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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/09/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3402/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Antonio Giannuzzi n. Parte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Stefania Schiava che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… previo accertamento del fatto che il ricorrente è dipendente
dell'Azienda di Trasporti Ferrovie della Calabria S.r.l. con le modalità e nei termini di cui alla
narrativa; accertato, altresì, che sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione hanno
sancito che le ferie sono un diritto tutelato dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo e
dalla Costituzione e che, pertanto, il lavoratore durante il periodo di ferie deve percepire la stessa
retribuzione percepita quando di quando è effettivamente in servizio, Voglia l'On.le Giudice adito,
accogliere il presente ricorso e: Nel merito: - Dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i
compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della
1 retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Dichiarare illegittimo l'Accordo
sindacale del 11/06/2007 che non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di
Eras A ed Eras B (ERAS A € 12,13 al giorno;
€ 5,92 al giorno fino al 28/02/2019, mentre Pt_2
a partire dal 1/03/2019 l' è di € 6,51 al giorno), in caso di assenza del lavoratore per ferie, Pt_2
nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella
nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in
contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento
sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare Ferrovie della
Calabria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del
ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla
luce dei calcoli espletati dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di € 8.322,14 o di
quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come
per legge;
- Condannare Ferrovie della Calabria S.r.l. al pagamento delle differenze retributive sul
TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e
continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria;
- Condannare Ferrovie della
Calabria S.r.l. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle
spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti la domanda di parte ricorrente, perché infondata,
inammissibile e illegittima, accertando e dichiarando come non dovuta la somma richiesta;
in
subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate tesi difensive, voglia
accertare e dichiarare che, la somma che eventualmente spetterebbe al ricorrente per la sola quota
parte ERAS A) ammonterebbe ad un importo di € 1.707,75 riveniente dalla moltiplicazione di € 5,59
per i giorni di congedo fruiti ed indicati nei prospetti di calcolo pari a n. 305,50 totali, ad € 1.419,86
se viene applicata la prescrizione quinquennale per cui i giorni di congedo sono 254, mentre se viene
applicato il principio delle quattro settimane ad €. 1.391,91 per i giorni di congedo riconoscibili sono
n. 249 e ad € 1.171,11 in caso di prescrizione quinquennale;
se l'adito Tribunale riterrà di
2 uniformarsi al principio di prescrizione quinquennale così come riportato dalla giurisprudenza di
merito richiamata, per il periodo non prescritto dell'anno 2014 e per gli anni a seguire, l'esatta somma
totale dovuta ammonta ad € 4.671,73; ancora, in via gradata, voglia accertare e dichiarare che, se
l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio espresso da ultima dalla Cassazione con Sentenza
n. 26246/2022, l'esatta somma totale dovuta ammonta ad €. 5.604,29 e, nella denegata ipotesi,
considerato che la prescrizione viene fatta decorrere dal 2007, accertare e dichiarare che l'esatta
somma dovuta è pari ad € 8.208,41 se vengono considerati tutti i giorni di congedo fruiti e ad €
6.821,67 se vengono considerati con il ricalcolo dei 28 giorni;
ancora, in via ulteriormente gradata,
qualora l'adito Tribunale voglia uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione con Sent.
20216/2022, accertare e dichiarare che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo
complessivo di € 3.847,44 se viene applicata la prescrizione quinquennale ed € 4.562,79 se viene
applicata la L. 92/2012; in ogni caso, voglia condannare il ricorrente, al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della CP_2
resistente dal 22.12.1986 con contratto a tempo pieno ed indeterminato e mansioni di capo operatori;
che, durante il periodo di godimento delle ferie, non erano state riconosciute alcune voci della retribuzione, che costituivano indennità fisse e continuative;
che, in particolare, con accordo sindacale dell'11.6.2007, alcune voci del trattamento economico erano state riunite in una unica indennità denominata “Elemento retributivo aziendale sostitutivo” (Eras), quota A (che atteneva a voci retributive previste da precedenti accordi aziendali) e quota B (che includeva la media ponderata delle trasferte e delle diarie); che l'accordo sindacale dell'11.7.2007, che non riconosceva il diritto al pagamento delle indennità durante il periodo di ferie, era illegittimo;
che le voci retributive Pt_2
rientravano nell'ambito della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, sicché
andavano calcolate anche per i periodi di ferie;
che spettavano dunque le conseguenti
3 differenze retributive. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva riconosciuto sempre tutte le indennità spettanti;
che la corresponsione dell'indennità ERAS, in particolare per la quota B, era legata all'effettiva presenza in servizio, trattandosi di media ponderata della diarie e trasferte;
che l'indennità
ERAS non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente e non aveva funzione compensativa di condizioni di particolare disagio;
che i conteggi erano errati, anche in riferimento alle effettive giornate di lavoro del ricorrente;
che le somme indicate non erano tali da dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024;
Cass. Sez. Lav. 24899/2025) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia.
