. 2951/16: “La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga
4 che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda”).
1.b. Sulla legittimazione processuale della Società
Sempre in limine litis, in relazione all'iniziativa intrapresa dalla Società e volta al risarcimento del danno asseritamente occorso al patrimonio sociale, rileva il Collegio la mancanza, in atti, della produzione di un verbale di delibera assembleare contenente il rilascio, in favore dell'AU pro tempore con cui la stessa sta in giudizio, della necessaria autorizzazione all'esercizio dell'azione da parte della Società:
- ora, come noto, l'autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione sociale, la cui sussistenza (che deve ricorrere necessariamente al momento della pronuncia della sentenza definitoria del giudizio) può e deve essere verificata giudizialmente e la cui carenza, in quanto incidente (Cass. n. 16999/04; Cass., n. 9849/96) sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della Società, può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 18939/07);
- peraltro, la conseguenza processuale dell'accertato difetto dell'autorizzazione assembleare, comportante un vizio sotto il profilo della legitimatio ad processum del rappresentante legale della Società attrice, lungi dall'essere la definizione della causa, sic et simpliciter, con una pronuncia in rito, dovrebbe essere quella della rimessione della causa sul ruolo per il compimento delle attività di sanatoria di cui all'art. 182, comma 2 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile alla presente controversia, mediante assegnazione di un termine per la produzione della delibera assembleare autorizzativa;
e ciò, a fortiori, in quanto non si verte, nella specie, in ipotesi di autorizzazione del tutto mancante ma, semmai, di autorizzazione presente, seppure carente sotto il profilo contenutistico (onde l'inapplicabilità del principio dell'insanabilità espresso da SSUU n. 34374/22, riferibile alla sola diversa ipotesi di carenza radicale e originaria della procura alle liti);
- sennonché, a ben vedere, l'espletamento di un siffatto incombente, comportante la retrocessione della causa alla fase dell'istruttoria in vista dell'integrazione documentale di cui all'art. 182 c.p.c., nell'ipotesi di specie, si rivelerebbe un inutile dispendio di tempo, attività e costi processuali, a fronte dell'avvenuto esperimento dell'iniziativa giudiziale e della conseguente rituale costituzione in giudizio anche da parte di altro soggetto co-attore, dotato di legittimazione ex lege – non necessaria essendo, ai fini della costituzione in giudizio della Società quale contraddittore necessario, quella delibera autorizzativa richiesta soltanto per l'esperimento dell'iniziativa giudiziale, a fronte del già avvenuto esercizio dell'azione da parte del relativo sostituto processuale.
2. Nel merito: sulla domanda in favore della Società
Venendo, dunque, alla disamina del merito, e confermata la decisione del GI in merito alla mancata ammissione della consulenza tecnica e delle prove orali, la
5 domanda di risarcimento del danno in favore della Società merita accoglimento, siccome fondata, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Sull'an debeatur
Come noto, l'azione sociale di responsabilità soggiace al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell'attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento - incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento ex adverso perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore dalla legge o dallo Statuto;
con l'ulteriore precisazione per cui (Cass. SSUU n. 9100/15) l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n. 577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena, altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti.