L'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del
4 lavoratore al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore
in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 Per_1
ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti
volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche
per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20) …” (così Cass. Sez. Lav. 2682/2024).
Nel caso in esame, l'indennità oggetto di giudizio deve ricomprendersi nell'ambito della retribuzione spettante in via continuativa per le mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che - considerato che l'importo è tale da comportare una potenziale efficacia dissuasiva per la fruizione delle ferie - la domanda si mostra fondata.
Deve aggiungersi che la prescrizione eccepita da parte resistente non sussiste per i crediti maturati dal luglio 2007, richiamandosi il principio per cui: “Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando
dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti
al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
In ordine al quantum, può darsi seguito tendenzialmente alla quantificazione operata inizialmente dalla parte ricorrente (non ravvisandosi rinuncia parziale alla domanda nelle note scritte depositate il 14.9.2025), anche in ragione della non applicabilità al caso in esame
5 del principio espresso da Cass. 20216/2022 richiamato da parte resistente, relativo a fattispecie diversa e non attinente al caso in esame.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 8.000,00 - operandosi una decurtazione per il periodo gennaio/luglio 2007, per il quale il credito va dichiarato prescritto, oltre che per le minime differenze indicate da parte resistente a pg. 14 e 15 della memoria di costituzione, anche in via equitativa, per non gravare le parti ed il processo di spese per c.t.u. per importi minimi - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
La domanda di parte ricorrente diretta “… al pagamento delle differenze retributive sul
TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria …” si mostra formulata in maniera incompiuta ed inammissibile per genericità.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3, atteso l'accoglimento parziale della domanda. Per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto condanna Ferrovie della Calabria s.r.l.
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 8.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Ferrovie della Calabria s.r.l. al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si
6 liquidano in €. 79,00 per esborsi ed €. 1.705,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 25.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3402/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Antonio Giannuzzi n. Parte_1
2, presso lo studio dell'Avv. Stefania Schiava che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 50, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppina Angela Turano che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: differenze retributive
Conclusioni di parte ricorrente: “… previo accertamento del fatto che il ricorrente è dipendente
dell'Azienda di Trasporti Ferrovie della Calabria S.r.l. con le modalità e nei termini di cui alla
narrativa; accertato, altresì, che sia la Corte di Giustizia Europea che la Corte di Cassazione hanno
sancito che le ferie sono un diritto tutelato dalla Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo e
dalla Costituzione e che, pertanto, il lavoratore durante il periodo di ferie deve percepire la stessa
retribuzione percepita quando di quando è effettivamente in servizio, Voglia l'On.le Giudice adito,
accogliere il presente ricorso e: Nel merito: - Dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i
compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della
1 retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Dichiarare illegittimo l'Accordo
sindacale del 11/06/2007 che non riconosce il diritto al pagamento in busta paga delle due quote di
Eras A ed Eras B (ERAS A € 12,13 al giorno;
€ 5,92 al giorno fino al 28/02/2019, mentre Pt_2
a partire dal 1/03/2019 l' è di € 6,51 al giorno), in caso di assenza del lavoratore per ferie, Pt_2
nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella
nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in
contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento
sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
- Condannare Ferrovie della
Calabria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore del
ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla
luce dei calcoli espletati dal Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di € 8.322,14 o di
quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come
per legge;
- Condannare Ferrovie della Calabria S.r.l. al pagamento delle differenze retributive sul
TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e
continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria;
- Condannare Ferrovie della
Calabria S.r.l. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre al rimborso delle
spese generali ed accessori di legge da distrarre a favore del sottoscritto avvocato che ivi si dichiara
antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigetti la domanda di parte ricorrente, perché infondata,
inammissibile e illegittima, accertando e dichiarando come non dovuta la somma richiesta;
in
subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento delle spiegate tesi difensive, voglia
accertare e dichiarare che, la somma che eventualmente spetterebbe al ricorrente per la sola quota
parte ERAS A) ammonterebbe ad un importo di € 1.707,75 riveniente dalla moltiplicazione di € 5,59
per i giorni di congedo fruiti ed indicati nei prospetti di calcolo pari a n. 305,50 totali, ad € 1.419,86
se viene applicata la prescrizione quinquennale per cui i giorni di congedo sono 254, mentre se viene
applicato il principio delle quattro settimane ad €. 1.391,91 per i giorni di congedo riconoscibili sono
n. 249 e ad € 1.171,11 in caso di prescrizione quinquennale;
se l'adito Tribunale riterrà di
2 uniformarsi al principio di prescrizione quinquennale così come riportato dalla giurisprudenza di
merito richiamata, per il periodo non prescritto dell'anno 2014 e per gli anni a seguire, l'esatta somma
totale dovuta ammonta ad € 4.671,73; ancora, in via gradata, voglia accertare e dichiarare che, se
l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio espresso da ultima dalla Cassazione con Sentenza
n. 26246/2022, l'esatta somma totale dovuta ammonta ad €. 5.604,29 e, nella denegata ipotesi,
considerato che la prescrizione viene fatta decorrere dal 2007, accertare e dichiarare che l'esatta
somma dovuta è pari ad € 8.208,41 se vengono considerati tutti i giorni di congedo fruiti e ad €
6.821,67 se vengono considerati con il ricalcolo dei 28 giorni;
ancora, in via ulteriormente gradata,
qualora l'adito Tribunale voglia uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione con Sent.