Ciò posto, nell'ipotesi di specie, la generale e preliminare allegazione in ordine alla violazione, da parte dell'amministratore, del generale dovere di diligenza nella gestione della società, sub specie del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è stata oggetto di ulteriore specificazione attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di condotte inadempienti in effetti causalmente idonee rispetto al danno lamentato, costituito dall'ammanco di liquidità nella cassa – id est, in particolare, di condotte configurabili in termini di attività di natura distrattiva del patrimonio sociale;
per tali intendendosi ogni contegno di tipo commissivo consistente nell'impiego di beni e risorse del patrimonio della società amministrata che ne comporti la fuoriuscita da tale patrimonio, determinandone un mutamento di destinazione, in vista del soddisfacimento di uno scopo economico diverso da quello impressogli in ragione della sua disponibilità in capo alla società, ossia per finalità diverse da quelle inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società stessa (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, Sent. 07/03/17, Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, Sent. 23/02/23). Ragione per cui la formulata richiesta di condanna alla
“restituzione” di somme, inquadrata nell'insieme delle allegazioni attoree, deve essere intesa quale richiesta di condanna al risarcimento in forma specifica di un danno direttamente consequenziale all'illecito contrattuale da violazione dei doveri gestori incombenti sull'amministratore, stante la valorizzazione, nelle stesse prospettazioni di parte, del profilo attivo della condotta depauperativa, e irrilevante essendo, invece, l'identità del destinatario delle somme oggetto della provocata fuoriuscita dal patrimonio sociale (per inciso, nel caso di specie coincidente con lo stesso AU): ciò in quanto, a ben vedere, lo stesso ex amministratore risulta essere stato evocato in giudizio non già quale diretto accipiens di parte delle somme distratte (prospettazione comportante la diversa qualificazione della domanda restitutoria alla stregua della
6 fattispecie della ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), bensì quale autore materiale della distrazione direttamente causativa dell'ammanco. In proposito, ritiene il Collegio di aderire all'opinione invalsa nella prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità per cui, a fronte dell'allegazione di un addebito di distrazione da parte dell'attore – purché dotata di un sufficiente grado di specificità - incombe sull'amministratore convenuto l'onere di fornire la prova liberatoria del suo adempimento, consistente nella dimostrazione della destinazione dei beni e della liquidità già presenti nel patrimonio e non rinvenuti dall'organo gestorio o liquidatorio subentrato all'estinzione di debiti sociali o, comunque, a scopi coerenti con l'oggetto sociale e le finalità perseguite nell'esercizio dell'attività di impresa, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione potrà essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento dei predetti beni (cfr., ex multis, Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, 12/06/23, Tribunale di Catanzaro, Sez. Imprese, 23/02/23 Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 06/04/22; Cass. SSUU n. 9100/15; nonché, in obiter dictum, Cass. n. 12567/21). Tanto premesso, applicando i suesposti criteri di riparto degli oneri probatori alla doglianza specificamente afferente all'indebito prelievo di denari dalle casse della Società fallita, per il complessivo importo di euro 89.703,00, deve ritenersi la piena ottemperanza, da parte attrice, agli incombenti sulla stessa gravanti, atteso che:
- parte attrice ha indicato sin dall'atto introduttivo le operazioni eseguite, i conti bancari su cui sono state effettuate, le relative modalità (prelievi in contanti allo sportello, giroconti su carta prepagata intestata al convenuto, bonifici in favore del medesimo), gli importi trasferiti con ciascuna operazione, il trimestre di riferimento del conto bancario in cui le operazioni sono state effettuate e registrate nella contabilità della banca depositaria del conto intestato alla Società;
- le medesime fuoriuscite di denaro, vieppiù, sono state documentate con la produzione degli estratti dei conti bancari intestati alla Società e riportanti le date, gli importi e le causali delle singole operazioni nei periodi corrispondenti a quelli in cui le condotte lamentate si sarebbero verificate;
- peraltro, se è pur vero che, come ha affermato il convenuto nella propria comparsa conclusionale, è mancata nel corpo degli atti, o anche nel documento, la specifica enucleazione, all'interno dell'elencazione analitica riportata dagli estratti conto, delle singole operazioni documentate che risulterebbero contestate come ingiustificate da finalità sociali, è altrettanto da osservarsi che:
✓ tardiva, e come tale insuscettibile di disamina nel merito, risulta, anzitutto, la contestazione della carenza di specificità dell'allegazione attorea dei prelievi, in quanto effettuata dal convenuto - onerato al relativo compimento entro l'atto di costituzione a pena di preclusione ai sensi dell'art. 167 c.p.c. - soltanto per la prima volta nella terza memoria istruttoria e, per giunta, nella forma della contestazione non già dell'allegazione attorea in sé, quanto, piuttosto, del contenuto del conteggio di cui al doc. 11 di parte attrice, riepilogativo delle allegazioni compiute sin dall'atto di citazione, e depositato in allegato alla seconda memoria istruttoria (laddove, invece, come noto, il principio di non contestazione, e il correlato onere che ne deriva, opera in relazione ai fatti, e non
7 già ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione del tema controverso ed è rimessa all'apprezzamento giudiziale: ex multis, Cass. n. 17261/25);
✓ inoltre, e soprattutto, premessa l'adesione al consolidato principio per cui, a fronte di un'allegazione fattuale attorea chiara e articolata, il convenuto ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, ai fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 9439/22); e a fronte della puntuale indicazione di conti, modalità, quantitativi e trimestri di riferimento, il sig. non ha mai mosso specifica CP_2 contestazione né al fatto in sé degli avvenuti prelievi, né al relativo ammontare come ex adverso quantificato, né alle modalità dell'effettuazione delle operazioni, con ciò rendendo tali dati fattuali non bisognosi di prova e, pertanto, irrilevante la pur omessa evidenziazione attorea, all'interno dei documenti prodotti, tra tutte le operazioni sui conti compiute dall'ex AU e ivi registrate, delle singole operazioni effettivamente attinenti alla censura in esame (per es., mediante l'indicazione della data e dello specifico ammontare, singulatim, delle singole operazioni di prelievo o di giroconto documentate negli estratti conto);
- una volta fornita la prova degli ammanchi determinati dalla fuoriuscita di somme dal patrimonio sociale, sono state poi oggetto di allegazione, da parte attrice, la non pertinenza all'oggetto sociale e la mancanza di documentazione contabile o contrattuale attestante la corrispondenza dei singoli esborsi a spese sostenute nell'interesse della società o, comunque, la destinazione degli stessi a fini sociali;
- a fronte delle articolate e chiare allegazioni attoree, devono altresì ritenersi pacifici e comunque provati dalle emergenze documentali:
✓ l'esecuzione delle predette operazioni di prelievo, bonifico e giroconto da parte di soggetto dotato del potere di spendita del nome della società: circostanza, questa, confermata dalla missiva di cui al doc. 7 della
[...]
(in cui l' , interpellato dall'attrice, ha precisato Parte_2 CP_4 Co che i conti correnti intestati alla consentivano l'operatività del solo legale rappresentante), e vieppiù, non negata dal medesimo convenuto, se non tardivamente e inammissibilmente, nella seconda memoria istruttoria, con l'articolazione del cap. 6 di prova per testi (6) DCV che anche gli altri soci della società potevano operare sui c/c della società ed effettuare Controparte_1 operazioni sugli stessi come ad esempio prelievi dal c/c”), correttamente non ammesso dal GI in quanto teso a supportare un'allegazione ormai preclusa, contrastante con il dato incontroverso dell'insussistenza di soci ulteriori e diversi dalla Snc attrice all'epoca dei fatti, e comunque di per sé inconferente, siccome inidonea a esonerare l'ex AU dall'addebito mossogli, quand'anche costituito non già da prelievi direttamente eseguiti, ma dall'omesso impedimento di prelievi altrui;
8 ✓ l'investitura in capo al convenuto, all'epoca della relativa esecuzione, dell'ufficio di amministratore (come risultante dal prodotto atto costitutivo e non smentito dal convenuto);
✓ lo svolgimento del ruolo gestorio in via esclusiva da parte del medesimo, in particolare, per quanto qui occupa, sotto lo specifico profilo della gestione della cassa, nonché dell'accesso e della gestione dei conti correnti bancari intestati alla Società: circostanza, questa, che consente di ritenere il medesimo quantomeno puntualmente edotto, proprio in ragione dell'ufficio ricoperto in seno alla compagine, dell'esistenza dei conti, dei singoli prelievi, dei relativi ammontare e causali;
✓ l'intestazione in capo al convenuto delle carte in cui sono confluiti i denari prelevati dai conti sociali e oggetto delle operazioni di giroconto (come anche confermato, con apposite missive di risposta, dalla Banca di Credito Cooperativo Alta Toscana e dalla Banca Intesa San Paolo, depositarie dei due conti correnti intestati alla Società in cui le operazioni denunciate sono state eseguite: docc. 7 e 8 attori). Ciò posto, pertanto, una volta allegata e documentata la fuoriuscita dal patrimonio sociale delle somme, costituiva preciso onere del convenuto, onde evitare l'ascrizione dell'ammanco a sua responsabilità commissiva od omissiva, fornire la prova liberatoria:
- dell'inerenza e della funzionalizzazione delle spese sostenute con risorse sociali ad attività e interessi sociali;
- e/o dell'avvenuta corresponsione da parte sua, in favore della società, di somme quantomeno in misura atta a ripianare del tutto gli ammanchi documentati.
Sennonché, a fronte della condotta difensiva inerte data dalla mancata specifica contestazione delle circostanze ex adverso allegate, che ha reso le stesse non bisognose neppure di prova, e comunque della mancata prova dei fatti la cui dimostrazione incombeva a suo carico, detto onere deve ritenersi rimasto non assolto, e le conseguenze negative della mancanza di tale prova - nonché, ancora prima, della carente allegazione a monte - non possono che ridondare a carico del medesimo soggetto negligente nella relativa adempienza, in nome del criterio di valutazione imposto dal principio di riparto di cui all'art. 2697 c.c.:
- a ben vedere, infatti, la difesa del convenuto si è esaurita - oltreché nella mancata tempestiva e puntuale contestazione delle circostanze la cui prova incombeva su parte attrice - in una generica negazione dei fatti costitutivi dell'avversa pretesa e in una altrettanto generica affermazione delle circostanze impeditive opposte, da ritenersi comunque contestate, in quanto contrastanti con le contrarie allegazioni attoree, e le cui allegazione e dimostrazione, rientrando nell'ambito della prova liberatoria, incombevano, per contro, a carico dello stesso: ciò in quanto, in effetti, il sig. si è limitato a contestare l'affermazione attorea in ordine alla non CP_2 inerenza all'esercizio dell'attività sociale dei prelievi effettuati dalle casse e ad allegare, altrettanto genericamente, che gli esborsi di cui parte avversa si duole
9 come oggetto di attività distrattive sarebbero invece stati effettuati per scopi, non precisati, inerenti all'attività sociale;
- orbene, già la stessa genericità dell'allegazione di tali fatti impeditivi, in ossequio al consolidato insegnamento del SC, condurrebbe di per sé a escludere la stessa introduzione di tali fatti all'interno del thema probandum: come noto, infatti, l'onere di contestazione, in ordine ai fatti costitutivi del diritto o dell'eccezione, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica allegazione a opera della parte onerata della prova di quel fatto, la difesa della controparte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere inalterati gli oneri probatori gravanti sulla parte deducente (Cass. n. 10629/24);
- peraltro, a fronte della mancanza di qualsivoglia supporto documentale atto a dimostrare le finalità perseguite con i trasferimenti pacificamente effettuati dalle casse sociali al patrimonio personale, o tantomeno la restituzione di tali somme alla Società, e a fronte sinanco della mancata contestazione dell'affermazione di parte attrice per cui tali prelievi dovrebbero ritenersi ulteriori e diversi dai compensi dallo stesso percepiti regolarmente e conformemente alle deliberazioni assembleari per la carica ricoperta, in ragione di euro 1.500 mensili (esborsi comunque documentati dagli estratti conto in atti):
✓ parte convenuta ha formulato capitoli di prova orale inidonei, per come formulati in maniera generica e valutativa, a fornire la prova liberatoria (per es., cap. 7: “DCV che i prelievi effettuati dal Sig. sono tutti da Parte_1 ricondursi esclusivamente ad attività svolte per gli scopi sociali e comunicati sempre agli altri soci;”);
✓ il richiesto esperimento di istruttoria tecnica mediante CTU, in assenza di allegazioni su destinazioni alternative delle somme prelevate o di produzioni atte a comprovarle, si sarebbe rivelato inutile, preclusa essendo al consulente la ricerca ufficiosa di prove di fatti principali non rilevabili d'ufficio (quali devono ritenersi quelli in esame, siccome impeditivi della pretesa attorea e costitutivi di eccezioni in senso stretto) neppure ritualmente allegati: ciò in nome del divieto della cd. "consulenza meramente esplorativa", che esclude la possibilità di disporre la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, o di supplire alla deficienza delle relative allegazioni, o di compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente allegati e provati (principio ribadito anche in Cass. SSUU. n. 3086/22);
✓ parimenti ininfluente e fine a se stessa si sarebbe rivelata, inoltre, la richiesta produzione ex art. 210 c.p.c. di non meglio precisate scritture contabili (genericamente individuate nei libri sociali obbligatori per gli anni 2014/19) della Srl e, a fortiori, di quelli della sua socia Snc, in assenza di allegazioni in
10 ordine alla destinazione delle risorse drenate dalla Società amministrata da parte del convenuto.