20216/2022, accertare e dichiarare che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo
complessivo di € 3.847,44 se viene applicata la prescrizione quinquennale ed € 4.562,79 se viene
applicata la L. 92/2012; in ogni caso, voglia condannare il ricorrente, al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente della CP_2
resistente dal 22.12.1986 con contratto a tempo pieno ed indeterminato e mansioni di capo operatori;
che, durante il periodo di godimento delle ferie, non erano state riconosciute alcune voci della retribuzione, che costituivano indennità fisse e continuative;
che, in particolare, con accordo sindacale dell'11.6.2007, alcune voci del trattamento economico erano state riunite in una unica indennità denominata “Elemento retributivo aziendale sostitutivo” (Eras), quota A (che atteneva a voci retributive previste da precedenti accordi aziendali) e quota B (che includeva la media ponderata delle trasferte e delle diarie); che l'accordo sindacale dell'11.7.2007, che non riconosceva il diritto al pagamento delle indennità durante il periodo di ferie, era illegittimo;
che le voci retributive Pt_2
rientravano nell'ambito della retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, sicché
andavano calcolate anche per i periodi di ferie;
che spettavano dunque le conseguenti
3 differenze retributive. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che aveva riconosciuto sempre tutte le indennità spettanti;
che la corresponsione dell'indennità ERAS, in particolare per la quota B, era legata all'effettiva presenza in servizio, trattandosi di media ponderata della diarie e trasferte;
che l'indennità
ERAS non era intrinsecamente connessa alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente e non aveva funzione compensativa di condizioni di particolare disagio;
che i conteggi erano errati, anche in riferimento alle effettive giornate di lavoro del ricorrente;
che le somme indicate non erano tali da dissuadere dall'esercizio del diritto alle ferie;
che si era verificata la prescrizione del diritto. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate in corso di causa.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 16.9.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 2431/2024, Cass. Sez. Lav. 2682/2024;
Cass. Sez. Lav. 24899/2025) ha affermato il principio per cui la retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie annuali comprende ogni importo pecuniario correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore,
conformemente all'interpretazione della Direttiva 2003/88/CE da parte della Corte di
Giustizia.
L'indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie deve comprendere gli stessi importi pecuniari correlati alle mansioni e allo status personale e professionale del
4 lavoratore al fine di “… assicurare e una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore
in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le
prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 Per_1
ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti
volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del
legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche
per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20) …” (così Cass. Sez. Lav. 2682/2024).
Nel caso in esame, l'indennità oggetto di giudizio deve ricomprendersi nell'ambito della retribuzione spettante in via continuativa per le mansioni e lo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che - considerato che l'importo è tale da comportare una potenziale efficacia dissuasiva per la fruizione delle ferie - la domanda si mostra fondata.
Deve aggiungersi che la prescrizione eccepita da parte resistente non sussiste per i crediti maturati dal luglio 2007, richiamandosi il principio per cui: “Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando
dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti
al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. Sez. Lav. 26246/2022).
In ordine al quantum, può darsi seguito tendenzialmente alla quantificazione operata inizialmente dalla parte ricorrente (non ravvisandosi rinuncia parziale alla domanda nelle note scritte depositate il 14.9.2025), anche in ragione della non applicabilità al caso in esame
5 del principio espresso da Cass. 20216/2022 richiamato da parte resistente, relativo a fattispecie diversa e non attinente al caso in esame.
Conclusivamente, la domanda deve essere accolta, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 8.000,00 - operandosi una decurtazione per il periodo gennaio/luglio 2007, per il quale il credito va dichiarato prescritto, oltre che per le minime differenze indicate da parte resistente a pg. 14 e 15 della memoria di costituzione, anche in via equitativa, per non gravare le parti ed il processo di spese per c.t.u. per importi minimi - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c..
La domanda di parte ricorrente diretta “… al pagamento delle differenze retributive sul
TFR e sui contributi previdenziali, derivanti dal mancato pagamento di queste voci fisse e continuative, che concorrono a formare la retribuzione ordinaria …” si mostra formulata in maniera incompiuta ed inammissibile per genericità.
Le spese di lite si compensano nella misura di 1/3, atteso l'accoglimento parziale della domanda. Per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei limiti indicati e, per l'effetto condanna Ferrovie della Calabria s.r.l.
al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 8.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto al soddisfo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Ferrovie della Calabria s.r.l. al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese di lite, che si
6 liquidano in €. 79,00 per esborsi ed €. 1.705,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 25.9.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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