2.2. Sul quantum debeatur Le comprovate condotte consistenti nella diretta appropriazione di denaro sociale o nella distrazione di somme dal patrimonio sociale, connotate da negligenza, quando non addirittura da dolo, configurano, di per sé, violazioni del dovere generale di conservazione del patrimonio sociale gravante sull'amministratore e integrano una fonte di responsabilità risarcitoria del danno emergente consequenziale arrecato alla società amministrata, consistente, nel caso di specie, in una deminutio patrimonii esattamente commisurata all'ammontare delle somme distratte. Ciò posto, l'importo che il convenuto è tenuto a rifondere alla società attrice corrisponde all'accertato ammanco nelle casse sociali direttamente consequenziale alla condotta distrattiva, complessivamente ammontante alla somma documentata di euro 89.703,00:
- su tale importo, peraltro, non potrà farsi applicazione, come invece richiesto, della rivalutazione monetaria, coincidendo esattamente nel caso di specie il controvalore monetario del danno con la stessa somma liquida distratta, e idonea essendo già la mera restituzione di tale somma a compensare la perdita costituita dalla deminutio patrimonii: in altri termini,
✓ di norma, laddove, per il fatto imputabile all'autore della condotta dannosa, sia venuta a determinarsi una perdita consistente in un vulnus al patrimonio del danneggiato di natura diversa dalla mera sottrazione di una somma determinata, l'obbligazione insorgente in capo al responsabile del danno costituisce un debito di valore, mirando il risarcimento a porre il danneggiato nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se l'illecito (o l'inadempimento) non si fosse verificato, mediante la conversione in una somma liquida del valore economico della deminutio patrimonii di diverso genere: donde la necessità di rivalutazione della somma pari all'equivalente monetario del danno dalla data della verificazione di quest'ultimo, sino alla sua liquidazione giudiziale (ferma, invece, l'applicazione dei soli interessi a far data dalla conversione del valore del danno in moneta liquida per effetto della pronuncia giudiziale);
✓ per contro, qualora il danno emergente consista esattamente nel provocato ammanco di una somma già determinata nel suo ammontare, in violazione di un obbligo contrattuale, così come del generale dovere di neminem laedere, non insorgendo la necessità di compiere l'operazione di liquidazione, consistente nella conversione del danno nel suo controvalore in denaro, l'obbligazione risarcitoria insorgente in capo al responsabile soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta, dacché il controvalore monetario del danno ingiusto consiste già in una somma liquida: donde all'importo dovuto a titolo risarcitorio saranno applicabili le norme di cui agli artt. 1224 e 1284 c.c., a tenore delle quali sono dovuti i soli interessi legali, ferma la prova, a carico del danneggiato, del maggior danno (Cass. n. 12567/21 in obiter dictum; n. 19769/03; Tribunale di Bologna, Sez. Imprese, 25/10/17, in obiter dictum); prova questa, incombente su parte attrice, nel caso di specie non fornita, essendo mancata, ancora prima,
11 l'allegazione di ulteriori voci di danno-conseguenza, quali, ad esempio, un danno da lucro cessante per mancato proficuo impiego del denaro – ciò in quanto è stata anzitutto omessa l'allegazione delle modalità alternative di impiego delle somme di cui parte convenuta ha provocato la fuoriuscita dal patrimonio sociale e dell'importo aggiuntivo che le stesse, in conseguenza di tale impiego, avrebbero fruttato con certezza o elevata probabilità;
- per contro, sulla medesima somma decorrono non soltanto gli interessi, al tasso legale maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo, come richiesto da parte attrice, ma altresì gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 2 c.c. dalla data dei singoli ammanchi documentati e registrati sino alla domanda giudiziale, tutti compresi tra il gennaio 2018 e il terzo trimestre 2019, non necessaria essendo la costituzione in mora al cospetto di obbligazioni da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale, rispetto alle quali la mora è ex re (art. 1219, comma 2, n. 1 c.c.):
✓ è pur vero, infatti, che la domanda attorea si è limitata alla rifusione degli interessi legali dalla domanda giudiziale;
✓ ed è altresì condivisibile l'opinione invalsa nel SC per cui, in relazione agli interessi da corrispondere su somme liquide, vige il principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex multis, Cass. n. 18292/16, in relazione a debiti di valuta nonché, in materia di risarcimento danno da fatto illecito senza distinzione tra somme liquide e illiquide, anche, di recente, Cass. n. 10376/24);
✓ d'altro canto, ritiene il Collegio che la domanda di rifusione degli interessi nella misura legale a far data da ciascun prelievo risulti insita nella richiesta di accertamento del maggiore danno da indisponibilità della somma, dovendosi detto danno, nella già rilevata mancanza di prove di diverso impiego del danaro sottratto, ritenere la presumibile conseguenza della protratta indisponibilità della somma causata dalla condotta distrattiva accertata.
3. Sulla domanda in favore del socio
Non merita, invece, accoglimento, siccome infondata, la domanda di accertamento avanzata dal socio, in nome e per conto proprio, in merito a un asserito danno riflesso derivante alla propria sfera patrimoniale, per effetto dell'avvenuta lesione del patrimonio della compagine sociale di appartenenza:
- invero, il socio (al pari del terzo) è titolato all'esperimento dell'azione (da ricondursi alla categoria della responsabilità aquiliana) onde ottenere l'accertamento (e il risarcimento) dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, soltanto ove questi costituiscano la conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non già il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, o il ceto creditorio, per effetto della cattiva gestione (ex multis, Cass. n. 8458/14; n. 6870/10),
12 - laddove, invece, come noto, soltanto i creditori sociali sono titolati, ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c., a fare valere il danno riflesso e indiretto al proprio patrimonio derivante dalla deminutio patrimonii sociale;
- sennonché, il socio non può ritenersi annoverabile tra i creditori della società, essendo egli titolare di una mera aspettativa alla percezione di utili, nell'ipotesi in cui la Società ne deliberi la distribuzione, o alla ripartizione dell'attivo eventualmente residuante all'esito della liquidazione;
- ciò posto, pertanto, in assenza di un'allegazione di uno specifico pregiudizio direttamente occorso al patrimonio individuale del socio in conseguenza della condotta dell'amministratore, la domanda deve ritenersi carente già sul piano assertivo del fatto costitutivo della pretesa azionata.
4. Sulle spese di lite In punto di spese di lite, in considerazione:
- della presenza, dal lato attoreo, di due parti – Società e socio - rappresentate e difese da un unico difensore;
- della proposizione indistinta, da entrambe tali parti, di un identico duplice ordine domande, aventi a oggetto il risarcimento del danno in favore della Società e l'accertamento del danno in favore del socio, nonché del maggiore danno per la società;
- della soccombenza di entrambe le parti sulla domanda di accertamento in favore del socio (in rito, la Società, nel merito, il socio);
- dell'identità di questioni di fatto e di diritto che la difesa congiunta di tali parti ha implicato per l'unico procuratore alle liti;
- dell'operatività del meccanismo di ripartizione delle spese di cui al comma 4 dell'art. 2476 c.c. nella sola ipotesi in cui la Società si sia autonomamente costituita con un atto distinto, assumendo una posizione processuale separata da quella dell'attore – ipotesi non inverata nel caso di specie, in cui invece Società e socio risultano entrambi intestatari, quali attori, del medesimo unico atto di citazione;
ritiene il Collegio:
- la sussistenza del presupposto di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese in ragione di metà, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore – ancorché soltanto sul quantum - alla stregua di soccombenza reciproca (Cass. n. 22381/09: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”; più recentemente, ord. n. 134/13), e la condanna del convenuto alla rifusione, in favore dell'unica parte attrice, in ragione della sua soccombenza
13 prevalente nel merito, della restante metà, da liquidare in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei parametri minimi relativi allo scaglione di valore individuato dalla somma oggetto del decisum per tutte le fasi, stanti la natura documentale e la non elevata complessità della causa e attesa la prossimità del relativo valore al minimo dello scaglione di riferimento: invero, laddove ricorra la parziale reciproca soccombenza, l'art. 92, comma 2 c.p.c. si limita a prevedere la facoltà discrezionale di compensazione integrale o parziale delle spese di lite, mentre il criterio in base al quale operare la scelta demandata al giudicante deve essere individuato nel principio di causalità, occorrendo “cioè procedere alla individuazione della parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per la istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata” (Cass. n. 3438/16; n. 15483/08), e una siffatta disamina non può condurre, nell'ipotesi di specie, a una ripartizione paritetica degli oneri processuali, stante la consistenza economica prevalente della domanda accolta rispetto a quella della domanda respinta;
- la ricorrenza, altresì, dei presupposti per disporre a carico del convenuto un'unica condanna in solido in favore delle due parti attrici (Cass. n. 476/09: “Quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose”), con applicazione di un aumento per la pluralità di parti assistite dal medesimo collegio difensivo, in ossequio al combinato disposto dell'art. 4, comma 2 e comma 4 DM cit., come di recente interpretato dal S.C. (Cass. n. 10367/24), per cui:
✓ comma 2: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”;
✓ comma 4: “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”;
✓ per “soggetti aventi la stessa posizione processuale” devono intendersi soggetti accomunati dalla posizione di attore, di convenuto o di interventore, talché la regola dell'aumento di cui al comma 2 deve ritenersi operante anche al cospetto dell'assistenza di più parti aventi pretese esattamente coincidenti, come desumibile dal disposto di cui al citato comma 4, che sarebbe privo di alcun significato utile, qualora l'identità di posizione processuale fosse intesa alla stregua di sinonimo di identità di questioni da esaminare e decidere;
14 ✓ l'aumento di cui al comma 2, nel caso di assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23/10/23, in virtù del comb. disp. artt. 2, comma 1, 6, 7 DM n. 147/22, che ha eliminato la locuzione “di regola”;
✓ la differenza di trattamento tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, dunque, risiede nella misura del compenso base su cui applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, DM n. 55/14, nel senso che: i. se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
ii. se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto e in diritto, a base del calcolo dell'aumento deve essere posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%;
✓ donde, nel caso di specie, la ritenuta cumulata applicabilità di una maggiorazione del 30% all'unico compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2 DM n. 55/14 per l'assistenza a più parti nella medesima posizione processuale, ma con individuazione della base di calcolo, su cui applicare la predetta maggiorazione, nel compenso da liquidare per una sola parte (pari a euro 7052), ridotto del 30% (per un importo di euro 7052 – 30% di 7052, ossia 2.115,6 = 4936,4), in considerazione dell'identità delle pretese e delle questioni coinvolgenti i due assistiti, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM cit. (Cass. n. 10367/24); fermo, peraltro, restando che detta maggiorazione dovrà, a sua volta, applicarsi al compenso base (quindi 7052 + 1480,92, ossia il 30% di 4936,4; per un totale di euro 8532,92, da dividere al 50% in ragione dell'operata compensazione per metà), pena altrimenti l'ottenimento di una paradossale riduzione del compenso dovuto al difensore di due parti nella medesima posizione processuale, in ipotesi di identità di questioni, rispetto al compenso dovuto al difensore di una sola parte, comportante una sostanziale vanificazione della stessa ratio, individuata dal S.C., della ritenuta obbligatorietà dell'aumento (ossia quella per cui la difesa di due parti, ancorché sulla scorta di identiche questioni, comporta comunque uno sforzo professionale superiore alla difesa di una sola parte).
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta da di
[...] in nome proprio ma in favore di per difetto di Controparte_1 CP_3 legittimazione attiva;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta in nome proprio e CP_3 in proprio favore;
- condanna il sig. alla corresponsione, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 89.703,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. CP_1
15 1284, comma 2 c.c., dai singoli prelievi documentati e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (24/02/22);
- dichiara compensate le spese di lite in ragione di metà e condanna il sig.
[...] alla rifusione, in favore degli attori in solido, della restante metà delle Parte_1 spese di lite, che liquida in euro 759 (metà del CU) a titolo di spese e in euro 4.266,46 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie.
Firenze, camera di consiglio del 24/10/25 Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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